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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 536/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 536/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 09/04/2025 ore 9:45, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Rudi Caldesi;
- per parte convenuta il dott. Per_1
L'avv. nulla osserva, ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Presa visione dell'eccezione di Pt_1 prescrizione sollevata da controparte, rinuncia alla prima annualità oggetto di eccezione di prescrizione.
Il dott. si riporta agli atti. Per_1
Il giudice, autorizzato il difensore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, data per letta data l'assenza delle parti alla lettura del dispositivo.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13:25.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 9 aprile 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 536/ 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Rudi Caldesi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 (per un totale di €. 2.500,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
Pag. 2 di 7 2. Alla prima udienza di discussione, fissata al 7 marzo del 2025, è comparso il funzionario del adducendo di essersi costituito tempestivamente con memoria che, tuttavia, non risultava dal CP_1 fascicolo telematico, né da un primo controllo in cancelleria.
Il procedimento è stato, quindi, aggiornato all'udienza del 9 aprile 2025 e, data l'assenza del difensore del ricorrente, all'udienza odierna in cui l'avv. alla luce delle produzioni del Pt_1 CP_1 in ordine alla memoria depositata e dell'eccezione di prescrizione, ha dichiarato di rinunciare all'annualità 2018/2019. Il Tribunale si limita a prendere atto della circostanza, essendo notoriamente espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose ovvero l'accettazione della controparte (cfr. Cass., n. 21848 del 2013 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 1217 del 2022).
Il funzionario si è riportato alla propria costituzione ed agli atti, adducendo la tempestiva costituzione in giudizio, memoria che comunque ha provveduto a depositare nuovamente, in assenza dell'originale. In tale memoria il eccepisce la prescrizione con riferimento alle prime due CP_1 annualità (2018/2019 e 2019/2020) e contesta, nel merito, la fondatezza della domanda.
3. La causa è stata, quindi, istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. La domanda è suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del
Pag. 3 di 7 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1 beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre
Pag. 4 di 7 interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dalla ricorrente attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto
(fino al 30 giugno dell'anno seguente) ovvero su organico di diritto (fino al 31 agosto dell'anno successivo) con orario di lavoro completo o comunque per un monte orario superiore al 50% dell'orario lavorativo complessivo per le restanti annualità.
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
12. Con riferimento all'A.S. 2022/2023, occorre rilevare che la docente risulta aver avuto incarico fino al 31.8.2023 non quale docente supplente, ma in formazione e prova (così si legge nello stato matricolare), tanto è che lo stesso risulta essere poi immessa in ruolo. Come noto, il d.p.c.m. allegato dalla stessa parte ricorrente, individua quali destinatari, come sopra accennato, i docenti in periodo di formazione e prova.
La questione deve essere risolta conseguentemente sulla scorta dei principi di ripartizione dell'onere della prova ricavabile dalla norma generale di cui all'art. 1218 c.c. (per cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile), nonché dalla c.d. vicinanza della prova.
Pertanto, a fronte della mancata allegazione dell'effettivo accreditamento del bonus o di altro fatto estintivo o impeditivo del diritto, deve darsi corso alla condanna anche con riferimento a tale anno scolastico.
13. Venendo all'eccezione di prescrizione formulata con riferimento all'a.s. 2019/2020, la stessa non
è meritevole di accoglimento. Applicando il criterio di ragione più liquida, la questione può essere
Pag. 5 di 7 decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare. Nel caso di specie, risulta superflua l'analisi circa l'effettiva tempestività o meno della costituzione del in quanto non risulta CP_1 determinante ai fini dell'eccezione, in quanto, anche in caso positivo, la stessa non risulterebbe accoglibile alla luce dell'atto interruttivo, costituito dalla messa in mora inviata dalla lavoratrice il 27 giugno 2024 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna allegato al ricorso al n. 6). Tenuto conto dei cinque precedenti, pertanto, alcuna prescrizione risulterebbe comunque verificatasi e, pertanto, il bonus ben può essere riconosciuto con riferimento anche a tale annualità.
14. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui la ricorrente risulta CP_1 assunta in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. stato matricolare prodotto dal
). CP_1
15. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della SI.ra ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di Pt_1 euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
16. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
(cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
Pag. 6 di 7 17. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro CP_1 equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che CP_1 liquida per l'intero in €. 1.030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 536/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 09/04/2025 ore 9:45, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Rudi Caldesi;
- per parte convenuta il dott. Per_1
L'avv. nulla osserva, ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Presa visione dell'eccezione di Pt_1 prescrizione sollevata da controparte, rinuncia alla prima annualità oggetto di eccezione di prescrizione.
Il dott. si riporta agli atti. Per_1
Il giudice, autorizzato il difensore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, data per letta data l'assenza delle parti alla lettura del dispositivo.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13:25.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 9 aprile 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 536/ 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Rudi Caldesi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 (per un totale di €. 2.500,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
Pag. 2 di 7 2. Alla prima udienza di discussione, fissata al 7 marzo del 2025, è comparso il funzionario del adducendo di essersi costituito tempestivamente con memoria che, tuttavia, non risultava dal CP_1 fascicolo telematico, né da un primo controllo in cancelleria.
Il procedimento è stato, quindi, aggiornato all'udienza del 9 aprile 2025 e, data l'assenza del difensore del ricorrente, all'udienza odierna in cui l'avv. alla luce delle produzioni del Pt_1 CP_1 in ordine alla memoria depositata e dell'eccezione di prescrizione, ha dichiarato di rinunciare all'annualità 2018/2019. Il Tribunale si limita a prendere atto della circostanza, essendo notoriamente espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose ovvero l'accettazione della controparte (cfr. Cass., n. 21848 del 2013 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 1217 del 2022).
Il funzionario si è riportato alla propria costituzione ed agli atti, adducendo la tempestiva costituzione in giudizio, memoria che comunque ha provveduto a depositare nuovamente, in assenza dell'originale. In tale memoria il eccepisce la prescrizione con riferimento alle prime due CP_1 annualità (2018/2019 e 2019/2020) e contesta, nel merito, la fondatezza della domanda.
3. La causa è stata, quindi, istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. La domanda è suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del
Pag. 3 di 7 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1 beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre
Pag. 4 di 7 interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dalla ricorrente attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto
(fino al 30 giugno dell'anno seguente) ovvero su organico di diritto (fino al 31 agosto dell'anno successivo) con orario di lavoro completo o comunque per un monte orario superiore al 50% dell'orario lavorativo complessivo per le restanti annualità.
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
12. Con riferimento all'A.S. 2022/2023, occorre rilevare che la docente risulta aver avuto incarico fino al 31.8.2023 non quale docente supplente, ma in formazione e prova (così si legge nello stato matricolare), tanto è che lo stesso risulta essere poi immessa in ruolo. Come noto, il d.p.c.m. allegato dalla stessa parte ricorrente, individua quali destinatari, come sopra accennato, i docenti in periodo di formazione e prova.
La questione deve essere risolta conseguentemente sulla scorta dei principi di ripartizione dell'onere della prova ricavabile dalla norma generale di cui all'art. 1218 c.c. (per cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile), nonché dalla c.d. vicinanza della prova.
Pertanto, a fronte della mancata allegazione dell'effettivo accreditamento del bonus o di altro fatto estintivo o impeditivo del diritto, deve darsi corso alla condanna anche con riferimento a tale anno scolastico.
13. Venendo all'eccezione di prescrizione formulata con riferimento all'a.s. 2019/2020, la stessa non
è meritevole di accoglimento. Applicando il criterio di ragione più liquida, la questione può essere
Pag. 5 di 7 decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare. Nel caso di specie, risulta superflua l'analisi circa l'effettiva tempestività o meno della costituzione del in quanto non risulta CP_1 determinante ai fini dell'eccezione, in quanto, anche in caso positivo, la stessa non risulterebbe accoglibile alla luce dell'atto interruttivo, costituito dalla messa in mora inviata dalla lavoratrice il 27 giugno 2024 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna allegato al ricorso al n. 6). Tenuto conto dei cinque precedenti, pertanto, alcuna prescrizione risulterebbe comunque verificatasi e, pertanto, il bonus ben può essere riconosciuto con riferimento anche a tale annualità.
14. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui la ricorrente risulta CP_1 assunta in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. stato matricolare prodotto dal
). CP_1
15. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della SI.ra ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di Pt_1 euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
16. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
(cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
Pag. 6 di 7 17. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro CP_1 equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che CP_1 liquida per l'intero in €. 1.030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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