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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9339/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.8.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ivan Scalvini (C.F. ) CodiceFiscale_2
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_3 residente in [...] con l'Avv. Cristina Fornaro (C. F. ) CodiceFiscale_4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Salerno (SA) il 12 ottobre 2013 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Salerno (anno 2013 - atto n. 244 - parte 2 - Serie A - Uff. 1);
□ separati con sentenza n. 1775/2024 (R.G. n. 7237/2024) del Tribunale di Milano (passata in giudicato)
con i seguenti figli:
pagina 1 di 5 (C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina Parte_3 CodiceFiscale_5 italiana, minore di età;
(C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina Parte_4 C.F._6 italiana, minore di età;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 Agosto 2025 ed integrato in data 12.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) le figlie minori NN e restano affidate congiuntamente a entrambi i genitori, con loro Pt_4 prevalente collocamento presso la madre e con la precisazione che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, in via separata, limitatamente a quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre concorderanno le decisioni di maggiore interesse per le figlie, nonché i principali criteri per la loro istruzione, educazione e salute, salvo i casi di urgenza medica, tutto ciò tenendo conto delle inclinazioni naturali di e NN;
Pt_4
2) la casa familiare sita a Milano (MI), viale Argonne, 34, condotta in locazione, rimarrà assegnata alla signora con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, affinché vi abiti con le figlie, Parte_2 pagandone il relativo canone di locazione (incluse le spese condominiali) nonché tutte le relative utenze;
3) il padre, salvi diversi e migliori accordi genitoriali e nel rispetto dei desideri delle figlie, potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità e termini: A) a fine settimana alternati, dal venerdì con prelievo all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina, riaccompagnando le figlie direttamente a scuola;
B) per un giorno infrasettimanale, da concordarsi di settimana in settimana tra i genitori (tenuto conto delle esigenze e degli impegni delle figlie), con prelievo direttamente all'uscita da scuola e sino alla mattina successiva, riaccompagnando le figlie direttamente a scuola;
C) durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente con la madre, per metà dell'intero periodo comprensivo dell'inizio delle vacanze e sino al 30 dicembre sera e dal 30 dicembre sera alla fine delle vacanze, riaccompagnando le figlie direttamente a scuola. I genitori si danno atto che, in occasione delle prossime festività 2025/2026, il primo periodo, comprensivo del Natale, sarà di competenza della madre ed il secondo, comprensivo del Capodanno, di competenza del padre;
D) ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche pasquali e/o durante le vacanze scolastiche previste in occasione del Carnevale. I genitori si danno atto che, in occasione delle prossime festività 2026, il periodo di Pasqua sarà di competenza e quello di Carnevale di Pt_5 competenza CP_1
E) i c.d. ponti previsti dal calendario scolastico, saranno accorpati al week-end più vicino, nel rispetto dell'ordinaria alternanza;
F) durante le vacanze scolastiche estive, per metà del mese di agosto, secondo gli accordi che verranno assunti tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori concordano sin d'ora che gestiranno il diritto di visita che precede con flessibilità e, in pagina 2 di 5 particolare, che in caso di impedimento e/o impegni anche lavorativi che non consentano il rispetto del calendario sopra indicato, concorderanno direttamente tra loro le modifiche e i recuperi che si rendessero necessari;
G) i compleanni delle figlie verranno condivisi con entrambi i genitori, mentre in occasione dei compleanni dei genitori, le figlie staranno con il genitore che, rispettivamente, compie gli anni quel giorno;
4) il padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie corrisponderà alla madre collocataria l'importo mensile complessivo di € 1.200,00 (milleduecento) e comprensivo di un contributo al canone di locazione, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT. Oltre a ciò, il padre terrà a proprio esclusivo carico il costo della mensa scolastica della sola figlia (per due giorni alla settimana e per i prossimi tre anni), pagandone Pt_4 direttamente la relativa quota, giacchè NN non usufruisce più della mensa scolastica. Il padre, inoltre, a integrazione del proprio contributo al mantenimento delle figlie, provvederà - nella misura del 50% - alla copertura delle loro spese straordinarie, così come determinate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Milano che entrambi i coniugi qui dichiarano di ben conoscere e di avere in copia a loro mani;
5) entrambi i coniugi qui dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione o titolo, avendo già risolto qualsivoglia questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente;
6) i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio, propri e delle figlie minori;
7) le spese del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei legali alla solidarietà professionale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 3 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salerno in data 12 ottobre 2013 a Salerno tra e;
Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Salerno dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 26 Novembre 2025
Il Presidente
Dott. NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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