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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/08/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1293/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato Dott.ssa Martina Badano
nella causa promossa da:
(AVV.), nato in [...] il 29/09/ 1945, residente in Sanremo (IM), Parte_1 elettivamente domiciliato in Sanremo (IM), Via Fratti n. 5, codice fiscale
, che si rappresenta a difende ex art. 86 c.p.c. C.F._1
Ricorrente
contro
(codice fiscale ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato ed assistito, ex-lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (GE), Viale Brigate Partigiane n. 2;
Resistente
avente ad oggetto: Ricorso ex art. 84 e 170 D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e 15 D. Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di pagamento n. 986/23 SIAMM del 29.5.2023 dal Trib. Imperia sez. dibattimento penale;
ha pronunciato la seguente SENTENZA precisate le seguenti conclusioni: per il ricorrente come da ricorso:
“Voglia l'adito Tribunale, reietta ogni diversa azione, eccezione, deduzione e difesa, accogliere il seguente ricorso e conseguentemente, previa declaratoria di illegittimità e/o annullamento dell'impugnato Decreto di liquidazione: in via principale: determinare in €. 1.638,00 l'importo del compenso professionale per l'attività svolta dinanzi al Tribunale nel procedimento penale n. 1465/2022 R.G.T.; in via subordinata: determinare in €. 1.229,00 l'importo del compenso professionale peer l'attività svolta dinanzi al Tribunale nel procedimento penale n. 1465/2022 R.G.T.; in ulteriore subordine: determinare in €. 819,00 l'importo del compenso professionale per l'attività svolta dinanzi al G.U.P. nel procedimento penale n. 162/2019 GIP;
in estremo subordine: determinare un valore medio tra il minimo ed il massimo previsto dalla tabella 2, voce 1 del
1 prontuario”; per parte resistente come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato alle note scritte autorizzate: “Reiezione della domanda introdotta, spese per legge ed in subordine rimettendosi sulle domande subordinate n.3 3 n.4 del ricorso a giustizia, con compensazione delle spese di giudizio”.
***** MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO E' in primo luogo intendimento del Tribunale di Imperia recepire il principio giuridico - tratto da una sistematica e razionale interpretazione dell'art. 99 c.p.c., 121 c.p.c., art. 3 c.p.a. ed art. 111 Cost. - di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che è peraltro stato codificato nel nuovo art. 121, ultimo comma c.p.c. introdotto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), applicabile ai processi civili successivi al 28.2.2022, come quello che ci occupa, a mente del quale
“tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, compresi i provvedimenti giudiziari. Da tale premessa concettuale discende quindi la necessità di improntare la redazione della sentenza a canoni di chiarezza e sinteticità al fine di esporre le sole ragioni in fatto e diritto rilevanti poiché funzionali a sostenere il contenuto dispositivo della decisione. Conviene poi precisare che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore di ufficio, come quello che ci occupa, “non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dover di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante (col solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 Cpc) e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza” (v. Trib. Imperia 2024, n. 110), da cui consegue che l'eventuale mancato deposito del decreto di liquidazione controverso, come avvenuto nel caso in odierna trattazione, non impedisce la soluzione della controversia e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, laddove sia comunque consentito al Giudice di valutare la conformità dello stesso ai parametri di legge sulla base dei dati numerici pacificamente ammessi dalle Parti costituite (art. 115 c.p.c.). La domanda di (avv.) va disattesa per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
E' in atti emerso inconfutabilmente (art., 115 c.p.c.) che l'avv. - nominato quale Parte_1 difensore d'ufficio dell'imputato nel procedimento penale N. 1465/2022 pendente Persona_1 all'epoca davanti al Tribunale di Imperia e definito ex art. 420 c.p.p. con il non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo - avesse formulato la richiesta di liquidazione delle competenze maturate in ordine all'attività professionale svolta nel citato giudizio penale, e chiesto, in ossequio all'art. 106-bis del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (TUSG), il pagamento dell'importo di Euro 1.638,00, corrispondente ai valori medi della tariffa, di cui al D.M.G. n. 147/2022, ridotta di 1/3, ex- art. 106-bis TUSG. E' altrettanto pacifico che il decreto di pagamento n. 986/23 SIAMM del 29.5.2023 dal Trib. Imperia sez. dibattimento penale, qui contestato, avesse liquidato in favore dell'avv. la Parte_1 somma di Euro 550,00 oltre accessori ed oneri di legge, in tal modo, secondo la prospettazione del ricorrente, violando immotivatamente i minimi tariffari inderogabili previsti dal D.M. 147/2022. Il ricorrente tuttavia trascura l'assorbente rilievo che il decreto opposto non si è discostato dal consolidato indirizzo che consente per il compenso dei difensori d'ufficio di applicare i valori minimi tariffari, ossia che, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50%
2 corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del D.P.R. n. 115 del 2002: siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo” (Cass. 2024, n. 4048; conf. Cass. 2022, n. 4759). Il decreto contestato - valutato il minimo del secondo scaglione di valore di riferimento (D.M. 147/2022), in relazione all'attività defensionale minimale svolta, limitata alla constatazione della non conoscenza della pendenza del procedimento penale da parte di imputato irreperibile e dunque alla sole prime due fasi del procedimento, applicata la riduzione di un terzo imposta dall'art. 106-bis del TUSG - ha correttamente applicato tali valori nell'indicare in Euro 550,00 oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge, il diritto ai compensi dell'avv. . Parte_1
§§§§§§§§ Le premesse prima svolte inducono al rigetto della domanda ed alla statuizione sulle spese, improntata al principio cardine della soccombenza (art. 91 c.p.c.), atteso, pur a seguito dell'intervento di Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018, è consentito derogare al canone legale della soccombenza soltanto in caso di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Orbene, si ritiene che, rispetto alle ipotesi espressamente indicate dal legislatore (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), che devono ritenersi paradigmatiche, svolgendo “in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (Corte Cost. sentenza n. 77/2018), non si ravvisino gravi ed eccezionali ragioni per deflettere dalla soccombenza del ricorrente. Le spese seguono i parametri medi di cui al DM 147/2022 in relazione al valore della controversia (Euro 1.638,00 come dichiarato in ricorso) e computando le sole prime due fasi di giudizio, non essendo stata svolta la fase istruttoria ed essendosi la fase decisoria risolta nella mera ripetizione delle difense articolate negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Rigetta la domanda di;
Parte_1
Condanna per l'effetto il ricorrente (avv.) alla refusione, in favore della Parte_1 resistente, delle spese di lite, che si liquidano in Euro 850,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge. Si comunichi alle Parti costituite. Imperia, 4.8.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato Dott.ssa Martina Badano
nella causa promossa da:
(AVV.), nato in [...] il 29/09/ 1945, residente in Sanremo (IM), Parte_1 elettivamente domiciliato in Sanremo (IM), Via Fratti n. 5, codice fiscale
, che si rappresenta a difende ex art. 86 c.p.c. C.F._1
Ricorrente
contro
(codice fiscale ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato ed assistito, ex-lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (GE), Viale Brigate Partigiane n. 2;
Resistente
avente ad oggetto: Ricorso ex art. 84 e 170 D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e 15 D. Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di pagamento n. 986/23 SIAMM del 29.5.2023 dal Trib. Imperia sez. dibattimento penale;
ha pronunciato la seguente SENTENZA precisate le seguenti conclusioni: per il ricorrente come da ricorso:
“Voglia l'adito Tribunale, reietta ogni diversa azione, eccezione, deduzione e difesa, accogliere il seguente ricorso e conseguentemente, previa declaratoria di illegittimità e/o annullamento dell'impugnato Decreto di liquidazione: in via principale: determinare in €. 1.638,00 l'importo del compenso professionale per l'attività svolta dinanzi al Tribunale nel procedimento penale n. 1465/2022 R.G.T.; in via subordinata: determinare in €. 1.229,00 l'importo del compenso professionale peer l'attività svolta dinanzi al Tribunale nel procedimento penale n. 1465/2022 R.G.T.; in ulteriore subordine: determinare in €. 819,00 l'importo del compenso professionale per l'attività svolta dinanzi al G.U.P. nel procedimento penale n. 162/2019 GIP;
in estremo subordine: determinare un valore medio tra il minimo ed il massimo previsto dalla tabella 2, voce 1 del
1 prontuario”; per parte resistente come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato alle note scritte autorizzate: “Reiezione della domanda introdotta, spese per legge ed in subordine rimettendosi sulle domande subordinate n.3 3 n.4 del ricorso a giustizia, con compensazione delle spese di giudizio”.
***** MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO E' in primo luogo intendimento del Tribunale di Imperia recepire il principio giuridico - tratto da una sistematica e razionale interpretazione dell'art. 99 c.p.c., 121 c.p.c., art. 3 c.p.a. ed art. 111 Cost. - di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che è peraltro stato codificato nel nuovo art. 121, ultimo comma c.p.c. introdotto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), applicabile ai processi civili successivi al 28.2.2022, come quello che ci occupa, a mente del quale
“tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, compresi i provvedimenti giudiziari. Da tale premessa concettuale discende quindi la necessità di improntare la redazione della sentenza a canoni di chiarezza e sinteticità al fine di esporre le sole ragioni in fatto e diritto rilevanti poiché funzionali a sostenere il contenuto dispositivo della decisione. Conviene poi precisare che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore di ufficio, come quello che ci occupa, “non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dover di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante (col solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 Cpc) e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza” (v. Trib. Imperia 2024, n. 110), da cui consegue che l'eventuale mancato deposito del decreto di liquidazione controverso, come avvenuto nel caso in odierna trattazione, non impedisce la soluzione della controversia e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, laddove sia comunque consentito al Giudice di valutare la conformità dello stesso ai parametri di legge sulla base dei dati numerici pacificamente ammessi dalle Parti costituite (art. 115 c.p.c.). La domanda di (avv.) va disattesa per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
E' in atti emerso inconfutabilmente (art., 115 c.p.c.) che l'avv. - nominato quale Parte_1 difensore d'ufficio dell'imputato nel procedimento penale N. 1465/2022 pendente Persona_1 all'epoca davanti al Tribunale di Imperia e definito ex art. 420 c.p.p. con il non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo - avesse formulato la richiesta di liquidazione delle competenze maturate in ordine all'attività professionale svolta nel citato giudizio penale, e chiesto, in ossequio all'art. 106-bis del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (TUSG), il pagamento dell'importo di Euro 1.638,00, corrispondente ai valori medi della tariffa, di cui al D.M.G. n. 147/2022, ridotta di 1/3, ex- art. 106-bis TUSG. E' altrettanto pacifico che il decreto di pagamento n. 986/23 SIAMM del 29.5.2023 dal Trib. Imperia sez. dibattimento penale, qui contestato, avesse liquidato in favore dell'avv. la Parte_1 somma di Euro 550,00 oltre accessori ed oneri di legge, in tal modo, secondo la prospettazione del ricorrente, violando immotivatamente i minimi tariffari inderogabili previsti dal D.M. 147/2022. Il ricorrente tuttavia trascura l'assorbente rilievo che il decreto opposto non si è discostato dal consolidato indirizzo che consente per il compenso dei difensori d'ufficio di applicare i valori minimi tariffari, ossia che, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50%
2 corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del D.P.R. n. 115 del 2002: siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo” (Cass. 2024, n. 4048; conf. Cass. 2022, n. 4759). Il decreto contestato - valutato il minimo del secondo scaglione di valore di riferimento (D.M. 147/2022), in relazione all'attività defensionale minimale svolta, limitata alla constatazione della non conoscenza della pendenza del procedimento penale da parte di imputato irreperibile e dunque alla sole prime due fasi del procedimento, applicata la riduzione di un terzo imposta dall'art. 106-bis del TUSG - ha correttamente applicato tali valori nell'indicare in Euro 550,00 oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge, il diritto ai compensi dell'avv. . Parte_1
§§§§§§§§ Le premesse prima svolte inducono al rigetto della domanda ed alla statuizione sulle spese, improntata al principio cardine della soccombenza (art. 91 c.p.c.), atteso, pur a seguito dell'intervento di Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018, è consentito derogare al canone legale della soccombenza soltanto in caso di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Orbene, si ritiene che, rispetto alle ipotesi espressamente indicate dal legislatore (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), che devono ritenersi paradigmatiche, svolgendo “in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (Corte Cost. sentenza n. 77/2018), non si ravvisino gravi ed eccezionali ragioni per deflettere dalla soccombenza del ricorrente. Le spese seguono i parametri medi di cui al DM 147/2022 in relazione al valore della controversia (Euro 1.638,00 come dichiarato in ricorso) e computando le sole prime due fasi di giudizio, non essendo stata svolta la fase istruttoria ed essendosi la fase decisoria risolta nella mera ripetizione delle difense articolate negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Rigetta la domanda di;
Parte_1
Condanna per l'effetto il ricorrente (avv.) alla refusione, in favore della Parte_1 resistente, delle spese di lite, che si liquidano in Euro 850,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge. Si comunichi alle Parti costituite. Imperia, 4.8.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano
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