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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5745/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to CALVANO MICHELE, elettivamente Controparte_1
domiciliato in via T. Solis, 160 SAN SEVERO, presso il difensore;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv.to MASTRANGELO LIDIA, Controparte_2
elettivamente domicliata in via M. Del giudice 3, SAN SEVERO, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/10/2021, ha chiesto la pronuncia della Controparte_1
separazione dal coniuge, , con la quale aveva contratto Controparte_2
matrimonio in SA VE, in data 28/10/2000, precisando che: - dall'unione coniugale, in data
1.02.2002, era nata la FI;
- nell'anno 2016 i coniugi si erano separati, prima di fatto e ER
poi legalmente, in quanto la resistente aveva intrapreso una relazione extraconiugale con tale con il quale aveva concepito una FI, , nata il [...]; Controparte_3 ER
- nel 2020 la resistente aveva interrotto la relazione con il ed era tornata a vivere nella CP_3 casa coniugale, tanto che il ricorrente aveva riconosciuto come propria FI la neonata ER
- nel mese di settembre 2021 la situazione era divenuta intollerabile a causa degli atteggiamenti aggressivi assunti dalla de . P_
Ha dunque concluso nel senso che segue: “dichiarata la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito a carico della SI.ra . Assegnata la casa Controparte_2
coniugale di esclusiva proprietà del al ricorrente il quale continuerebbe ad Controparte_1
abitarla insieme alla FI;
prevedere alcun assegno di mantenimento in favore della ER
IG.ra , anche in considerazione della domanda di riconoscimento della Controparte_2
paternità intentata dal IG. , con tutte le conseguenze, sia in punto di Controparte_3 mantenimento della stessa. Con ogni conseguenza anche in punto di spese”.
, nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase presidenziale, ha Controparte_2
contestato tutti gli avversi assunti, precisando che: - già nel 2016 i coniugi avevano deciso di separarsi e, all'udienza presidenziale, la separazione giudiziale era stato trasformata in consensuale;
- i coniugi, successivamente, si erano riconciliati, tanto che si erano recati spontaneamente presso l'Ufficio dello Stato civile di SA VE, ove avevano dichiarato di essersi riconciliati a far data dal 4.10.2020 (giusta annotazione all'estratto dell'atto di matrimonio); - il ricorrente aveva riconosciuto la piccola , in quanto assoultamente ER
convinto di esserne il padre;
- la resistente, già nel marzo 2020, aveva interrotto la relazione sentimentale con il precedente compagno ed aveva nuovamente ripreso la frequentazione con il
; - la FI , nelle more divenuta maggiorenne, non era economicamente CP_1 ER
autosufficiente ed era affetta sin dalla nascita da ritardi mentali dovuti ad una sofferenza neonatale;
- la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa del carattere irascibile del , il quale si era allontanato dalla casa coniugale senza preoccuparsi delle eSIenze CP_1
della sua famiglia. Ha quindi concluso chiedendo: “pronunciare la separazione personale dei coniugi (nata il [...] a [...] ) e (nato il Controparte_2 Controparte_1
20/02/74 a SA VE con addebito della colpa a quest'ul timo , ordinandone l'annotazione; 2) assegnare la casa coniugale alla de che continuerà ad abitarla unitamente alla FI P_
minore e la FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente a causa ER ER
della disabilità; 3) affidare la minore ad entrambi i genitori con diritto di visita per ER
, nei confronti della predetta, nei giorni e con le modalità da stabilirsi e CP_1
compatibilmente con gli impegni della minore;
4) fare obbligo al di versare la somma CP_1 mensile di € 500,00 (Cinquecento/00) quale contributo al mantenimento per le figlie ER
(maggiorenne ma non autosufficiente) e (minore), ovvero, €.250,00cadauno, rivalutabile ER
annualmente. Fare obbligo allo stesso di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che dovessero necessitare;
5) fare obbligo al di versare alla CP_1 [...]
la somma mensiledi €.200,00 (Duecento/00) per il mantenimento della stessa;
P_
5)--in ogni caso, vittoria di spese e competenze di lite”.
All'esito dell'udienza del 2 dicembre 2021 il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso della FI minore , prevedendo che la stessa viva con la madre, ER
unitamente alla FI , maggiorenne non economicamente autosufficiente, nella casa ER
coniugale, che ha assegnato alla resistente;
ha stabilito le modalità di frequentazione della minore con il genitore non collocatario e ha determinato in € 150,00 mensili l'assegno da versarsi da parte del marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa e in €
400,00 l'assegno da corrispondersi alla medesima a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709
c.p.c.
Con provvedimento del 23.06.2022, il Giudice Istruttore, su istanza del ricorrente, modificando dell'ordinanza presidenziale, ha revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie, in considerazione del “reddito di cittadinanza” di cui la beneficiava. P_
Con ordinanza del 14.09.2023, il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti a definire consensualmente il giudizio alle condizioni contenute nel provvedimento del 23.6.2022.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3.03.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Sullo status.
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la controparte ha Controparte_1 aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato in data 20.12.2021 i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sull'addebito.
Quanto alle domande di addebito reciprocamente formulate dai coniugi, deve osservarsi che l'articolo 151, co. 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali. Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice deve tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità (cfr., ex multis, Cass. n.1224/2020).
Nel caso in esame, la domanda di addebito della separazione reciprocamente formulata deve essere respinta, atteso che le parti non hanno fornito alcun concreto elemento in ordine ai comportamenti del coniuge contrari ai doveri coniugali, limitandosi ad asserzioni generiche e non riscontrate, non essendovi in atti la prova che le condotte dedotte siano state la vera e propria causa della crisi coniugale o che siano state deliberatamente poste in essere in spregio ai doveri coniugali.
Tanto porta a far ritenere che la vera causa della crisi del rapporto matrimoniale sia stata una molteplicità di comportamenti e contrasti reciproci da parte di entrambi i coniugi dovuti all'intollerabilità della convivenza, non essendovi prova che le solo generiche descritte condotte abbiano causato la disgregazione del nucleo familiare.
Deve altresì tenersi conto che, già nel 2018, le parti erano addivenute ad una separazione consensuale (cfr. decreto di omologa della separazione, in atti), con ciò avvalorando la tesi che la crisi coniugale fosse dovuta a reciproci contrasti e che non vi fosse uno specifico comportamento contrario ai doveri del matrimonio addebitabile ad uno solo dei coniugi.
Dal momento in cui le parti si sono riconciliate (4.10.2020, giusta dichiarazione annotata all'atto di matrimonio) sino alla proposizione del ricorso per separazione, poi, non è stata provata alcuna specifica causa scatenante, essendo piuttosto la crisi riconducibile ad una preesistente situazione di intollerabilità tra i coniugi.
Orbene, in assenza dei presupposti di legge, così come elaborati dalla giurisprudenza, non può farsi luogo alla dichiarazione di addebitabilità della separazione. Sull'assegno di mantenimento della moglie.
La resitente, nelle proprie note di trattazione scritta del 26/2/25, ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa contenuta nel provvedimento del 14/9/23, ossia di voler definire consensualmente il giudizio alle condizioni contenute nel provvedimento del 23/6/22.
Inoltre, nella propria comparsa conclusionale, ha rinunciato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in suo favore, originariamente formulata negli atti introduttivi.
Va dunque fatta applicazione dei costanti principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, rientra fra i poteri del difensore, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (cfr. Cass. n. 33761 del 19/12/2019; conf.
Cass. n. 2379/2011); “la rinuncia alla domanda può essere contenuta anche nella comparsa conclusionale;
infatti, nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, questa Corte ha costantemente ammesso la possibilità di rinunciare, per mezzo di essa, a qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum, essendosi precisato che, dopo la precisazione delle conclusioni, è vietato estendere il thema decidendum, attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate 'ex adverso', ma non restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione”. (cfr. Cass. n. 4837/2019).
Sulla scorta di quanto chiarito, nel caso in esame, non può che prendersi atto della rinuncia formulata dalla resistente e dichiararsi la cessazione della materia del contendere in merito alla questione dell'assegno di mantenimento per la moglie.
Sull'affidamento, collocamento, diritto di visita della prole.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di condividere quando già precisato con ordinanza presidenziale del 20.12.2021 e con ordinanza del Giudice Istruttore del 4.03.2025, in merito all'orientamento secondo cui, in caso di contemporanea pendenza di un giudizio di separazione e di parallelo giudizio di disconoscimento di paternità, non si debba procedere alla sospensione necessaria del primo fino al passaggio in giudicato del secondo giudizio, ritenendosi prevalenti i superiori interessi del minore rispetto a quello del genitore all'accertamento negativo di paternità, potendo comunque quest'ultimo far valere le proprie ragioni in altro giudizio (a titolo esemplificativo, a fini risarcitori).
Nel caso in esame, è pacifico che (nata il [...]) sia nata in [...] matrimonio, ER
atteso che il e la con dichiarazione espressa dinnanzi all'Ufficiale dello CP_1 P_
Stato civile (con la quale hanno dichiarato di essersi riconciliati dal 4.10.2020), hanno fatto cessare immediatamente, ex art. 157 c.c., gli effetti della pregressa separazione avvenuta nel
2018 (cfr. decreto di omologa, in atti).
Allo stato, pertanto, in assenza del passaggio in giudicato di una sentenza che smentisca il riconoscimento della minore operato dal ricorrente in costanza di matrimonio (essendo ancora pendente, allo stato, il procedimento di disconoscimento della paternità attivato dal Curatore
Speciale della minore , rubricato al n. 5893/2024 R.G.) si assumeranno tutti i Persona_3
provvedimenti nell'interesse della stessa, non potendo rimanere sfornita di tutela sino alla conclusione del pendende giudizio di disconoscimento.
Ciò posto, quanto all'affidamento di minorenne, va osservato quanto segue. ER
L'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 29999/2020; Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconSIliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare.
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere conSIliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza presidenziale, che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso della FI ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto del principio del best interest della minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Con riguardo all'esercizio del diritto di visita paterno, si conferma sul punto l'ordinanza presidenziale, secondo cui “il padre potrà vedere e tenere con sé la FI minore – tale dovendosi ritenere sino al passaggio in giudicato di una sentenza che smentisca il riconoscimento della minore operato dal ricorrente - previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-FI sino al compimento del terzo anno di età vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la FI minore il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 17,30 alle 19,30 alla presenza della madre, ove necessario, in ragione della tenera età della bambina;
nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, prelevandola alle ore 10 e riportandola alle ore 12,00; durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo secondo la medesima scansione temporale.”
Con riferimento alla FI (nata il [...]), nulla va disposto in punto di affido e ER
collocamento della stessa (confermandosi sul punto quando già rilevato dal g.i. con provvedimento del 24.03.2022), stante la sua maggiore età e l'assenza di handicap gravi che ne precludano l'autonomia e la libertà di scelta in ordine alla sua collocazione.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Stante il collocamento della FI minore nonché della FI maggiore presso la ER ER
madre, la casa coniugale deve essere assegnata resistente (confermandosi sul punto l'ordinanza presidenziale del 20.12.2021), trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse delle figlie, conviventi con la madre a far data dalla separazione tra i genitori, alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07,
1545/06).
Sul mantenimento della prole.
Con riguardo al mantenimento della prole, va osservato che grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli, ove minori o comunque non economicamente autosufficienti.
Nel caso in esame, risulta documentalmente che sia minorenne e che , pur ER ER
maggiorenne, sia affetta da un ritardo mentale dovuto ad una sofferenza neotale (cfr. documentazione medica di allegata alla memoria difensiva di costituzione;
al Persona_4
riguardo si precisa che non si è tenuto conto della documentazione medica depositata dalle parti in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica, in quanto tardiva e comunque generica) e che non sia economicamente autosufficiente. Peraltro, è pacifica la non indipendenza economica della FI , tanto che sia il ricorrente che la resistente hanno chiesto versarsi una somma ER
per il mantenimento della stessa.
Nella specie, quanto alla determinazione della somma dovuta dal ricorrente, genitore non collocatario, deve darsi atto che il risulta svolgere la professione di guardia giurata e ha CP_1
dichiarato di percepire un reddito mensile di 1.600,00 euro (cfr. verbale di comparizione del
2.12.2021), mentre la ha dichiarato di essere percettrice di reddito di inclusione (cfr. P_
autocertificazione allegata alla comparsa conclusionale).
Alla luce delle circostanze come sopra rappresentate, tenuto conto che è venuto meno l'obbligo di mantenimento per la moglie a carico del ricorrente e che le eSIenze della prole sono rimaste sostanzialmente invariate, ritiene il Tribunale congruo confermare per le figlie il quantum del mantenimento stabilito in sede di ordinanza presidenziale, ponendo a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di euro 400,00 mensili (200,00 euro a FI), da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, nonché del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data
18.3.2016.
Sulle spese processuali.
Le spese di lite vanno poste, nella misura liquidata in dispositivo - applicando i valori dello scaglione di riferimento - sino ad € 26.000,00, di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 - in capo al ricorrente per 2/3 in virtù della maggiore soccombenza (stante la soccombenza in punto di addebito, affido, collocamento e mantenimento della prole) e compensate per 1/3 (stante la soccombenza della resistente in punto di domanda di addebito).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 P_
, i quali hanno contratto matrimonio in SA VE, in data 28/10/2000;
[...]
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di SA VE (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto 308, parte II, serie
A);
3. rigetta entrambe le domande di addebito formulate dalle parti;
4. dà atto che la resistente ha rinunciato alla domanda assegno di mantenimento in suo favore e, per gli effetti, dichiara la cessazione della materia del contendere sul punto;
5. affida la minore in atti generalizzata, in via congiunta ad entrambe i genitori, ER
prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
6. la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della FI;
7. autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
8. il padre potrà vedere e tenere con sé la FI minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-FI sino al compimento del terzo anno di età vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la FI minore il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 17,30 alle 19,30 alla presenza della madre, ove necessario, in ragione della tenera età della bambina;
nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, prelevandola alle ore 10 e riportandola alle ore 12,00; durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo secondo la medesima scansione temporale.
9. assegna la casa coniugale alla resistente che la abiterà unitamente alla FI minore ed alla FI , maggiorenne ed economicamente non indipendente seco convivente;
ER
10. pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI minore e della FI maggiorenne non economicamente autosufficiente, versando alla
[...]
la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna FI), entro e non il P_ giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
11. compensa tra le parti, nella misura di 1/3, le spese del presente giudizio e condanna a rifondere in favore di i restanti 2/3, liquidati Controparte_1 Controparte_2
complessivamente in euro 3.384,66, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso in Foggia nella camera di conSIlio del Tribunale, in data 10/06/2025. IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5745/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to CALVANO MICHELE, elettivamente Controparte_1
domiciliato in via T. Solis, 160 SAN SEVERO, presso il difensore;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv.to MASTRANGELO LIDIA, Controparte_2
elettivamente domicliata in via M. Del giudice 3, SAN SEVERO, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/10/2021, ha chiesto la pronuncia della Controparte_1
separazione dal coniuge, , con la quale aveva contratto Controparte_2
matrimonio in SA VE, in data 28/10/2000, precisando che: - dall'unione coniugale, in data
1.02.2002, era nata la FI;
- nell'anno 2016 i coniugi si erano separati, prima di fatto e ER
poi legalmente, in quanto la resistente aveva intrapreso una relazione extraconiugale con tale con il quale aveva concepito una FI, , nata il [...]; Controparte_3 ER
- nel 2020 la resistente aveva interrotto la relazione con il ed era tornata a vivere nella CP_3 casa coniugale, tanto che il ricorrente aveva riconosciuto come propria FI la neonata ER
- nel mese di settembre 2021 la situazione era divenuta intollerabile a causa degli atteggiamenti aggressivi assunti dalla de . P_
Ha dunque concluso nel senso che segue: “dichiarata la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito a carico della SI.ra . Assegnata la casa Controparte_2
coniugale di esclusiva proprietà del al ricorrente il quale continuerebbe ad Controparte_1
abitarla insieme alla FI;
prevedere alcun assegno di mantenimento in favore della ER
IG.ra , anche in considerazione della domanda di riconoscimento della Controparte_2
paternità intentata dal IG. , con tutte le conseguenze, sia in punto di Controparte_3 mantenimento della stessa. Con ogni conseguenza anche in punto di spese”.
, nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase presidenziale, ha Controparte_2
contestato tutti gli avversi assunti, precisando che: - già nel 2016 i coniugi avevano deciso di separarsi e, all'udienza presidenziale, la separazione giudiziale era stato trasformata in consensuale;
- i coniugi, successivamente, si erano riconciliati, tanto che si erano recati spontaneamente presso l'Ufficio dello Stato civile di SA VE, ove avevano dichiarato di essersi riconciliati a far data dal 4.10.2020 (giusta annotazione all'estratto dell'atto di matrimonio); - il ricorrente aveva riconosciuto la piccola , in quanto assoultamente ER
convinto di esserne il padre;
- la resistente, già nel marzo 2020, aveva interrotto la relazione sentimentale con il precedente compagno ed aveva nuovamente ripreso la frequentazione con il
; - la FI , nelle more divenuta maggiorenne, non era economicamente CP_1 ER
autosufficiente ed era affetta sin dalla nascita da ritardi mentali dovuti ad una sofferenza neonatale;
- la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa del carattere irascibile del , il quale si era allontanato dalla casa coniugale senza preoccuparsi delle eSIenze CP_1
della sua famiglia. Ha quindi concluso chiedendo: “pronunciare la separazione personale dei coniugi (nata il [...] a [...] ) e (nato il Controparte_2 Controparte_1
20/02/74 a SA VE con addebito della colpa a quest'ul timo , ordinandone l'annotazione; 2) assegnare la casa coniugale alla de che continuerà ad abitarla unitamente alla FI P_
minore e la FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente a causa ER ER
della disabilità; 3) affidare la minore ad entrambi i genitori con diritto di visita per ER
, nei confronti della predetta, nei giorni e con le modalità da stabilirsi e CP_1
compatibilmente con gli impegni della minore;
4) fare obbligo al di versare la somma CP_1 mensile di € 500,00 (Cinquecento/00) quale contributo al mantenimento per le figlie ER
(maggiorenne ma non autosufficiente) e (minore), ovvero, €.250,00cadauno, rivalutabile ER
annualmente. Fare obbligo allo stesso di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che dovessero necessitare;
5) fare obbligo al di versare alla CP_1 [...]
la somma mensiledi €.200,00 (Duecento/00) per il mantenimento della stessa;
P_
5)--in ogni caso, vittoria di spese e competenze di lite”.
All'esito dell'udienza del 2 dicembre 2021 il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso della FI minore , prevedendo che la stessa viva con la madre, ER
unitamente alla FI , maggiorenne non economicamente autosufficiente, nella casa ER
coniugale, che ha assegnato alla resistente;
ha stabilito le modalità di frequentazione della minore con il genitore non collocatario e ha determinato in € 150,00 mensili l'assegno da versarsi da parte del marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa e in €
400,00 l'assegno da corrispondersi alla medesima a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709
c.p.c.
Con provvedimento del 23.06.2022, il Giudice Istruttore, su istanza del ricorrente, modificando dell'ordinanza presidenziale, ha revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie, in considerazione del “reddito di cittadinanza” di cui la beneficiava. P_
Con ordinanza del 14.09.2023, il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti a definire consensualmente il giudizio alle condizioni contenute nel provvedimento del 23.6.2022.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3.03.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Sullo status.
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la controparte ha Controparte_1 aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato in data 20.12.2021 i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sull'addebito.
Quanto alle domande di addebito reciprocamente formulate dai coniugi, deve osservarsi che l'articolo 151, co. 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali. Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice deve tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità (cfr., ex multis, Cass. n.1224/2020).
Nel caso in esame, la domanda di addebito della separazione reciprocamente formulata deve essere respinta, atteso che le parti non hanno fornito alcun concreto elemento in ordine ai comportamenti del coniuge contrari ai doveri coniugali, limitandosi ad asserzioni generiche e non riscontrate, non essendovi in atti la prova che le condotte dedotte siano state la vera e propria causa della crisi coniugale o che siano state deliberatamente poste in essere in spregio ai doveri coniugali.
Tanto porta a far ritenere che la vera causa della crisi del rapporto matrimoniale sia stata una molteplicità di comportamenti e contrasti reciproci da parte di entrambi i coniugi dovuti all'intollerabilità della convivenza, non essendovi prova che le solo generiche descritte condotte abbiano causato la disgregazione del nucleo familiare.
Deve altresì tenersi conto che, già nel 2018, le parti erano addivenute ad una separazione consensuale (cfr. decreto di omologa della separazione, in atti), con ciò avvalorando la tesi che la crisi coniugale fosse dovuta a reciproci contrasti e che non vi fosse uno specifico comportamento contrario ai doveri del matrimonio addebitabile ad uno solo dei coniugi.
Dal momento in cui le parti si sono riconciliate (4.10.2020, giusta dichiarazione annotata all'atto di matrimonio) sino alla proposizione del ricorso per separazione, poi, non è stata provata alcuna specifica causa scatenante, essendo piuttosto la crisi riconducibile ad una preesistente situazione di intollerabilità tra i coniugi.
Orbene, in assenza dei presupposti di legge, così come elaborati dalla giurisprudenza, non può farsi luogo alla dichiarazione di addebitabilità della separazione. Sull'assegno di mantenimento della moglie.
La resitente, nelle proprie note di trattazione scritta del 26/2/25, ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa contenuta nel provvedimento del 14/9/23, ossia di voler definire consensualmente il giudizio alle condizioni contenute nel provvedimento del 23/6/22.
Inoltre, nella propria comparsa conclusionale, ha rinunciato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in suo favore, originariamente formulata negli atti introduttivi.
Va dunque fatta applicazione dei costanti principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, rientra fra i poteri del difensore, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (cfr. Cass. n. 33761 del 19/12/2019; conf.
Cass. n. 2379/2011); “la rinuncia alla domanda può essere contenuta anche nella comparsa conclusionale;
infatti, nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, questa Corte ha costantemente ammesso la possibilità di rinunciare, per mezzo di essa, a qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum, essendosi precisato che, dopo la precisazione delle conclusioni, è vietato estendere il thema decidendum, attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate 'ex adverso', ma non restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione”. (cfr. Cass. n. 4837/2019).
Sulla scorta di quanto chiarito, nel caso in esame, non può che prendersi atto della rinuncia formulata dalla resistente e dichiararsi la cessazione della materia del contendere in merito alla questione dell'assegno di mantenimento per la moglie.
Sull'affidamento, collocamento, diritto di visita della prole.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di condividere quando già precisato con ordinanza presidenziale del 20.12.2021 e con ordinanza del Giudice Istruttore del 4.03.2025, in merito all'orientamento secondo cui, in caso di contemporanea pendenza di un giudizio di separazione e di parallelo giudizio di disconoscimento di paternità, non si debba procedere alla sospensione necessaria del primo fino al passaggio in giudicato del secondo giudizio, ritenendosi prevalenti i superiori interessi del minore rispetto a quello del genitore all'accertamento negativo di paternità, potendo comunque quest'ultimo far valere le proprie ragioni in altro giudizio (a titolo esemplificativo, a fini risarcitori).
Nel caso in esame, è pacifico che (nata il [...]) sia nata in [...] matrimonio, ER
atteso che il e la con dichiarazione espressa dinnanzi all'Ufficiale dello CP_1 P_
Stato civile (con la quale hanno dichiarato di essersi riconciliati dal 4.10.2020), hanno fatto cessare immediatamente, ex art. 157 c.c., gli effetti della pregressa separazione avvenuta nel
2018 (cfr. decreto di omologa, in atti).
Allo stato, pertanto, in assenza del passaggio in giudicato di una sentenza che smentisca il riconoscimento della minore operato dal ricorrente in costanza di matrimonio (essendo ancora pendente, allo stato, il procedimento di disconoscimento della paternità attivato dal Curatore
Speciale della minore , rubricato al n. 5893/2024 R.G.) si assumeranno tutti i Persona_3
provvedimenti nell'interesse della stessa, non potendo rimanere sfornita di tutela sino alla conclusione del pendende giudizio di disconoscimento.
Ciò posto, quanto all'affidamento di minorenne, va osservato quanto segue. ER
L'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 29999/2020; Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconSIliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare.
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere conSIliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza presidenziale, che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso della FI ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto del principio del best interest della minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Con riguardo all'esercizio del diritto di visita paterno, si conferma sul punto l'ordinanza presidenziale, secondo cui “il padre potrà vedere e tenere con sé la FI minore – tale dovendosi ritenere sino al passaggio in giudicato di una sentenza che smentisca il riconoscimento della minore operato dal ricorrente - previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-FI sino al compimento del terzo anno di età vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la FI minore il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 17,30 alle 19,30 alla presenza della madre, ove necessario, in ragione della tenera età della bambina;
nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, prelevandola alle ore 10 e riportandola alle ore 12,00; durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo secondo la medesima scansione temporale.”
Con riferimento alla FI (nata il [...]), nulla va disposto in punto di affido e ER
collocamento della stessa (confermandosi sul punto quando già rilevato dal g.i. con provvedimento del 24.03.2022), stante la sua maggiore età e l'assenza di handicap gravi che ne precludano l'autonomia e la libertà di scelta in ordine alla sua collocazione.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Stante il collocamento della FI minore nonché della FI maggiore presso la ER ER
madre, la casa coniugale deve essere assegnata resistente (confermandosi sul punto l'ordinanza presidenziale del 20.12.2021), trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse delle figlie, conviventi con la madre a far data dalla separazione tra i genitori, alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07,
1545/06).
Sul mantenimento della prole.
Con riguardo al mantenimento della prole, va osservato che grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli, ove minori o comunque non economicamente autosufficienti.
Nel caso in esame, risulta documentalmente che sia minorenne e che , pur ER ER
maggiorenne, sia affetta da un ritardo mentale dovuto ad una sofferenza neotale (cfr. documentazione medica di allegata alla memoria difensiva di costituzione;
al Persona_4
riguardo si precisa che non si è tenuto conto della documentazione medica depositata dalle parti in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica, in quanto tardiva e comunque generica) e che non sia economicamente autosufficiente. Peraltro, è pacifica la non indipendenza economica della FI , tanto che sia il ricorrente che la resistente hanno chiesto versarsi una somma ER
per il mantenimento della stessa.
Nella specie, quanto alla determinazione della somma dovuta dal ricorrente, genitore non collocatario, deve darsi atto che il risulta svolgere la professione di guardia giurata e ha CP_1
dichiarato di percepire un reddito mensile di 1.600,00 euro (cfr. verbale di comparizione del
2.12.2021), mentre la ha dichiarato di essere percettrice di reddito di inclusione (cfr. P_
autocertificazione allegata alla comparsa conclusionale).
Alla luce delle circostanze come sopra rappresentate, tenuto conto che è venuto meno l'obbligo di mantenimento per la moglie a carico del ricorrente e che le eSIenze della prole sono rimaste sostanzialmente invariate, ritiene il Tribunale congruo confermare per le figlie il quantum del mantenimento stabilito in sede di ordinanza presidenziale, ponendo a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di euro 400,00 mensili (200,00 euro a FI), da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, nonché del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data
18.3.2016.
Sulle spese processuali.
Le spese di lite vanno poste, nella misura liquidata in dispositivo - applicando i valori dello scaglione di riferimento - sino ad € 26.000,00, di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 - in capo al ricorrente per 2/3 in virtù della maggiore soccombenza (stante la soccombenza in punto di addebito, affido, collocamento e mantenimento della prole) e compensate per 1/3 (stante la soccombenza della resistente in punto di domanda di addebito).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 P_
, i quali hanno contratto matrimonio in SA VE, in data 28/10/2000;
[...]
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di SA VE (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto 308, parte II, serie
A);
3. rigetta entrambe le domande di addebito formulate dalle parti;
4. dà atto che la resistente ha rinunciato alla domanda assegno di mantenimento in suo favore e, per gli effetti, dichiara la cessazione della materia del contendere sul punto;
5. affida la minore in atti generalizzata, in via congiunta ad entrambe i genitori, ER
prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
6. la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della FI;
7. autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
8. il padre potrà vedere e tenere con sé la FI minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-FI sino al compimento del terzo anno di età vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la FI minore il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 17,30 alle 19,30 alla presenza della madre, ove necessario, in ragione della tenera età della bambina;
nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, prelevandola alle ore 10 e riportandola alle ore 12,00; durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo secondo la medesima scansione temporale.
9. assegna la casa coniugale alla resistente che la abiterà unitamente alla FI minore ed alla FI , maggiorenne ed economicamente non indipendente seco convivente;
ER
10. pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI minore e della FI maggiorenne non economicamente autosufficiente, versando alla
[...]
la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna FI), entro e non il P_ giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
11. compensa tra le parti, nella misura di 1/3, le spese del presente giudizio e condanna a rifondere in favore di i restanti 2/3, liquidati Controparte_1 Controparte_2
complessivamente in euro 3.384,66, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso in Foggia nella camera di conSIlio del Tribunale, in data 10/06/2025. IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro