Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4399 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 3875/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AMBROSINO Controparte_1 C.F._1
ANTONIO e GABRIELE RINALDI, con elezione di domicilio in VIA PAOLO DELLA VALLE 32/44, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA CP_2
A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: OPP ATPO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16-2-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla domanda amministrativa del 6-6-2022; ha chiesto, pertanto,
l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda.
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa.
Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato l'aver omesso di valutare l'incidenza invalidante ai fini del compimento degli atti quotidiani della vita delle patologie riscontrate e, quindi, di essersi
Rispetto alle censure mosse alla perizia da parte attrice, innanzitutto, non risultano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
Gli è, poi, che, il CTU, rispondendo ai predetti rilievi, ha chiarito che, rispetto a quanto contenuto nel certificato geriatrico del 24-7-2023:”all'attento esame della documentazione sanitaria disponibile nel fascicolo relativo all'ATP non risulta affatto quanto relazionato dal geriatra: nessun sanitario, infatti, rileva “grave declino cognitivo, ... demenza senile, … rallentamento ideo-motorio, isolamento relazionale, … grave artrosi polidistrettuale … deambulazione a piccoli passi per brevi tratti in ambito domestico”; B) nessuna indagine strumentale, né, tantomeno, visita specialistica
(neurologica, ortopedica e/o fisiatrica), risulta eseguita a fronte delle gravi patologie cerebrovascolare e osteoarticolare;
C) all'esame obiettivo eseguito in sede peritale si accertava: - deambulazione difficoltosa, lenta, possibile autonomamente senza appoggi - discreto orientamento temporo-spaziale con deficit dell'attenzione, della concentrazione e della capacità di rievocazione mnesica, stimabili clinicamente di grado moderato.
Ha, quindi, concluso affermando che l'istante non può ritenersi in possesso dei requisiti sanitari (impossibilità di deambulazione autonoma e/o necessità di assistenza continua, per incapacità di compiere autonoma-mente gli atti quotidiani della vita) previsti per il riconoscimento del beneficio richiesto, perchè, come emerso dall'esame obiettivo, sia pure con difficoltà: a) ha la possibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
b) è autonoma nei passaggi posturali;
c) presenta deficit cognitivi di grado moderato.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese ex art. 152 disp att. C.p.c.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) rigetta il ricorso;
c) nulla per le spese
Così deciso in data 04/06/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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