Ordinanza interlocutoria 2 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 02/10/2018, n. 23930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23930 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2018 |
Testo completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13719-2016 proposto da: EO UN EL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI n.46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA SUD S.P.A. C.F./P.I.11210661002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA n.121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO MARCHESE;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 1454/2015 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
Che la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava per assoluto difetto di legittimazione passiva la domanda proposta dal ricorrente nei confronti di Equitalia sud s.p.a., diretta all'impugnazione dell'estratto di ruolo (rectius del ruolo, inteso quale atto amministrativo impositivo proprio ed esclusivo dell'ente creditore) relativo a pretese contributive dell'Inps, che si assumevano prescritte;
che la Corte territoriale - previo il rilievo dell'ammissibilità dell'opposizione all'atto in questione, concernente cartelle per contributi INPS inevasi non ancora notificate e la qualificazione dell'opposizione come azione di accertamento negativo in ordine alla pretesa dell'Inps - osservava che il destinatario dell'azione quale legittimato passivo (rectius titolare sotto il profilo passivo del rapporto) era l'ente creditore, cioè l'Inps e non l'esattore, versandosi in una fase prodromica anteriore alla riscossione degli importi indicati nelle cartelle demandata a quest'ultimo e non essendo dedotta l'invalidità di alcun atto esecutivo;
che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione parte ricorrente sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria;
che Equitalia sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO che
con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 39 del D. Lgs. 112/1999, Ric. 2016 n. 13719 sez. ML - ud. 06-06-2018 -2- in relazione all'art. 360 c.p.c. c. 1 n.
3. Osserva che aveva chiesto accertarsi la nullità delle cartelle di pagamento richiamate dall'estratto di ruolo e dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale in ragione del difetto di notifica e della conseguente inerzia dell'agente della riscossione;
che qualsiasi contestazione circa l'esistenza e regolarità dell'atto di notifica e di quelli ad esso presupposti non riguardava l'Inps ma l'agente della riscossione, al quale doveva imputarsi la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo;
che, conseguentemente, in forza del disposto di cui all'art. 39 del D.Igs. 112/99, Equitalia sud s.p.a., avendo interesse alla controversia, avrebbe potuto chiedere la chiamata in causa dell'ente creditore e ciò non aveva fatto;
che, secondo numerose pronunce di questa Corte, nelle controversie aventi ad oggetto la debenza di tributi e contributi soggetti a riscossione mediante iscrizione a ruolo, la legittimazione del concessionario del servizio di riscossione sussiste soltanto se l'impugnazione proposta dal debitore concerne vizi propri del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora la materia del contendere attenga alla debenza del tributo o del contributo (cfr. in tal senso Cass. nn. 6450 del 2002 e 18972 del 2007): non solo, infatti, l'ente impositore resta l'unico titolare della pretesa creditoria, ma la notifica dell'impugnazione al concessionario ha valore di mera denuntiatio litis, che non gli attribuisce la qualità di parte (Cass. n. 11687 del 12/05/2008; Cass. n. 18522 del 09/09/2011; Cass. n. 23984 del 11/11/2014), in conformità alla disciplina speciale dettata per i crediti previdenziali dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/99 (<contro l a ruolo il contribuente pu proporre opposizione al giudice del lavoro entro termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella pagamento. ricorso va notificato all impositore>); che è da rilevare, altresì, che l'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, con disposizione successiva a quella sopra citata, impone al Ric. 2016 n. 13719 sez. ML - ud. 06-06-2018 -3- concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano la regolarità o validità degli atti esecutivi, di chiamare in causa l'ente impositore, rispondendo diversamente in proprio delle conseguenze della lite (Cass. 14376 del 2016 e 12689 del 2016); che, inoltre, questa Corte ha rilevato che il concessionario è legittimato passivamente e litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale in cui si deduca un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente creditore (Cass. n. 708 del 2016; Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; Cass. 20 novembre 2007, n. 24154); che, pertanto, la questione oggetto del presente giudizio assume valenza nomofilattica, sia perché implica un raffronto, con conseguente giudizio di prevalenza, tra le norme sopra indicate (art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/99 e art. 39, d.lgs. n. 112/1999), sia per l'incerta qualificazione della domanda, in ipotesi riconducibile, in via alternativa, a un'azione di accertamento negativo del credito previdenziale (in tal senso Cass. 5886/2018) o, stante la dedotta omessa notifica della cartella richiamata nell'estratto di ruolo, a un procedimento esecutivo viziato, derivandone differenti conseguenze in ordine alla legittimazione a contraddire del concessionario;
che, di conseguenza, si ravvisa le necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla quarta sezione;
P.Q.M.
La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., dispone la trasmissione degli atti alla sezione quarta. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 6/6/2018 DEPOSITATO IN CANCELL