Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 14 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2533/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Iamundo, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Polistena (RC), alla via Luigi Longo n. 35, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29 maggio 2023, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001032599, notificatale dall' CP_1 in data 29.04.2023, per l'importo complessivo di € 10.000,00 a titolo di sanzioni amministrative in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016. Nello specifico, deduceva la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito ingiunto. Deduceva, altresì, la errata determinazione nonché sproporzione delle somme richieste a titolo di sanzione.
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l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001032599 emessa dall' di Reggio Calabria e CP_1 delle sanzioni accessorie ed in ogni caso accertare l'intervenuta prescrizione della potestà di accertamento e contestazione e della conseguente pretesa creditoria;
2) In Via Subordinata: ridurre la sanzione irrogata nei termini di legge o ritenuti di giustizia ”; vinte le spese di lite. Si costituiva in giudizio l' che, ricostruendo la natura del giudizio di CP_1 opposizione a ordinanza di ingiunzione, eccepiva la corretta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza di ingiunzione impugnata e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza. Rilevava, inoltre, la mancata maturazione del termine prescrizionale del credito, in ragione anche della sospensione relativa al periodo emergenziale Covid-19. Rappresentava, infine, di aver provveduto a rideterminare in via di autotutela le sanzioni amministrative applicate, conformemente alle intervenute precisazioni ministeriali, ora ridotte ed adeguate secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rettificato delle sanzioni. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, avverso le ordinanze-ingiunzione, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il 29.05.2023 a fronte della notificazione del titolo opposto intervenuta in data 29.04.2023.
2. Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' nei confronti della ricorrente, quale CP_1 responsabile dell'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative ai periodi 12/2015 e 04/2016. Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione ad ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83 conv. in L. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al
2 versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penale, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità
o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”. D'altra parte, con l'entrata in vigora del Decreto lavoro n. 48/2023 conv. in L. n. 85 del 2023, il legislatore ha inteso intervenire sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo una sanzione più proporzionata e ragionevole rispetto all'importo omesso, al contempo dilatando i tempi di notifica dell'illecito (in deroga dei 90 giorni previsti dell'art. 14, L. n. 689/1981) e rendendo più agevole l'attività di accertamento dell' , a partire dalle violazioni commesse soltanto dal 1° gennaio Parte_2
2023. Sul punto, l'art 23 prevede che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». 2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.”
3. Premessa la fattispecie in esame va accolta, in via assorbente, l'eccezione di mancata notificazione dell'atto di accertamento (prot. n. 6700.16/05/2018.0171745) sollevata dalla parte ricorrente. CP_1
Invero, a tal uopo, l'art. 14 della L. n. 689/1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione
3 debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salvala facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. La norma sancisce, dunque, l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in ipotesi di omessa notifica del verbale medesimo. Ciò posto, il ricorso merita di essere accolto in quanto è risultato fondato quanto dedotto dalla parte ricorrente in ordine alla mancata ricezione dell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza impugnata e alla mancanza di prova della notifica dell'atto di accertamento medesimo attesa l'assoluta inidoneità della documentazione versata in atti dall' (cfr. prod.ne a dimostrare l'avvenuta CP_1 CP_1 regolare notifica dell'atto in parola. La mancata notifica dell'atto di accertamento al contribuente determina, dunque, la nullità dell'ordinanza ingiunzione (cfr. Cass. n. 12832/2022), con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'ordinanza impugnata. A tal fine, pur a voler considerare valida la notifica dell'atto di accertamento prodromico -asseritamente effettuata il 25.10.2018- la stessa risulterebbe in ogni caso tardiva rispetto al termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 (applicabile ratione temporis al caso in esame), trattandosi di ritenute relative ai periodi 12/2015 e 04/2016.
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell' CP_1 resistente, considerando quale valore della causa l'importo della sanzione nella misura rideterminata dall' alla luce dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. CP_1
n. 85/2023.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI- 001032599;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 241,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 15 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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