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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/08/2025, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 11501/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in corso Vittorio Parte_1
Emanuele II, 160, Torino presso lo studio dell'avv. NARDUCCI CARLA e dell'avv. ROSSI
EDOARDO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Piazza Vittorio Controparte_1
Veneto n. 22, Pinerolo, presso lo studio dell'avv. MANZO NADIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“In via istruttoria,
- ordinare, in caso di contestazione, ex artt. 210 c.p.c. alla sig.ra e/o a Controparte_1 CP_2
e a/o a l'esibizione in giudizio dei relativi contratti di assunzione nonché delle
[...] CP_3 ultime tre buste paga;
Nel merito, - revocare il contributo al mantenimento in favore dei figli e , posto in allora nella CP_3 CP_2 misura di complessivi € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) a carico del sig. ; Parte_1
- revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra in Controparte_1 comproprietà al 50% tra le Parti, sita in Pinerolo, via Saluzzo n. 92B, essendo ormai i figli entrambi economicamente indipendenti;
- revocare l'assegno divorzile in favore della sig.ra a decorrere dalla data della Controparte_1 domanda.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Per parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione
In parziale modifica della sentenza Tribunale di Torino Sent. N. 61/2013 nella causa R.G. 553/2010 così modificata dalla Sentenza n. 56/2016 della Corte D'Appello di Torino del 15.01.2016:
- Accogliere la richiesta di revoca del contributo al mantenimento per i figli e CP_3 CP_2 stante il raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi.
- Accogliere la domanda di revoca l'assegnazione della casa coniugale essendone venuti meno i presupposti .
- Confermare l'assegno divorzile in favore della sig.ra disponendo che il sig. Controparte_1 [...]
versi la somma di € 300,00 e/o veriore determinanda, rivalutabile annualmente secondo gli Pt_1 indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese.
- Con il favore delle spese ed onorari di giustizia.
In via istruttoria: si chiede che venga ordinata al sig. la produzione di tutta la documentazione CP_2 ex art. 473bis.12
Con ogni ulteriore riserva anche in sede istruttoria.”
Per il P.M.:
“nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 11/6/2006 il Tribunale di Pinerolo omologava il verbale di separazione consensuale di e In data 31/9/2012 il Tribunale di Pinerolo pronunciava Parte_1 Controparte_1 con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con successiva sentenza n. 61 del 12/2/2013 ne regolava le condizioni. Con sentenza n. 56 del 15/1/2016 la Corte d'appello di
Torino riformava quest'ultima pronuncia solo in punto quantum dell'assegno divorzile (riducendolo da 300 a 100 euro), confermandola nel resto. Con ricorso depositato il 25/06/2024 chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio, instando in particolare per la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli, dell'assegno divorzile e dell'assegnazione della casa familiare.
Con comparsa dell'8/4/2025 si costituiva in giudizio senza opporsi alle Controparte_1 domande di revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e dell'assegnazione della casa coniugale, ma chiedendo in via riconvenzionale di aumentare a 300 euro l'importo dell'assegno divorzile.
All'udienza del 12/6/2025 le parti venivano sentite ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulle istanze istruttorie
Le parti hanno reiterato le proprie domande di ordini di esibizione, aventi ad oggetto la documentazione economica delle parti stesse nonché dei loro figli.
Ritiene il Collegio di dover respingere tali istanze in quanto irrilevanti ai fini della decisione – alla luce di quanto già prodotto e delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza – e che, dunque, la causa sia matura per la decisione.
Sul mantenimento dei figli e l'assegnazione della casa coniugale
Il Collegio ritiene di dover accogliere le domande di revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e dell'assegnazione della casa coniugale (quest'ultima disposta, a ben vedere, in sede di separazione consensuale, e non revocata in sede di divorzio) atteso che le parti sono d'accordo sul punto e che, comunque, risulta che i figli siano ormai maggiorenni economicamente indipendenti non più conviventi con la madre.
Sull'assegno divorzile
Parte ricorrente ha chiesto di revocare l'assegno divorzile di 100 euro dovuto alla resistente, mentre quest'ultima ha chiesto di aumentarne l'importo a 300 euro o più.
Sul punto occorre osservare, anzitutto, che solo qualche anno dopo la pronuncia della Corte d'appello, come è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno portato a termine un importante revirement giurisprudenziale relativo ai criteri di attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile: in sintesi, si è abbandonato il parametro del tenore di vita coniugale (seguito dalla giurisprudenza precedente sin dalla fine del secolo scorso) e si è da ultimo arrivati – anche attraverso un temporaneo approdo a una rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità – al riconoscimento di una duplice funzione, tanto assistenziale quanto compensativa-perequativa, dell'assegno divorzile. In particolare, il principio di diritto che è stato affermato è il seguente: “Ai sensi dell'art. 5 c.6 della
l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (v. Cass. civ.,
Sez. U - , Sentenza n. 18287 del 11/07/2018 (Rv. 650267 - 01).
Successivamente, la Prima sezione della Corte di cassazione ha avuto modo di precisare in quali termini sia necessario tener conto di tale revirement nei giudizi di revisione degli assegni divorzili riconosciuti prima del revirement stesso.
In tal senso si è affermato: da un lato che il revirement giurisprudenziale non può essere considerato, in sé, uno di quei “giustificati motivi” la cui ricorrenza è necessaria per poter modificare l'assegno divorzile;
dall'altro che, laddove siano invece sopravvenuti dei veri e propri mutamenti delle circostanze di fatto, questi ultimi dovranno essere valutati alla stregua del diritto vivente di quel momento, onde comprendere se siano tali da giustificare una revisione dell'assegno (si veda, ad esempio, rispettivamente, Cass. civ., Sez. 1 - , Sentenza n. 1119 del 20/01/2020, Rv. 656875 – 01, e
Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 1645 del 19/01/2023, Rv. 666660 - 01).
Il Collegio ritiene di condividere i suddetti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, a cui sembra possibile aggiungere un'ulteriore considerazione. Ossia che – di fatto – nei giudizi di revisione degli assegni divorzili attribuiti prima del 2018 è possibile fare applicazione dei nuovi criteri offerti dalle Sezioni Unite solo limitatamente a quanto attiene alla funzione assistenziale dell'assegno: infatti, per quanto riguarda la funzione compensativo-perequativa, le relative circostanze di fatto – tutte incentrate sui sacrifici e sui contributi offerti dal coniuge richiedente nel corso del matrimonio
– non possono che collocarsi, per definizione, nel passato, senza poter mai assurgere a sopravvenienze successive alla crisi coniugale.
Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, risulta che lo squilibrio economico tra le parti (a sfavore della resistente) – che già esisteva ai tempi del divorzio – complessivamente è rimasto pressoché invariato. Quanto, anzitutto, alla situazione del ricorrente, in sede di divorzio era stato accertato che lo stesso guadagnava in media circa 2700 euro mensili e la parte personalmente ha ammesso in udienza di percepire oggi una pensione dell'importo di 2800 euro mensili.
Quanto alla resistente, in sede di divorzio era stato accertato che la stessa, pur risultando disoccupata, era dotata di capacità lavorativa, tant'è che svolgeva – a ben vedere – alcuni lavoretti occasionali non regolarizzati, con un introito di circa 200 euro mensili. Oggi invece la – secondo quanto CP_1 dalla stessa ammesso in udienza – è titolare di un'attività (operativa da un anno e mezzo circa) da cui ricava circa 600 euro mensili.
D'altro canto, a tale modesto miglioramento delle condizioni reddituali della resistente si contrappone la perdita (per via dell'odierna revoca) dell'assegnazione della casa familiare – di cui la stessa è comproprietaria assieme al – il che comporterà presumibilmente un aumento dei costi fissi CP_2 in capo alla donna in termini di spese abitative.
A ciò si deve aggiungere ancora il dato dell'aumento dell'età della resistente, che all'epoca del divorzio aveva 48 anni e oggi invece ne ha 58, risultando sempre più difficile – com'è logico – un ricollocamento lavorativo della stessa.
In forza di quanto sopra, ritiene il Collegio di dover confermare l'attribuzione alla resistente di un assegno divorzile dell'importo di 100 euro.
Ciò anche alla luce di una valutazione delle suddette sopravvenienze alla stregua dei nuovi parametri delle Sezioni Unite del 2018, indubbiamente più stringenti rispetto al passato in punto funzione assistenziale dell'assegno divorzile. Si è ritenuto infatti di valorizzare, in tal senso, l'importo ancora oggi estremamente contenuto del reddito della resistente – su cui inizieranno a gravare, presumibilmente, anche le spese abitative – nonché la più elevata età della stessa, che incide negativamente sulle sue prospettive di ricollocamento lavorativo.
D'altro canto, depone a favore di questa soluzione, infine, un'ulteriore considerazione. Ossia che già la Corte d'appello del 2016 – a ben vedere – aveva motivato la propria decisione di riconoscere l'assegno divorzile con riduzione dell'importo non tanto in base al parametro del tenore di vita coniugale (che risultava peraltro indimostrato in quel giudizio), quanto piuttosto valorizzando la capacità lavorativa di cui la era dotata nonostante la momentanea condizione di CP_1 disoccupazione: con ciò in certa misura anticipando il revirement giurisprudenziale del 2018.
Sulle spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura di 2/3, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico di parte ricorrente: ciò in considerazione dell'accordo delle parti in punto revoca del mantenimento per i figli e dell'assegnazione della casa divorzile, nonché della soccombenza del ricorrente in punto an debeatur dell'assegno divorzile (laddove, invece, in punto quantum le parti risultano reciprocamente soccombenti).
Tali spese vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, in applicazione dei minimi tabellari, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della modesta complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 851,00
• fase introduttiva € 602,00
• fase istruttoria € 903,00
• fase decisoria € 1.453,00
E dunque in totale € 3.809,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c.,
In parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 61 del 12/2/2013 del
Tribunale di Pinerolo, così come modificata dalla sentenza n. 56 del 15/1/2016 della Corte d'appello di Torino,
REVOCA il contributo al mantenimento dei figli dovuto da a Parte_1 CP_1
[...]
REVOCA l'assegnazione della casa familiare, sita in Pinerolo in via Saluzzo n. 92/B, a CP_1
[...]
CONFERMA, nel resto, la sentenza n. 56 del 15/1/2016 della Corte d'appello di Torino.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
COMPENSA nella misura di 2/3 le spese di lite e
DICHIARA TENUTA E CONDANNA a rifondere a la Parte_1 Controparte_1 restante parte di dette spese (1/3) che liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi € 1.270,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta dal MOT Andrea Coucourde
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 11501/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in corso Vittorio Parte_1
Emanuele II, 160, Torino presso lo studio dell'avv. NARDUCCI CARLA e dell'avv. ROSSI
EDOARDO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Piazza Vittorio Controparte_1
Veneto n. 22, Pinerolo, presso lo studio dell'avv. MANZO NADIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“In via istruttoria,
- ordinare, in caso di contestazione, ex artt. 210 c.p.c. alla sig.ra e/o a Controparte_1 CP_2
e a/o a l'esibizione in giudizio dei relativi contratti di assunzione nonché delle
[...] CP_3 ultime tre buste paga;
Nel merito, - revocare il contributo al mantenimento in favore dei figli e , posto in allora nella CP_3 CP_2 misura di complessivi € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) a carico del sig. ; Parte_1
- revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra in Controparte_1 comproprietà al 50% tra le Parti, sita in Pinerolo, via Saluzzo n. 92B, essendo ormai i figli entrambi economicamente indipendenti;
- revocare l'assegno divorzile in favore della sig.ra a decorrere dalla data della Controparte_1 domanda.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Per parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione
In parziale modifica della sentenza Tribunale di Torino Sent. N. 61/2013 nella causa R.G. 553/2010 così modificata dalla Sentenza n. 56/2016 della Corte D'Appello di Torino del 15.01.2016:
- Accogliere la richiesta di revoca del contributo al mantenimento per i figli e CP_3 CP_2 stante il raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi.
- Accogliere la domanda di revoca l'assegnazione della casa coniugale essendone venuti meno i presupposti .
- Confermare l'assegno divorzile in favore della sig.ra disponendo che il sig. Controparte_1 [...]
versi la somma di € 300,00 e/o veriore determinanda, rivalutabile annualmente secondo gli Pt_1 indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese.
- Con il favore delle spese ed onorari di giustizia.
In via istruttoria: si chiede che venga ordinata al sig. la produzione di tutta la documentazione CP_2 ex art. 473bis.12
Con ogni ulteriore riserva anche in sede istruttoria.”
Per il P.M.:
“nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 11/6/2006 il Tribunale di Pinerolo omologava il verbale di separazione consensuale di e In data 31/9/2012 il Tribunale di Pinerolo pronunciava Parte_1 Controparte_1 con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con successiva sentenza n. 61 del 12/2/2013 ne regolava le condizioni. Con sentenza n. 56 del 15/1/2016 la Corte d'appello di
Torino riformava quest'ultima pronuncia solo in punto quantum dell'assegno divorzile (riducendolo da 300 a 100 euro), confermandola nel resto. Con ricorso depositato il 25/06/2024 chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio, instando in particolare per la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli, dell'assegno divorzile e dell'assegnazione della casa familiare.
Con comparsa dell'8/4/2025 si costituiva in giudizio senza opporsi alle Controparte_1 domande di revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e dell'assegnazione della casa coniugale, ma chiedendo in via riconvenzionale di aumentare a 300 euro l'importo dell'assegno divorzile.
All'udienza del 12/6/2025 le parti venivano sentite ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulle istanze istruttorie
Le parti hanno reiterato le proprie domande di ordini di esibizione, aventi ad oggetto la documentazione economica delle parti stesse nonché dei loro figli.
Ritiene il Collegio di dover respingere tali istanze in quanto irrilevanti ai fini della decisione – alla luce di quanto già prodotto e delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza – e che, dunque, la causa sia matura per la decisione.
Sul mantenimento dei figli e l'assegnazione della casa coniugale
Il Collegio ritiene di dover accogliere le domande di revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e dell'assegnazione della casa coniugale (quest'ultima disposta, a ben vedere, in sede di separazione consensuale, e non revocata in sede di divorzio) atteso che le parti sono d'accordo sul punto e che, comunque, risulta che i figli siano ormai maggiorenni economicamente indipendenti non più conviventi con la madre.
Sull'assegno divorzile
Parte ricorrente ha chiesto di revocare l'assegno divorzile di 100 euro dovuto alla resistente, mentre quest'ultima ha chiesto di aumentarne l'importo a 300 euro o più.
Sul punto occorre osservare, anzitutto, che solo qualche anno dopo la pronuncia della Corte d'appello, come è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno portato a termine un importante revirement giurisprudenziale relativo ai criteri di attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile: in sintesi, si è abbandonato il parametro del tenore di vita coniugale (seguito dalla giurisprudenza precedente sin dalla fine del secolo scorso) e si è da ultimo arrivati – anche attraverso un temporaneo approdo a una rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità – al riconoscimento di una duplice funzione, tanto assistenziale quanto compensativa-perequativa, dell'assegno divorzile. In particolare, il principio di diritto che è stato affermato è il seguente: “Ai sensi dell'art. 5 c.6 della
l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (v. Cass. civ.,
Sez. U - , Sentenza n. 18287 del 11/07/2018 (Rv. 650267 - 01).
Successivamente, la Prima sezione della Corte di cassazione ha avuto modo di precisare in quali termini sia necessario tener conto di tale revirement nei giudizi di revisione degli assegni divorzili riconosciuti prima del revirement stesso.
In tal senso si è affermato: da un lato che il revirement giurisprudenziale non può essere considerato, in sé, uno di quei “giustificati motivi” la cui ricorrenza è necessaria per poter modificare l'assegno divorzile;
dall'altro che, laddove siano invece sopravvenuti dei veri e propri mutamenti delle circostanze di fatto, questi ultimi dovranno essere valutati alla stregua del diritto vivente di quel momento, onde comprendere se siano tali da giustificare una revisione dell'assegno (si veda, ad esempio, rispettivamente, Cass. civ., Sez. 1 - , Sentenza n. 1119 del 20/01/2020, Rv. 656875 – 01, e
Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 1645 del 19/01/2023, Rv. 666660 - 01).
Il Collegio ritiene di condividere i suddetti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, a cui sembra possibile aggiungere un'ulteriore considerazione. Ossia che – di fatto – nei giudizi di revisione degli assegni divorzili attribuiti prima del 2018 è possibile fare applicazione dei nuovi criteri offerti dalle Sezioni Unite solo limitatamente a quanto attiene alla funzione assistenziale dell'assegno: infatti, per quanto riguarda la funzione compensativo-perequativa, le relative circostanze di fatto – tutte incentrate sui sacrifici e sui contributi offerti dal coniuge richiedente nel corso del matrimonio
– non possono che collocarsi, per definizione, nel passato, senza poter mai assurgere a sopravvenienze successive alla crisi coniugale.
Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, risulta che lo squilibrio economico tra le parti (a sfavore della resistente) – che già esisteva ai tempi del divorzio – complessivamente è rimasto pressoché invariato. Quanto, anzitutto, alla situazione del ricorrente, in sede di divorzio era stato accertato che lo stesso guadagnava in media circa 2700 euro mensili e la parte personalmente ha ammesso in udienza di percepire oggi una pensione dell'importo di 2800 euro mensili.
Quanto alla resistente, in sede di divorzio era stato accertato che la stessa, pur risultando disoccupata, era dotata di capacità lavorativa, tant'è che svolgeva – a ben vedere – alcuni lavoretti occasionali non regolarizzati, con un introito di circa 200 euro mensili. Oggi invece la – secondo quanto CP_1 dalla stessa ammesso in udienza – è titolare di un'attività (operativa da un anno e mezzo circa) da cui ricava circa 600 euro mensili.
D'altro canto, a tale modesto miglioramento delle condizioni reddituali della resistente si contrappone la perdita (per via dell'odierna revoca) dell'assegnazione della casa familiare – di cui la stessa è comproprietaria assieme al – il che comporterà presumibilmente un aumento dei costi fissi CP_2 in capo alla donna in termini di spese abitative.
A ciò si deve aggiungere ancora il dato dell'aumento dell'età della resistente, che all'epoca del divorzio aveva 48 anni e oggi invece ne ha 58, risultando sempre più difficile – com'è logico – un ricollocamento lavorativo della stessa.
In forza di quanto sopra, ritiene il Collegio di dover confermare l'attribuzione alla resistente di un assegno divorzile dell'importo di 100 euro.
Ciò anche alla luce di una valutazione delle suddette sopravvenienze alla stregua dei nuovi parametri delle Sezioni Unite del 2018, indubbiamente più stringenti rispetto al passato in punto funzione assistenziale dell'assegno divorzile. Si è ritenuto infatti di valorizzare, in tal senso, l'importo ancora oggi estremamente contenuto del reddito della resistente – su cui inizieranno a gravare, presumibilmente, anche le spese abitative – nonché la più elevata età della stessa, che incide negativamente sulle sue prospettive di ricollocamento lavorativo.
D'altro canto, depone a favore di questa soluzione, infine, un'ulteriore considerazione. Ossia che già la Corte d'appello del 2016 – a ben vedere – aveva motivato la propria decisione di riconoscere l'assegno divorzile con riduzione dell'importo non tanto in base al parametro del tenore di vita coniugale (che risultava peraltro indimostrato in quel giudizio), quanto piuttosto valorizzando la capacità lavorativa di cui la era dotata nonostante la momentanea condizione di CP_1 disoccupazione: con ciò in certa misura anticipando il revirement giurisprudenziale del 2018.
Sulle spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura di 2/3, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico di parte ricorrente: ciò in considerazione dell'accordo delle parti in punto revoca del mantenimento per i figli e dell'assegnazione della casa divorzile, nonché della soccombenza del ricorrente in punto an debeatur dell'assegno divorzile (laddove, invece, in punto quantum le parti risultano reciprocamente soccombenti).
Tali spese vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, in applicazione dei minimi tabellari, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della modesta complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 851,00
• fase introduttiva € 602,00
• fase istruttoria € 903,00
• fase decisoria € 1.453,00
E dunque in totale € 3.809,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c.,
In parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 61 del 12/2/2013 del
Tribunale di Pinerolo, così come modificata dalla sentenza n. 56 del 15/1/2016 della Corte d'appello di Torino,
REVOCA il contributo al mantenimento dei figli dovuto da a Parte_1 CP_1
[...]
REVOCA l'assegnazione della casa familiare, sita in Pinerolo in via Saluzzo n. 92/B, a CP_1
[...]
CONFERMA, nel resto, la sentenza n. 56 del 15/1/2016 della Corte d'appello di Torino.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
COMPENSA nella misura di 2/3 le spese di lite e
DICHIARA TENUTA E CONDANNA a rifondere a la Parte_1 Controparte_1 restante parte di dette spese (1/3) che liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi € 1.270,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta dal MOT Andrea Coucourde