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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 719/2023 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 corrente in New York (USA), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to
Gastone Pea, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia – Mestre, via
Ospedale n. 18, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 CP
rappresentanti pro tempore, correnti in Mira (VE) e Venezia, rappresentate e difese
1 in giudizio dall'avv.to Flavio De Zorzi, con domicilio eletto presso il suo studio in
Padova, via Riviera Paleocapa n. 6, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 450/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 7 marzo 2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In via preliminare in rito, rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del proposto appello ex adverso svolta, qualora reiterata, per i motivi già dedotti nelle note di udienza d.d.
9.10.2023 e 22.3.2024. Nel merito, in accoglimento di tutti i motivi di impugnazione illustrati in narrativa del presente atto, accogliere le conclusioni già formulate in primo grado dall'odierno appellante qui integralmente ribadite. Nel merito, in via principale, dichiarare inadempiente rispetto Controparte_1 all'obbligazione di fornitura e consegna dell'ordine di cui è causa per le ragioni dedotte in atti e, pertanto, condannarla ex art. 1223 cc al risarcimento di tutti i danni subiti da pari ad euro 50.000,00.= o alla somma minore o Parte_1
maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre intessi dalla domanda. Accertata la responsabilità solidale di per i motivi di cui in atti, CP condannare la stessa solidalmente a rispetto all'obbligazione di Controparte_1
risarcimento dei danni subiti da In via subordinata, nella Parte_1
denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accertata la solidarietà di condannare ex art. 1223 cc, al risarcimento dei danni CP Controparte_1
subiti da pari ad euro 50.000,00.= o alla somma minore o Parte_1
maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda. Con vittoria integrale di spese e compensi professionali del doppio grado”.
CONCLUSIONI DELLE APPELLATE:
“In via preliminare in rito, dichiararsi l'appello inammissibile, poiché proposto e redatto in assenza dei requisiti di chiarezza, specificità e sinteticità imposti dall'art. 2 342 cpc. Nel merito, rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa ed in atti e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di Venezia n. 450/2023 n. rep.
1322/2023 del 7.03.23 R.G. 3521/2021. In ogni caso, spese e competenze professionali interamente rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
società di diritto statunitense, ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 450/2023, pubblicata in data 7 marzo 2023, con cui sono state rigettate tutte le sue domande proposte a titolo di risarcimento dei danni subiti per l'allegato inadempimento da parte della convenuta di un ordine di fornitura, obbligazione risarcitoria di cui Controparte_1 avrebbe dovuto rispondere in via solidale anch'ella evocata in giudizio, in CP quanto affittuaria dell'azienda già condotta dalla menzionata . CP_1
In particolare, impresa operante nel settore dell'arredo Pt_1 Parte_1
urbano, con il proprio atto introduttivo, allegava che fin dal 2015 distribuiva nel mercato americano i prodotti di , quali panchine, fioriere, dissuasori, CP_1
pensiline, cestini et cetera, e che in data 21 agosto 2017 aveva sottoposto alla convenuta un ordinativo avente ad oggetto alcuni prodotti di arredo urbano per un importo totale di euro 55.129,32.=, al fine di provvedere, a sua volta, a far fronte ad una commessa ricevuta da una propria cliente, certa BE, precisando che condizione dell'ordine era che la consegna, intesa come imballo dei prodotti pronti per essere prelevati dallo spedizioniere presso i magazzini della fornitrice, entro la quarantunesima settimana dell'anno 2017, ovvero entro il 15 ottobre 2017. A seguito della conferma dell'ordine e di tutte le sue condizioni da parte della fornitrice, con mail del 22 agosto 2017, nonché a seguito della indicazione da parte di delle misure e dei pesi dei singoli imballaggi della merce, l'attrice CP_1
assumeva di avere contattato lo spedizioniere aereo, certa società DB Shenker,
3 ricevendo così il preventivo per il trasporto, pari a dollari 9.500,00.=, sulla scorta delle misure e pesi indicati da controparte. inoltre, rammentava Parte_1
che di avere provveduto a pagare la fattura n. 228/F2017 di acconto della merce ordinata, impegnandosi la fornitrice, con mail del 12 settembre 2017 di fornire gratuitamente quattro kit di riparazione, nonché indicando che la consegna della merce sarebbe stata effettuata il 9 ottobre 2017, salvo comunicare ritardi a ridosso di detta data in ragione di una operazione di fusione societaria in corso, nonché proponendo di eseguire la consegna in due parti di cui la seconda non prima del 10 novembre 2017 e impegnandosi, con mail del 31 ottobre 2017, ad accollarsi le spese di spedizione, ove la merce non fosse stata pronte e la consegna effettuata entro il 16 novembre. A dire dell'attrice, a fronte dei ritardi, il proprio amministratore si sarebbe personalmente recato presso nei giorni 10 e CP_1
11 novembre, al fine di risolvere la questione, sostenendo i relativi costi di trasferta, ricevendo rassicurazione circa l'imminente spedizione, per l'ennesima volta tuttavia rinviata alle prime settimane di dicembre. così, Parte_1
affermava che controparte aveva consegnato allo spedizioniere solo parte degli imballaggi della merce e per dimensioni e peso del tutto differenti rispetto a quelli comunicati, come lamentato dal cliente finale a cui era stato imposto di rivedere per tale motivo tariffe e modalità di trasporto, essendo aumentato il preventivo dei relativi costi da dollari 9.500,00.= a dollari 51.406,44.=. Alla fine, secondo quanto evidenziato dall'attrice, la merce oggetto dell'ordinativo era stata consegnata in ritardo, con ciò essendo stato alla stessa arrecato danno in termini di pregiudizio reputazionale nei confronti della propria cliente per un importo da CP_3
risarcirsi in via equitativa in euro 10.000,00.=; in termini di pregiudizio per la mancata consegna dei kit di riparazione promessi gratuitamente per importo da risarcirsi per euro 1.000,00.=; in termini di danno emergente per le spese di trasferta in Italia inutilmente sostenute per importo determinato in euro 2.200,00.=; in termini di aumento dei costi di spedizione per euro 35.101,00.=, quale differenza rispetto al preventivo originario, costi maggiori saldati da CP_4
[...
[...] in favore dello spedizioniere aereo. Peraltro, l'attrice assumeva che
[...] dell'obbligazione risarcitoria dovesse rispondere, ai sensi dell'art. 2560 comma 2 cc, anche l'altra convenuta in forza del contratto di affitto di azienda CP
intervenuto tra le parti, sebbene il debito risarcitorio non fosse risultante dalle scritture contabili, essendo stata l'operazione posta in essere al fine di rendere concretamente inesigibile il credito vantato verso , divenuta incapiente CP_1
a seguito dell'affitto di azienda. Cont
Sia che si costituivano dinanzi al Tribunale affermando CP_1
l'infondatezza delle pretese azionate da controparte. In particolare, le convenute eccepivano l'inammissibilità della documentazione prodotta da in Parte_1
lingua inglese e priva di traduzione asseverata, in ogni caso, evidenziando che dalla documentazione in atti si evinceva che, a fronte della richiesta di controparte di consegna della merce nei termini di cui alla mail del 21 agosto 2017, la fornitrice aveva risposto il successivo 22 agosto, scrivendo di non poter accettarne i punti, allegando una propria controproposta da cui risultava che il tempo di fabbricazione si sarebbe dovuto concordare al momento dell'ordine. CP_1
[... e allegavano che controparte aveva aderito per fatti concludenti, ovvero CP provvedendo a pagare in acconto della fornitura l'importo di euro 17.644,31.=, alla successiva contrattazione circa i tempi e modi di consegna, tenuto conto dell'importanza della fornitura, e che a fronte dell'allungamento dei tempi rispetto ai tempi sperati, la stessa fornitrice aveva formulato, in data 9 novembre 2017, uno sconto a cui controparte aveva risposto con mail del 13 novembre nella quale faceva presente di averne discusso con la propria committente, cosicché dopo l'accettazione la merce era integralmente consegnata in data 1 dicembre 2017 e 8 dicembre 2017. Così, a detta delle convenute, non poteva imputarsi a CP_1
alcun inadempimento quanto ai tempi di consegna, dovendosi intendere che gli accordi tra le parti prevedessero più semplicemente che essa merce dovesse essere consegnata compatibilmente con i tempi di produzione degli stessi, come in effetti avvenuto. In ogni caso, le convenute evidenziavano che l'ordinativo si era
5 perfezionato con la clausola ex works degli incoterms, secondo cui il fornitore avrebbe dovuto unicamente mettere a disposizione nei propri locali i beni da consegnare, per cui adempiuto a detto obbligo ogni successivo rischio sarebbe stato in capo all'ordinante. Quanto ai danni partitamente pretesi in ristoro,
e contestavano la stessa sussistenza del danno Controparte_1 CP
reputazionale allegato da affermavano che il danno per la mancata Parte_1
fornitura dei kit di riparazione al più poteva essere invocato dalla committente finale BE;
che le spese di trasferta non potevano essere addebitate loro, essendo stato effettuato il viaggio in Italia in forza di decisione unilaterale di controparte;
che il danno per le fatture emesse dal trasportatore aereo, peraltro neppure riferibili al trasporto delle merce oggetto di lite, non era dovuto in ristoro, riguardando dette fatture soggetti diversi rispetto alle parti in causa, nonché mancando la prova dell'avvenuto pagamento da parte di A sua Parte_1
volta, in riferimento alla domanda di sua condanna solidale con CP
, ne ha chiesto il rigetto in difetto della ricorrenza dei presupposti di CP_1
legge.
Con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, il Tribunale di Venezia, come accennato, rigettava le pretese attoree sull'assunto della inammissibilità della documentazione prodotta in lingua inglese e priva di traduzione asseverata oggetto di contestazione da parte delle convenute ed affermando di poter valorizzare unicamente quella per la quale detta contestazione non sussisteva e su cui le parti avevano disquisito. Sulla scorta di detta premessa, il primo Giudice valorizzava la mail del 21 agosto 2017 prodotta da parte attrice in cui era dettagliato l'ordinativo delle merce, con indicazione dei termini di consegna e la successiva mail di risposta di di data 22 agosto 2017 in cui quest'ultima faceva presente CP_1
di non poter confermare tutti i punti della richiesta di ordinativo, allegando una propria controproposta in cui si leggeva: “tempi di fabbricazione – da concordare al momento dell'ordine”. Peraltro, il Tribunale evidenziava, sulla scorta delle allegazioni attoree, che, in ogni caso, aveva accettato che l'ordine Parte_1
6 venisse evaso in due tranche, comunicando che la sua cliente BE aveva aderito a questa proposta di consegna differita ma che non avrebbe sostenuto le ulteriori maggiori spese per la spedizione;
che in ogni caso, era dubbia la riferibilità delle fatture emesse dal vettore alla merce oggetto di lite;
che mancava la prova del pagamento di dette fatture, circostanza questa allegata comunque tardivamente dall'attrice solo in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc;
che la prova di detto pagamento non poteva consistere nel documento prodotto da a cui non poteva attribuirsi il valore di quietanza. Infine, il Parte_1
Tribunale evidenziava il difetto di prova anche degli ulteriori pregiudizi richiesti in ristoro, quali il danno reputazionale dinanzi alla cliente finale BE;
il danno per la mancata fornitura dei kit e per le spese di trasferta, difettando per il primo la prova della denuncia scritta della mancanza dei prodotti e per il secondo la prova degli esborsi sostenuti. Infine, il Tribunale, in ragione del rigetto delle pretese azionate nei confronti di , reputava irrilevante l'esame della domanda CP_1 proposta nei confronti di tra l'altro mera affittuaria in virtù di regolare CP contratto, e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Venezia, articolando quindici motivi di gravame, di cui i primi due inerenti alla statuizione di prime cure relativa al limitato utilizzo dei documenti in lingua inglese, ovvero dei documenti per i quali non vi sarebbe stata contestazione, il terzo ed il quarto relativi alla decisione secondo cui le parti non avevano pattuito termine di consegna e che pertanto non fosse ascrivibile a alcun CP_1 inadempimento da ritardo, e secondo cui ella aveva accettato che l'ordine venisse evaso in due tranche aderendo la cliente finale alla proposta di consegna differita;
il quinto, il sesto, il settimo, il decimo e l'undicesimo relativi al rigetto della domanda risarcitoria relativa al rimborso delle maggiori spese di spedizione;
l'ottavo ed il nono inerenti alla affermazione contenuta in sentenza secondo cui la domanda risarcitoria relativa ai maggiori oneri per spese di trasporto sarebbe stata ambigua;
il dodicesimo relativo al rigetto della domanda proposta nei confronti di
7 il tredicesimo inerente al rigetto della domanda di risarcimento del danno CP
reputazionale; il quattordicesimo inerente al rigetto dalla pretesa risarcitoria per la mancata fornitura gratuita dei quattro kit di riparazione e manutenzione;
il quindicesimo relativo il rigetto della pretesa risarcitoria per le spese di trasferta sostenute inutilmente.
A loro volta, e si sono costituite nel presente grado di CP_1 CP impugnazione eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame per sua infondatezza, così dovendo essere confermata la sentenza di primo grado.
*****
1 – L'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata formulata dalle società appellate in quanto, a loro dire, il gravame non sarebbe chiaro, sintetico e specifico, posto che, a fronte di sole poche pagine della parte motiva della sentenza impugnata, sarebbero stati spesi ben quindici motivi di appello, pur essendo la vicenda sostanziale sottesa al giudizio non particolarmente complessa. L'eccezione deve essere senz'altro respinta, posto che, al di là dell'ampiezza di trattazione dei singoli motivi di impugnazione, essi sono stati introdotti correttamente in modo da contestare specificamente e chiaramente tutti i capi dalla decisione di prime cure su cui si è fondato il rigetto delle pretese fatte valere, onde escludere che nessuno di essi possa passare in giudicato per difetto di gravame. Invero, la sentenza di prime cure, pur nella sua concisione, contiene statuizioni sulla utilizzabilità della documentazione acquisita in giudizio e sulla responsabilità da inesatto adempimento che aveva l'onere di impugnare partitamente, così Parte_1
come contiene singole statuizioni su ogni voce di danno richiesto in risarcimento che parimenti l'appellante aveva l'onere di appellare specificamente, posto che il relativo rigetto si sorregge secondo motivi in ogni caso indipendenti dall'accertamento del difetto di responsabilità per inesatto adempimento.
8 Considerato, quindi, l'onere imposto alla soccombente di impugnare i singoli capi della sentenza su cui si regge il rigetto delle pretese fatte valere in prime cure, non può affatto dirsi che l'atto introduttivo del giudizio di gravame violi il disposto dell'art. 342 cpc, essendo i motivi di censura espressi in modo chiaro, specifico e per quanto possibile sintetico.
2 – Con il primo e secondo motivo di appello, come detto, ha Parte_1
censurato la statuizione di prime cure relativa al limitato utilizzo dei documenti in lingua inglese, ovvero dei documenti per i quali non vi sarebbe stata contestazione.
Nel dettaglio, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe scorrettamente ritenuto non utilizzabili i documenti prodotti in lingua inglese senza traduzione asseverata, posto che l'obbligatorietà della lingua italiana si riferirebbe, ai sensi dell'art. 122 cpc, unicamente agli atti processuali e non ai documenti, per i quali, secondo il disposto dell'art. 123 cpc, vi sarebbe da parte del Giudice la facoltà e non l'obbligo di procedere alla nomina di traduttore di cui si potrebbe fare a meno, come nel caso di specie, in caso di testo di facile comprensione sia da parte del
Giudice che dei difensori, essendo peraltro la lingua inglese universalmente conosciuta. In ogni caso, l'appellante ha evidenziato che il Tribunale aveva omesso, ove ritenuto necessario, di nominare un traduttore, ai sensi del citato art. 123 cpc, per affermata mancanza di istanza in tal senso della parte interessata, quando in realtà già nelle note scritte depositate in vista degli incombenti di cui all'art. 183 cpc, ella aveva richiesto, come ribadito in memoria ex art. 183 comma
6 n. 1) cpc, la nomina di apposito traduttore, nel caso che il Giudice non fosse stato in grado di procedere direttamente. In tal senso, ha ritenuto Parte_1
scorretta la decisione del Tribunale di non esaminare altra documentazione rispetto a quella “non contestata”, facendo istanza, se del caso, di traduzione a cura di nominando esperto. Deve evidenziarsi che il Tribunale, al fine di escludere la responsabilità per inesatto adempimento, ha valorizzato unicamente i documenti prodotti da e costituiti dalla mail del 21 agosto 2017 (doc. n. 3), Parte_1
dalla risposta di sempre a mezzo mail con allegata controfferta del 22 CP_1
9 agosto 2017 (doc. n. 4) e dalla comunicazione di BE secondo la quale ella non avrebbe sostenuto maggiori spese di spedizione (doc. n. 10). Ora i motivi di gravame spesi in punto debbono considerarsi rilevanti ai fini della decisione di merito, posto che l'appellante, oltre ad affermare che i documenti appena citati sarebbero stati scorrettamente valutati ed interpretati quanto al loro significato, fonda il proprio gravame nel merito richiamando la rilevanza anche degli altri documenti prodotti sempre in lingua inglese e che non sono stati esaminati, tali da fondare anche le specifiche pretese risarcitorie. Ciò premesso, la decisione presa dal Tribunale di rigettare la domanda attorea, non essendo esaminata altra documentazione per il semplice fatto di essere redatta in lingua straniera, deve reputarsi scorretta. In primo luogo, è erronea la decisione di non esaminare detta documentazione per il fatto che non avrebbe chiesto la nomina di Parte_1
traduttore, posto che se è vero che la parte che produca documentazione in lingua straniera ha l'onere di produrre anche la relativa traduzione giurata, non essendo consentito al Giudice di procedere alla traduzione in assenza di istanza, va detto che, nel caso di specie, detta istanza era stata introdotta, come evidenziato dall'appellante. Inoltre, l'erroneità della decisione si comprende in ragione del fatto che il Tribunale neppure si è posto la questione, rilevante secondo giurisprudenza di legittimità, se detta documentazione potesse essere comunque utilizzata, in difetto di traduzione pur sempre facoltativa (Cass. n. 27593/06), in considerazione della sua facile comprensibilità (Cass. n. 4537/1990), ovvero in ragione del fatto che la lingua inglese è perlopiù universalmente conosciuta dai difensori e dal Giudice, non essendo nel caso necessaria traduzione alcuna. Nel caso di specie, va detto che i documenti prodotti in lingua straniera in primo grado non sono particolarmente complessi quanto a loro comprensibilità, di modo che non appare necessario nella presente sede disporne la traduzione, dovendo i medesimi essere considerati nei limiti di quanto argomentato dall'appellante nel presente giudizio di gravame.
10 3 – In punto rigetto della domanda proposta da per l'affermato Parte_1
difetto di pattuizione del termine per la consegna dei prodotti, rilevano, come già accennato, il terzo ed il quarto motivo di appello. Nel dettaglio, il Tribunale, ritenendo che le parti non abbiano pattuito il termine di consegna indicato nell'ordinativo del 21 agosto 2017 inviato dall'odierna appellante alla fornitrice
, ha conseguentemente escluso l'allegato inesatto adempimento della CP_1
fornitura in ragione del ritardo nella consegna della merce. In primo luogo, censura l'affermazione del Tribunale nella parte in cui ha negato Parte_1
che fosse pattuito il termine per la consegna entro la quarantunesima settimana del
2017, ossia entro il 15 ottobre 2017, avendo erroneamente ritenuto che la mail di risposta del 22 agosto 2017 di escludesse l'accettazione della CP_1
proposta in tutti i punti come indicati nella proposta di fornitura del giorno precedente, essendo a detta mail allegata nuova offerta, valevole come controproposta, ove si leggerebbe: “tempo di fabbricazione – da concordare al momento dell'ordine”. Secondo l'appellante, la mail di del 22 agosto, CP_1
diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non avrebbe confermato solo alcune singole richieste di e segnatamente che i prodotti non Parte_1
avessero il certificato ignifugo e cosa si intendesse per nylon carpets glides, avendo dubbi se la loro dimensione fosse adatta al luogo di installazione, essendo state accettate tutte le altre richieste, tra cui anche il termine di consegna. In secondo luogo, l'appellante ha lamentato che il primo Giudice neppure si sarebbe fatto carico di considerare l'ulteriore documentazione versata in atti, da valorizzare anche se in lingua inglese per quanto già detto, documentazione di natura confessoria, in quanto proveniente dalla stessa nella quale, in CP_1
sostanza, scusandosi del ritardo, la stessa riconosceva il proprio inadempimento a mezzo delle mail del 4 ottobre 2017, del 31 ottobre 2017 e del 3 novembre 2017, condotta successiva alla conclusione del contratto comunque da considerare ai fini della interpretazione della volontà delle parti in ordine all'impegno assunto di consegnare la merce al vettore entro il termine del 15 ottobre 2017. In secondo
11 luogo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui, al fine del rigetto della domanda per l'insussistenza dell'inesatto adempimento, ha affermato che, in ogni caso, avesse accettato che l'ordine venisse evaso in due Parte_1
tranche, comunicando che la sua cliente BE aveva aderito a tale proposta di consegna differita, ma che non avrebbe sostenuto le ulteriori maggiori spese per la spedizione. A detta dell'impugnante, pur essendo corretta l'affermazione del
Tribunale come riportata, l'accertamento condotto dal medesimo avrebbe erroneamente omesso di considerare che , con la già citata mail del 31 CP_1
ottobre 2017, aveva confermato e dichiarato espressamente che, nel caso in cui la produzione e la consegna della merce ordinata non fossero intervenute entro il 16 novembre 2017 si sarebbe accollata le spese di spedizione, ciò a conferma non solo del mancato adempimento entro il termine del 15 ottobre 2017, ma anche a conferma della assunzione dell'obbligo di pagamento delle spese di spedizione, ove la merce non fosse stata consegnata nel successivo termine del 16 novembre, essendo pacifico che le merci erano state consegnate al vettore in due tranche solo nelle date 1 dicembre 2017 e 8 dicembre 2017. In argomento le appellate hanno evidenziato di avere allegato, fin dal primo grado di giudizio, che con comunicazione del 9 novembre 2017 avevano proposto uno sconto pari al 5 % sull'ordine in questione, considerato che era prevedibile che i tempi di consegna sperati da controparte non erano realistici, proposta che era stata accettata da con mail del 13 novembre successivo, con ciò essendo intervenuta Parte_1
rinuncia a qualsivoglia diversa o ulteriore pretesa, trattandosi di transazione e non essendo intervenuti altri accordi in punto, posto che la propria precedente proposta del 31 ottobre 2017 di accollo dei maggiori costi di trasporto non era stata accettata dalla controparte. In ogni caso, le società appellate hanno riproposto la loro difesa secondo cui gli accordi intercorsi tra la parti avevano sempre fatto riferimento alla clausola ex works – franco fabbrica degli incoterms, non assumendo diverso obbligo dalla messa a disposizione della merce al CP_1
vettore, senza altro successivo rischio di cui ella non doveva rispondere. La
12 richiesta di conferma d'ordine inviata a mezzo mail in data 22 agosto 2017 da a indicava espressamente quale termine di consegna Parte_1 CP_1
“franco fabbrica” la quarantesima – quarantunesima settimana del 2017 al massimo, mentre in risposta a detta richiesta, la fornitrice con mail del 22 agosto
2017 allegava l'offerta n. 484 in cui si confermava la consegna “franco magazzino”, ovvero presso il magazzino della venditrice in Italia, ma quale termine di fabbricazione si indicava espressamente che esso sarebbe stato da concordare al momento dell'ordine che non poteva reputarsi intervenuto già con l'invio della mail del 21 agosto, dovendo essere accettato il prezzo proposto dalla fornitrice ed avendo quest'ultima espresso riserve circa alcuni punti della richiesta di precisando che i propri prodotti non erano certificati come Parte_1 ignifughi, chiedendo cosa si dovesse intendere per “nylon carpet glides” e esprimendo dubbi circa la dimensione di questi ultimi prodotti in riferimento al luogo di posa. Ciò che rileva è che l'ordine era stato effettuato, essendo pacifico che si fosse impegnata nella fornitura verso tanto che CP_1 Parte_1
la stessa, con mail del 4 ottobre 2017, segnalava a controparte che la produzione era stata sospesa a causa di una non meglio precisata fusione societaria che, per decisione dei consulenti impegnati nell'operazione, era stata rinviata (doc. n. 9 di fascicolo attoreo), esplicitandosi la consapevolezza delle difficoltà che la situazione avrebbe comportato per la cliente dell'odierna appellante. Inoltre, emerge dalla corrispondenza intervenuta tra le parti che, alla fine, il termine di consegna sarebbe stato indicato in termini frazionati e da eseguire comunque entro il 16 novembre 2017 (vedasi mail del 31 ottobre 2017 prodotte al fascicolo attoreo ai docc. nn. 10 e 11). Così, non può negarsi che il termine di consegna “franco fabbrica”, secondo gli incoterms, fosse stato concordato tra le parti entro la data rammentata del 16 novembre 2017, mentre è fatto rimasto incontestato in giudizio e persino confermato dalla difese di che la merce è stata consegnata CP_1
allo spedizioniere DBSchenker da parte della fornitrice in data 1 dicembre 2017 e
8 dicembre 2017. Deve, dunque, concludersi che non solo un termine di
13 adempimento fosse stato alla fine concordato tra le parti, ma che detto termine non
è stato rispettato, con ciò configurandosi una ipotesi di inesatto adempimento imputabile alla fornitrice e come tale fonte di obbligo risarcitorio, in difetto di prova che il ritardo fosse stato determinato da impossibilità della prestazione nel termine derivante da causa non imputabile al debitore, secondo il disposto dell'art. 1218 cc.
3.1 – Secondo quanto riportato, la difesa che già in prime cure le odierne appellate avevano speso, al fine di escludere qualsivoglia responsabilità risarcitoria per inesatto adempimento, inerisce alla circostanza secondo cui, pur a fronte del ritardo nell'esecuzione della prestazione, in ogni caso tra le parti sarebbe intervenuto accordo transattivo, tale da far ritenere che avesse Parte_1 rinunciato a far valere il ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuta. Tale eccezione di transazione non è stata espressamente considerata dal primo Giudice che ha rigettato la domanda sulla scorta di motivi differenti e, come tale, è stata correttamente reintrodotta nel presente grado, onde evitare che la stessa possa considerarsi rinunciata, a mente dell'art. 346 cpc. Nel dettaglio, secondo le allegazioni di parti convenute, l'accordo transattivo emergerebbe dallo scambio di corrispondenza a mezzo mail intervenuto tra le parti, ove in data 9 novembre 2017
avrebbe proposto uno sconto pari al 5 % dell'ordine, oltre ad uno CP_1 sconto del 10 % su ordine successivo, a fronte dell'allungamento dei tempi di consegna sperati, proposta accettata da in data 13 novembre 2017. Parte_1
Dall'esame della corrispondenza mail indicata (docc. nn. 2 e 3 di fascicolo di parte convenuta) emerge che in data 9 novembre 2017 faceva presente a CP_1 di essere in ritardo nella fornitura e che, in risposta, l'odierna Parte_1
appellante, in pari data, chiedeva quali condizioni si sarebbero applicate in riferimento a detto ritardo onde soddisfare le richieste di BE, propria cliente statunitense, prevedendosi circa l'indicato sconto. A fronte della proposta di sconto, con mail del 13 novembre, faceva presente che le nuove Parte_1
condizioni, oltre a dover prevedere una riduzione sostanziale del corrispettivo
14 dovuto, tenuto conto del rilevante incremento dei costi di logistica e trasporto che ella avrebbe dovuto sostenere per il ritardo nella consegna della marce, richiedevano nuove date inderogabili di consegna della merce oggetto di lite, quali condizioni per l'accettazione della proposta di controparte, ovvero il ritiro “franco fabbrica” entro il 27 novembre 2017 delle due S ES (panchine) 3 mt, delle quattro S ES (panchine) 2,20 mt e di altre due S ES (panchine), dovendo in ogni caso arrivare in Miami tutti i prodotti, pronti per il ritiro e sdoganati entro e non oltre il 12 dicembre 2017. Così, risulta che dette nuove condizioni di consegna non sono state per l'ennesima volta rispettate, essendo stati messi a disposizione i prodotti per la consegna solo a partire dal primo dicembre
2017, neppure risultando se la merce stessa sia stata consegnata pronta per il ritiro e sdoganata in Miami entro il 12 dicembre 2017. Non può, dunque, affermarsi che con il rispetto dei nuovi accordi l'appellante abbia rinunciato a far valere il proprio credito risarcitorio conseguente l'inesatto adempimento dell'obbligazione assunta da . CP_1
4 – Come già accennato, gli altri motivi di gravame ineriscono al rigetto della domanda risarcitoria relativamente alle singole voci di credito fatte valere in giudizio e, in primo luogo, al rigetto della domanda risarcitoria relativa ai maggiori costi di spedizione sostenuti da rispetto a quelli preventivati. Il Parte_1
Tribunale ha argomentato il rigetto evidenziando come il preventivo dei costi di trasporto, per importo inferiore alla somma poi asseritamente esborsata, con conseguente danno da differenza, farebbe riferimento a “quantità minima,” per cui sarebbe arduo sostenere e collegare detto importo con quello riportato nelle fatture emesse dal vettore a trasporto eseguito. Inoltre, il primo Giudice ha ritenuto privo di prova l'asserito esborso, tenuto conto che non avrebbe Parte_1
chiaramente affermato la circostanza nelle proprie difese assertive, limitandosi ad allegare di avere sopportato danno quantificato nell'importo complessivo di euro
50.000,00.=, nonché risultando le fatture emesse dal vettore intestate a certa N23 srl, estranea al giudizio.
15 4.1 – Anzitutto è erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe possibile determinare il danno secondo il criterio della differenza tra i costi preventivati e quelli sostenuti, in quanto i primi si riferirebbero a quantità minima.
Come evidenziato nel relativo motivo di gravame, dalla documentazione prodotta in atti risulta che il preventivo redatto da in data 31 agosto 2017 (doc. n. CP_5
5) riguardava proprio la merce oggetto di successiva spedizione da parte della stessa nel 2017, per quanto può evincersi in riferimento al numero dei CP_5
pezzi spediti, alla sostanziale identità del peso, al paese di origine e alla destinazione della merce, alla tipologia della merce (benches) ed il cliente finale
BE, di cui alle fatture e relativi documenti di trasporto emessi dal vettore per un importo totale di dollari 51.406,44.= (docc. nn. 18, 19, 26 e 27 di fascicolo attoreo). Inoltre, dalla documentazione dimessa in primo grado da Parte_1
a seguito della contestazione secondo cui non vi sarebbe stata prova del pagamento da parte l'odierna appellante delle fatture emesse dal vettore per il trasporto oggetto di questione, emerge altrettanto chiaramente che detto pagamento è stato effettivamente eseguito da parte della stessa secondo quanto Parte_1
dichiarato dalla stessa nella quietanza prodotta in atti (doc. n. 28 di CP_5 fascicolo attoreo). Peraltro, non può essere condivisa l'affermazione del Tribunale secondo cui la prova del credito risarcitorio non sarebbe stata fornita dall'odierna appellante in quanto le fatture emesse dal vettore indicherebbero quale shipper certa N23 srl, soggetto estraneo alle odierne appellante, così potendosi dubitare che il trasporto in questione non riguarderebbe l'ordinativo oggetto di lite. In realtà, come correttamente evidenziato dall'appellante, una volta data la prova che la merce spedita è quella oggetto dell'ordinativo per cui è causa ed una volta data contezza del pagamento dei maggiori oneri di spedizione rispetto a quelli preventivati, non è assolutamente dirimente il fatto che nelle fatture di CP_5
sia indicata quale mittente N23 srl, ben potendo avere incaricato la CP_1
stessa di provvedere alla consegna al vettore. Infine, non può dirsi che la domanda attorea di risarcimento del danno per i maggiori oneri di spedizione sarebbe pretesa
16 ambigua, mai essendo stato allegato, se non con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 2) cpc, il fatto dell'esborso in questione. In realtà, già nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, l'attrice aveva allegato, quanto ai danni sopportati, il
“vertiginoso aumento delle spese di spedizione e importazione rispetto a quanto inizialmente preventivato sulla scorta delle indicazione della stessa ” CP_1 aumento “pari ad euro 35.101,00.= ca. (cambio alla data di fattura)”, essendo evidente che detta allegazione di danno riguardava pregiudizio patrimoniale subito in proprio e, quindi, il relativo esborso delle spese di spedizione così come accresciute.
4.2 – Come già accennato, dalla corrispondenza intervenuta tra le parti e prodotta in atti, risulta chiaramente che il ritardo nella consegna della merce “franco fabbrica” e lo stesso trasporto frazionato, hanno determinato la maggiorazione dei costi di spedizione aerea, tanto che, fatta presente la questione da parte di Pt_1
la stessa si era offerta di sostenere direttamente detti maggiori
[...] CP_1
costi (vedasi le mail del 31 ottobre 2017 già menzionate e prodotte ai docc. nn. 10
e 11 di fascicolo attoreo). Consegue che il maggiore esborso sostenuto dall'appellante deve considerarsi danno sopportato dalla medesima derivante causalmente dall'inesatto adempimento della fornitrice, cosicché il credito risarcitorio va determinato nella differenza tra il minore costo di spedizione originariamente previsto ed il maggiore esborso, per un importo differenziale pari ad euro 35.101,00.= al cambio di valuta alla data delle fatture. Diversamente, non può riconoscersi l'ulteriore esborso a titolo di interessi per il finanziamento allegato in atti, posto che non vi è prova alcuna che detto finanziamento sia stato accesso da al fine di provvedere al pagamento delle fatture di Parte_1
non avendo la stessa disponibilità finanziarie proprie. CP_5
5 – Il tredicesimo motivo di impugnazione riguarda specificamente, come già detto, il rigetto della domanda risarcitoria riferita all'asserito pregiudizio reputazionale subito dall'appellante che ha preteso il pagamento dell'importo da determinarsi, in via equitativa, in euro 10.000,00.=. La sentenza gravata ha
17 respinto la relativa domanda affermando che detto danno alla reputazione, già goduta da verso la cliente BE, sua cliente finale per Parte_1
l'ordinativo consegnato in ritardo, sarebbe indimostrato, non essendo stato per esso dedotto, prodotto e provato alcunché. In punto, l'appellante afferma che detto danno reputazionale è fatto notorio quale conseguenza del ritardato ingiustificato adempimento dell'obbligazione, avendo l'attrice dedotto, fatto asseritamente non contestato dalle controparti, che BE si era determinata a non collaborare più con l'appellante nei mesi successivi. Ora la sussistenza del danno, anche da liquidarsi in via equitativa, deve essere provata dalla parte che invoca il relativo risarcimento, di modo che non appare sufficiente la mera deduzione che, all'esito del ritardato adempimento, causato dalla condotta inadempiente della fornitrice
, BE abbia interrotto nei mesi a seguire qualsiasi collaborazione CP_1 con l'appellante in ragione del discredito da quest'ultima subito. In punto, Pt_1
avrebbe dovuto fornire la relativa prova, tenuto conto che le convenute
[...] avevano l'onere di contestare esclusivamente le circostanze direttamente dalle stesse conosciute e non quelle, quali il fatto dedotto, estranea alla loro sfera di conoscibilità. In argomento, dunque, la sentenza di primo grado non merita riforma.
6 - Il quattordicesimo motivo di appello inerisce al rigetto della domanda di risarcimento relativa alla mancata fornitura dei quattro kit per la riparazione e manutenzione della merce. Il Tribunale ha semplicemente respinto la pretesa risarcitoria, quantificata in euro 1.000,00.=, sulla scorta del fatto che difetterebbe qualsivoglia denuncia scritta della mancanza dei prodotti, lamentando l'appellante che in giudizio non sarebbe mai stato contestato detto inadempimento. Dalla documentazione in atti (doc. n. 7 di fascicolo attoreo), risulta che CP_1 aveva assunto l'impegno di fornire a detti kit gratuitamente, così Parte_1
come non è contestato che essi non sono stati consegnati, non avendo rilevanza alcuna il difetto di denuncia scritta, motivo di rigetto della domanda mutuato dalle difese delle attuali appellate. Peraltro, non ha pregio in punto neppure la difesa
18 delle convenute secondo cui il danno da mancata fornitura potrebbe al più eventualmente essere fatto valere dalla committente BE e non certo dal l'impegno della fornitura gratuita di detti kit era stato assunto da Parte_1
in favore dell'odierna appellante che il relativo inadempimento ha CP_1 subito, avendo titolo l'appellante per ottenere il risarcimento che nella sua quantificazione relativa al valore dei kit non è stato oggetto di contestazione alcuna.
7 – Il quindicesimo motivo di appello riguarda il rigetto della domanda di rimborso delle spese di trasferta in Italia sostenute da rigetto motivato dal Parte_1
Tribunale sulla scorta del fatto che mancherebbe la prova di esse, non potendosi provvedere alla loro liquidazione equitativa. L'appellante ha dedotto che nel novembre del 2017, nel tentativo di risolvere definitivamente la questione circa il ritardo nella consegna della merce il proprio amministratore era stato costretto a recarsi personalmente presso la sede di sostenendo i costi di trasferta. CP_1
Tuttavia, in atti risulta unicamente il costo del viaggio di ritorno da Milano a New
York per importo di dollari 690,16.=, ove tuttavia il relativo volo risulta di data 11 agosto 2017, essendo così evidente che esso non si riferisce affatto alla trasferta allegata necessitata dall'inadempimento della fornitrice. Inoltre, manca la prova di qualsivoglia altro esborso sostenuto da a causa Parte_1 dell'inadempimento allegato, di modo che deve certamente condividersi quanto affermato dal Tribunale circa il difetto di prova del danno. In effetti, la liquidazione equitativa è consentita solo ove non sia possibile o sia grandemente difficile fornire la prova del danno lamentato e del correlativo credito risarcitorio, prova che nel caso non era affatto difficile o impossibile fornire.
8 – Va, infine, esaminato il dodicesimo motivo di appello relativo alla reiterata domanda di condanna in via solidale di In argomento, il Tribunale ha CP
ritenuto assorbita la questione in forza del rigetto integrale della pretesa risarcitoria, per insussistenza dell'inadempimento e per il difetto di prova del danno, nonché affermando, in modo non del tutto comprensibile, che la convenuta
19 priva di legittimazione passiva, sarebbe stata mera affittuaria in virtù di CP
regolare contratto intercorso con N23 srl. In argomento, va osservo che Pt_1
nel giudizio di prime cure, ha allegato che , con contratto del
[...] CP_1
23 gennaio 2018, avrebbe dato in affitto la propria azienda a N23 srl la quale, successivamente, in data 8 febbraio 2019, avrebbe ceduto il contratto medesimo alla neo costituita integralmente partecipata ed amministrata dal già socio CP
unico ed amministratore di che nel contratto di affitto si era dichiarata CP_1
in condizione di insolvenza. Ciò premesso in fatto, in atto di Parte_1 citazione ha affermato che il principio di solidarietà di cui all'art. 2620 comma 2 cc, dovrebbe essere applicato tenendo conto della finalità di protezione della disposizione, anche ove il debito oggetto di pretesa di adempimento, nel caso il debito risarcitorio, non dovesse risultare dai libri contabili al momento della cessione, e ciò quando venga in luce un utilizzo della cessione in modo tale che si riscontri una carenza di effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda, ma una perdurante identità soggettiva – sostanziale, se non formale, significativa di una conoscenza dei rapporti giuridici in fieri. In ogni caso, l'odierna appellante ha anche evidenziato che dovrebbe rispondere dei danni e del relativo CP debito risarcitorio di , in solido con quest'ultima, in ragione dell'abuso CP_1 del diritto, essendo stata effettuata l'operazione all'esclusivo fine di eludere le pretese creditorie azionate in giudizio, rendendo la nuova società, in prosecuzione della precedente, impermeabile rispetto alla situazione debitoria pregressa non presente nei libri contabili ed essendo stato svuotato il patrimonio dell'originaria debitrice. Quanto alla domanda di condanna in via solidale, secondo il disposto dell'art. 2560 cc, a prescindere dal presupposto della risultanza del debito dalle scritture contabili obbligatorie, dovendosi comunque reputare l'avente causa a conoscenza di essi debiti, per la perdurante identità soggettiva – sostanziale delle parti titolari dell'azienda, va semplicemente osservato che l'invocata responsabilità solidale non può trovare applicazione per il semplice fatto che essa presuppone la sussistenza della cessione di azienda e non il suo affitto. In effetti, l'art. 2560 cc
20 regola unicamente la sorte dei debiti relativi all'azienda ceduta, ovvero la possibilità che di essi debba rispondere anche l'acquirente dell'azienda, ove l'acquisto inerisca al trasferimento della proprietà del compendio aziendale. Gli artt. 2561 e 2562 cc, dedicati alla disciplina dell'usufrutto e dell'affitto di azienda, non pongono una disciplina analoga in punto debiti relativi all'azienda e neppure richiamano quanto previsto dal citato art. 2560 cc che, a differenza di quanto disposto dagli artt. 2557 e 2558 cc, non opera alcun rinvio all'affitto, dovendosi così affermare che, in effetti, l'affittuario, così come colui che disponga di diritti di mero godimento dei beni aziendali, non assume alcuna responsabilità per i debiti contratti dal concedente. Diversamente, al contratto di affitto di azienda si applica il già citato art. 2558 cc in tema di successione nei contratti, secondo cui, se non è pattuito diversamente, l'affittuario subentra, in luogo del concedente, nei contratti a prestazioni corrispettive stipulati per l'esercizio dell'azienda, purché non esauriti al momento dell'affitto, inserendosi la responsabilità, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto, purché non già del tutto esaurito. Sull'affermato abuso del diritto, non può negarsi, in termini astratti, la configurabilità dell'abuso nel contratto, abuso che può configurarsi come bilaterale, ove cioè esso sia espresso con nell'intento delle parti del contratto medesimo di arrecare pregiudizio ai terzi estranei al regolamento negoziale. In altri termini, l'abuso bilaterale della libertà contrattuale si configura nell'ipotesi di contratto lecito e vincolante tra le parti, come quello allegato in atti, ma fonte di pregiudizio di diritti dei terzi, cosicché il conflitto tra diritti si consuma tra le parti del contratto ed i terzi, quali soggetti estranei e tuttavia danneggiati dal contratto, come pare affermare l'appellante. In detta fattispecie le tutele che l'ordinamento giuridico appresta al danneggiato ineriscono alla valutazione di concreta meritevolezza di siffatto contratto, ai sensi dell'art.1322 cc, cosicché sarà immeritevole di tutela il contratto che, pur essendo valido e impegnativo per le parti secondo la regola dell'art. 1372 cc, in quanto frutto di un abuso della libertà contrattuale commesso dai contraenti e idoneo a danneggiare soggetti estranei, non esprime un regolamento tutelabile
21 rispetto ai terzi pregiudicati nei loro interessi. Tuttavia, il contratto, non pregiudicando interessi fondamentali promossi dall'ordinamento e non essendo pertanto in contrasto con ordine pubblico, buon costume o norme imperative, non
è illecito, ma è semplicemente immeritevole di tutela rispetto agli interessi pregiudicati dei terzi, determinando una lesione ingiusta, perché frutto dell'esercizio abusivo della libertà contrattuale. I rimedi apprestati dall'ordinamento in detta ipotesi sono vari ed ineriscono alla possibilità di proporre, in primo luogo, l'azione pauliana, ma anche il risarcimento del danno subito dal terzo causalmente conseguente alla condotta dei contraenti. Nel caso che interessa, sul presupposto dell'abuso della libertà contrattuale Parte_1
imputato alle controparti, non ha chiesto la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti degli atti negoziali dispositivi oggetto di questione che avrebbero pregiudicato la sua ragione creditoria verso , né ha chiesto il CP_1 risarcimento del pregiudizio derivante dall'utilizzo abusivo dello strumento contrattuale a suo danno, ma ha chiesto di accertare la responsabilità solidale di rispetto al credito risarcitorio vantato verso in ragione CP CP_1 dell'inesatto adempimento dell'ordine di fornitura di cui sinora si è discusso.
Tuttavia, dall'affermato abuso nel contratto, secondo l'ordinamento, non può conseguire la responsabilità solidale indicata che, a norma dell'art. 1292 cc, sussiste quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione. In effetti, nel caso di specie, l'obbligazione risarcitoria per abuso del contratto che pregiudichi le ragioni creditorie del terzo ha ad oggetto prestazione differente rispetto a quella inerente all'obbligazione da cui scaturisce il credito asseritamente pregiudicato. In definitiva, deve essere rigettata la domanda di condanna in solido di reiterata nella presente sede da parte dell'appellante. CP
9 – In definitiva, in riforma della sentenza gravata, se la domanda di condanna proposta da nei confronti di deve essere rigettata, Pt_1 Parte_1 CP
va condannata a pagare in favore dell'odierna appellante l'importo Controparte_1
di euro 36.101,00.=, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal dovuto alla
22 presente pronuncia ed interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata, essendo di valore il credito risarcitorio azionato in giudizio. Il parziale accoglimento delle domande risarcitorie di nei confronti di giustifica la Parte_1 CP_1
compensazione delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, per la frazione di un terzo, condannandosi l'appellata pur soccombente alla rifusione della rimanente quota. Di converso, l'appellante va condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi in favore di Le spese vanno liquidate in ragione del CP
valore della controversia ed in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenendosi conto, quanto alla posizione dell'appellante delle CP
ragioni della decisione e del sostanziale irrilevante contributo delle difese spese in punto dalla stessa appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 450/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 7 marzo 2023, così provvede:
1. condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante Controparte_1 [...]
la somma di euro 36.101,00.=, oltre rivalutazione secondo gli indici Parte_1
ISTAT dal dovuto alla presente pronuncia ed interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
2. rigetta la domanda proposta da nei confronti dell'appellata Parte_1
CP
3. compensa per la frazione di un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio tra l'appellante e l'appellata Parte_1 Controparte_1
4. condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante la Controparte_1
residua quota delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquida in euro
23 363,33.= per esborsi ed euro 5.077,33.= per compensi professionali, quanto al primo grado, ed in euro 536,00.= per esborsi ed euro 5.646,00.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA dovuti per legge;
5. condanna a pagare in favore di le spese di lite che si Parte_1 CP
liquidano in euro 3.809,00.= per compensi professionali, quanto al primo grado, e in euro 3.473,00.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA dovuti per legge;
6. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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