Articolo 2620 del Codice civile
Articolo 2484Articolo 2486
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19 aprile 1942
Art. 2620.

(Estensione delle norme di controllo alle societa').

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle societa' che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art.
2602.

L'autorita' governativa puo' sempre disporre lo scioglimento della societa', quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'art. 2618.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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