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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Feriale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Calogero D. MM Presidente rel. dott.ssa Ester R. Difrancesco Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 466/2025 V.G., promosso da:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
ed ivi residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Caltanissetta in Viale Sicilia n. 87 presso lo studio dell'avv.
Antonella Pecoraro, che lo rappresenta e difende e nata a [...] in data [...] Controparte_1
( ) ed ivi residente in [...], CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Caltanissetta in Via Rosso di San Secondo n. 22 presso lo studio dell'Avv. Angelo Capizzi, che la rappresenta e difende;
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI : all'udienza del 28/05/2025 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 07.03.2025,
[...]
e premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Caltanissetta, in data 23 Settembre 2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 260, anno 2011, parte 2,
Serie A, volume 1, e che dalla loro unione nascevano due figli: Persona_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]; Per_2 premesso, altresì, di essersi separati consensualmente con sentenza del
13.10.2023, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che sinteticamente prevedono:
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Caltanissetta, alla via Giuseppe Pitrè n.
3, di proprietà esclusiva del sig. , alla sig.ra Parte_1 CP_1 che ivi vivrà con i propri figli minori;
[...] la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un contributo mensile per il mantenimento dei figli a carico del padre di € 400,00, (pari ad € 200,00 per ciascun figlio), oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
inoltre, le parti prevedono che l'ammontare dell'assegno unico erogato dall' pari a € CP_2
446,00, continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori nella misura del
50%.
Ulteriormente le parti hanno concordato a proposito dell'obbligo per il sig.
dal momento della sottoscrizione dell'accordo e fino alla conclusione Pt_1 dell'anno scolastico in corso (2024/2025), di versare mensilmente in favore della
Sig.ra con i tempi e i modi del contributo al mantenimento, la Controparte_1 somma di € 40,00 quale contributo alla maggiore spesa che sta sostenendo la Sig.ra a titolo di retta mensile (€ 140,00) per la scuola d'infanzia Controparte_1 privata del figlio . Per_2
Le parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caltanissetta, in data 23
Settembre 2011, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza del 13.10.2023 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Caltanissetta il 23 settembre 2011, tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Caltanissetta in [...] Controparte_1
08.01.1983, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Caltanissetta al n. 260, anno 2011, parte 2, Serie A, volume 1.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti, che ricalcano quelle già concordate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono anzi rispondenti agli interessi dei figli, entrambi minorenni.
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 466/2025 V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
Caltanissetta il 23 settembre 2011, tra , nato a Parte_1
Caltanissetta il 23.09.1977 e nata a Caltanissetta in [...] Controparte_1
08.01.1983, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Caltanissetta al n. 260, anno 2011, parte 2, Serie A, volume 1, alle condizioni da loro proposte nel ricorso depositato il 7 marzo 2025.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 18 luglio 2025 nella camera di consiglio della Sezione Feriale del
Tribunale.
Il Presidente
Calogero D. MM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Feriale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Calogero D. MM Presidente rel. dott.ssa Ester R. Difrancesco Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 466/2025 V.G., promosso da:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
ed ivi residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Caltanissetta in Viale Sicilia n. 87 presso lo studio dell'avv.
Antonella Pecoraro, che lo rappresenta e difende e nata a [...] in data [...] Controparte_1
( ) ed ivi residente in [...], CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Caltanissetta in Via Rosso di San Secondo n. 22 presso lo studio dell'Avv. Angelo Capizzi, che la rappresenta e difende;
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI : all'udienza del 28/05/2025 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 07.03.2025,
[...]
e premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Caltanissetta, in data 23 Settembre 2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 260, anno 2011, parte 2,
Serie A, volume 1, e che dalla loro unione nascevano due figli: Persona_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]; Per_2 premesso, altresì, di essersi separati consensualmente con sentenza del
13.10.2023, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che sinteticamente prevedono:
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Caltanissetta, alla via Giuseppe Pitrè n.
3, di proprietà esclusiva del sig. , alla sig.ra Parte_1 CP_1 che ivi vivrà con i propri figli minori;
[...] la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un contributo mensile per il mantenimento dei figli a carico del padre di € 400,00, (pari ad € 200,00 per ciascun figlio), oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
inoltre, le parti prevedono che l'ammontare dell'assegno unico erogato dall' pari a € CP_2
446,00, continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori nella misura del
50%.
Ulteriormente le parti hanno concordato a proposito dell'obbligo per il sig.
dal momento della sottoscrizione dell'accordo e fino alla conclusione Pt_1 dell'anno scolastico in corso (2024/2025), di versare mensilmente in favore della
Sig.ra con i tempi e i modi del contributo al mantenimento, la Controparte_1 somma di € 40,00 quale contributo alla maggiore spesa che sta sostenendo la Sig.ra a titolo di retta mensile (€ 140,00) per la scuola d'infanzia Controparte_1 privata del figlio . Per_2
Le parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caltanissetta, in data 23
Settembre 2011, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza del 13.10.2023 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Caltanissetta il 23 settembre 2011, tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Caltanissetta in [...] Controparte_1
08.01.1983, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Caltanissetta al n. 260, anno 2011, parte 2, Serie A, volume 1.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti, che ricalcano quelle già concordate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono anzi rispondenti agli interessi dei figli, entrambi minorenni.
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 466/2025 V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
Caltanissetta il 23 settembre 2011, tra , nato a Parte_1
Caltanissetta il 23.09.1977 e nata a Caltanissetta in [...] Controparte_1
08.01.1983, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Caltanissetta al n. 260, anno 2011, parte 2, Serie A, volume 1, alle condizioni da loro proposte nel ricorso depositato il 7 marzo 2025.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 18 luglio 2025 nella camera di consiglio della Sezione Feriale del
Tribunale.
Il Presidente
Calogero D. MM