Articolo 242 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 263Articolo 265
Versione
31 dicembre 2019
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Versione
28 settembre 2024
Art. 242. Concordato nel caso di numerosi creditori 1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziche' con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale ((o mediante altre forme ritenute opportune)) .
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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