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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 6828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6828 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PA RI
All'udienza del 11/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19941/2024 R.
a.c.c. promossa da:
rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 Parte_3
congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Flavia Bruschi, e Mara
Parpaglioni, elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Roma, piazzale
Clodio n. 56;
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Garramone e Sergio Alberto
Codella ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Roma, Via Foro
Traiano, n. 1/A, giusta procura rilasciata su foglio separato;
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio Parte_3 Controparte_1
e premettevano di essere dipendenti della società convenuta con qualifica di
[...]
AI GE (la prima e la terza) e ST (il secondo) e che la retribuzione loro corrisposta durante i periodi feriali da essi goduti non era rispettosa della normativa dettata in proposito dalla normativa nazionale e sovranazionale, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della
Corte di Cassazione, per chiedere l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, con l'inclusione della indennità di permanenza a bordo, della indennità di riserva, della indennità di servizio svolto al di fuori dal distretto, della indennità di efficientamento e delle provvigioni, previa declaratoria di nullità, e/o disapplicazione delle relative previsioni collettive, con conseguente richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento in loro favore, per ogni giorno di ferie dagli stessi goduto, di somme pari alla differenza tra quelle già corrisposte a titolo di ferie e quelle spettanti in forza del ricalcolo effettuato con l'inclusione anzidetta, con riferimento al periodo intercorrente dalla data di assunzione a quella di deposito del ricorso, già detratto l'importo fisso giornaliero di euro 4,50 percepito, come risultante dai conteggi allegati.
All'accoglimento di tali domande si è opposta la società convenuta che, contestando l'assunto di controparte secondo cui la retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di ferie deve essere la medesima dei normali giorni di lavoro;
ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva n. 2003/88 quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e, previo deposito di note difensive autorizzate, è stata discussa e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Questo giudice ritiene condivisibili le motivazioni poste a base della sentenza n. della
Corte di Appello di Milano n. 371/2023 pubblicata il 31/03/2023 in identica fattispecie e, pertanto, le motivazioni di quella decisione vengono in questa sede riproposte ai sensi dell'articolo 118 disp. att. C.p.c.
“Gli istituti che, secondo la prospettazione attorea, devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione feriale sono i seguenti (si riporta la formulazione, da ultimo vigente, del CCAL Italo 2019):
1) l'indennità di permanenza a bordo treno di cui all'art. 34: “L'indennità di permanenza a bordo treno è funzione del tempo di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive
(esclusi pertanto gli spostamenti di servizio). […] Per AI GE e
[...]
l'indennità di permanenza a bordo treno è pari a € 1.50 per ogni ora di CP_2
permanenza a bordo successiva alla quarta (es: se il tempo di permanenza a bordo è pari a 5h e 2', sarà corrisposta un'indennità pari a € 3.00). Ai fini del calcolo di tale indennità:
- sono sommati all'interno del turno di lavoro giornaliero tutti i tempi di permanenza a bordo treno su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio);
-ai fini del computo complessivo, sono considerati per il personale di bordo
(PDM/AI GE/AI Specialist) i tempi accessori programmati;
- si arrotonda a ora intera la frazione superiore al minuto primo. Ad esempio, se il tempo di permanenza a bordo per il personale di macchina è 3h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a 3,50 euro;
se il tempo di permanenza a bordo è 4h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a euro 7,00. L'indennità di permanenza a bordo sarà corrisposta a partire dalla prima ora, qualora il tempo di permanenza a bordo di un turno di lavoro sia superiore a 6 h”;
2) l'indennità di riserva di cui all'art. 36 “Il servizio di Riserva, per il personale di macchina e di bordo, è prestazione lavorativa nel corso della quale il personale è presente in impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di attività di condotto o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari, correlate ed accessorie alla mansione prevalente.
Il servizio di Riserva è prestazione lavorativa a tutti gli effetti e matura un'indennità giornaliera al loro delle ritenute di legge come di seguito indicata: - ST €
16.00 - AI GE € 13.00 - Hostess/Steward di bordo € 9.00.
Nel caso in cui, durante il servizio di riserva, il dipendente venga impiegato per servizi a bordo treno, in sostituzione dei suddetti importi, verranno riconosciute le indennità previste dal CCAL Utilizzazione della riserva.
1. In aggiunta a quanto contrattualmente previsto, nei soli casi non prevedibili e non altrimenti gestibili con i normali strumenti di gestione operativa, qualora un turno di
Riserva durante lo svolgimento diventasse un turno di lavoro con RFD, al personale interessato sarà riconosciuta la seguente indennità di assenza dal distretto di assegnazione aggiuntiva per ciascuna giornata di utilizzazione. - ST € 13.00
- AI GE € 13.00 - Hostess/Steward € 6.50
2.Il numero massimo di turni di riserva che durante lo svolgimento possono diventare un turno di lavoro con RFD è pari a due per risorse al mese sulle giornate appositamente individuate sul turno”;
3) l'indennità di servizio svolto fuori distretto di cui all'art. 30: “1. Al lavoratore cui venga richiesto di svolgere la propria prestazione lavorativa al di fuori del distretto di assegnazione e riconosciuto il seguente trattamento: a) spese di trasporto, rimborso a piè di lista b) spese di alloggio e prima colazione di norma prepagato o con rimborso a piè di lista;
c) spese per il pasto serale prepagato o con rimborso a piè di lista fino a un valore massimo di € 25,00; d) per il personale di macchina e per il personale di bordo, l'indennità giornaliera di assenza dal distretto di assegnazione per una durata superiore a un'ora è pari a: Profilo professionale Indennità ST € 28.00 giornaliera AI GE € 23.00 giornaliera Hostess/Steward € 17.00 giornaliera
Per il restante personale, l'indennità di assenza dal distretto di assegnazione è pari a €
15.00 giornaliere per una durata superiore alle 2 ore.
2. In riferimento all'art. 14 punto 4 del presente CCAL, ai “Macchinisti” e al “AI
GE” verrà riconosciuto un ulteriore importo di € 10,00 ad integrazione dell'indennità di trasferta di cui al precedente punto per ogni turno di lavoro con inizio e fine presso l'impianto di manutenzione di effettivamente Parte_4
prestato;
3. L'importo dell'indennità di cui al precedente punto, è soggetto allo stesso trattamento contributivo e fiscale del trattamento di trasferta.
4. Al personale di NA e di Bordo che effettua un turno di lavoro con riposo successivo fuori distretto (RFD), per il solo turno di andata, in luogo delle indennità di cui al precedente punto 1 verrà riconosciuta la seguente indennità al loro delle ritenute di legge: Profilo professionale Indennità ST € 36.00 giornaliera
AI GE € 28.00 giornaliera Hostess/Steward € 20.00 giornaliera
5. In caso di riposo fuori distretto di assegnazione, al fine di assicurare l'adeguato recupero fisico-psichico del lavoratore, l'azienda procederà a stipulare convenzioni con strutture alberghiere adeguate.
6. Il monitoraggio della qualità dei servizi offerti dagli esercizi commerciali e dalle strutture alberghiere sarà verificato dal management dell'azienda, oltre la rilevazione periodica e formalizzata del gradimento dei lavoratori”;
4)l'indennità di efficientamento di cui all'art. 38: “1. Incentivi di Efficienza per il personale di macchina, bordo e operatori Impianto. Dalla data di applicazione dei minimi contrattuali …ai lavoratori sarà riconosciuto l'incentivo di efficienza che viene istituito per valorizzare il contributo individuale del personale di macchina, di bordo e degli operatori di impianto alla efficienza organizzativa e alla competitività dell'azienda stante il modello organizzativo di cui all'art. 15 del presente CCAL. L'erogazione dell'incentivo sarà ragguagliata alla effettiva prestazione lavorativa del suddetto personale:
L'incentivo sarà calcolato con riferimento alle ore effettivamente lavorate secondo le misure in appresso specificate al lordo delle ritenute di legge:
ST € 0,85
AI GE € 0,65”;
5) le provigioni di cui all'art. 38: “2.Al personale di bordo che svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni vendono titoli di viaggio e servizi accessori a pagamento e/o emettono titoli di viaggio per regolarizzare viaggiatori sprovvisti di biglietto o con biglietto non idoneo (es cambio biglietto/upgrade) viene riconosciuta una percentuale individuale pari al 10% di quanto effettivamente incassato al netto dell'IVA.
Le provvigioni saranno corrisposte con la busta paga del secondo mese successivo a quello di maturazione per rendere compatibili i tempi tecnici necessari per l'elaborazione delle buste paga con quelli necessari per il calcolo delle provvigioni.
Ai AI GE che effettuano a bordo treno sanzioni nei confronti dei viaggiatori sprovvisti di un titolo di viaggio verrà riconosciuto il 10% dell'importo effettivamente incassato dall'azienda al netto dell'iva.”
Sulla questione controversa - seppur con riferimento ad altre aziende del medesimo settore ed a differenti contratti collettivi e/o aziendali - questa Corte territoriale si è più volte espressa (CA MI n. 397/22, CA MI n. 432/22, CA MI n. 812/22), affrontando tutti i profili su cui si dibatte anche nel presente giudizio.
Il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento consolidato, non ravvisando nel caso concreto elementi in fatto e/o in diritto difformi da quelli esaminati nei precedenti richiamati. Per quanto concerne la giurisprudenza in materia, si rinvia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alla seguente motivazione:
“la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili.
…“il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109
c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto Per_1 Per_2
22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, Per_3
, C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste Per_4
ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5
giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri,
[...] Per_7
C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare Persona_8
che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di Persona_9
monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro
(v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, Persona_8 Persona_9
punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LL e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza
LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza LL e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza LL e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE
15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_7
elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
E' quindi necessario esaminare i motivi di appello alla luce dei principi appena enunciati, già costantemente recepiti da questa stessa Corte (v. sentenze n. 32/2020,
n. 36/2020, n. 596/21, n. 892/21), effettuando il vaglio rimesso al giudice di merito, secondo la pronuncia di legittimità sopra riportata.”(così C.A. MilANO n. 1470/21). Si richiama, altresì, quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia
(13/01/2022 causa 514/20): “in primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, gli stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Se
è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva
(sentenza del 29 novembre 2017, King. C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retributive deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_10
EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)”.
“…l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, AR NE sad na Republika
Bulgaria e Iccrea Banca Spa, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza Per_10
ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua Per_1 retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:2018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22/5/2014, Lock, C-539/12,
EU:C.2014:351, punto 21)”.
“Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”. (così punti 21,22,23, 29,30,31,32,33,34 e 41).
Anche la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 20216/22, in tema di trattamento retributivo del personale navigante durante il periodo feriale, ha dichiarato nullo l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – Sezione per il Personale Navigante Tecnico nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base di computo della retribuzione da corrispondere in periodo feriale la componente retributiva della “indennità di volo integrativa”.
Nella fattispecie concreta le indennità di permanenza a bordo treno e di riserva sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del capo treno e del macchinista. La prima è, infatti, attribuita per ciascuna ora, successiva alla terza, di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, mentre la seconda
è conferita per le giornate in cui il lavoratore resta a disposizione anche per eventuali attività accessorie e/o complementari. Si tratta, quindi, di emolumenti erogati in maniera continuativa in quanto connessi alla prestazione tipica del capotreno e del macchinista.
Allo stesso modo l'indennità di efficienza è un importo intrinsecamente collegato alla prestazione di lavoro ed inoltre, tale indennità è valutabile come elementi della retribuzione correlato allo status personale e professionale del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione che comprende solo il personale di macchina, di bordo e gli operatori di impianto (così
CA MI n. 32/20).
Medesima conclusione per la indennità di trattamento per servizio fuori distretto, per l'indennità di efficientamento e per le provvigioni riconosciute per la emissione e/o regolarizzazione dei biglietti a bordo treno, anch'esse strettamente correlate alle funzioni svolte, riconosciute in buste paga.
Ciascuna di queste voci deve essere quindi considerata nella base di computo di cui si discute, poiché il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Nel caso in esame la media annua della retribuzione normalmente percepita, per cui non può sostenersi che l'effetto dissuasivo sia insussistente, non essendo tale importo simbolico e/o irrisorio.
Per quanto attiene agli ulteriori profili in contestazione, il Collegio osserva che:
a) la tesi sull'applicabilità del divisore convenzionale 26 relativamente al valore giornaliero di una voce retributiva mensile, anziché il divisore 22 applicato nei conteggi del lavoratore - sviluppata peraltro solo in appello - non è condivisibile. Invero la disposizione contrattuale collettiva invocata dalla datrice di lavoro (“La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1 lettere a, b, c e al punto 1.2 lettera c per 26.”) indica tale divisore con riferimento a specifiche voci fisse e ad un'unica indennità non oggetto del presente contenzioso. Pertanto, giustamente è stato escluso il divisore
26 a favore invece di un divisore inferiore, basato sulla presenza effettiva al lavoro;
b) la Suprema Corte ha chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(così Cass. n. 26246/22).”
Il ricorso merita pertanto accoglimento e, pertanto, deve dichiararsi il diritto degli odierni ricorrenti all'inclusione, nella base di computo della retribuzione feriale, dell'indennità di permanenza a bordo treno, dell'indennità di riserva, dell'indennità di servizio svolto al di fuori dal distretto, dell'indennità di efficientamento e delle provvigioni, con conseguente condanna di Controparte_1
al pagamento delle seguenti somme lorde, in favore dei ricorrenti di seguito indicati:
€ 4.770,83 in favore di Parte_1
€ 4.896,91 in favore di;
Parte_2
€ 4.304,52 in favore di Parte_3
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta il diritto dei ricorrenti all'inclusione, nella base di computo della retribuzione feriale, dell'indennità di permanenza a bordo treno, dell'indennità di riserva, dell'indennità di servizio svolto al di fuori dal distretto, dell'indennità di efficientamento e delle provvigioni e condanna al pagamento delle seguenti Controparte_1
somme lorde, in favore dei ricorrenti di seguito indicati:
€ 4.770,83 in favore di Parte_1
€ 4.896,91 in favore di;
Parte_2
€ 4.304,52 in favore di Parte_3
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 11 giugno 2025
IL GIUDICE
PA RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PA RI
All'udienza del 11/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19941/2024 R.
a.c.c. promossa da:
rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 Parte_3
congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Flavia Bruschi, e Mara
Parpaglioni, elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Roma, piazzale
Clodio n. 56;
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Garramone e Sergio Alberto
Codella ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Roma, Via Foro
Traiano, n. 1/A, giusta procura rilasciata su foglio separato;
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio Parte_3 Controparte_1
e premettevano di essere dipendenti della società convenuta con qualifica di
[...]
AI GE (la prima e la terza) e ST (il secondo) e che la retribuzione loro corrisposta durante i periodi feriali da essi goduti non era rispettosa della normativa dettata in proposito dalla normativa nazionale e sovranazionale, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della
Corte di Cassazione, per chiedere l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, con l'inclusione della indennità di permanenza a bordo, della indennità di riserva, della indennità di servizio svolto al di fuori dal distretto, della indennità di efficientamento e delle provvigioni, previa declaratoria di nullità, e/o disapplicazione delle relative previsioni collettive, con conseguente richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento in loro favore, per ogni giorno di ferie dagli stessi goduto, di somme pari alla differenza tra quelle già corrisposte a titolo di ferie e quelle spettanti in forza del ricalcolo effettuato con l'inclusione anzidetta, con riferimento al periodo intercorrente dalla data di assunzione a quella di deposito del ricorso, già detratto l'importo fisso giornaliero di euro 4,50 percepito, come risultante dai conteggi allegati.
All'accoglimento di tali domande si è opposta la società convenuta che, contestando l'assunto di controparte secondo cui la retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di ferie deve essere la medesima dei normali giorni di lavoro;
ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva n. 2003/88 quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e, previo deposito di note difensive autorizzate, è stata discussa e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Questo giudice ritiene condivisibili le motivazioni poste a base della sentenza n. della
Corte di Appello di Milano n. 371/2023 pubblicata il 31/03/2023 in identica fattispecie e, pertanto, le motivazioni di quella decisione vengono in questa sede riproposte ai sensi dell'articolo 118 disp. att. C.p.c.
“Gli istituti che, secondo la prospettazione attorea, devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione feriale sono i seguenti (si riporta la formulazione, da ultimo vigente, del CCAL Italo 2019):
1) l'indennità di permanenza a bordo treno di cui all'art. 34: “L'indennità di permanenza a bordo treno è funzione del tempo di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive
(esclusi pertanto gli spostamenti di servizio). […] Per AI GE e
[...]
l'indennità di permanenza a bordo treno è pari a € 1.50 per ogni ora di CP_2
permanenza a bordo successiva alla quarta (es: se il tempo di permanenza a bordo è pari a 5h e 2', sarà corrisposta un'indennità pari a € 3.00). Ai fini del calcolo di tale indennità:
- sono sommati all'interno del turno di lavoro giornaliero tutti i tempi di permanenza a bordo treno su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio);
-ai fini del computo complessivo, sono considerati per il personale di bordo
(PDM/AI GE/AI Specialist) i tempi accessori programmati;
- si arrotonda a ora intera la frazione superiore al minuto primo. Ad esempio, se il tempo di permanenza a bordo per il personale di macchina è 3h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a 3,50 euro;
se il tempo di permanenza a bordo è 4h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a euro 7,00. L'indennità di permanenza a bordo sarà corrisposta a partire dalla prima ora, qualora il tempo di permanenza a bordo di un turno di lavoro sia superiore a 6 h”;
2) l'indennità di riserva di cui all'art. 36 “Il servizio di Riserva, per il personale di macchina e di bordo, è prestazione lavorativa nel corso della quale il personale è presente in impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di attività di condotto o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari, correlate ed accessorie alla mansione prevalente.
Il servizio di Riserva è prestazione lavorativa a tutti gli effetti e matura un'indennità giornaliera al loro delle ritenute di legge come di seguito indicata: - ST €
16.00 - AI GE € 13.00 - Hostess/Steward di bordo € 9.00.
Nel caso in cui, durante il servizio di riserva, il dipendente venga impiegato per servizi a bordo treno, in sostituzione dei suddetti importi, verranno riconosciute le indennità previste dal CCAL Utilizzazione della riserva.
1. In aggiunta a quanto contrattualmente previsto, nei soli casi non prevedibili e non altrimenti gestibili con i normali strumenti di gestione operativa, qualora un turno di
Riserva durante lo svolgimento diventasse un turno di lavoro con RFD, al personale interessato sarà riconosciuta la seguente indennità di assenza dal distretto di assegnazione aggiuntiva per ciascuna giornata di utilizzazione. - ST € 13.00
- AI GE € 13.00 - Hostess/Steward € 6.50
2.Il numero massimo di turni di riserva che durante lo svolgimento possono diventare un turno di lavoro con RFD è pari a due per risorse al mese sulle giornate appositamente individuate sul turno”;
3) l'indennità di servizio svolto fuori distretto di cui all'art. 30: “1. Al lavoratore cui venga richiesto di svolgere la propria prestazione lavorativa al di fuori del distretto di assegnazione e riconosciuto il seguente trattamento: a) spese di trasporto, rimborso a piè di lista b) spese di alloggio e prima colazione di norma prepagato o con rimborso a piè di lista;
c) spese per il pasto serale prepagato o con rimborso a piè di lista fino a un valore massimo di € 25,00; d) per il personale di macchina e per il personale di bordo, l'indennità giornaliera di assenza dal distretto di assegnazione per una durata superiore a un'ora è pari a: Profilo professionale Indennità ST € 28.00 giornaliera AI GE € 23.00 giornaliera Hostess/Steward € 17.00 giornaliera
Per il restante personale, l'indennità di assenza dal distretto di assegnazione è pari a €
15.00 giornaliere per una durata superiore alle 2 ore.
2. In riferimento all'art. 14 punto 4 del presente CCAL, ai “Macchinisti” e al “AI
GE” verrà riconosciuto un ulteriore importo di € 10,00 ad integrazione dell'indennità di trasferta di cui al precedente punto per ogni turno di lavoro con inizio e fine presso l'impianto di manutenzione di effettivamente Parte_4
prestato;
3. L'importo dell'indennità di cui al precedente punto, è soggetto allo stesso trattamento contributivo e fiscale del trattamento di trasferta.
4. Al personale di NA e di Bordo che effettua un turno di lavoro con riposo successivo fuori distretto (RFD), per il solo turno di andata, in luogo delle indennità di cui al precedente punto 1 verrà riconosciuta la seguente indennità al loro delle ritenute di legge: Profilo professionale Indennità ST € 36.00 giornaliera
AI GE € 28.00 giornaliera Hostess/Steward € 20.00 giornaliera
5. In caso di riposo fuori distretto di assegnazione, al fine di assicurare l'adeguato recupero fisico-psichico del lavoratore, l'azienda procederà a stipulare convenzioni con strutture alberghiere adeguate.
6. Il monitoraggio della qualità dei servizi offerti dagli esercizi commerciali e dalle strutture alberghiere sarà verificato dal management dell'azienda, oltre la rilevazione periodica e formalizzata del gradimento dei lavoratori”;
4)l'indennità di efficientamento di cui all'art. 38: “1. Incentivi di Efficienza per il personale di macchina, bordo e operatori Impianto. Dalla data di applicazione dei minimi contrattuali …ai lavoratori sarà riconosciuto l'incentivo di efficienza che viene istituito per valorizzare il contributo individuale del personale di macchina, di bordo e degli operatori di impianto alla efficienza organizzativa e alla competitività dell'azienda stante il modello organizzativo di cui all'art. 15 del presente CCAL. L'erogazione dell'incentivo sarà ragguagliata alla effettiva prestazione lavorativa del suddetto personale:
L'incentivo sarà calcolato con riferimento alle ore effettivamente lavorate secondo le misure in appresso specificate al lordo delle ritenute di legge:
ST € 0,85
AI GE € 0,65”;
5) le provigioni di cui all'art. 38: “2.Al personale di bordo che svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni vendono titoli di viaggio e servizi accessori a pagamento e/o emettono titoli di viaggio per regolarizzare viaggiatori sprovvisti di biglietto o con biglietto non idoneo (es cambio biglietto/upgrade) viene riconosciuta una percentuale individuale pari al 10% di quanto effettivamente incassato al netto dell'IVA.
Le provvigioni saranno corrisposte con la busta paga del secondo mese successivo a quello di maturazione per rendere compatibili i tempi tecnici necessari per l'elaborazione delle buste paga con quelli necessari per il calcolo delle provvigioni.
Ai AI GE che effettuano a bordo treno sanzioni nei confronti dei viaggiatori sprovvisti di un titolo di viaggio verrà riconosciuto il 10% dell'importo effettivamente incassato dall'azienda al netto dell'iva.”
Sulla questione controversa - seppur con riferimento ad altre aziende del medesimo settore ed a differenti contratti collettivi e/o aziendali - questa Corte territoriale si è più volte espressa (CA MI n. 397/22, CA MI n. 432/22, CA MI n. 812/22), affrontando tutti i profili su cui si dibatte anche nel presente giudizio.
Il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento consolidato, non ravvisando nel caso concreto elementi in fatto e/o in diritto difformi da quelli esaminati nei precedenti richiamati. Per quanto concerne la giurisprudenza in materia, si rinvia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alla seguente motivazione:
“la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili.
…“il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109
c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto Per_1 Per_2
22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, Per_3
, C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste Per_4
ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5
giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri,
[...] Per_7
C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare Persona_8
che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di Persona_9
monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro
(v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, Persona_8 Persona_9
punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LL e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza
LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza LL e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza LL e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE
15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_7
elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
E' quindi necessario esaminare i motivi di appello alla luce dei principi appena enunciati, già costantemente recepiti da questa stessa Corte (v. sentenze n. 32/2020,
n. 36/2020, n. 596/21, n. 892/21), effettuando il vaglio rimesso al giudice di merito, secondo la pronuncia di legittimità sopra riportata.”(così C.A. MilANO n. 1470/21). Si richiama, altresì, quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia
(13/01/2022 causa 514/20): “in primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, gli stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Se
è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva
(sentenza del 29 novembre 2017, King. C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retributive deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_10
EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)”.
“…l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, AR NE sad na Republika
Bulgaria e Iccrea Banca Spa, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza Per_10
ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua Per_1 retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:2018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22/5/2014, Lock, C-539/12,
EU:C.2014:351, punto 21)”.
“Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”. (così punti 21,22,23, 29,30,31,32,33,34 e 41).
Anche la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 20216/22, in tema di trattamento retributivo del personale navigante durante il periodo feriale, ha dichiarato nullo l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – Sezione per il Personale Navigante Tecnico nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base di computo della retribuzione da corrispondere in periodo feriale la componente retributiva della “indennità di volo integrativa”.
Nella fattispecie concreta le indennità di permanenza a bordo treno e di riserva sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del capo treno e del macchinista. La prima è, infatti, attribuita per ciascuna ora, successiva alla terza, di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, mentre la seconda
è conferita per le giornate in cui il lavoratore resta a disposizione anche per eventuali attività accessorie e/o complementari. Si tratta, quindi, di emolumenti erogati in maniera continuativa in quanto connessi alla prestazione tipica del capotreno e del macchinista.
Allo stesso modo l'indennità di efficienza è un importo intrinsecamente collegato alla prestazione di lavoro ed inoltre, tale indennità è valutabile come elementi della retribuzione correlato allo status personale e professionale del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione che comprende solo il personale di macchina, di bordo e gli operatori di impianto (così
CA MI n. 32/20).
Medesima conclusione per la indennità di trattamento per servizio fuori distretto, per l'indennità di efficientamento e per le provvigioni riconosciute per la emissione e/o regolarizzazione dei biglietti a bordo treno, anch'esse strettamente correlate alle funzioni svolte, riconosciute in buste paga.
Ciascuna di queste voci deve essere quindi considerata nella base di computo di cui si discute, poiché il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Nel caso in esame la media annua della retribuzione normalmente percepita, per cui non può sostenersi che l'effetto dissuasivo sia insussistente, non essendo tale importo simbolico e/o irrisorio.
Per quanto attiene agli ulteriori profili in contestazione, il Collegio osserva che:
a) la tesi sull'applicabilità del divisore convenzionale 26 relativamente al valore giornaliero di una voce retributiva mensile, anziché il divisore 22 applicato nei conteggi del lavoratore - sviluppata peraltro solo in appello - non è condivisibile. Invero la disposizione contrattuale collettiva invocata dalla datrice di lavoro (“La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1 lettere a, b, c e al punto 1.2 lettera c per 26.”) indica tale divisore con riferimento a specifiche voci fisse e ad un'unica indennità non oggetto del presente contenzioso. Pertanto, giustamente è stato escluso il divisore
26 a favore invece di un divisore inferiore, basato sulla presenza effettiva al lavoro;
b) la Suprema Corte ha chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(così Cass. n. 26246/22).”
Il ricorso merita pertanto accoglimento e, pertanto, deve dichiararsi il diritto degli odierni ricorrenti all'inclusione, nella base di computo della retribuzione feriale, dell'indennità di permanenza a bordo treno, dell'indennità di riserva, dell'indennità di servizio svolto al di fuori dal distretto, dell'indennità di efficientamento e delle provvigioni, con conseguente condanna di Controparte_1
al pagamento delle seguenti somme lorde, in favore dei ricorrenti di seguito indicati:
€ 4.770,83 in favore di Parte_1
€ 4.896,91 in favore di;
Parte_2
€ 4.304,52 in favore di Parte_3
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta il diritto dei ricorrenti all'inclusione, nella base di computo della retribuzione feriale, dell'indennità di permanenza a bordo treno, dell'indennità di riserva, dell'indennità di servizio svolto al di fuori dal distretto, dell'indennità di efficientamento e delle provvigioni e condanna al pagamento delle seguenti Controparte_1
somme lorde, in favore dei ricorrenti di seguito indicati:
€ 4.770,83 in favore di Parte_1
€ 4.896,91 in favore di;
Parte_2
€ 4.304,52 in favore di Parte_3
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 11 giugno 2025
IL GIUDICE
PA RI