Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro
nel procedimento iscritto al n. 12300/2023 R.G. promosso da
, nata il [...] a [...] e domiciliata a NA (Provincia Parte_1 di LT - Argentina), , nato il [...] a [...] e Parte_2 domiciliato a NA (Provincia di LT - Argentina), , nato il Parte_3
06.07.1978 a LT (Argentina), in proprio e, unitamente a , in nome e per conto Parte_4 dei figli minori , nata il [...] a [...], Persona_1
, nato il [...] a [...] e Persona_2 Parte_5
, nato il [...] a [...], tutti domiciliati a LT (Argentina),
[...] Pt_6
, nato il [...] a [...] e domiciliato a LT (Argentina), tutti rappresentati
[...]
e difesi dagli avvocati Alessandro Zucca del Foro di Brescia, ( ) e Giulia Perin C.F._1 del Foro di Roma ( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima C.F._2 come da procure speciali in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
CONCLUSIONI per parte attrice come da note depositate il 23/10/2024; “Voglia il Tribunale adito, - ritenuta la causa documentale, accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei ricorrenti, con ogni statuizione necessaria all'attuazione di tale diritto.”
Con ricorso depositato il 29/10/2023 gli attori, cittadini della Repubblica Argentina, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti di
[...]
nato a [...] il [...] ed in seguito emigrato Persona_3 in Argentina dove è vissuto senza mai naturalizzarsi argentino, (docc.1-2-23).
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Con decreto del 20/02/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 29/10/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
In atti è presente prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto
, non costituito in giudizio, effettuata a mezzo pec il 21/02/2024 presso Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Occorre pertanto dichiarare la contumacia di parte convenuta.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
1- L'INTERESSE AD AGIRE - Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte attrice ha dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo italiano per Persona_3 il tramite della nipote nata e sposatasi con cittadino straniero in epoca Controparte_2 precostituzionale alla di lei figlia nata anch'essa prima dell'entrata in Persona_4 vigore della Carta costituzionale repubblicana, madre e nonna degli odierni ricorrenti.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, gli attori hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale:
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione
Pag. 2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale gli attori hanno dichiarato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1848, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che abbia Persona_3 acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti dell'avo per i quali si è Persona_3 registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima
Pag. 3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n.
87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che nipote dell'avo italiano in quanto figlia di Controparte_2 Persona_5 nata e sposatasi con cittadino straniero in epoca precostituzionale, non solo ha conservato la
[...] cittadinanza italiana ma è stata anche in grado di trasmetterla alla figlia Persona_4 nata anch'essa in epoca precostituzionale e dalla quale i ricorrenti discendono.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che sposava il 15.01.1877 a Persona_3 Persona_3 Persona_6
LT (Argentina) (doc.3); dalla loro unione nasceva il 26.01.1881 a LT Persona_5
(Argentina) (doc.4). Questi contraeva matrimonio con il 11.08.1910 a LT Persona_7
(Argentina)(doc.6) e dalla loro unione nasceva il 20.12.1912 a LT Controparte_2
(Argentina), (doc.7). La predetta sposava il 04.01.1934 a LT Persona_8
(Argentina), (doc.9) e dal matrimonio nasceva il 27.06.1947 a LT Persona_4
(Argentina), (doc.10), la quale sposava il 07.08.1969 a LT (Argentina), Parte_7
(doc.12), con il quale generava tre figli, nati tutti a LT (Argentina) e odierni ricorrenti: Pt_1
nata il [...], (doc.13), nato il [...], (doc.14) e
[...] Parte_3
il 29.11.1988, (doc.15). Parte_6
ha sposato il 27.12.2002 a LT (Argentina) (doc.16) e Parte_1 Persona_9 dalla loro unione è nato il ricorrente il 06.07.2004 a LT (Argentina) Parte_2
(doc.17).
ha sposato il 04.11.2006 a LT (Argentina) Parte_3 Parte_4
(doc.18) e dalla loro unione sono nati i ricorrenti il 19.04.2009 a Persona_1
Pag. 4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
LT (Argentina) (doc.19), il 29.12.2010 a LT (Argentina) (doc.20) e Persona_2
il 28.06.2012 a LT (Argentina) (doc.21), tutti ancora minorenni e Parte_5 rappresentati in giudizio dai genitori come da procura in atti.
Risulta infine che ha sposato il 29.09.2018 a LT (Argentina) Parte_6 Persona_10 per poi divorziare in data 21.05.2021 (doc.22).
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai naturalizzato argentino come da certificato di non iscrizione nel “Registro degli Elettori” rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale della
Repubblica Argentina, (doc.23).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana
è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -
, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
3- LE SPESE DI LITE le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP_1 atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una
Pag. 5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal T.A.R. come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio Controparte_1 che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Firenze, 12.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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