Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.15485/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 26.04.2024 rimessa al
Collegio con verbale del 08.01.2025 e discussa nella camera di consiglio del 15.01.2025 promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...]
C.F. C.F._1 residente in Dairago, vicolo Diaz n. 8 con gli Avv.ti VALLICELLI LAURA OMBRETTA SARA e NICOLETTI PATRIZIA, presso il cui studio, sito in Opera (MI), Via Ciro Menotti n. 2, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-parte attrice- nei confronti di
Controparte_1 nata a [...] il [...]
C.F. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti DI NELLA MARIA GRAZIA e GAUDENZI CECILIA CARLOTTA, presso il cui studio, sito in Milano, Via G. Boccaccio n. 4, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-parte convenuta-
, nata il [...], in [...] curatore speciale, Avv. TALPINI ALICE, che la CP_2 rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 16.05.2024.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate dalle parti con nota congiunta depositata in data 13.12.2024:
1. confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con riferimento alle CP_2 questioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla residenza abituale della figlia;
2. disporre il collocamento prevalente della minore presso e con la madre a Milano in via Tantardini
n.66, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. dare atto che il padre, in accordo con la madre, ha già lasciato la casa coniugale e dal mese di settembre 2024 si è trasferito in un appartamento condotto in locazione a Dairago in vicolo Diaz n.8, ove ha trasferito la propria residenza;
4. disporre che possa vedere il padre, nei tempi ordinari, secondo le seguenti modalità: CP_2
a) a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 19.00;
b) nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé il CP_2 martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00 quando riporterà la minore presso la madre;
c) nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, il padre terrà con sé il CP_2 martedì dall'uscita da scuola sino alle 19.00 quando la riporterà presso l'abitazione materna;
4bis. dare atto che i genitori concordano che, qualora non coincida già con una giornata di spettanza paterna secondo le modalità di cui al precedente punto 4, potrà trascorrere, nel giorno del CP_2 compleanno del padre (7 giugno), il pomeriggio con il medesimo, che la riporterà a casa a cena consumata per le ore 21.00; qualora il compleanno della madre (28 febbraio) coincida con una giornata di spettanza paterna secondo le modalità di cui al precedente punto 4, potrà CP_2 trascorrere il giorno del compleanno della madre insieme alla medesima, prevedendo il recupero del giorno di competenza paterna nella giornata successiva;
5. disporre che i periodi di vacanza di saranno così suddivisi tra i genitori: CP_2
a) vacanze scolastiche estive: il padre terrà con sé la figlia per due settimane nel mese di agosto, dal
1 agosto al 16 agosto o dal 17 agosto al 1 settembre. Le parti dovranno concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno il periodo scelto;
in caso di disaccordo la scelta spetterà al padre negli anni pari e alla madre negli anni dispari;
b) vacanze Natalizie: trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo dal 24 sera al 30 CP_2 dicembre ore 19.00 e con l'altro genitore i giorni dal 30 dicembre ore 19.00 al 7 gennaio ore 19.00; in ogni caso, la minore trascorrerà la giornata del 24 dicembre dalle 10.00 sino alle ore 19.00 CP_2 con il genitore con cui non trascorrerà il Natale. Per l'anno 2024 si da atto che la piccola CP_2 trascorrerà con il padre la giornata del 24 dicembre dalle 10.00 alle 19.00, con la madre dal 24 dicembre ore 19.00 al 30 dicembre ore 19.00, con il padre dal 30 dicembre ore 19.00 al 7 gennaio
2025 ore 19.00;
c) vacanze di Carnevale e vacanze di Pasqua (come da calendario scolastico): ad anni alterni con ciascun genitore, con la precisazione che il periodo sarà trascorso per intero con il genitore cui spetta dall'uscita da scuola alla ripresa scolastica. Per l'anno 2025 le vacanze pasquali saranno trascorse dalla minore insieme al padre e quelle di Carnevale con la madre;
d) i ponti (Festività di Ognissanti, Sant'Ambrogio/Immacolata, Festività del 25 aprile e 1 maggio, Festa della Liberazione) come da calendario scolastico seguiranno l'alternanza dei fine settimana e saranno trascorsi dalla minore per intero con il genitore dall'uscita da scuola alla ripresa scolastica;
6. dare atto che festeggerà con entrambi i genitori la giornata del suo compleanno: i coniugi CP_2 si metteranno d'accordo di volta in volta;
laddove non fosse possibile si applicherà il criterio dell'alternanza;
7. dare atto che entrambi i genitori si rendono disponibili a continuare il percorso di mediazione intrapreso con il dott. o diverso professionista;
Per_1 8. dare atto che la madre si impegna a fornire le relazioni del CPS relative alla Controparte_1 propria condizione con cadenza semestrale ai Servizi Sociali e in via riservata a legali del marito, al fine di meglio valutare la situazione nel complesso, sino a conclusione della presa in carico CPS che non dipenda dalla mera volontà della madre;
9. incaricare il Servizio Sociale presso il Comune di Milano, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Milano, di:
* strettamente monitorare il nucleo familiare, attraverso colloqui periodici con i genitori, con gli insegnanti di e anche facendo riferimento alle relazioni del CPS che la madre si CP_2 impegna a condividere periodicamente come indicato al punto 8;
* assicurare la prosecuzione e la continuativa partecipazione dei genitori al percorso di supporto alla genitorialità come indicato al punto 7;
* segnalare tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria eventuali fattori di pregiudizio per la minore, o elementi che indichino la necessità di modifiche in relazione al regime di esercizio responsabilità genitoriale, in senso maggiormente restrittivo nei confronti di uno o di entrambi i genitori;
10. dare atto che i genitori concordano che il padre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento della minore , verserà alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo CP_2 bonifico bancario, la somma di € 400,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2026);
11. dare atto che i genitori concordano che le spese straordinarie di saranno suddivise in CP_2 ragione del 50% tra i genitori come da Linee Guida del Tribunale di Milano di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11bis. dare atto che, in relazione alle spese di babysitting, i genitori concordano che in caso di malattia della madre o del padre (nel giorni di spettanza del padre) o malattia della piccola CP_2 che le impedisca la frequenza scolastica ovvero in caso di impegni lavorativi di entrambi i genitori, ciascuno dei genitori chiederà in primis la disponibilità ad occuparsi della minore all'altro genitore che potrà portare la figlia presso la propria abitazione, ovvero in via subordinata, alla prozia materna e ai nonni paterni: nel caso in cui nessuno dei soggetti sopra menzionati fosse disponibile a sostituire il genitore, la madre o il padre potranno avvalersi dell'aiuto di una baby sitter il cui costo verrà diviso al 50% tra i genitori;
12. dare atto che i genitori concordano che l'Assegno Unico e Universale erogato da sarà CP_3 percepito nella misura del 100% alla madre;
13. dare atto che i genitori, con riferimento alle detrazioni fiscali ottenute per la ristrutturazione della casa coniugale di proprietà di concordano quanto segue: Controparte_1
-il sig. e la signora rinunciano reciprocamente a richiedere somme di denaro Pt_1 CP_1 corrisposte a vario titolo durante la vita coniugale con i relativi vantaggi fiscali;
in particolare:
-il sig. rinuncia a chiedere la restituzione delle somme (acconto di TFR) investite per la Pt_1 ristrutturazione della casa coniugale, con incremento del valore dell'immobile di proprietà esclusiva della signora e per le quali sta ottenendo un rimborso IRPEF per i prossimi 8 anni;
CP_1
-solo ai fini transattivi, considerando che non c'è accordo fra le parti sugli importi esatti versati da restituire, i genitori concordano quanto segue: il sig. metterà a disposizione la somma di euro Pt_1
500,00=/anno (dal 2025 fino al 2032 per un totale complessivo di euro quattromila) per otto anni con decorrenza anno 2025 da utilizzarsi esclusivamente per le spese sportive di , concordate CP_2 da entrambi i genitori;
in caso di mancato utilizzo, la differenza verrà depositata su un libretto di risparmio con firma di entrambi i genitori e intestato alla minore;
qualora la spesa concordata relativa allo sport scelto di comune accordo sia superiore ad € 500,00 l'eccedenza sarà suddivisa al
50% tra i genitori come da Protocollo delle Spese Straordinarie in uso presso il Tribunale di Milano richiamato al punto n.5; la sig.ra rinuncia a chiedere la restituzione delle somme già CP_1 usufruite e che verranno usufruite ancora per i prossimi otto anni dallo a titolo di detrazioni Pt_1 fiscali per la casa coniugale, di proprietà della medesima;
14. dare atto che i genitori, con riferimento ai contratti di mutuo, concordano quanto segue: Il mutuo contratto da entrambi i coniugi per le spese comuni contratto durante il matrimonio, rimarrà a carico dei medesimi al 50%, fino ad estinzione. Il mutuo contratto dalla signora unitamente alla CP_1 sorella per spese inerenti all'immobile di loro esclusiva proprietà presso la Banca BCC Felsinea rimarrà a carico esclusivo della medesima sig.ra e sorella;
la signora si Controparte_1 CP_1 obbliga a procedere ad escludere con la Banca la garanzia prestata dal sig. per il debito Pt_1 esclusivo della signora e si impegna ad ottenere la completa liberatoria in favore del sig. CP_1
(che ha prestato garanzia fideiussoria), da parte dell'Istituto di credito mutuante Parte_1 entro il 30 giugno 2025;
15. dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento e anche di aver definito ogni questione economica in relazione al rapporto matrimoniale intercorso ad eccezione dei punti 10, 11, 11bis, 12, 13, 14 che precedono;
16. dare atto che le spese legali sono compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà passiva.
***
Ciò premesso, i genitori con i rispettivi difensori e la Curatrice Speciale delle minore
CP_4 al Giudice Delegato di poter confermare il raggiungimento dell'accordo alle condizioni di cui supra alla già calendarizzata udienza del 8 gennaio 2025 ore 14.30, così da poter poi precisare congiuntamente le conclusioni, in modo che la causa possa essere rimessa al Collegio per la decisione, in conformità alle condizioni condivise.
Si allegano i seguenti documenti:
2. copia istanza contenente le condizioni di accordo sottoscritta dai genitori.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 06.09.2020 (Atto n. 2, parte
2, serie A, anno 2021).
Dalla loro unione è nata , il [...]. CP_2
Con ricorso depositato in data 23.04.2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e di disporre l'affido di in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso l'abitazione CP_2 materna, la regolamentazione delle frequentazioni tra la minore e il padre a fine settimana alternati oltre a due giorni infrasettimanali, il contributo paterno nel mantenimento della minore nella somma mensile di € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con decreto del 10.05.2024 il Giudice delegato, letto il ricorso, ha fissato l'udienza del 18.09.2024 per la comparizione personale dei coniugi, nominando in favore della minore un curatore CP_2 speciale individuato nella persona dell'Avv. Alice Talpini e incaricando i Servizi sociali del Comune di Milano dell'immediata presa in carico del nucleo familiare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.07.2024 si è Controparte_1 costituita in giudizio e, aderendo alle domande di parte attrice in ordine alla pronuncia di separazione personale dei coniugi e alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, ha chiesto la regolamentazione delle frequentazioni tra la minore e il padre secondo un calendario che consentisse alla piccola di abituarsi progressivamente al nuovo assetto familiare, tenuto conto della sua tenera età, e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia mediante la somma mensile di € 500 oltre al 70% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore della madre. All'udienza dell'08.01.2025, tenutasi a seguito di rinvio, il Giudice delegato, dato atto che con nota depositata in data 13.12.2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, sentite le parti, che hanno confermato la congiunta volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato e sottoscritto, rinunciando entrambe alle domande, anche istruttorie, formulate in atti e chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme all'accordo, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 15.01.2025.
***
La domanda di separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale allo stato è venuta meno.
L'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Collegio ritiene che, come concordato dai genitori nelle note congiunte depositate in data
13.12.2024, in adesione alle conclusioni del curatore speciale e dei Servizi sociali del Comune di
Milano, debba essere disposto l'affido della figlia minore , nata il [...], in [...] condivisa CP_2
a entrambi i genitori.
Invero, sin dalla relazione del 31.07.2024, i SS hanno evidenziato l'assenza di “aspetti di preoccupazione relativi a , che appare seguita, curata e accudita in modo amorevole, attento e CP_2 adeguato da parte di entrambi i genitori, oltre che dai familiari paterni e materni. In particolare i genitori hanno sviluppato nel tempo una maggiore consapevolezza rispetto alle criticità emerse in passato e alle dinamiche di coppia che hanno poi portato alla separazione. Entrambi si sono mostrati riflessivi e disponibili a condividere aspetti critici delle rispettive storie personali che hanno portato poi a maturare la scelta di intraprendere percorsi personali individuali di supporto e sostegno”, ritenendo in ogni caso i SS che “tali risorse debbano essere mantenute nel tempo, per permettere di consolidare gli aspetti positivi raggiunti” (cfr. relazione depositata in data 14.08.2024).
Con particolare riferimento alla condizione psico-fisica della madre, dalla relazione clinica redatta in data 29.05.2024 si evince che “il quadro clinico ha avuto un graduale e significativo miglioramento
[…] da circa 1 mese, il quadro psicopatologico è in condizioni di buon compenso: il tono dell'umore è in asse, l'ansia è controllata, il pensiero non è più focalizzato sulle preoccupazioni per la bambina e la signora è ora pienamente consapevole della sproporzione dei timori avuti in passato e della sua reattività, il sonno è regolare.” (cfr. relazione depositata in data 14.08.2024).
I SS hanno quindi concluso nel senso di ritenere i genitori capaci di rivestire il ruolo genitoriale in modo funzionale all'interesse della minore, avendo entrambi dimostrato di conoscere e attuare adeguate modalità educative e affettive con cui gestire le esigenze della piccola . CP_2
Anche nella relazione di aggiornamento del 12.12.2024, avviato il percorso di mediazione genitoriale con il Dott. presso il Centro GeA, i SS hanno confermato le precedenti osservazioni, non Per_1 ravvisando elementi di pregiudizio per e auspicando, stante la disponibilità dei genitori, nella CP_2 prosecuzione del percorso di mediazione familiare che li accompagni nella costruzione di una nuova fase della vita familiare (cfr. relazione depositata in data 19.12.2024). Ciò posto, ritiene il Collegio necessario, come richiesto dalle parti e in adesione alle conclusioni dei
SS, incaricare i Sevizi sociali del Comune di Milano di:
- mantenere attivo uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare;
- proseguire i colloqui periodici con i genitori;
- proseguire i colloqui periodici con gli insegnanti di;
CP_2
- assicurare la prosecuzione e la continuativa partecipazione dei genitori al percorso di supporto alla genitorialità;
- segnalare tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria eventuali fattori di pregiudizio per la minore o elementi che indichino la necessità di modifiche in relazione al regime di esercizio responsabilità genitoriale in senso maggiormente restrittivo nei confronti di uno o di entrambi i genitori.
Con riguardo al collocamento della figlia minore, tenuto conto che entrambi i genitori concordano sul collocamento prevalente presso e con la mamma, considerato che i SS non hanno riscontrato elementi di pregiudizio per , il Collegio ritiene che il collocamento prevalente di quest'ultima CP_2 presso e con la mamma rappresenti attualmente l'assetto maggiormente tutelante per la minore, potendo, dunque, disporsi in conformità all'accordo delle parti.
Con riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni tra la minore e il padre, ritiene il Collegio sia rispondente all'interesse di , salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, che il padre CP_2 tenga con sé la minore:
- a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 19.00;
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna, il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00, quando riporterà la minore presso la madre;
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, il martedì dall'uscita da scuola sino alle 19.00 quando la riporterà presso l'abitazione materna.
Anche il calendario di vacanze e festività predisposto dai genitori, meglio dettagliato in dispositivo, merita di essere recepito, in assenza di elementi di pregiudizio per la minore.
Il contributo al mantenimento della figlia minore.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento della figlia minore – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, quindi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
Come da accordo raggiunto dalle parti, l'AUU verrà percepito dalla madre in ragione del 100%.
Le spese di lite.
Le spese di lite, stante l'accordo raggiunto dalle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
15485/2024, ogni altra istanza od eccezione respinta o disattesa, così provvede: 1) Dichiara ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario a Milano il 06.09.2020 (Atto n. 2, parte 2, serie A, anno 2021); Per_ 2) Dispone l'affido di nata il [...], in [...] condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente della minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Dispone che, salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, le frequentazioni tra CP_2
e il padre avvengano come segue:
- il padre terrà con sé la minore a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 19.00;
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé la minore il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00, quando riporterà la minore presso la madre;
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, il padre terrà con sé la minore il martedì dall'uscita da scuola sino alle 19.00 quando la riporterà presso l'abitazione materna.
4) Dispone che i periodi di vacanza e festività, salvo diversi e migliori accordi dei genitori, verranno così ripartiti:
- qualora non coincida già con una giornata di spettanza paterna, potrà trascorrere, CP_2 nel giorno del compleanno del padre (7 giugno), il pomeriggio con il medesimo, che la riporterà a casa a cena consumata per le ore 21.00;
- qualora il compleanno della madre (28 febbraio) coincida con una giornata di spettanza paterna, potrà trascorrere il giorno del compleanno della madre insieme alla CP_2 medesima, prevedendo il recupero del giorno di competenza paterna nella giornata successiva;
- nelle vacanze scolastiche estive il padre terrà con sé la figlia per due settimane nel mese di agosto, dal 1 agosto al 16 agosto o dal 17 agosto al 1 settembre (i genitori dovranno concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno il periodo scelto;
in caso di disaccordo la scelta spetterà al padre negli anni pari e alla madre negli anni dispari);
- nelle vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo dal 24 CP_2 sera al 30 dicembre ore 19.00 e con l'altro genitore i giorni dal 30 dicembre ore 19.00 al
7 gennaio ore 19.00; in ogni caso, la minore trascorrerà la giornata del 24 dicembre CP_2 dalle 10.00 sino alle ore 19.00 con il genitore con cui non trascorrerà il Natale (per l'anno
2024: con il padre la giornata del 24 dicembre dalle 10.00 alle 19.00 e con la madre dal
24 dicembre ore 19.00 al 30 dicembre ore 19.00; con il padre dal 30 dicembre ore 19.00 al 7 gennaio 2025 ore 19.00);
- nelle vacanze di Carnevale e di Pasqua (come da calendario scolastico): ad anni alterni con ciascun genitore, con la precisazione che il periodo sarà trascorso per intero con il genitore cui spetta dall'uscita da scuola alla ripresa scolastica (per l'anno 2025: le vacanze pasquali saranno trascorse dalla minore insieme al padre;
quelle di Carnevale con la madre);
- i ponti (Festività di Ognissanti, Sant'Ambrogio/Immacolata, Festività del 25 aprile e 1 maggio, Festa della Liberazione) come da calendario scolastico seguiranno l'alternanza dei fine settimana e saranno trascorsi dalla minore per intero con il genitore dall'uscita da scuola alla ripresa scolastica;
- festeggerà con entrambi i genitori la giornata del suo compleanno (i coniugi si CP_2 metteranno d'accordo di volta in volta;
in mancanza di accordo, si applicherà il criterio dell'alternanza);
5) Incarica i SS del Comune di Milano – in collaborazione con le competenti ASST – di:
- mantenere attivo uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare;
- proseguire i colloqui periodici con i genitori;
- proseguire i colloqui periodici con gli insegnanti di;
CP_2
- assicurare la prosecuzione e la continuativa partecipazione dei genitori al percorso di supporto alla genitorialità;
- segnalare tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria eventuali fattori di pregiudizio per la minore o elementi che indichino la necessità di modifiche in relazione al regime di esercizio responsabilità genitoriale in senso maggiormente restrittivo nei confronti di uno o di entrambi i genitori;
6) Dà atto della disponibilità di entrambi i genitori a continuare il percorso di mediazione intrapreso con il Dott. (o diverso professionista individuato dalle parti); Per_1
7) Dà atto dell'impegno di a fornire, con cadenza semestrale, le relazioni del Controparte_1
CPS relative alla propria condizione ai SS e, in via riservata, ai legali del marito sino alla conclusione della presa in carico CPS che non dipenda da mera volontà della stessa;
8) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia minore versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026);
9) Pone, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo a carico di entrambi i genitori di concorrere nella misura del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie relative alla minore, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Avuto riguardo alle attività a base delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10) Dà atto che, in relazione alle spese di babysitting, i genitori concordano che in caso di malattia della madre o del padre (nel giorni di spettanza del padre) o malattia della piccola che CP_2 le impedisca la frequenza scolastica ovvero in caso di impegni lavorativi di entrambi i genitori, ciascuno dei genitori chiederà in primis la disponibilità ad occuparsi della minore all'altro genitore che potrà portare la figlia presso la propria abitazione, ovvero in via subordinata, alla prozia materna e ai nonni paterni;
nel caso in cui nessuno dei soggetti sopra menzionati fosse disponibile a sostituire il genitore, la madre o il padre potranno avvalersi dell'aiuto di una baby sitter il cui costo verrà suddiviso al 50% tra i genitori;
11) Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'AUU venga percepito interamente dalla madre;
12) Dà atto che i genitori, con riferimento alle detrazioni fiscali ottenute per la ristrutturazione della casa coniugale di proprietà di concordano di rinunciare reciprocamente Controparte_1
a richiedere somme di denaro corrisposte a vario titolo durante la vita coniugale con i relativi vantaggi fiscali;
in particolare:
- il sig. rinuncia a chiedere la restituzione delle somme (acconto di TFR) investite Pt_1 per la ristrutturazione della casa coniugale, con incremento del valore dell'immobile di proprietà esclusiva della signora e per le quali sta ottenendo un rimborso IRPEF CP_1 per i prossimi 8 anni;
- solo ai fini transattivi, considerando che non c'è accordo fra le parti sugli importi esatti versati da restituire, i genitori concordano quanto segue: il sig. metterà a Pt_1 disposizione la somma di euro 500,00=/anno (dal 2025 fino al 2032 per un totale complessivo di euro quattromila) per otto anni con decorrenza anno 2025 da utilizzarsi esclusivamente per le spese sportive di , concordate da entrambi i genitori;
in caso CP_2 di mancato utilizzo, la differenza verrà depositata su un libretto di risparmio con firma di entrambi i genitori e intestato alla minore;
qualora la spesa concordata relativa allo sport scelto di comune accordo sia superiore ad € 500,00 l'eccedenza sarà suddivisa al 50% tra i genitori come da Protocollo delle Spese Straordinarie in uso presso il Tribunale di Milano richiamato al punto n.5; la sig.ra rinuncia a chiedere la restituzione delle somme CP_1 già usufruite e che verranno usufruite ancora per i prossimi otto anni dallo a titolo Pt_1 di detrazioni fiscali per la casa coniugale, di proprietà della medesima;
13) Dà atto che i genitori, con riferimento ai contratti di mutuo, concordano quanto segue:
- Il mutuo contratto da entrambi i coniugi durante il matrimonio per le spese comuni rimarrà
a carico dei medesimi al 50%, fino ad estinzione. Il mutuo contratto dalla signora CP_1 unitamente alla sorella per spese inerenti all'immobile di loro esclusiva proprietà presso la Banca BCC Felsinea rimarrà a carico esclusivo della medesima sig.ra e Controparte_1 sorella;
la signora si obbliga a procedere ad escludere con la Banca la garanzia CP_1 prestata dal sig. per il debito esclusivo della signora e si impegna ad ottenere Pt_1 CP_1 la completa liberatoria in favore del sig. (che ha prestato garanzia Parte_1 fideiussoria), da parte dell'Istituto di credito mutuante entro il 30 giugno 2025;
14) Dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento e anche di aver definito ogni questione economica in relazione al rapporto matrimoniale intercorso ad eccezione dei punti che precedono;
15) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi anche ai SS del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato