Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 442/2024 R.G.L. promossa da
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. NAPOLI SANTO, per procura in atti, ricorrente,
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. CANU MARIA ANTONIETTA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte 11- Con ricorso depositato il 05/03/2024 ha adito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire dall' CP_1 gli Assegni per il nucleo familiare per il periodo dal 01.05.2021 al 30.12.2021, anche in virtù dell'avvenuto riconoscimento da parte dell'Istituto con l'accoglimento del ricorso amministrativo, giusta comunicazione via pec del 09.08.23; conseguentemente, con sentenza esecutiva, condannare l' CP 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione e al pagamento della menzionata prestazione, nella misura di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, disponendo, se del caso, apposita consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione dell'ammontare. CP Si è costituito l' chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese e competenze del presente giudizio.
Alla udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- Parte ricorrente, nelle note d'udienza depositate il 13.01.2025, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo, però, nella condanna al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
3- Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in ragione della concorde richiesta delle parti.
4- Le spese di lite, in base al principio di soccombenza virtuale, devono essere poste a
.CP carico dell'
Si osserva, infatti, che unico soggetto legittimato passivo alla erogazione degli assegni CP anche se essi vengono anticipati generalmente dal datore di familiari richiesti è l'
lavoro che, successivamente conguaglia la somma corrisposta a tale titolo al lavoratore, in occasione del versamento dei contributi previdenziali.
Si precisa, infatti, che la Suprema Corte, nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo conguaglio, ha pacificamente ritenuto la legittimazione passiva dell' CP_1, quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio.
Si è così affermato che "unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l' CP_1 mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' CP_2 predetto e non il datore di
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lavoro è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale
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prestazione previdenziale" (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981).
Allo stesso modo, è stato ritenuto che "Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n.
663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, l'indennità di maternità, dovuta dall CP 1 viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di "adiectus solutionis causa"; ne consegue che nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l' CP_1 il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti. Nel caso di mancato pagamento dell'indennità da parte del datore di lavoro incombe infatti sull_CP_1 - che dovrebbe chiedere al datore di lavoro, che ponga a conguaglio dei contributi dovuti le prestazioni asseritamente anticipate al lavoratore per conto dell'Istituto, la prova della avvenuta erogazione, e cioè la quietanza delle somme ricevute dalla dipendente - l'onere di rivalersi nei confronti di quest'ultimo, dopo aver corrisposto all'avente diritto la prestazione dovuta (cfr Cass. n.639/1997).
Ciò posto, nel caso di mancato pagamento dell'indennità da parte del datore di lavoro, incombe sull' CP_1 che dovrebbe chiedere al datore di lavoro, che ponga a conguaglio dei contributi dovuti le prestazioni asseritamente anticipate al lavoratore per conto dell' CP_2, la prova della avvenuta erogazione, e cioè la quietanza delle somme ricevute dalla dipendente - l'onere di rivalersi nei confronti di quest'ultimo, dopo aver corrisposto all'avente diritto la prestazione dovuta (cfr. Cass. 639/1997; 2839/2000). CP Conclusivamente, 1" è e rimane in ogni caso debitore unico delle indennità sopra richiamate, essendo il datore di lavoro solo un incaricato al pagamento e, in caso d'inadempimento del datore di lavoro, tenuto alla relativa anticipazione come delegato ovvero come adiectus solutionis causa, il lavoratore ha il diritto di pretendere direttamente dall' CP 1 la corresponsione dell'indennità riconosciutale dalla legge.
Pertanto, una volta che il lavoratore alleghi e documenti che il proprio datore di lavoro non ha adempiuto al pagamento degli assegni familiari, spetta all'CP_1, debitore sostanziale, dare prova del fatto contrario estintivo - impeditivo del diritto, ex art. 2697
C.C..
Conseguentemente non appare legittimo il rifiuto della prestazione, da parte dell'Ente, sulla scorta della deduzione del mancato inoltre di documentazione, da parte del richiedente, comprovante l'omesso pagamento della prestazione da parte del datore di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 442/2024 RG, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP 2) condanna 1 al pagamento delle spese di lite liquidate in € 886,00, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 cpc, avv. Santo Napoli.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12/02/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano