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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1798/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1798/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ACRI MELANIA Parte_1
ATTORE contro
in persona del Avv. Marco Mammoliti, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
ALESSANDRA PATERNOSTRO
, in persona del Avv. Marco Mammoliti, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
ALESSANDRA PATERNOSTRO
CONVENUTE
OGGETTO: rimozione e ricollocamento cavi elettrici-risarcimento danni
CONCLUSIONI: verbale del 25.2.2025: L'avv. Baldino precisa come in atti e insisto per l'ammissione delle ulteriori richieste istruttorie. L'avv. Albo nulla osserva;
in subordine chiede di essere ammessa alla prova del contrario e precisa come in atti di causa. I procuratori chiedono la concessione termini di cui all'art. 190 cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato e presentato a seguito della dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace di Montalto Uffugo in favore dell'intestato Tribunale, il Sig.
[...]
, in qualità di proprietario dell'immobile sito nel Comune di San Benedetto Ullano prov. CS alla Parte_1 via Palermo n. 6, foglio 15, particella 269 sub 4, conveniva in giudizio le società ed Controparte_1 [...]
per sentirle condannare, in via principale, alla rimozione e ricollocamento di cavi Controparte_3 elettrici ancorati con staffe e ganci metallici sulla facciata del proprio immobile, previo accertamento della posa senza titolo degli stessi, oltre al risarcimento danni pari ad euro 3.000,00 o altra somma valutata dal pagina 1 di 5 Giudice a titolo di occupazione abusiva di immobile, mancato riconoscimento dell'indennità di legge e pregiudizi derivanti dalla diminuzione di valore del bene;
in subordine, condannare le convenute alla rimozione dei cavi elettrici e al loro ricollocamento nel pieno rispetto della normativa cogente, oltre al ristoro dei danni da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c; in estremo subordine, condannare le convenute sempre alla rimozione e collocamento dei cavi elettrici conformemente alla pratica e alla scienza moderna, evitando di arrecare gravi pregiudizi all'immobile in questione;
con condanna alle spese e competenze di lite.
Con comparsa del 22.07.2022, si costituiva eccependo, in via preliminare, la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, in quanto società che si limita alla sola vendita della energia elettrica nel mercato libero e riconoscendo come sola legittimata passiva la quale, occupandosi di trasporto della energia elettrica al cliente finale, ha la Controparte_2 manutenzione delle reti elettriche;
nel merito, chiedeva il rigetto di quanto dedotto dall'attore, insistendo, in particolare, sulla carenza probatoria, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa del 22.07.2022 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
con vittoria di spese e competenza di lite.
All'udienza del 24.01.2023 il GI disponeva l'acquisizione del fascicolo del Giudice di Pace dichiaratosi incompetente.
Nella successiva udienza del 11.04.2023 il GI, ritenendo le richieste istruttorie superflue, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.11.2023.
Così, all'udienza del 14.11.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 16.02.2024 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo ritenendo utile ai fini del decidere espletare CTU e nominava a tal fine l'ing. rinviando per il suo giuramento all'udienza Persona_1 del 27.02.2024.
Espletata la consulenza tecnica, all'udienza del 25.02.2025 il GI tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda trova accoglimento.
-Sul Difetto di legittimazione passiva.
Parte convenuta eccepisce che l'attore cita la società oltre ad , mentre alla luce CP_1 Controparte_3 della normativa vigente (V. decreto /9/99, Decreto n.73/07, Delibera 296/2015/R/ COM) la suddetta
Società non ricopre alcun ruolo in questa vicenda. L'eccezione trova accoglimento. pagina 2 di 5 Come dedotto da parte convenuta, la Società si occupa, esclusivamente, di vendita di energia CP_1 elettrica nell'ambito del libero mercato, mentre è in via esclusiva, che ha il compito Controparte_4 di trasportare e consegnare l'energia ai clienti finali tramite reti di distribuzione.
Pertanto, a seguito della liberalizzazione del mercato di energia elettrica con l'entrata in vigore del d.lgs. n.
79 del 1999, è la società distributrice dell'energia elettrica tenuta a fornire all'utente l'energia elettrica con modalità tali da renderla utilmente fruibile e ad occuparsi della rete e della sua relativa distribuzione e manutenzione.
Nel merito. L'attore lamenta che la posta in opera sulla propria abitazione di cavi elettrici in maniera arbitraria e senza consenso e senza curarne la manutenzione degli stessi cavi che negli anni hanno creato umidità ed arrecato danni alle pareti dell'immobile nonché pericolo per l'incolumità del sig. ed Pt_1 impedendone la necessaria ristrutturazione.
Pacifica la presenza dei cavi elettrici sullo stabile dell'attore.
Ed invero, risulta non contestato l'ancoraggio presso l'immobile del Sig. di ganci in ferro e staffe Pt_1 metalliche senza autorizzazione da parte del proprietario.
Non vi è prova di alcun consenso prestato dall'attore né di titolo, quale un contratto scritto tra le parti, che possa giustificare la presenza dei cavi elettrici in questione posizionati sulla proprietà del Sig. Pt_1
Ciò posto, deve essere in primo luogo riconosciuta l'esistenza della servitù di elettrodotto.
Ed invero, nell'ordinamento vigente non è configurabile una servitù di elettrodotto diversa da quella (tipica) disciplinata dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, cui rinvia l'art. 1506 c.c., sicché l'usucapione, che si aggiunge agli altri suoi titoli di acquisto (convenzione, sentenza, espropriazione per pubblica utilità) previsti da tale disciplina speciale, non può dar luogo ad un rapporto diverso da quello da questa contemplato.
Ne consegue che la disciplina dell'art. 122 del T.U. 1775/33 - il quale, diversamente dall'art. 1068 cod. civ.
(applicabile sia alle servitù volontarie che a quelle coattive), conferisce al proprietario del fondo servente il diritto di ottenere lo spostamento della servitù di elettrodotto a spese dell'esercente della stessa, salvo diverso accordo tra le parti - non è influenzata dal modo di costituzione della servitù e rimane ugualmente applicabile non solo quando il diritto sia stato costituito in forza di uno dei titoli (sopra indicati) previsti dalla legge speciale, ma anche quando sia stato acquistato per usucapione (in tal senso, v. Cass. Civ., sez. II,
23.05.1984, n. 3148).
Ed infatti, l'art. 122 TU 1775/33 al suo quarto comma stabilisce proprio che, “salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le
pagina 3 di 5 condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù”.
Nessun dubbio può, quindi, sussistere sul diritto che ha l'attore a vedersi rimossi i cavi che ostacolano i lavori di ristrutturazione dell'immobile e che lo spostamento deve avvenire a totale carico ed a spese della sola CP_1
Nel caso di specie, il groviglio di cavi che circonda l'abitazione impedisce di procedere al necessario ammodernamento e alla necessaria ristrutturazione dell'immobile ed anzi il consulente ha accertato che a conformazione della distribuzione elettrica che gravita su Via Palermo e sulle zone circostanti, è stata eseguita proprio in modo tale da generare sulla parete dell'unità immobiliare del sig. un punto di Pt_1 snodo su cui convergono un numero rilevante di linee elettriche in più sono presenti tratti di percorso delle linee elettriche che si svolgono a parete e interessano tutta il prospetto del fabbricato del sig. che affaccia sulla Via Palermo Pt_1
In risposta al quesito il ctu chiariva che la presenza delle installazione elettriche sulla parete nord-ovest che affaccia su
Via Palermo, impedisce di fatto l'esecuzione di qualsiasi intervento di ristrutturazione sulla muratura e su quel prospetto e, quindi, di conseguenza, anche sull'intera unità immobiliare.
Va specificato che il proprietario dell'immobile ha facoltà di realizzare innovazioni, costruzioni o impianti nella rispettiva proprietà e ciò comporta obbligo di rimozione o spostamento a carico del gestore e che si tratta di una facoltà del proprietario che, in quanto tale e per le sue caratteristiche intrinseche, non necessita e non rimane subordinata ad un sindacato di necessità o opportunità.
Va pertanto accolta la domanda e condannata la convenuta alla rimozione ed al diverso collocamento dei cavi elettrici per come disposto dalla esperita CTU, oltre al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'immobile ed i pregiudizi subiti all'impossibilità di ristrutturare ed al danno subito dal bene stesso (si v. pag. 5 ctu) per il tipo di ancoraggio praticato sullo stesso.
Il danno rimane provato nella sua ontologica esistenza ma viene liquidato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nel suo quantum che si reputa equo stimare in base ai lavori in € 3.000 , importo comunque che nella sua descrizione ed entità non ha formato oggetto di contestazione da parte della convenuta.
Infine, avuto riguardo agli esiti complessivi del giudizio, appare equo compensare le spese di lite tra l'attore e la convenuta . Controparte_1
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, ivi comprese le spese di liquidazione ctu, e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM n. 147/22 (valore indeterminabile -complessità bassa) con pagamento in favore dello Stato essendo parte attrice ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.r., alla rimozione ed al diverso collocamento dei cavi elettrici per come disposto dalla esperita CTU, oltre al risarcimento dei danni quantificati in euro 3.000 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta;
Controparte_1
-compensa le spese di lite fra l'attore e la convenuta;
Controparte_1
-Condanna la parte convenuta in persona del l.r.p.t. , al pagamento delle spese di lite, Controparte_2 che si liquidano in € 3.809 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15% i.v.a. e c.p.a. da corrispondersi in favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu di cui al decreto del 11.12.2024.
Cosenza, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1798/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ACRI MELANIA Parte_1
ATTORE contro
in persona del Avv. Marco Mammoliti, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
ALESSANDRA PATERNOSTRO
, in persona del Avv. Marco Mammoliti, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
ALESSANDRA PATERNOSTRO
CONVENUTE
OGGETTO: rimozione e ricollocamento cavi elettrici-risarcimento danni
CONCLUSIONI: verbale del 25.2.2025: L'avv. Baldino precisa come in atti e insisto per l'ammissione delle ulteriori richieste istruttorie. L'avv. Albo nulla osserva;
in subordine chiede di essere ammessa alla prova del contrario e precisa come in atti di causa. I procuratori chiedono la concessione termini di cui all'art. 190 cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato e presentato a seguito della dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace di Montalto Uffugo in favore dell'intestato Tribunale, il Sig.
[...]
, in qualità di proprietario dell'immobile sito nel Comune di San Benedetto Ullano prov. CS alla Parte_1 via Palermo n. 6, foglio 15, particella 269 sub 4, conveniva in giudizio le società ed Controparte_1 [...]
per sentirle condannare, in via principale, alla rimozione e ricollocamento di cavi Controparte_3 elettrici ancorati con staffe e ganci metallici sulla facciata del proprio immobile, previo accertamento della posa senza titolo degli stessi, oltre al risarcimento danni pari ad euro 3.000,00 o altra somma valutata dal pagina 1 di 5 Giudice a titolo di occupazione abusiva di immobile, mancato riconoscimento dell'indennità di legge e pregiudizi derivanti dalla diminuzione di valore del bene;
in subordine, condannare le convenute alla rimozione dei cavi elettrici e al loro ricollocamento nel pieno rispetto della normativa cogente, oltre al ristoro dei danni da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c; in estremo subordine, condannare le convenute sempre alla rimozione e collocamento dei cavi elettrici conformemente alla pratica e alla scienza moderna, evitando di arrecare gravi pregiudizi all'immobile in questione;
con condanna alle spese e competenze di lite.
Con comparsa del 22.07.2022, si costituiva eccependo, in via preliminare, la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, in quanto società che si limita alla sola vendita della energia elettrica nel mercato libero e riconoscendo come sola legittimata passiva la quale, occupandosi di trasporto della energia elettrica al cliente finale, ha la Controparte_2 manutenzione delle reti elettriche;
nel merito, chiedeva il rigetto di quanto dedotto dall'attore, insistendo, in particolare, sulla carenza probatoria, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa del 22.07.2022 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
con vittoria di spese e competenza di lite.
All'udienza del 24.01.2023 il GI disponeva l'acquisizione del fascicolo del Giudice di Pace dichiaratosi incompetente.
Nella successiva udienza del 11.04.2023 il GI, ritenendo le richieste istruttorie superflue, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.11.2023.
Così, all'udienza del 14.11.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 16.02.2024 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo ritenendo utile ai fini del decidere espletare CTU e nominava a tal fine l'ing. rinviando per il suo giuramento all'udienza Persona_1 del 27.02.2024.
Espletata la consulenza tecnica, all'udienza del 25.02.2025 il GI tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda trova accoglimento.
-Sul Difetto di legittimazione passiva.
Parte convenuta eccepisce che l'attore cita la società oltre ad , mentre alla luce CP_1 Controparte_3 della normativa vigente (V. decreto /9/99, Decreto n.73/07, Delibera 296/2015/R/ COM) la suddetta
Società non ricopre alcun ruolo in questa vicenda. L'eccezione trova accoglimento. pagina 2 di 5 Come dedotto da parte convenuta, la Società si occupa, esclusivamente, di vendita di energia CP_1 elettrica nell'ambito del libero mercato, mentre è in via esclusiva, che ha il compito Controparte_4 di trasportare e consegnare l'energia ai clienti finali tramite reti di distribuzione.
Pertanto, a seguito della liberalizzazione del mercato di energia elettrica con l'entrata in vigore del d.lgs. n.
79 del 1999, è la società distributrice dell'energia elettrica tenuta a fornire all'utente l'energia elettrica con modalità tali da renderla utilmente fruibile e ad occuparsi della rete e della sua relativa distribuzione e manutenzione.
Nel merito. L'attore lamenta che la posta in opera sulla propria abitazione di cavi elettrici in maniera arbitraria e senza consenso e senza curarne la manutenzione degli stessi cavi che negli anni hanno creato umidità ed arrecato danni alle pareti dell'immobile nonché pericolo per l'incolumità del sig. ed Pt_1 impedendone la necessaria ristrutturazione.
Pacifica la presenza dei cavi elettrici sullo stabile dell'attore.
Ed invero, risulta non contestato l'ancoraggio presso l'immobile del Sig. di ganci in ferro e staffe Pt_1 metalliche senza autorizzazione da parte del proprietario.
Non vi è prova di alcun consenso prestato dall'attore né di titolo, quale un contratto scritto tra le parti, che possa giustificare la presenza dei cavi elettrici in questione posizionati sulla proprietà del Sig. Pt_1
Ciò posto, deve essere in primo luogo riconosciuta l'esistenza della servitù di elettrodotto.
Ed invero, nell'ordinamento vigente non è configurabile una servitù di elettrodotto diversa da quella (tipica) disciplinata dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, cui rinvia l'art. 1506 c.c., sicché l'usucapione, che si aggiunge agli altri suoi titoli di acquisto (convenzione, sentenza, espropriazione per pubblica utilità) previsti da tale disciplina speciale, non può dar luogo ad un rapporto diverso da quello da questa contemplato.
Ne consegue che la disciplina dell'art. 122 del T.U. 1775/33 - il quale, diversamente dall'art. 1068 cod. civ.
(applicabile sia alle servitù volontarie che a quelle coattive), conferisce al proprietario del fondo servente il diritto di ottenere lo spostamento della servitù di elettrodotto a spese dell'esercente della stessa, salvo diverso accordo tra le parti - non è influenzata dal modo di costituzione della servitù e rimane ugualmente applicabile non solo quando il diritto sia stato costituito in forza di uno dei titoli (sopra indicati) previsti dalla legge speciale, ma anche quando sia stato acquistato per usucapione (in tal senso, v. Cass. Civ., sez. II,
23.05.1984, n. 3148).
Ed infatti, l'art. 122 TU 1775/33 al suo quarto comma stabilisce proprio che, “salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le
pagina 3 di 5 condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù”.
Nessun dubbio può, quindi, sussistere sul diritto che ha l'attore a vedersi rimossi i cavi che ostacolano i lavori di ristrutturazione dell'immobile e che lo spostamento deve avvenire a totale carico ed a spese della sola CP_1
Nel caso di specie, il groviglio di cavi che circonda l'abitazione impedisce di procedere al necessario ammodernamento e alla necessaria ristrutturazione dell'immobile ed anzi il consulente ha accertato che a conformazione della distribuzione elettrica che gravita su Via Palermo e sulle zone circostanti, è stata eseguita proprio in modo tale da generare sulla parete dell'unità immobiliare del sig. un punto di Pt_1 snodo su cui convergono un numero rilevante di linee elettriche in più sono presenti tratti di percorso delle linee elettriche che si svolgono a parete e interessano tutta il prospetto del fabbricato del sig. che affaccia sulla Via Palermo Pt_1
In risposta al quesito il ctu chiariva che la presenza delle installazione elettriche sulla parete nord-ovest che affaccia su
Via Palermo, impedisce di fatto l'esecuzione di qualsiasi intervento di ristrutturazione sulla muratura e su quel prospetto e, quindi, di conseguenza, anche sull'intera unità immobiliare.
Va specificato che il proprietario dell'immobile ha facoltà di realizzare innovazioni, costruzioni o impianti nella rispettiva proprietà e ciò comporta obbligo di rimozione o spostamento a carico del gestore e che si tratta di una facoltà del proprietario che, in quanto tale e per le sue caratteristiche intrinseche, non necessita e non rimane subordinata ad un sindacato di necessità o opportunità.
Va pertanto accolta la domanda e condannata la convenuta alla rimozione ed al diverso collocamento dei cavi elettrici per come disposto dalla esperita CTU, oltre al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'immobile ed i pregiudizi subiti all'impossibilità di ristrutturare ed al danno subito dal bene stesso (si v. pag. 5 ctu) per il tipo di ancoraggio praticato sullo stesso.
Il danno rimane provato nella sua ontologica esistenza ma viene liquidato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nel suo quantum che si reputa equo stimare in base ai lavori in € 3.000 , importo comunque che nella sua descrizione ed entità non ha formato oggetto di contestazione da parte della convenuta.
Infine, avuto riguardo agli esiti complessivi del giudizio, appare equo compensare le spese di lite tra l'attore e la convenuta . Controparte_1
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, ivi comprese le spese di liquidazione ctu, e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM n. 147/22 (valore indeterminabile -complessità bassa) con pagamento in favore dello Stato essendo parte attrice ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.r., alla rimozione ed al diverso collocamento dei cavi elettrici per come disposto dalla esperita CTU, oltre al risarcimento dei danni quantificati in euro 3.000 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta;
Controparte_1
-compensa le spese di lite fra l'attore e la convenuta;
Controparte_1
-Condanna la parte convenuta in persona del l.r.p.t. , al pagamento delle spese di lite, Controparte_2 che si liquidano in € 3.809 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15% i.v.a. e c.p.a. da corrispondersi in favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu di cui al decreto del 11.12.2024.
Cosenza, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
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