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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4290/2024
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4290 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 24 gennaio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], CF.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Carinaro C.F._1
(CE) al viale della Logistica snc presso lo studio dell'Avv.
Emilia SAgata che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nato a [...] il Parte_2
25/11/1969, C.F.: elettivamente C.F._2
domiciliato in Casoria (NA), alla Traversa Nazionale delle
Puglie VI n.12 presso lo studio dell'Avv. Ciro Cipolletti che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate di cui al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'8 novembre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in
NO D'SA (CE) il 20/09/1997 dal quale sono nate due figlie, e , maggiorenni ed Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficienti , chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM apponeva il suo visto in data 26/01/2025.
Con le note depositate nel termine concesso , i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127
Pag. 2 di 6 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e la Giudice relatrice , con provvedimento del
24/01/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione .
*** ***
Ciò premesso la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
- i coniugi vivranno separati;
- la casa coniugale facente parte della porzione di fabbricato, sita nel Comune di NO di SA, alla via Ronza, censita al catasto fabbricato di detto Comune al foglio 6 particella 634 subalterno 3 e 4 verrà assegnata alla IG.ra
, che resterà a viverci unitamente alle figlie Parte_1
e Per_1 Per_2
- il mobilio presente nella casa coniugale rimarrà nella stessa, a disposizione della IG.ra e delle CP_1
figlie e Per_1 Per_2
- le figlie sono ormai maggiorenni e, pertanto,
Pag. 3 di 6 concorderanno direttamente con il padre le modalità di visita;
- la SI.ra rinuncia al contributo al Parte_1
mantenimento in quanto economicamente autosufficiente;
- le parti hanno convenuto che, in adempimento degli obblighi di separazione, provvedono a regolamentare, i rapporti patrimoniali relativi all'immobile che costituisce la casa coniugale. Pertanto, il IG. Parte_2
donerà, in data 25.10.2024 con atto per notar Dott.
[...]
in Trentola-Ducenta, in favore delle figlie Per_3 Per_2
nata il [...] a [...] e nata a [...] il Per_1
02/07/98 la propria quota della porzione di fabbricato, sita nel Comune di NO di SA, alla via
Ronza, censita al catasto fabbricato di detto Comune al foglio 6 particella 634 subalterno 3 e 4. Le spese per la stipula dell'atto notarile per il suddetto trasferimento saranno a carico della moglie e delle figlie nata il Per_2
22/06/2002 a SA IA AP RE (CE) e Per_1
nata a [...] il [...]. Resta inteso che le stesse si accolleranno tutti gli oneri relativi alle utenze, tasse, tributi, ecc. dell'immobile anche pregressi (anni precedenti alla donazione) ed eventualmente non pagati, obbligandosi a volturare tutte le utenze domestiche;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di
Pag. 4 di 6 separazione hanno provveduto regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Quanto agli ultimi due punti dell'accordo, si precisa che il
Tribunale si limita in questa sede a una presa d'atto, trattandosi di accordi privati estranei all'oggetto del presente giudizio.
Per il resto, non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative, possono essere recepite nella presente pronuncia.
Infine, occorre evidenziare che, come documentato dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, le parti risultano aver contratto matrimonio in NTAR (CE) e non a NO
D'SA, come indicato in ricorso, si ritiene per mero errore materiale.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473 -bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo della Giudice relatrice affinché questa, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
Pag. 5 di 6 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
NTAR (CE) il 14/08/1973 e Parte_2
nato a [...] con
[...]
omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NTAR (atto n. 47, parte II , Serie A ,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in SA, camera di conIGlio del 31/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4290/2024
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4290 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 24 gennaio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], CF.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Carinaro C.F._1
(CE) al viale della Logistica snc presso lo studio dell'Avv.
Emilia SAgata che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nato a [...] il Parte_2
25/11/1969, C.F.: elettivamente C.F._2
domiciliato in Casoria (NA), alla Traversa Nazionale delle
Puglie VI n.12 presso lo studio dell'Avv. Ciro Cipolletti che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate di cui al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'8 novembre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in
NO D'SA (CE) il 20/09/1997 dal quale sono nate due figlie, e , maggiorenni ed Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficienti , chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM apponeva il suo visto in data 26/01/2025.
Con le note depositate nel termine concesso , i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127
Pag. 2 di 6 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e la Giudice relatrice , con provvedimento del
24/01/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione .
*** ***
Ciò premesso la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
- i coniugi vivranno separati;
- la casa coniugale facente parte della porzione di fabbricato, sita nel Comune di NO di SA, alla via Ronza, censita al catasto fabbricato di detto Comune al foglio 6 particella 634 subalterno 3 e 4 verrà assegnata alla IG.ra
, che resterà a viverci unitamente alle figlie Parte_1
e Per_1 Per_2
- il mobilio presente nella casa coniugale rimarrà nella stessa, a disposizione della IG.ra e delle CP_1
figlie e Per_1 Per_2
- le figlie sono ormai maggiorenni e, pertanto,
Pag. 3 di 6 concorderanno direttamente con il padre le modalità di visita;
- la SI.ra rinuncia al contributo al Parte_1
mantenimento in quanto economicamente autosufficiente;
- le parti hanno convenuto che, in adempimento degli obblighi di separazione, provvedono a regolamentare, i rapporti patrimoniali relativi all'immobile che costituisce la casa coniugale. Pertanto, il IG. Parte_2
donerà, in data 25.10.2024 con atto per notar Dott.
[...]
in Trentola-Ducenta, in favore delle figlie Per_3 Per_2
nata il [...] a [...] e nata a [...] il Per_1
02/07/98 la propria quota della porzione di fabbricato, sita nel Comune di NO di SA, alla via
Ronza, censita al catasto fabbricato di detto Comune al foglio 6 particella 634 subalterno 3 e 4. Le spese per la stipula dell'atto notarile per il suddetto trasferimento saranno a carico della moglie e delle figlie nata il Per_2
22/06/2002 a SA IA AP RE (CE) e Per_1
nata a [...] il [...]. Resta inteso che le stesse si accolleranno tutti gli oneri relativi alle utenze, tasse, tributi, ecc. dell'immobile anche pregressi (anni precedenti alla donazione) ed eventualmente non pagati, obbligandosi a volturare tutte le utenze domestiche;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di
Pag. 4 di 6 separazione hanno provveduto regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Quanto agli ultimi due punti dell'accordo, si precisa che il
Tribunale si limita in questa sede a una presa d'atto, trattandosi di accordi privati estranei all'oggetto del presente giudizio.
Per il resto, non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative, possono essere recepite nella presente pronuncia.
Infine, occorre evidenziare che, come documentato dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, le parti risultano aver contratto matrimonio in NTAR (CE) e non a NO
D'SA, come indicato in ricorso, si ritiene per mero errore materiale.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473 -bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo della Giudice relatrice affinché questa, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
Pag. 5 di 6 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
NTAR (CE) il 14/08/1973 e Parte_2
nato a [...] con
[...]
omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NTAR (atto n. 47, parte II , Serie A ,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in SA, camera di conIGlio del 31/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6