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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
12240/24
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Vincenzo Pecorario
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis, Davide
Catalano e Luca Cuzzupoli
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha agito nei confronti dell' per il pagamento dei CP_1 ratei arretrati maturati a titolo di pensione di reversibilità cat. SOCTPS n. 215200020001339 per l'importo di € 5531,94, come da provvedimento di accoglimento emesso dall' in data 9.09.2024. CP_1
L' ha rilevato l'avvenuto riconoscimento della somma pretesa CP_1 ed ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
3.04.2015 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Con note depositate il 31.03.2025 parte ricorrente ha aderito alla suddetta richiesta.
In proposito va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
Considerato quindi, con riferimento al caso in esame, che effettivamente dalla documentazione prodotta risulta che parte convenuta abbia soddisfatto integralmente la pretesa oggetto del presente giudizio (si veda il provvedimento di liquidazione del
2.11.2024), sebbene in data successiva al deposito del ricorso giudiziario, può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere e le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell' e CP_1 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.305,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e
CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 4.04.2025
Il Giudice