Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/06/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I T E R A M O Sezione Civile - Procedure concorsuali
Proc. n. 115-1/ / 2024 R.G.
Rif.to proc. n. 10/2010 C.P.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Carlo Calvaresi Presidente
Flavio Conciatori giudice relatore
Ninetta D'Ignazio giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso, presentato ex art. 38 C.C.I.I. dal Pubblico in data 15/1/2024 e iscritto Parte_1
il 15/6/2024 nei confronti di , P. IV , in concordato preventivo;
Parte_2 P.IVA_1
premesso:
• che la debitrice ha depositato il piano concordatario oggetto dell'assenso espresso dai creditori nelle forme di legge, in data 24/9/2010, modificandolo con deposito del
15/9/2011;
• che la procedura è stata omologata con decreto del 17/5/2012;
• che il decreto non prevedeva espressi termini di completamento, risultando unicamente l'esplicita previsione “La procedura si presume avere dei modesti tempi di durata poiché i beni aziendali hanno una grande appetibilità.” (cfr. domanda del 15/9/2011, pag. 6); rilevato che Il Pubblico Ministero ha sollecitato la risoluzione del concordato e la contestuale dichiarazione di “fallimento”; osservato che, mentre lo stesso Pubblico Ministero non dispone di legittimazione attiva ai fini della risoluzione dell'accordo concordatario, del quale non è parte, l'istanza di “fallimento” deve essere ricevuta e opportunamente qualificata come “ricorso per apertura della liquidazione giudiziale” ai sensi dell'art. 38 C.C.I.I., avendo questi avuto notizia dello stato di insolvenza della debitrice in concordato preventivo;
esaminati gli atti e sentito il relatore;
dato atto che – a seguito della fissazione di udienza ai sensi degli artt. 41 e ss. C.C.I.I. – la
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Va evidenziato che - sulla base delle relazioni rimesse dal liquidatore giudiziale e dal commissario giudiziale, nonché della relazione rimessa dal C.T.U. nominato - l'obiettivo concordatario - oltre a non esser stato conseguito - non è più neppure in alcun modo ragionevolmente raggiungibile.
Va infatti premesso che le date/epoche di riferimento essenziali erano le seguenti:
➢ data di deposito del piano: 24/9/2010 / 15/9/2011
➢ data omologa 15/05/2012
Come specificato, il piano non conteneva un'espressa indicazione di “dies ad quem”, salva però
l'assicurazione di “modesti tempi di liquidazione”, stante la grande appetibilità dei beni aziendali.
E' logicamente da escludersi che i creditori abbiano potuto prestare assenso ad una proposta di concordato nella quale il loro soddisfacimento fosse rimesso al totale arbitrio della debitrice circa il “quando”, posto che ciò avrebbe anche investito inevitabilmente l'aspetto dello “an” dell'adempimento, riducendo così gli obblighi di operare i pagamenti previsti in domanda ad una mera facoltà della debitrice.
In ogni caso, anche volendo (irragionevolmente) estendere tale termine fino al limite prescrizionale, è certo che tali termini sono certamente decorsi e taluni creditori non hanno ottenuto alcun soddisfacimento.
Non vi è più peraltro nessuna ragionevole prospettiva di conseguimento degli obiettivi concordatari.
Risulta infatti, sulla base del piano concordatario approvato dai creditori e omologato dal
Tribunale, la seguente sintesi delle passività da soddisfare, sebbene non vi sia totale omogeneità tra le relazioni rimesse dal commissario giudiziale e dal liquidatore giudiziale e quella del professionista esperto contabile nominato dal Giudice Delegato.
Secondo il primo, infatti, risulterebbe impossibile soddisfare i 2 creditori ipotecari per il rilevante importo di € 615.808,961. Dalla relazione del liquidatore giudiziale risulta invece la seguente situazione, peraltro non significativamente diversa: debiti non ancora onorati: creditori ipotecari € 826.322,83 creditori privilegiati mobiliari € 270.845,07 chirografari € 90.457.42 liquidità disponibili: massa immobiliare € 189.712,16 massa mobiliare € 480.983,27
Ne deriva che la procedura potrebbe soddisfare i privilegiati mobiliari secondo le previsioni di piano, con un residuo di € 210.138,20, ampiamente sufficiente al pagamento dei chirografari nella percentuale prevista e con un residuo di € 119.680,78.
Ammesso però che si tratti, come suggerisce il commissario giudiziale, di concordato “pro soluto”, con assegnazione ai creditori di ogni eventuale esubero, tale somma dovrebbe destinarsi ai privilegiati mobiliari falcidiati, ma in nessun caso potrebbe essere mai assegnata a copertura della parte di crediti ipotecari insoddisfatta per € 636.610,67.
Né potrebbe tale scopertura essere sanata dagli esiti delle cause ancora in corso, trattandosi nuovamente di attivi (ancora eventuali) sempre ascrivibili a massa mobiliare, quindi non direttamente utilizzabili per il soddisfacimento dei creditori ipotecari.
Leggermente diversa è poi la ricostruzione operata dal c.t.u. nominato, peraltro precedente di alcuni mesi rispetto alle relazioni degli organi di procedura.
Secondo il dott. infatti, risulterebbe non possibile soddisfare i creditori ipotecari in Per_1
via integrale, come previsto dal piano, se non ritraendo risorse dal ricavato delle attività di liquidazione relative ai beni mobili.
Appare quindi di tutta evidenza come il ricavato della liquidazione delle attività risulti al di sotto delle necessità per il rilevante importo sopra specificato, con riferimento ai creditori ipotecari.
E' poi indiscutibile che i creditori chirografari, ad oltre 13 anni dall'omologa, non abbiano ancora ricevuto nulla.
E' dunque evidente che – anche residuando potenziali crediti da incassare – le obbligazioni concordatarie non potrebbero essere adempiute neppure qualora tali poste attive apportassero alla procedura i valori auspicati dalla debitrice.
Appare pertanto certa per la procedura – oltre all'inadempimento del concordato nel termine previsto – anche la indiscutibile impossibilità di onorarne gli obblighi in futuro.
3 Non ha invece pregio l'eccezione mossa dalla debitrice, essendo evidente che l'art. 119 co. VII
C.C.I.I. non possa che riferirsi ai concordati preventivi omologati ai sensi dello stessi C.C.I.I., come esplicitamente previsto dall'art. 390 C.C.I.I.
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 co. I lett. b), intendendosi per tale “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, occorre rimarcare:
• che le obbligazioni concordatarie sono rimaste almeno in parte – certamente significativa
– inadempiute nel termine promesso ai creditori;
• che è risultata l'esistenza di ulteriori debiti non considerati nel piano concordatario (che quindi non potrebbero essere onorati con gli attivi del concordato, se non con eventuali plusvalenze di cui si fosse prevista la restituzione alla debitrice) e in particolare:
1. debiti di natura erariale per € 415.471,49, di cui certamente almeno € 338.552,91 aventi titolo emesso dopo il deposito della domanda e quindi non ricompresi nel piano (cfr. certificazioni pervenute);
2. debiti derivanti da interessi maturati su crediti privilegiati successivamente all'epoca prevista per il completamento delle attività esecutive, approssimativamente e prudenzialmente quantificabili in non meno di € 150.000,00.
Tali ultime considerazioni risulterebbero peraltro dirimenti quand'anche l'art. 119 C.C.I.I. fosse applicabile alla presente procedura.
Ne consegue quindi come accertata, fermo il decorso del termine di adempimento l'impossibilità, da un lato, di conseguire in ogni caso gli obiettivi della procedura di concordato preventivo omologata per carenza di risorse, dall'altro, di soddisfare le ulteriori passività non comprese nell'accordo concordatario.
P.Q.M.
rilevato che la verifica della sussistenza dei presupposti formali anche di competenza territoriale
è già stata operata per le fasi di ammissione ed omologa del concordato preventivo
Visti gli artt. 2, 45, 49 C.C.I.I.
DICHIARA inammissibile la richiesta di risoluzione del concordato preventivo avanzata dal Parte_3
per difetto di legittimazione attiva;
[...]
aperta la procedura della liquidazione giudiziale nei confronti di “ , P. IV Parte_2
, in concordato preventivo, in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1
rappresentante p.t.
4 definita – con esito negativo – la fase di concordato preventivo, con conseguente estinzione del procedimento n. 10/2010.
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Flavio Conciatori;
Curatori il dott. e l'avv. Azzurra Di Carlo, collegialmente, con espressa Persona_2
autorizzazione:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Avverte il curatore che la procedura, salvo complessità particolari, la cui effettività sarà valutata dal giudice delegato, dovrà essere conclusa nel termine di 36 mesi.
Il liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo, definita per mancata esecuzione del piano omologato, verserà la liquidità giacente sul conto corrente della propria procedura sul nuovo conto corrente che il curatore provvederà ad aprire entro 5 giorni, provvedendo alla chiusura del rapporto bancario relativo alla procedura definita.
ORDINA al legale rappresentante della debitrice di depositare entro tre giorni, ove non già depositati:
i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
FISSA
l'udienza del giorno martedì 17 febbraio 2026 per la verifica dello stato passivo, disponendo che il Curatore predisponga e depositi l'elenco dei creditori almeno 30 giorni prima della data di udienza, specificando per ciascun creditore se la comunicazione abbia avuto luogo con modalità differenti rispetto a quella tramite PEC.
5 L'udienza si svolgerà "a trattazione scritta" ex art. 127 ter c.p.c..
I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, co. II C.C.I.I., osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
Il curatore, esaminate tali osservazioni, potrà rettificare il progetto, reiterando le comunicazioni di cui all'art. 201 co. I primo periodo ai soli creditori interessati dalla rettifica, richiedendo il differimento dell'udienza. Comunicherà il conseguente differimento a tutti i creditori.
AVVISA il debitore che può chiedere di essere sentito, anche sulle domande di ammissione al passivo.
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione dei crediti, di rivendicazione o restituzione di beni mobili e immobili e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre i termini di legge saranno considerate tardive o ultratardive;
DISPONE che non si dia luogo all'apposizione dei sigilli, disponendo che il Curatore, ove occorra anche in presenza di ausiliario per le attività compilative, da intendersi autorizzato, rediga l'inventario entro giorni 30 - salva proroga - dalla data di deposito della sentenza e con immediato deposito.
Entro due giorni dalla comunicazione, lo stesso Curatore vorrà far pervenire a questo Ufficio la propria accettazione o rinuncia all'incarico, comunicandola altresì nelle forme di legge al
Registro delle Imprese per l'annotazione.
Il Curatore provvederà ad eseguire le comunicazioni ai creditori almeno due mesi prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, evidenziando opportunamente l'invito a rendersi disponibili per la composizione del comitato dei creditori.
Il Curatore, entro giorni dieci dalla formazione dell'inventario, dovrà comunicare al Giudice
Delegato l'eventuale esistenza di beni deteriorabili o comunque soggetti a rapido deprezzamento onde consentirne la vendita immediata ex art. 685 c.p.c., al fine di maggior tutela delle ragioni creditorie.
Del pari, il Curatore provvederà all'individuazione dell'Istituto di Credito per l'accensione del conto corrente della procedura, tenendo tuttavia presente che non potranno essere concordate condizioni più sfavorevoli rispetto alle migliori proposte formalizzate al Tribunale dagli Istituti di credito.
6 Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 209 C.C.I.I. la relativa istanza sarà depositata prima della data di verifica dello stato passivo. In ogni caso sarà espressa la valutazione in ordine alle insinuazioni dei creditori lavoratori.
Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla presente sentenza, il curatore predisporrà un programma di liquidazione - anche parziale - da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, con impegno al suo completamento nei successivi
3 mesi, al fine di consentire il tempestivo avvio di eventuali azioni recuperatorie, risarcitorie, di responsabilità, opportunamente supportate in sede cautelare.
Il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo può costituire causa di revoca del curatore.
La presente sentenza deve essere comunicata e pubblicata nelle forme di cui all'art. 45 C.C.I.I.
Teramo, 12/06/2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente
Flavio Conciatori Carlo Calvaresi
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., letteralmente: “la società aveva previsto in sede di proposta omologata un ricavo complessivo, da attività di dismissione e locazione dell'opificio industriale, pari ad € € 922.000,00. In concreto, tuttavia, il bene è stato dapprima concesso in locazione e successivamente alienato con la formula “Rent to Buy”, con incasso dilazionato dei canoni e del saldo prezzo, producendo un attivo effettivo pari a € 306.191,04 in luogo degli € 922.000,00 previsti in omologa.”
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