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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2922/2024 depositato il 13/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezzar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Villareale 6 C/o Ads Palermo 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230010079045000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
- l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché contro la Regione Siciliana – Assessorato Economia
- Dipartimento Finanze e Crediti – Servizio 2 - Tasse Auto, ricorre avverso La cartella di pagamento n.
291-2023-00100790-45-000 comunicata a mezzo p.e.c. in data 12.05.2023, dell'importo di € 313,41, concernente Tassa Automobilistica per l'annualità 2020, già impugnata innanzi al Giudice di Pace di Sciacca
(R.G. n. 192/2023), il quale con sentenza n. 65/2024 del 04.06-23.07.2024 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, con conseguente devoluzione della controversia alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- Nullità dell'iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico
“avviso di accertamento”.
- Inesistenza dell'iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento per mancanza di legittimazione passiva del contribuente, chiedendo alla Corte di accogliere il presente ricorso, dichiarando la nullità, annullando o con qualsiasi altra statuizione rendendo invalida e/o inefficace la cartella di pagamento in epigrafe meglio indicata relativamente alla tassa automobilistica asseritamente dovuta per l'anno 2020 con condanna dei esistenti in solido al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle
Entrate, ADER eccependo :
- preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva ed insistendo sulla infondatezza dell'istanza di sospensione, chiedendo alla Corte di rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assolutodifetto dei presupposti di legge;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Agente della
Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
• dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine:
• nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente
Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente, con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, Non risulta costituita la Regione Sicilia, sebbene abbia richiesto l'accesso alla visibilità del fascicolo dopo la chiamata in causa da parte del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria preliminarmente richiama la legge regionale della Sicilia 24 del 2016 non trova applicazione per l'anno 2020, atteso che testualmente l'articolo 19 dispone che si procede alla iscrizione a ruolo diretta della tassa automobilistica per il triennio 2017-2019, con esclusione dei successivi. In buona sostanza, la legge regionale prevede la riscossione del bollo tramite diretta iscrizione a ruolo, la stessa deve ritenersi legittima, ma solo a patto che siano indicati con precisione gli anni in cui tale attività può avvenire.
Quindi ben può la Regione evitare la notifica dell'avviso di accertamento, ma solo se previsto appunto dalla normativa locale. Diversamente, la cartella esattoriale senza preavviso è illegittima. E, se quest'ultima viene contestata entro 60 giorni dalla notifica, non potrà essere iscritto neanche il fermo amministrativo sull'auto.
Pertanto, nel caso de quo trattasi di tassa automobilistica relativa all'annualità 2020 e che non vi è prova dell'accertamento preliminare regolarmente notificato al contribuente, il ricorso è da accogliersi come da provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 29120230010079045000. Condanna la Regione Siciliana alla refusione delle spese da liquidarsi a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario in euro 150,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Agrigento, lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2922/2024 depositato il 13/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezzar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Villareale 6 C/o Ads Palermo 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230010079045000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
- l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché contro la Regione Siciliana – Assessorato Economia
- Dipartimento Finanze e Crediti – Servizio 2 - Tasse Auto, ricorre avverso La cartella di pagamento n.
291-2023-00100790-45-000 comunicata a mezzo p.e.c. in data 12.05.2023, dell'importo di € 313,41, concernente Tassa Automobilistica per l'annualità 2020, già impugnata innanzi al Giudice di Pace di Sciacca
(R.G. n. 192/2023), il quale con sentenza n. 65/2024 del 04.06-23.07.2024 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, con conseguente devoluzione della controversia alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- Nullità dell'iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico
“avviso di accertamento”.
- Inesistenza dell'iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento per mancanza di legittimazione passiva del contribuente, chiedendo alla Corte di accogliere il presente ricorso, dichiarando la nullità, annullando o con qualsiasi altra statuizione rendendo invalida e/o inefficace la cartella di pagamento in epigrafe meglio indicata relativamente alla tassa automobilistica asseritamente dovuta per l'anno 2020 con condanna dei esistenti in solido al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle
Entrate, ADER eccependo :
- preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva ed insistendo sulla infondatezza dell'istanza di sospensione, chiedendo alla Corte di rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assolutodifetto dei presupposti di legge;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Agente della
Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
• dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine:
• nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente
Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente, con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, Non risulta costituita la Regione Sicilia, sebbene abbia richiesto l'accesso alla visibilità del fascicolo dopo la chiamata in causa da parte del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria preliminarmente richiama la legge regionale della Sicilia 24 del 2016 non trova applicazione per l'anno 2020, atteso che testualmente l'articolo 19 dispone che si procede alla iscrizione a ruolo diretta della tassa automobilistica per il triennio 2017-2019, con esclusione dei successivi. In buona sostanza, la legge regionale prevede la riscossione del bollo tramite diretta iscrizione a ruolo, la stessa deve ritenersi legittima, ma solo a patto che siano indicati con precisione gli anni in cui tale attività può avvenire.
Quindi ben può la Regione evitare la notifica dell'avviso di accertamento, ma solo se previsto appunto dalla normativa locale. Diversamente, la cartella esattoriale senza preavviso è illegittima. E, se quest'ultima viene contestata entro 60 giorni dalla notifica, non potrà essere iscritto neanche il fermo amministrativo sull'auto.
Pertanto, nel caso de quo trattasi di tassa automobilistica relativa all'annualità 2020 e che non vi è prova dell'accertamento preliminare regolarmente notificato al contribuente, il ricorso è da accogliersi come da provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 29120230010079045000. Condanna la Regione Siciliana alla refusione delle spese da liquidarsi a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario in euro 150,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Agrigento, lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico