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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/07/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. 35/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento in epigrafe promosso dalla:
con sede legale in Bellizzi (Sa), alla via delle Industrie, n. 1, (codice fiscale e partita I.V.A CP_1
) in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra (c.f. P.IVA_1 CP_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Grattacaso (c.f. C.F._1
); C.F._2
Parte ricorrente nei confronti della
(p.i. ), Controparte_3 P.IVA_2 con sede alla via delle Industrie, 3 del Comune di Bellizzi – SA , in persona della sig.ra Controparte_3
(c.f. ), nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante, C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Vassallo (C.F. ); C.F._4
Parte resistente esponendo quanto segue.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. DEL RICORSO, DELLA MEMORIA COSTITUTIVA E DELL'UDIENZA
Con ricorso depositato in data 26.2.2025 la dedotto di vantare un credito di € 120.405,56 CP_1 nei confronti della in Controparte_3 forza della sentenza n. 744/2025 pronunciata dal Tribunale di Salerno all'esito della causa civile iscritta al n. 662/2024 – avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di locazione per mancato pagamento dei
1 canoni scaduti e maturati dal mese di gennaio 2022 fino al mese di aprile 2024, per un importo pari ad euro 88.200,00, oltre ai canoni a scadere fino all'esecuzione dello sfratto e agli interessi legali maturati da ogni singola scadenza – allegata la situazione di insolvenza della parte debitrice, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della , in Controparte_3 via alternativa e gradata, l'apertura della liquidazione controllata.
Con decreto del 4.3.2025 è stata fissata udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato all'audizione delle stesse.
In data 17.4.2025 si è costituita nel procedimento la Controparte_3 ccependo, in primo luogo, di non avere i requisiti per essere qualificata come “impresa maggiore”
[...]
e sostenendo, in ogni caso, di non versare in stato di insolvenza (non provato da parte ricorrente), ma soffrendo solo di una crisi di liquidità transeunte.
Allegati prospetti analitici della situazione contabile riferiti agli anni 2022, 2023 e 2024 e le dichiarazioni dei redditi relative sempre agli anni 2022, 2023 e 2024, la resistente ha concluso per il rigetto delle avverse domande.
All'udienza del 24.4.2025 il Giudice, sentite le parti costituite, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Con decreto del 21.5.2025 il Collegio, rilevata la mancata notifica del ricorso introduttivo al socio accomandatario, ha rimesso la causa sul ruolo, invitando parte ricorrente a provvedere alla instaurazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandatario.
In data 20.6.2025 si è costituita nel procedimento anche socia Controparte_3 accomandataria della aderendo in sostanza Controparte_3 Controparte_3 alle difese e alle conclusioni già spiegate dalla società resistente.
All'udienza del 10.7.2025 il Giudice, sentite le parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. DECISIONE
2.1. COMPETENZA
In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che la
[...]
, ha sede legale in Bellizzi (SA) e che anche Controparte_3
risiede a Bellizzi, Comune questo ricadente nel circondario del Tribunale Controparte_3 di Salerno.
2.2. SULLA DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
La domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale va rigettata.
Dagli atti acquisiti emerge che la società debitrice non è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di Impresa.
Infatti, detto articolo prevede espressamente che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. 2 Come noto, l'art. 2 comma 1 lettera d) CCII qualifica come “impresa minore” l'impresa che nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale abbia un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi per un ammontare annuo non superiore a €
200.000,00 e debiti scaduti non superiori a € 500.000,00.
La società resistente è stata costituita nel 2002 e ha come oggetto sociale l'attività di costruzione, riparazione, vendita creazione modifica ed elaborazione di motori industriali.
Non risultano depositati bilanci.
Parte resistente, però, ha depositato prospetti analitici contenenti la situazione contabile a sezioni contrapposte relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, nonché una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Inoltre, parte ricorrente ha depositato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021, 2022 e 2023
(dichiarazioni acquisite anche dall'Ufficio) da cui emergono i seguenti dati:
- per l'anno 2021 perdite per € 409,00;
- per l'anno 2022 perdite per € 1.922,00;
- per l'anno 2023 utili per € 359,00.
All'attualità i debiti tributari attestati dall'Agenzia delle Entrate sono circa € 57.666,81 e non sono stati comunicati debiti contributivi.
Dalla visura protesti non emergono protesti a carico della resistente;
non vi sono esecuzioni mobiliari ed immobiliari tantomeno procedimenti monitori.
Da tali documenti non si rinvengono elementi per ritenere che l'attivo, i ricavi e i debiti dell'ultimo triennio superino le soglie previste.
Pertanto, devono ritenersi sussistenti sufficienti elementi indiziari per qualificare parte debitrice come impresa minore.
La domanda di apertura della liquidazione giudiziale va, quindi, rigettata.
2.3. SULLA DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
La domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, invece, può essere accolta.
La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.
Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Con riferimento al presupposto oggettivo e con particolare riferimento alle domande proposte da un creditore, va riscontrata una condizione di insolvenza e, a fini di procedibilità, deve sussistere una debitoria superiore a € 50.000,00. 3 Nel caso di specie, la società resistente può essere qualificata come impresa minore in ragione di tutte le considerazioni svolte sopra sugli indici dimensionali della stessa, che hanno portato ad escludere la assoggettabilità della stessa alla liquidazione giudiziale.
La debitoria riscontrata nella presente sede è superiore all'importo minimo di € 50.000,00, considerando il credito allegato da parte ricorrente e la debitoria certificata dall'Agenzia delle Entrate, nonché i debiti annotati nei prospetti contabili allegati da parte resistente.
Lo stato di insolvenza, pure, può dirsi accertato.
Come noto, l'insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori,
i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
In tema di accertamento dello stato di insolvenza del debitore fallendo, l'elemento esteriore più indicativo dello stato di insolvenza è il marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, non compensato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 14/01/2019, n. 646).
Nella fattispecie in esame, il debito allegato a fondamento del ricorso è rappresentato dalla sentenza n
744/2025 pronunciata dal Tribunale di Salerno all'esito della causa civile iscritta al n. 662/2024, avente ad oggetto risoluzione del contratto di locazione per mancato pagamento dei canoni scaduti e maturati dal mese di gennaio 2022 fino alla data di aprile 2024 per un importo pari ad € 88.200,00, oltre ai canoni a scadere fino all'esecuzione dello sfratto e agli interessi legali maturati da ogni singola scadenza, nonché dal pedissequo precetto.
Al di là delle contestazioni rispetto a tale credito – comunque accertato in una sentenza con efficacia esecutiva – dal 2022 non risultano pagati i canoni di locazione né risulta corrisposto alcun indennizzo per l'utilizzo dell'immobile comunque occupato dalla società.
Tale elemento è già sintomatico di una scarsa solvibilità della società, costituendo la disponibilità dell'immobile un asset essenziale per l'esercizio dell'impresa e integrando tale voce di spesa una passività comunque necessaria da sostenere.
Il credito è annotato nei prospetti della situazione contabile del 2024, senza considerare i canoni a scadere e gli accessori, come posta dei fondi per rischi e oneri, ma non per gli anni precedenti;
già tale omissione rende la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società meno florida di quella rappresentata.
Dalla stessa situazione contabile al 2024 e dall'aggiornamento della stessa al marzo 2025 emergono, poi, ulteriori debiti per oltre € 110.000,00.
Il trend della debitoria, peraltro, è negativo visto che, stabili le componenti positive della situazione patrimoniale, i debiti al 2022 e 2023 erano di circa € 83.000,00.
Anche il patrimonio netto nell'anno 2024 risulta fortemente eroso, essendo passato da un valore positivo di circa € 18.000,00 per gli anni 2022 e 2023 a un valore negativo di € 98.000,00 circa, con un'importante perdita di esercizio. 4 I ricavi sono limitatissimi, come chiarito anche nella relazione di parte allegata da parte resistente.
Tra le poste attive l'unica consistente è costituita dai crediti, di valore stabile nel triennio di circa €
85.000,00, ma i rischi di esazione effettiva degli stessi, in assenza di uno stabile e rilevante flusso di ricavi, non lasciano immaginare flussi di cassa prospettici tali da fronteggiare la ingravescente debitoria registrata.
Neanche parte resistente, pur costituita, ha documentato la sussistenza di flussi di cassa tali da assolvere in maniera regolare alle proprie obbligazioni o iniziative dei soci volte a ripianare la perdita di esercizio registrata.
Pertanto, sulla base di tali dati esaminati anche alla luce degli atti allegati da parte resistente, lo stato di insolvenza della debitrice può dirsi dimostrato e, quindi, va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata della società resistente e della socia accomandataria ex art. Controparte_3
270 comma 1 CCII.
5. DISPOSITIVO
Tutto ciò esposto, il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e
50 C.C.I., nonché 268 e ss. CCII
P.Q.M.
1. RIGETTA la domanda principale di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della
Controparte_3
2. ACCOGLIE la domanda subordinata di apertura della procedura di liquidazione controllata della resistente;
3. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di
[...]
p.i. ), con sede alla via delle Controparte_3 P.IVA_2
Industrie, 3 del , nonché del socio accomandatario (c.f. Controparte_4 Controparte_3
); C.F._3
4. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Enza Faracchio;
5. NOMINA liquidatore della procedura la dott.ssa ; Persona_1
6. AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
7. AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
5 8. DISPONE che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
9. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
11. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
12. DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
13. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali la sentenza va notificata ai sensi dell'articolo 270, comma 4, precisando che il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni;
14. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
15. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria
e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
16. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
17. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore, rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e depositi lo stesso, ai fini dell'approvazione del Giudice
Delegato, precisando che ai applica l'art. 213, commi 2, 3 e 4, CCII;
6 18. INVITA il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
19. INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
20. ORDINA al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
21. AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
22. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
23. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
24. DISPONE che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese;
25. DISPONE che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
26. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
27. DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
28. DISPONE che la presente sentenza venga comunicata a cura della Cancelleria al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC.
Lì, 26.7.2025
Il Giudice Relatore ed Estensore dott.ssa Enza Faracchio
Il Presidente dott.ssa Giuseppina Valiante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento in epigrafe promosso dalla:
con sede legale in Bellizzi (Sa), alla via delle Industrie, n. 1, (codice fiscale e partita I.V.A CP_1
) in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra (c.f. P.IVA_1 CP_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Grattacaso (c.f. C.F._1
); C.F._2
Parte ricorrente nei confronti della
(p.i. ), Controparte_3 P.IVA_2 con sede alla via delle Industrie, 3 del Comune di Bellizzi – SA , in persona della sig.ra Controparte_3
(c.f. ), nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante, C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Vassallo (C.F. ); C.F._4
Parte resistente esponendo quanto segue.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. DEL RICORSO, DELLA MEMORIA COSTITUTIVA E DELL'UDIENZA
Con ricorso depositato in data 26.2.2025 la dedotto di vantare un credito di € 120.405,56 CP_1 nei confronti della in Controparte_3 forza della sentenza n. 744/2025 pronunciata dal Tribunale di Salerno all'esito della causa civile iscritta al n. 662/2024 – avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di locazione per mancato pagamento dei
1 canoni scaduti e maturati dal mese di gennaio 2022 fino al mese di aprile 2024, per un importo pari ad euro 88.200,00, oltre ai canoni a scadere fino all'esecuzione dello sfratto e agli interessi legali maturati da ogni singola scadenza – allegata la situazione di insolvenza della parte debitrice, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della , in Controparte_3 via alternativa e gradata, l'apertura della liquidazione controllata.
Con decreto del 4.3.2025 è stata fissata udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato all'audizione delle stesse.
In data 17.4.2025 si è costituita nel procedimento la Controparte_3 ccependo, in primo luogo, di non avere i requisiti per essere qualificata come “impresa maggiore”
[...]
e sostenendo, in ogni caso, di non versare in stato di insolvenza (non provato da parte ricorrente), ma soffrendo solo di una crisi di liquidità transeunte.
Allegati prospetti analitici della situazione contabile riferiti agli anni 2022, 2023 e 2024 e le dichiarazioni dei redditi relative sempre agli anni 2022, 2023 e 2024, la resistente ha concluso per il rigetto delle avverse domande.
All'udienza del 24.4.2025 il Giudice, sentite le parti costituite, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Con decreto del 21.5.2025 il Collegio, rilevata la mancata notifica del ricorso introduttivo al socio accomandatario, ha rimesso la causa sul ruolo, invitando parte ricorrente a provvedere alla instaurazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandatario.
In data 20.6.2025 si è costituita nel procedimento anche socia Controparte_3 accomandataria della aderendo in sostanza Controparte_3 Controparte_3 alle difese e alle conclusioni già spiegate dalla società resistente.
All'udienza del 10.7.2025 il Giudice, sentite le parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. DECISIONE
2.1. COMPETENZA
In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che la
[...]
, ha sede legale in Bellizzi (SA) e che anche Controparte_3
risiede a Bellizzi, Comune questo ricadente nel circondario del Tribunale Controparte_3 di Salerno.
2.2. SULLA DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
La domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale va rigettata.
Dagli atti acquisiti emerge che la società debitrice non è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di Impresa.
Infatti, detto articolo prevede espressamente che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. 2 Come noto, l'art. 2 comma 1 lettera d) CCII qualifica come “impresa minore” l'impresa che nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale abbia un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi per un ammontare annuo non superiore a €
200.000,00 e debiti scaduti non superiori a € 500.000,00.
La società resistente è stata costituita nel 2002 e ha come oggetto sociale l'attività di costruzione, riparazione, vendita creazione modifica ed elaborazione di motori industriali.
Non risultano depositati bilanci.
Parte resistente, però, ha depositato prospetti analitici contenenti la situazione contabile a sezioni contrapposte relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, nonché una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Inoltre, parte ricorrente ha depositato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021, 2022 e 2023
(dichiarazioni acquisite anche dall'Ufficio) da cui emergono i seguenti dati:
- per l'anno 2021 perdite per € 409,00;
- per l'anno 2022 perdite per € 1.922,00;
- per l'anno 2023 utili per € 359,00.
All'attualità i debiti tributari attestati dall'Agenzia delle Entrate sono circa € 57.666,81 e non sono stati comunicati debiti contributivi.
Dalla visura protesti non emergono protesti a carico della resistente;
non vi sono esecuzioni mobiliari ed immobiliari tantomeno procedimenti monitori.
Da tali documenti non si rinvengono elementi per ritenere che l'attivo, i ricavi e i debiti dell'ultimo triennio superino le soglie previste.
Pertanto, devono ritenersi sussistenti sufficienti elementi indiziari per qualificare parte debitrice come impresa minore.
La domanda di apertura della liquidazione giudiziale va, quindi, rigettata.
2.3. SULLA DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
La domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, invece, può essere accolta.
La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.
Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Con riferimento al presupposto oggettivo e con particolare riferimento alle domande proposte da un creditore, va riscontrata una condizione di insolvenza e, a fini di procedibilità, deve sussistere una debitoria superiore a € 50.000,00. 3 Nel caso di specie, la società resistente può essere qualificata come impresa minore in ragione di tutte le considerazioni svolte sopra sugli indici dimensionali della stessa, che hanno portato ad escludere la assoggettabilità della stessa alla liquidazione giudiziale.
La debitoria riscontrata nella presente sede è superiore all'importo minimo di € 50.000,00, considerando il credito allegato da parte ricorrente e la debitoria certificata dall'Agenzia delle Entrate, nonché i debiti annotati nei prospetti contabili allegati da parte resistente.
Lo stato di insolvenza, pure, può dirsi accertato.
Come noto, l'insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori,
i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
In tema di accertamento dello stato di insolvenza del debitore fallendo, l'elemento esteriore più indicativo dello stato di insolvenza è il marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, non compensato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 14/01/2019, n. 646).
Nella fattispecie in esame, il debito allegato a fondamento del ricorso è rappresentato dalla sentenza n
744/2025 pronunciata dal Tribunale di Salerno all'esito della causa civile iscritta al n. 662/2024, avente ad oggetto risoluzione del contratto di locazione per mancato pagamento dei canoni scaduti e maturati dal mese di gennaio 2022 fino alla data di aprile 2024 per un importo pari ad € 88.200,00, oltre ai canoni a scadere fino all'esecuzione dello sfratto e agli interessi legali maturati da ogni singola scadenza, nonché dal pedissequo precetto.
Al di là delle contestazioni rispetto a tale credito – comunque accertato in una sentenza con efficacia esecutiva – dal 2022 non risultano pagati i canoni di locazione né risulta corrisposto alcun indennizzo per l'utilizzo dell'immobile comunque occupato dalla società.
Tale elemento è già sintomatico di una scarsa solvibilità della società, costituendo la disponibilità dell'immobile un asset essenziale per l'esercizio dell'impresa e integrando tale voce di spesa una passività comunque necessaria da sostenere.
Il credito è annotato nei prospetti della situazione contabile del 2024, senza considerare i canoni a scadere e gli accessori, come posta dei fondi per rischi e oneri, ma non per gli anni precedenti;
già tale omissione rende la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società meno florida di quella rappresentata.
Dalla stessa situazione contabile al 2024 e dall'aggiornamento della stessa al marzo 2025 emergono, poi, ulteriori debiti per oltre € 110.000,00.
Il trend della debitoria, peraltro, è negativo visto che, stabili le componenti positive della situazione patrimoniale, i debiti al 2022 e 2023 erano di circa € 83.000,00.
Anche il patrimonio netto nell'anno 2024 risulta fortemente eroso, essendo passato da un valore positivo di circa € 18.000,00 per gli anni 2022 e 2023 a un valore negativo di € 98.000,00 circa, con un'importante perdita di esercizio. 4 I ricavi sono limitatissimi, come chiarito anche nella relazione di parte allegata da parte resistente.
Tra le poste attive l'unica consistente è costituita dai crediti, di valore stabile nel triennio di circa €
85.000,00, ma i rischi di esazione effettiva degli stessi, in assenza di uno stabile e rilevante flusso di ricavi, non lasciano immaginare flussi di cassa prospettici tali da fronteggiare la ingravescente debitoria registrata.
Neanche parte resistente, pur costituita, ha documentato la sussistenza di flussi di cassa tali da assolvere in maniera regolare alle proprie obbligazioni o iniziative dei soci volte a ripianare la perdita di esercizio registrata.
Pertanto, sulla base di tali dati esaminati anche alla luce degli atti allegati da parte resistente, lo stato di insolvenza della debitrice può dirsi dimostrato e, quindi, va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata della società resistente e della socia accomandataria ex art. Controparte_3
270 comma 1 CCII.
5. DISPOSITIVO
Tutto ciò esposto, il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e
50 C.C.I., nonché 268 e ss. CCII
P.Q.M.
1. RIGETTA la domanda principale di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della
Controparte_3
2. ACCOGLIE la domanda subordinata di apertura della procedura di liquidazione controllata della resistente;
3. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di
[...]
p.i. ), con sede alla via delle Controparte_3 P.IVA_2
Industrie, 3 del , nonché del socio accomandatario (c.f. Controparte_4 Controparte_3
); C.F._3
4. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Enza Faracchio;
5. NOMINA liquidatore della procedura la dott.ssa ; Persona_1
6. AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
7. AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
5 8. DISPONE che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
9. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
11. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
12. DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
13. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali la sentenza va notificata ai sensi dell'articolo 270, comma 4, precisando che il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni;
14. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
15. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria
e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
16. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
17. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore, rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e depositi lo stesso, ai fini dell'approvazione del Giudice
Delegato, precisando che ai applica l'art. 213, commi 2, 3 e 4, CCII;
6 18. INVITA il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
19. INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
20. ORDINA al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
21. AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
22. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
23. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
24. DISPONE che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese;
25. DISPONE che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
26. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
27. DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
28. DISPONE che la presente sentenza venga comunicata a cura della Cancelleria al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC.
Lì, 26.7.2025
Il Giudice Relatore ed Estensore dott.ssa Enza Faracchio
Il Presidente dott.ssa Giuseppina Valiante
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