Provvedimento: […] Come noto, con Legge n. 377 del 1976 è stato introdotto nel Codice civile il disposto dell'art. 2615 ter che, risolvendo i dubbi generati dalle scarne previsioni dell'art. 2620 c.c., ha espressamente previsto la possibilità di una diretta utilizzazione della forma societaria per realizzare finalità consortili. Va, tuttavia, osservato che il citato art. 2615 ter c.c., dopo aver enunciato il principio per cui è possibile costituire società commerciali (di persone o di capitali) aventi ad oggetto uno scopo consortile, non indica a quale disciplina tali società siano assoggettate, limitandosi a dettare (nel secondo comma) una specifica disposizione riguardante i possibili versamenti di contributi in denaro da parte dei soci.
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