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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 359/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI RE RI
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n.359/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
P.IVA ( ), in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Genova, via Paolo Imperiale
4, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Vizzari e Giovanni Battista
Conte, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Reggio
Calabria, via frà Gesualdo Melacrinò, n. 24
Appellante
nei confronti di
, c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
28.05.1973, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Laganà e Rodolfo
Polchi, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Reggio
Calabria, via Lia, n. 53
Appellato
1 Corte d'Appello
nonché contro
, , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
Appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il 2.11.2010, in Controparte_2
qualità di proprietaria esclusiva nonché comproprietaria, quale erede di
[...]
, di alcuni terreni agricoli, siti nel comune di Cosoleto al foglio di Per_1
mappa n. 9, particella n. 281, al foglio n. 10, particelle nn. 20, 164, 177, 178,
151, 169 e 4, al foglio 11, particella n. 11, ha dedotto un'occupazione illegittima sine titulo dei terreni oggetto di causa da parte della la CP_9
quale ha realizzato due vasche in conglomerato cementizio, un fabbricato di modeste dimensioni, un canale a cielo libero in calcestruzzo ed il ripristino di un canale sotterraneo, finalizzati al rifacimento di una vecchia centrale idroelettrica.
Ha chiesto il rilascio immediato dei fondi, con la rimozione e l'eliminazione di tutto il materiale utilizzato nonché con la demolizione integrale di tutte le opere eseguite.
Ha chiesto, altresì la condanna, della al risarcimento dei danni Parte_1
arrecati e alla rifusione delle spese di lite.
2 Corte d'Appello
- Eccezioni e difese di Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.01.2011 la società Parte_1 ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice.
Nel merito, La ha sostenuto che l'intervento oggetto di causa Parte_1
riguardava il ripristino della funzionalità di una centrale idroelettrica storica, già esistente sul territorio del Comune di Cosoleto, e che le opere realizzate si collocavano lungo un tracciato che risale al 1926, quando la
[...]
ottenne regolare concessione per la derivazione delle acque Controparte_10
CP_1 dal torrente autorizzata con decreto n. 7188/1926, passato poi alla società elettrica delle Calabrie con decreto 3892 del 1935 e fino al 1961, quando con la nazionalizzazione dell'energia elettrica, l incorporava la CP_11
CP_12
In via riconvenzionale, la società convenuta ha chiesto di accertare e riconoscere la servitù di passaggio di condotta, posa in opera delle relative opere ed accesso manutentivo;
in via subordinata ha chiesto il riconoscimento dell'acquisto per l'usucapione della servitù di elettrodotto ed in via ulteriormente denegata ha chiesto la costituzione di una servitù coattiva, ai sensi del R.D. 1775/1933 e dell'art. 1033 c.c., con determinazione dell'indennizzo dovuto al fondo servente, rappresentando di aver già corrisposto in via transattiva a la somma di € 2.500.00 a Persona_1
titolo di indennizzo.
- Provvedimento impugnato
Con sentenza n. 279/2020, il Tribunale di Palmi, a definizione del procedimento n. 1258/2010, ha accolto la domanda formulata da CP_2 in ragione dell'assenza di prova della titolarità della concessione in
[...]
capo alla società, condannando la convenuta al rilascio dei fondi di Pt_1
proprietà di parte attrice, alla rimozione delle opere eseguite, alla riduzione in pristino e al risarcimento dei danni in favore della CP_2
Ha rigettato, altresì, le domande riconvenzionali formulate dalla società convenuta per genericità e difetto di prova, ponendo le spese processuali e quelle relative alla CTU a carico della . Pt_1
3 Corte d'Appello
- Motivi d'appello
La società propone appello avverso la sentenza n. 279/2020 a Parte_1 definizione del procedimento n. 1258/2010, contestando l'affermazione del
Tribunale secondo cui non sarebbe stata fornita prova della titolarità della concessione di derivazione delle acque. sostiene, al contrario, di essere Pt_1
titolare della concessione, ottenuta tramite voltura dalla società Seta S.r.l., formalizzata con determina dirigenziale della Provincia di Reggio Calabria n.
147 del 14 agosto 2013 e pubblicata sul BURC n. 38 del 2013.
Inoltre, parte appellante sostiene che tale documentazione, regolarmente acquisita agli atti tramite richiesta ex art. 213 c.p.c. e trasmessa via PEC dalla
Provincia al Tribunale in data 2 febbraio 2015, è stata ignorata dal primo giudice, il quale ha così disatteso i risultati dell'istruttoria e violato il principio del contraddittorio.
censura, inoltre, la ritenuta inutilizzabilità della determina provinciale, Pt_1
allegata anche alle osservazioni del consulente tecnico di parte in data
15.05.2015, osservando che era già presente nel fascicolo d'ufficio e che, in ogni caso, era ammissibile in appello per la sua indispensabilità ai fini della decisione.
Con il secondo motivo l'appellante si duole che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio di condotta fondata sulla concessione del 1926, e che ha rigettato le ulteriori domande riconvenzionali di usucapio servitutis e di costituzione coattiva della servitù.
La società appellante sostiene che la servitù è stata esercitata per oltre vent'anni, anche se non in modo continuativo, e comunque sussistono i presupposti per la sua costituzione coattiva, in quanto necessaria all'esercizio dell'attività idroelettrica autorizzata.
Con il terzo motivo l'appellante deduce l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ha disposto la rimessione in pristino dei fondi e la rimozione delle opere costruite dalla stessa società, sostenendo, invece, che, anche qualora l'occupazione fosse stata inizialmente priva di titolo, essa è stata sanata dalla successiva voltura della concessione.
Inoltre, con il quarto motivo, la società censura la sentenza nella parte in cui ha decurtato dall'importo indicato dal CTU la somma pari a € 2.500,00, già
4 Corte d'Appello
corrisposta a , ritenendo che tale pagamento sottintendeva Controparte_13
una causa pienamente transattiva, reputandosi altresì comprensivo di qualsiasi pregiudizio subito e subendo dai terreni rustici.
Con il quinto motivo, parte appellante censura la sentenza per l'ingiusta condanna alle spese processuali subita dalla società, ritenendo in particolare elevata la somma disposta in favore dei terzi chiamati pari a € 3.875,20, in quanto intervenuti solo in fase decisoria, contestando la maggiorazione del 40 per cento applicata dal giudice in ragione della difesa unica.
Con le note del 28.05.2025, la chiede la cessazione della materia del Pt_1
contendere relativamente alle pretese avanzate attinenti alle aree oggetto di acquisizione sanante.
- Eccezione e difesa degli appellati
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.03.2020, , Controparte_1
divenuto proprietario dei fondi oggetto di causa, con atto di donazione del notaio Rep.112.855 Racc. n. 8696 del 29.12.2016, in via preliminare Per_2 eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto non contiene una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre argomentazioni già respinte in primo grado.
In particolare, parte appellata contesta radicalmente la pretesa esistenza, nel fascicolo di primo grado, dell'informativa della Provincia di Reggio Calabria del 2 febbraio 2015, che assume essere stata trasmessa via PEC al Pt_1
Tribunale e che attesterebbe la titolarità della concessione in capo ad , Pt_1
contestando la successiva produzione in appello in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., come modificato dalla L. 134/2012.
contesta anche le domande riconvenzionali di . Controparte_1 Pt_1
In particolare, quanto all'accertamento della servitù, sostiene che la stessa si
è estinta per prescrizione ventennale, essendo cessato l'uso dell'impianto elettrico sin dagli anni '60.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale dell'usucapio servitutis, deduce la genericità della domanda, la mancata indicazione del dies a quo da parte della società e l'assenza di mezzi istruttori idonei a dimostrare il Pt_1
possesso ultraventennale.
5 Corte d'Appello
In relazione alla costituzione coattiva della servitù di elettrodotto, parte appellata ritiene sia stata correttamente rigettata dal primo giudicante per mancanza di titolarità di una valida concessione.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. La in via preliminare eccepisce Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo l'atto d'appello una mera riproposizione delle questioni già trattate in primo grado.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
2.- Acquisizione sanante
1. Occorre in primo luogo prendere atto della sopravvenuta acquisizione sanante del diritto di servitù in favore della sugli immobili di proprietà Parte_1
di individuati in catasto al foglio 10 particelle n. 205, n. 241 e Controparte_1
n. 243, per complessivi mq 3.403.
L'acquisizione sanante è stata disposta con deliberazione del 13 luglio 2020 del e con decreto del Responsabile dell'area tecnica del Parte_3
medesimo Comune del 10 dicembre 2020.
Risulta che l'impugnazione di tali provvedimenti è stata rigettata dal Tribunale
Superiore delle Acque, con sentenza depositata in data 22 dicembre 2021, e dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza pubblicata in data 26 aprile 2023.
I predetti atti sono ammissibili siccome sopravvenuti nel corso del giudizio d'appello.
2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la servitù in questione va qualificata come servitù di acquedotto, quindi di passaggio di condotta e accesso
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manutentivo, consistente nel diritto di far passare acque sul fondo altrui, diritto spettante a chi ha il diritto di utilizzare le acque per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali (art. 1033 c.c.), e anche come servitù di elettrodotto, consistente nel diritto di collocare e usare condutture sotterranee o appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati ed impiantare le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture (art. 121 t.u. n. 1775/1933).
Occorre quindi distinguere tra condutture idrauliche, oggetto di servitù di acquedotto, e condutture elettriche, oggetto di servitù di elettrodotto.
Ciò puntualizzato, va preso atto dell'avvenuta dichiarazione di servitù in favore della per l'attivazione dell'impianto idroelettrico Sevena, sui fondi Parte_1
individuati in catasto al foglio 10 particelle n. 205, n. 241 e n. 243 del Comune di Cosoleto, per complessivi mq 3.403.
Conseguentemente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento della servitù di acquedotto e di elettrodotto sui predetti fondi e va revocata la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la al rilascio anche dei fondi individuati in Parte_1
catasto al foglio 10 particelle n. 205, n. 241 e n. 243.
Per la stessa ragione va revocata la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha condannato la alla rimozione delle opere eseguite sui predetti Parte_1
terreni, oggetto di acquisizione sanante. Quindi va revocata la condanna alla rimozione delle opere indicate a pag. 20 del supplemento di ctu del 27 aprile
2015 (<vasca interrata, condotte interrate e non, scarico con briglia in complessivo manufatto in complessivo, canale in complessivo interrato, ecc>>).
Tali opere sono state realizzate nella ex particella 194, da cui è derivata la particella n. 243, oggetto dell'acquisizione sanante.
In mancanza di indicazioni di segno contrario, è ragionevole presumere che nella neoformata particella n. 243 insistano tutte le opere indicate dal ctu come realizzate nella particella n. 194.
Altre opere sono state realizzate nelle particelle n. 205 e n. 241 (condotta in acciaio per 81 ml).
Va revocata la condanna alla rimozione anche di queste opere.
3.- Accertamento della servitù sulle particelle non oggetto di acquisizione sanante
7 Corte d'Appello
1. La chiede accertarsi e dichiararsi l'esistenza della servitù di Parte_1
passaggio di condotta a fine idroelettrico anche sulle particelle di proprietà di parte appellata non oggetto di acquisizione sanante.
Deduce che il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della servitù di passaggio di condotta a fine idroelettrico conseguente alla concessione di derivazione di acque data con r.d. 9.7.1926
n. 7188.
A tal fine la invoca la determina dirigenziale n. 147/2013 con cui è Parte_1
stata disposta la voltura della concessione in favore della medesima Parte_1
2. La domanda è infondata.
Giova premettere che il documento comprovante la voltura della concessione in favore della è ammissibile nel secondo grado, in virtù del principio Parte_1 secondo cui <In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.>> (Cass. n. 7977/2022).
Nel caso in specie, la determina dirigenziale n. 147/2013 con cui è stata disposta la voltura della concessione in favore di è datata Parte_1
14.8.2013.
La determina dirigenziale della Provincia di Reggio Calabria è stata resa pubblica sul B.U.R.C. n. 38 del 20.09.2013.
La formazione del documento è quindi successiva alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, n. 2, risalente al 2.5.2011.
Pertanto il documento in discorso è utilizzabile in questa sede.
3. Ciò puntualizzato, non è ravvisabile la costituzione di servitù di acquedotto in forza di provvedimento amministrativo.
8 Corte d'Appello
La concessione di derivazione di acque pubbliche disposta in favore della
Seta s.r.l. e poi oggetto di voltura in favore della non equivale a Parte_1 costituzione della servitù di acquedotto sui fondi di proprietà dell'odierno appellato.
Il provvedimento di concessione di derivazione di acque regola solo il (e rileva nel) rapporto pubblicistico tra il concessionario e la Pubblica Amministrazione.
Non riguarda il rapporto di tipo privatistico tra concessionario e proprietario del fondo servente, rapporto nel quale operano le servitù.
Ciò si desume dalla mancanza di qualsiasi riferimento, nei provvedimenti suindicati, al fondo servente, che non viene precisamente indicato (non vi è indicazione degli estremi catastali), nonché dalla mancanza di qualsiasi riferimento al proprietario del fondo servente, che non viene in alcun modo menzionato.
Inoltre non viene affermato nel provvedimento di concessione che con lo stesso provvedimento si costituisce una servitù di acquedotto o elettrodotto (o di qualunque tipo).
Pertanto l'appello è in tale parte infondato.
4.- Usucapione delle servitù
1. La critica la sentenza per avere rigettato la domanda di Parte_1
usucapione della servitù. In particolare osserva che le dichiarazioni dei testi riguardano un periodo risalente agli anni '70 e '80 del secolo scorso e dalle stesse si desume soltanto che la produzione di energia elettrica è cessata e l'acqua non scorreva nei canali;
ma ciò – osserva l'appellante – non toglie che l'attività stessa sia ripresa sin dagli anni '90, venendo addirittura rilasciata nuova concessione da parte della Regione Calabria alla Seta s.r.l. nel 2003.
Aggiunge l'appellante che il possesso della servitù in discorso non deve essere esercitato necessariamente mediante la produzione di energia elettrica, attività complessa che richiede molte autorizzazioni amministrative, essendo sufficiente la costante presenza sui luoghi del proprietario del fondo dominante, anche al solo fine di pulire le condotte, manutenere le opere esistenti.
2. L'assunto non è condivisibile.
9 Corte d'Appello
Dall'istruttoria è emerso che le condutture sono rimasti inutilizzate e la centrale è rimasta inattiva per oltre un ventennio.
In particolare, il teste , cantoniere dell'ANAS, ha dichiarato Testimone_1 quanto segue: <Sino a trentacinque anni ho lavorato come autista saltuariamente sui terreni di siti in Cosoleto. Conosco approssimativamente l'estensione dei terreni degli Per_1 attori che sono senz'altro grandi per più di due ettari. Quando ho lavorato sui terreni di ho visto la volta di accesso alla galleria sotterranea nella quale Persona_1 ricoveravamo gli oggetti di campagna. So che questa galleria conduceva ad una centrale idroelettrica. Vi è una prima centrale che in prossimità della volta di cui ho parlato e che è collegata attraverso la galleria che ho riferito. La detta centrale è collegata con un'altra che si trova in località chiusa a circa quattro-cinque chilometri. La prima centrale è rifornita dal CP_ torrente e l'acqua poi dovrebbe proseguire in località chiusa. Quando ero piccolo accompagnavo mio padre in campagna, lui lavorava per i con il trattore, sia in Per_1 quell'occasione sia più recentemente come dipendente soltanto da non ho mai visto la Per_1 galleria attraversata dall'acqua o la centrale vicino alla volta funzionare. Da due anni a questa parte la centrale sta funzionando>>.
Il teste ha reciproca soccombenza la seguente dichiarazione: Testimone_2
<il terreno per cui è causa (…) era attraversato da una galleria in cemento senza tubazioni nella quale prima passava l'acqua che andava alla centrale. Da quando io avevo dieci, quattordici, quindici anni circa nella predetta galleria non passava più acqua, tanto che io andavo con il nonno della a ricoverare i sacchi di raccolta delle olive e CP_2 CP_3 le zappe nonché tutto ciò che non conveniva portare a casa>>.
Dalle dichiarazioni dei testi emerge che per un lungo periodo (per oltre un ventennio), anche successivamente alla concessione del 2003 rilasciata alla
Seta s.r.l., le condutture non sono state utilizzate per far passare acqua e la centrale è rimasta inattiva. Il passaggio dell'acqua destinata alla centrale è ripreso solo qualche anno prima del rilascio delle dichiarazioni da parte dei testi.
È evidente pertanto che non è maturato il ventennio a decorrere dal 2003, ossia dal decreto regionale (del 20 maggio 2003 n. 1331) con cui è stata riconosciuta in favore della Seta s.r.l. la concessione per piccola derivazione di acque pubbliche a fine idroelettrico.
Il dies a quo del termine ventennale per l'usucapione va individuato non prima di tale decreto, in quanto con tale provvedimento è stata disposta una nuova
10 Corte d'Appello
concessione da parte della Regione Calabria. Che quella rilasciata nel 2003 sia una nuova concessione rispetto alla concessione del 1926 è circostanza riconosciuta anche dall'appellante (che parla appunto di “nuova concessione”, a pag. 27 dell'atto di appello).
La prolungata interruzione di fatto dell'utilizzo delle condutture ha introdotto una soluzione di continuità rispetto all'utilizzo delle condutture in questione in forza della concessione del 1926. A conferma di tale soluzione di continuità milita anche la circostanza che la ha avviato i lavori di ripristino della Pt_1
centrale presentando la DIA, protocollo n. 1170 in data 25.05.2007.
Conseguentemente viene in rilievo il principio secondo cui, coordinando i requisiti previsti per l'usucapione in generale e quelli previsti per le servitù apparenti, risulta necessario che le opere, permanenti e visibili, siano esistite per tutto il ventennio necessario all'usucapione, e che siano state obiettivamente destinate a tale esercizio (Cass. n. 407/2025).
Quindi non è sufficiente l'esistenza di condutture, ma è necessario che le condutture siano effettivamente utilizzate per soddisfare l'esigenza del fondo dominante per un periodo di tempo sufficiente alla maturazione dell'usucapione.
Pertanto il motivo d'appello riguardante l'usucapione della servitù di acquedotto e della servitù di elettrodotto va rigettato.
5.- Sulla domanda di costituzione coattiva di servitù
1. In via ulteriormente subordinata, parte appellante ha chiesto la costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, condotta d'acqua e accesso manutentivo sui fondi di . Controparte_1
2. Il motivo è infondato.
Per quanto riguarda la servitù di acquedotto, occorre tenere presente che, a norma dell'art. 1037 del c.c., <Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio;
che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuole destinare;
che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque>>.
11 Corte d'Appello
Dunque chi vuol far defluire le acque per il fondo altrui deve, tra l'altro, dimostrare che il passaggio richiesto è quello meno pregiudizievole al fondo servente.
Nella fattispecie in esame, l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante rende ragionevole presumere che nel medesimo provvedimento siano incluse tutte le opere e tutti i terreni necessari per l'esercizio proficuo della servitù di acquedotto e della servitù di elettrodotto.
Ragion per cui l'appellante avrebbe dovuto allegare e dimostrare che il passaggio per il quale si chiede la costituzione coattiva delle servitù in questione era effettivamente indispensabile per il proficuo esercizio delle servitù anche dopo l'acquisizione sanante.
Tale onere di allegazione e prova non può ritenersi adempiuto.
Così come non può ritenersi adempiuto l'onere di allegazione circa il fatto che il passaggio per il quale si chiede la costituzione coattiva delle servitù è il meno pregiudizievole per il fondo servente. Onere di allegazione, questo, sempre ravvisabile a carico di chi chiede la costituzione coattiva di servitù e che deve ritenersi ancor più stringente nella fattispecie in esame, in cui vi è stata l'acquisizione sanante della servitù su alcune delle particelle oggetto di controversia.
Pertanto anche tale motivo va rigettato.
3. Per quanto riguarda la servitù di elettrodotto, occorre rilevare che l'attività di costruzione di qualsiasi linea di trasporto o distribuzione di energia elettrica non è libera ma è soggetta ad autorizzazioni della competente autorità amministrativa.
La società non ha dimostrato di essere titolare delle autorizzazioni Pt_1 amministrative necessarie per l'attività di trasformazione e distribuzione di energia elettrica.
Pertanto anche tale motivo d'appello va rigettato.
6.- Sulla tutela risarcitoria
1. L'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il risarcimento del danno, osservando che il 4.3.2008 ha già
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corrisposto a la somma di € 2.500 a titolo transattivo, con Persona_1
conseguente estinzione del diritto al risarcimento del danno.
2. Il motivo d'appello è infondato.
L'appellante fa presente di non contestare i calcoli tecnici compiti dal ctu, invocando invece la natura transattiva del pagamento.
L'assunto non è assistito da adeguata prova circa la valenza transattiva del pagamento. Non risulta adeguata prova che il pagamento sia avvenuto nel contesto di una transazione e che l'accettazione del pagamento sia stata effettuata con valenza transattiva.
Pertanto il motivo va rigettato.
7.- Spese processuali del primo grado
Per quanto riguarda le spese processuali del primo grado, l'appellante si duole della liquidazione delle spese processuali in favore dei terzi chiamati, intervenuti solo in fase decisoria e della maggiorazione del 40%.
Va rilevato che il giudice di prime cure ha applicato i parametri minimi ed ha escluso la fase istruttoria. Sotto questi profili pertanto la doglianza dell'appellante è infondata, avendo il giudice liquidato i valori minimi, con esclusione della fase istruttoria.
In ordine alla maggiorazione del 40%, in ragione dell'assenza di qualsiasi differenza tra le posizioni processuali delle parti chiamate, si reputa equo escludere la maggiorazione.
Pertanto le spese processuali del primo grado tra l'odierna appellante e i terzi chiamati vanno liquidate in misura pari ad € 2.768,00.
Rimane confermata la decisione di primo grado in ordine alle spese processuali tra l'odierna appellante e l'attrice di primo grado.
8.- Spese processuali del secondo grado
In considerazione della cessazione della materia del contendere e dell'accoglimento dell'appello limitatamente al capo sulle spese processuali di primo grado, si reputa equo compensare per metà le spese processuali del secondo grado, ponendosi a carico dell'appellante la restante parte, che si liquida in complessivi € 4.234,50, tenendo conto dei parametri medi – tranne
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per la fase di trattazione, per la quale si applicano i parametri minimi in ragione dell'assenza di attività istruttoria – dello scaglione tra € 26.001 ed € 52.000.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti degli appellati , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , così provvede:
[...] CP_7 Controparte_8
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento della servitù di acquedotto (di passaggio di condotta e accesso per manutenzione) sui fondi individuati nel catasto del Comune di
Cosoleto al foglio 10 particelle n. 205, n. 241 e n. 243;
- revoca la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la Parte_1
al rilascio dei fondi individuati nel catasto del Comune di Cosoleto al foglio 10 particelle n. 205, n. 241 e n. 243;
- revoca la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la Parte_1
alla rimozione delle opere realizzate nei fondi individuati in catasto al foglio 10 particelle n. 205, n. 241 e n. 243;
- accoglie parzialmente il motivo d'appello relativo alle spese processuali del primo grado e, per l'effetto, ridetermina tali spese in misura pari ad € 2.768,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore dei terzi chiamati costituiti;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per metà le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che liquida in complessivi € 4.234,50, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore di;
Controparte_1
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali tra l'appellante e gli appellati contumaci.
Reggio Calabria, 28.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
14
n. 359/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI RE RI
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n.359/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
P.IVA ( ), in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Genova, via Paolo Imperiale
4, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Vizzari e Giovanni Battista
Conte, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Reggio
Calabria, via frà Gesualdo Melacrinò, n. 24
Appellante
nei confronti di
, c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
28.05.1973, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Laganà e Rodolfo
Polchi, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Reggio
Calabria, via Lia, n. 53
Appellato
1 Corte d'Appello
nonché contro
, , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
Appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il 2.11.2010, in Controparte_2
qualità di proprietaria esclusiva nonché comproprietaria, quale erede di
[...]
, di alcuni terreni agricoli, siti nel comune di Cosoleto al foglio di Per_1
mappa n. 9, particella n. 281, al foglio n. 10, particelle nn. 20, 164, 177, 178,
151, 169 e 4, al foglio 11, particella n. 11, ha dedotto un'occupazione illegittima sine titulo dei terreni oggetto di causa da parte della la CP_9
quale ha realizzato due vasche in conglomerato cementizio, un fabbricato di modeste dimensioni, un canale a cielo libero in calcestruzzo ed il ripristino di un canale sotterraneo, finalizzati al rifacimento di una vecchia centrale idroelettrica.
Ha chiesto il rilascio immediato dei fondi, con la rimozione e l'eliminazione di tutto il materiale utilizzato nonché con la demolizione integrale di tutte le opere eseguite.
Ha chiesto, altresì la condanna, della al risarcimento dei danni Parte_1
arrecati e alla rifusione delle spese di lite.
2 Corte d'Appello
- Eccezioni e difese di Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.01.2011 la società Parte_1 ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice.
Nel merito, La ha sostenuto che l'intervento oggetto di causa Parte_1
riguardava il ripristino della funzionalità di una centrale idroelettrica storica, già esistente sul territorio del Comune di Cosoleto, e che le opere realizzate si collocavano lungo un tracciato che risale al 1926, quando la
[...]
ottenne regolare concessione per la derivazione delle acque Controparte_10
CP_1 dal torrente autorizzata con decreto n. 7188/1926, passato poi alla società elettrica delle Calabrie con decreto 3892 del 1935 e fino al 1961, quando con la nazionalizzazione dell'energia elettrica, l incorporava la CP_11
CP_12
In via riconvenzionale, la società convenuta ha chiesto di accertare e riconoscere la servitù di passaggio di condotta, posa in opera delle relative opere ed accesso manutentivo;
in via subordinata ha chiesto il riconoscimento dell'acquisto per l'usucapione della servitù di elettrodotto ed in via ulteriormente denegata ha chiesto la costituzione di una servitù coattiva, ai sensi del R.D. 1775/1933 e dell'art. 1033 c.c., con determinazione dell'indennizzo dovuto al fondo servente, rappresentando di aver già corrisposto in via transattiva a la somma di € 2.500.00 a Persona_1
titolo di indennizzo.
- Provvedimento impugnato
Con sentenza n. 279/2020, il Tribunale di Palmi, a definizione del procedimento n. 1258/2010, ha accolto la domanda formulata da CP_2 in ragione dell'assenza di prova della titolarità della concessione in
[...]
capo alla società, condannando la convenuta al rilascio dei fondi di Pt_1
proprietà di parte attrice, alla rimozione delle opere eseguite, alla riduzione in pristino e al risarcimento dei danni in favore della CP_2
Ha rigettato, altresì, le domande riconvenzionali formulate dalla società convenuta per genericità e difetto di prova, ponendo le spese processuali e quelle relative alla CTU a carico della . Pt_1
3 Corte d'Appello
- Motivi d'appello
La società propone appello avverso la sentenza n. 279/2020 a Parte_1 definizione del procedimento n. 1258/2010, contestando l'affermazione del
Tribunale secondo cui non sarebbe stata fornita prova della titolarità della concessione di derivazione delle acque. sostiene, al contrario, di essere Pt_1
titolare della concessione, ottenuta tramite voltura dalla società Seta S.r.l., formalizzata con determina dirigenziale della Provincia di Reggio Calabria n.
147 del 14 agosto 2013 e pubblicata sul BURC n. 38 del 2013.
Inoltre, parte appellante sostiene che tale documentazione, regolarmente acquisita agli atti tramite richiesta ex art. 213 c.p.c. e trasmessa via PEC dalla
Provincia al Tribunale in data 2 febbraio 2015, è stata ignorata dal primo giudice, il quale ha così disatteso i risultati dell'istruttoria e violato il principio del contraddittorio.
censura, inoltre, la ritenuta inutilizzabilità della determina provinciale, Pt_1
allegata anche alle osservazioni del consulente tecnico di parte in data
15.05.2015, osservando che era già presente nel fascicolo d'ufficio e che, in ogni caso, era ammissibile in appello per la sua indispensabilità ai fini della decisione.
Con il secondo motivo l'appellante si duole che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio di condotta fondata sulla concessione del 1926, e che ha rigettato le ulteriori domande riconvenzionali di usucapio servitutis e di costituzione coattiva della servitù.
La società appellante sostiene che la servitù è stata esercitata per oltre vent'anni, anche se non in modo continuativo, e comunque sussistono i presupposti per la sua costituzione coattiva, in quanto necessaria all'esercizio dell'attività idroelettrica autorizzata.
Con il terzo motivo l'appellante deduce l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ha disposto la rimessione in pristino dei fondi e la rimozione delle opere costruite dalla stessa società, sostenendo, invece, che, anche qualora l'occupazione fosse stata inizialmente priva di titolo, essa è stata sanata dalla successiva voltura della concessione.
Inoltre, con il quarto motivo, la società censura la sentenza nella parte in cui ha decurtato dall'importo indicato dal CTU la somma pari a € 2.500,00, già
4 Corte d'Appello
corrisposta a , ritenendo che tale pagamento sottintendeva Controparte_13
una causa pienamente transattiva, reputandosi altresì comprensivo di qualsiasi pregiudizio subito e subendo dai terreni rustici.
Con il quinto motivo, parte appellante censura la sentenza per l'ingiusta condanna alle spese processuali subita dalla società, ritenendo in particolare elevata la somma disposta in favore dei terzi chiamati pari a € 3.875,20, in quanto intervenuti solo in fase decisoria, contestando la maggiorazione del 40 per cento applicata dal giudice in ragione della difesa unica.
Con le note del 28.05.2025, la chiede la cessazione della materia del Pt_1
contendere relativamente alle pretese avanzate attinenti alle aree oggetto di acquisizione sanante.
- Eccezione e difesa degli appellati
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.03.2020, , Controparte_1
divenuto proprietario dei fondi oggetto di causa, con atto di donazione del notaio Rep.112.855 Racc. n. 8696 del 29.12.2016, in via preliminare Per_2 eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto non contiene una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre argomentazioni già respinte in primo grado.
In particolare, parte appellata contesta radicalmente la pretesa esistenza, nel fascicolo di primo grado, dell'informativa della Provincia di Reggio Calabria del 2 febbraio 2015, che assume essere stata trasmessa via PEC al Pt_1
Tribunale e che attesterebbe la titolarità della concessione in capo ad , Pt_1
contestando la successiva produzione in appello in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., come modificato dalla L. 134/2012.
contesta anche le domande riconvenzionali di . Controparte_1 Pt_1
In particolare, quanto all'accertamento della servitù, sostiene che la stessa si
è estinta per prescrizione ventennale, essendo cessato l'uso dell'impianto elettrico sin dagli anni '60.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale dell'usucapio servitutis, deduce la genericità della domanda, la mancata indicazione del dies a quo da parte della società e l'assenza di mezzi istruttori idonei a dimostrare il Pt_1
possesso ultraventennale.
5 Corte d'Appello
In relazione alla costituzione coattiva della servitù di elettrodotto, parte appellata ritiene sia stata correttamente rigettata dal primo giudicante per mancanza di titolarità di una valida concessione.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. La in via preliminare eccepisce Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo l'atto d'appello una mera riproposizione delle questioni già trattate in primo grado.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
2.- Acquisizione sanante
1. Occorre in primo luogo prendere atto della sopravvenuta acquisizione sanante del diritto di servitù in favore della sugli immobili di proprietà Parte_1
di individuati in catasto al foglio 10 particelle n. 205, n. 241 e Controparte_1
n. 243, per complessivi mq 3.403.
L'acquisizione sanante è stata disposta con deliberazione del 13 luglio 2020 del e con decreto del Responsabile dell'area tecnica del Parte_3
medesimo Comune del 10 dicembre 2020.
Risulta che l'impugnazione di tali provvedimenti è stata rigettata dal Tribunale
Superiore delle Acque, con sentenza depositata in data 22 dicembre 2021, e dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza pubblicata in data 26 aprile 2023.
I predetti atti sono ammissibili siccome sopravvenuti nel corso del giudizio d'appello.
2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la servitù in questione va qualificata come servitù di acquedotto, quindi di passaggio di condotta e accesso
6 Corte d'Appello
manutentivo, consistente nel diritto di far passare acque sul fondo altrui, diritto spettante a chi ha il diritto di utilizzare le acque per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali (art. 1033 c.c.), e anche come servitù di elettrodotto, consistente nel diritto di collocare e usare condutture sotterranee o appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati ed impiantare le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture (art. 121 t.u. n. 1775/1933).
Occorre quindi distinguere tra condutture idrauliche, oggetto di servitù di acquedotto, e condutture elettriche, oggetto di servitù di elettrodotto.
Ciò puntualizzato, va preso atto dell'avvenuta dichiarazione di servitù in favore della per l'attivazione dell'impianto idroelettrico Sevena, sui fondi Parte_1
individuati in catasto al foglio 10 particelle n. 205, n. 241 e n. 243 del Comune di Cosoleto, per complessivi mq 3.403.
Conseguentemente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento della servitù di acquedotto e di elettrodotto sui predetti fondi e va revocata la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la al rilascio anche dei fondi individuati in Parte_1
catasto al foglio 10 particelle n. 205, n. 241 e n. 243.
Per la stessa ragione va revocata la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha condannato la alla rimozione delle opere eseguite sui predetti Parte_1
terreni, oggetto di acquisizione sanante. Quindi va revocata la condanna alla rimozione delle opere indicate a pag. 20 del supplemento di ctu del 27 aprile
2015 (<vasca interrata, condotte interrate e non, scarico con briglia in complessivo manufatto in complessivo, canale in complessivo interrato, ecc>>).
Tali opere sono state realizzate nella ex particella 194, da cui è derivata la particella n. 243, oggetto dell'acquisizione sanante.
In mancanza di indicazioni di segno contrario, è ragionevole presumere che nella neoformata particella n. 243 insistano tutte le opere indicate dal ctu come realizzate nella particella n. 194.
Altre opere sono state realizzate nelle particelle n. 205 e n. 241 (condotta in acciaio per 81 ml).
Va revocata la condanna alla rimozione anche di queste opere.
3.- Accertamento della servitù sulle particelle non oggetto di acquisizione sanante
7 Corte d'Appello
1. La chiede accertarsi e dichiararsi l'esistenza della servitù di Parte_1
passaggio di condotta a fine idroelettrico anche sulle particelle di proprietà di parte appellata non oggetto di acquisizione sanante.
Deduce che il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della servitù di passaggio di condotta a fine idroelettrico conseguente alla concessione di derivazione di acque data con r.d. 9.7.1926
n. 7188.
A tal fine la invoca la determina dirigenziale n. 147/2013 con cui è Parte_1
stata disposta la voltura della concessione in favore della medesima Parte_1
2. La domanda è infondata.
Giova premettere che il documento comprovante la voltura della concessione in favore della è ammissibile nel secondo grado, in virtù del principio Parte_1 secondo cui <In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.>> (Cass. n. 7977/2022).
Nel caso in specie, la determina dirigenziale n. 147/2013 con cui è stata disposta la voltura della concessione in favore di è datata Parte_1
14.8.2013.
La determina dirigenziale della Provincia di Reggio Calabria è stata resa pubblica sul B.U.R.C. n. 38 del 20.09.2013.
La formazione del documento è quindi successiva alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, n. 2, risalente al 2.5.2011.
Pertanto il documento in discorso è utilizzabile in questa sede.
3. Ciò puntualizzato, non è ravvisabile la costituzione di servitù di acquedotto in forza di provvedimento amministrativo.
8 Corte d'Appello
La concessione di derivazione di acque pubbliche disposta in favore della
Seta s.r.l. e poi oggetto di voltura in favore della non equivale a Parte_1 costituzione della servitù di acquedotto sui fondi di proprietà dell'odierno appellato.
Il provvedimento di concessione di derivazione di acque regola solo il (e rileva nel) rapporto pubblicistico tra il concessionario e la Pubblica Amministrazione.
Non riguarda il rapporto di tipo privatistico tra concessionario e proprietario del fondo servente, rapporto nel quale operano le servitù.
Ciò si desume dalla mancanza di qualsiasi riferimento, nei provvedimenti suindicati, al fondo servente, che non viene precisamente indicato (non vi è indicazione degli estremi catastali), nonché dalla mancanza di qualsiasi riferimento al proprietario del fondo servente, che non viene in alcun modo menzionato.
Inoltre non viene affermato nel provvedimento di concessione che con lo stesso provvedimento si costituisce una servitù di acquedotto o elettrodotto (o di qualunque tipo).
Pertanto l'appello è in tale parte infondato.
4.- Usucapione delle servitù
1. La critica la sentenza per avere rigettato la domanda di Parte_1
usucapione della servitù. In particolare osserva che le dichiarazioni dei testi riguardano un periodo risalente agli anni '70 e '80 del secolo scorso e dalle stesse si desume soltanto che la produzione di energia elettrica è cessata e l'acqua non scorreva nei canali;
ma ciò – osserva l'appellante – non toglie che l'attività stessa sia ripresa sin dagli anni '90, venendo addirittura rilasciata nuova concessione da parte della Regione Calabria alla Seta s.r.l. nel 2003.
Aggiunge l'appellante che il possesso della servitù in discorso non deve essere esercitato necessariamente mediante la produzione di energia elettrica, attività complessa che richiede molte autorizzazioni amministrative, essendo sufficiente la costante presenza sui luoghi del proprietario del fondo dominante, anche al solo fine di pulire le condotte, manutenere le opere esistenti.
2. L'assunto non è condivisibile.
9 Corte d'Appello
Dall'istruttoria è emerso che le condutture sono rimasti inutilizzate e la centrale è rimasta inattiva per oltre un ventennio.
In particolare, il teste , cantoniere dell'ANAS, ha dichiarato Testimone_1 quanto segue: <Sino a trentacinque anni ho lavorato come autista saltuariamente sui terreni di siti in Cosoleto. Conosco approssimativamente l'estensione dei terreni degli Per_1 attori che sono senz'altro grandi per più di due ettari. Quando ho lavorato sui terreni di ho visto la volta di accesso alla galleria sotterranea nella quale Persona_1 ricoveravamo gli oggetti di campagna. So che questa galleria conduceva ad una centrale idroelettrica. Vi è una prima centrale che in prossimità della volta di cui ho parlato e che è collegata attraverso la galleria che ho riferito. La detta centrale è collegata con un'altra che si trova in località chiusa a circa quattro-cinque chilometri. La prima centrale è rifornita dal CP_ torrente e l'acqua poi dovrebbe proseguire in località chiusa. Quando ero piccolo accompagnavo mio padre in campagna, lui lavorava per i con il trattore, sia in Per_1 quell'occasione sia più recentemente come dipendente soltanto da non ho mai visto la Per_1 galleria attraversata dall'acqua o la centrale vicino alla volta funzionare. Da due anni a questa parte la centrale sta funzionando>>.
Il teste ha reciproca soccombenza la seguente dichiarazione: Testimone_2
<il terreno per cui è causa (…) era attraversato da una galleria in cemento senza tubazioni nella quale prima passava l'acqua che andava alla centrale. Da quando io avevo dieci, quattordici, quindici anni circa nella predetta galleria non passava più acqua, tanto che io andavo con il nonno della a ricoverare i sacchi di raccolta delle olive e CP_2 CP_3 le zappe nonché tutto ciò che non conveniva portare a casa>>.
Dalle dichiarazioni dei testi emerge che per un lungo periodo (per oltre un ventennio), anche successivamente alla concessione del 2003 rilasciata alla
Seta s.r.l., le condutture non sono state utilizzate per far passare acqua e la centrale è rimasta inattiva. Il passaggio dell'acqua destinata alla centrale è ripreso solo qualche anno prima del rilascio delle dichiarazioni da parte dei testi.
È evidente pertanto che non è maturato il ventennio a decorrere dal 2003, ossia dal decreto regionale (del 20 maggio 2003 n. 1331) con cui è stata riconosciuta in favore della Seta s.r.l. la concessione per piccola derivazione di acque pubbliche a fine idroelettrico.
Il dies a quo del termine ventennale per l'usucapione va individuato non prima di tale decreto, in quanto con tale provvedimento è stata disposta una nuova
10 Corte d'Appello
concessione da parte della Regione Calabria. Che quella rilasciata nel 2003 sia una nuova concessione rispetto alla concessione del 1926 è circostanza riconosciuta anche dall'appellante (che parla appunto di “nuova concessione”, a pag. 27 dell'atto di appello).
La prolungata interruzione di fatto dell'utilizzo delle condutture ha introdotto una soluzione di continuità rispetto all'utilizzo delle condutture in questione in forza della concessione del 1926. A conferma di tale soluzione di continuità milita anche la circostanza che la ha avviato i lavori di ripristino della Pt_1
centrale presentando la DIA, protocollo n. 1170 in data 25.05.2007.
Conseguentemente viene in rilievo il principio secondo cui, coordinando i requisiti previsti per l'usucapione in generale e quelli previsti per le servitù apparenti, risulta necessario che le opere, permanenti e visibili, siano esistite per tutto il ventennio necessario all'usucapione, e che siano state obiettivamente destinate a tale esercizio (Cass. n. 407/2025).
Quindi non è sufficiente l'esistenza di condutture, ma è necessario che le condutture siano effettivamente utilizzate per soddisfare l'esigenza del fondo dominante per un periodo di tempo sufficiente alla maturazione dell'usucapione.
Pertanto il motivo d'appello riguardante l'usucapione della servitù di acquedotto e della servitù di elettrodotto va rigettato.
5.- Sulla domanda di costituzione coattiva di servitù
1. In via ulteriormente subordinata, parte appellante ha chiesto la costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, condotta d'acqua e accesso manutentivo sui fondi di . Controparte_1
2. Il motivo è infondato.
Per quanto riguarda la servitù di acquedotto, occorre tenere presente che, a norma dell'art. 1037 del c.c., <Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio;
che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuole destinare;
che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque>>.
11 Corte d'Appello
Dunque chi vuol far defluire le acque per il fondo altrui deve, tra l'altro, dimostrare che il passaggio richiesto è quello meno pregiudizievole al fondo servente.
Nella fattispecie in esame, l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante rende ragionevole presumere che nel medesimo provvedimento siano incluse tutte le opere e tutti i terreni necessari per l'esercizio proficuo della servitù di acquedotto e della servitù di elettrodotto.
Ragion per cui l'appellante avrebbe dovuto allegare e dimostrare che il passaggio per il quale si chiede la costituzione coattiva delle servitù in questione era effettivamente indispensabile per il proficuo esercizio delle servitù anche dopo l'acquisizione sanante.
Tale onere di allegazione e prova non può ritenersi adempiuto.
Così come non può ritenersi adempiuto l'onere di allegazione circa il fatto che il passaggio per il quale si chiede la costituzione coattiva delle servitù è il meno pregiudizievole per il fondo servente. Onere di allegazione, questo, sempre ravvisabile a carico di chi chiede la costituzione coattiva di servitù e che deve ritenersi ancor più stringente nella fattispecie in esame, in cui vi è stata l'acquisizione sanante della servitù su alcune delle particelle oggetto di controversia.
Pertanto anche tale motivo va rigettato.
3. Per quanto riguarda la servitù di elettrodotto, occorre rilevare che l'attività di costruzione di qualsiasi linea di trasporto o distribuzione di energia elettrica non è libera ma è soggetta ad autorizzazioni della competente autorità amministrativa.
La società non ha dimostrato di essere titolare delle autorizzazioni Pt_1 amministrative necessarie per l'attività di trasformazione e distribuzione di energia elettrica.
Pertanto anche tale motivo d'appello va rigettato.
6.- Sulla tutela risarcitoria
1. L'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il risarcimento del danno, osservando che il 4.3.2008 ha già
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corrisposto a la somma di € 2.500 a titolo transattivo, con Persona_1
conseguente estinzione del diritto al risarcimento del danno.
2. Il motivo d'appello è infondato.
L'appellante fa presente di non contestare i calcoli tecnici compiti dal ctu, invocando invece la natura transattiva del pagamento.
L'assunto non è assistito da adeguata prova circa la valenza transattiva del pagamento. Non risulta adeguata prova che il pagamento sia avvenuto nel contesto di una transazione e che l'accettazione del pagamento sia stata effettuata con valenza transattiva.
Pertanto il motivo va rigettato.
7.- Spese processuali del primo grado
Per quanto riguarda le spese processuali del primo grado, l'appellante si duole della liquidazione delle spese processuali in favore dei terzi chiamati, intervenuti solo in fase decisoria e della maggiorazione del 40%.
Va rilevato che il giudice di prime cure ha applicato i parametri minimi ed ha escluso la fase istruttoria. Sotto questi profili pertanto la doglianza dell'appellante è infondata, avendo il giudice liquidato i valori minimi, con esclusione della fase istruttoria.
In ordine alla maggiorazione del 40%, in ragione dell'assenza di qualsiasi differenza tra le posizioni processuali delle parti chiamate, si reputa equo escludere la maggiorazione.
Pertanto le spese processuali del primo grado tra l'odierna appellante e i terzi chiamati vanno liquidate in misura pari ad € 2.768,00.
Rimane confermata la decisione di primo grado in ordine alle spese processuali tra l'odierna appellante e l'attrice di primo grado.
8.- Spese processuali del secondo grado
In considerazione della cessazione della materia del contendere e dell'accoglimento dell'appello limitatamente al capo sulle spese processuali di primo grado, si reputa equo compensare per metà le spese processuali del secondo grado, ponendosi a carico dell'appellante la restante parte, che si liquida in complessivi € 4.234,50, tenendo conto dei parametri medi – tranne
13 Corte d'Appello
per la fase di trattazione, per la quale si applicano i parametri minimi in ragione dell'assenza di attività istruttoria – dello scaglione tra € 26.001 ed € 52.000.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti degli appellati , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , così provvede:
[...] CP_7 Controparte_8
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento della servitù di acquedotto (di passaggio di condotta e accesso per manutenzione) sui fondi individuati nel catasto del Comune di
Cosoleto al foglio 10 particelle n. 205, n. 241 e n. 243;
- revoca la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la Parte_1
al rilascio dei fondi individuati nel catasto del Comune di Cosoleto al foglio 10 particelle n. 205, n. 241 e n. 243;
- revoca la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la Parte_1
alla rimozione delle opere realizzate nei fondi individuati in catasto al foglio 10 particelle n. 205, n. 241 e n. 243;
- accoglie parzialmente il motivo d'appello relativo alle spese processuali del primo grado e, per l'effetto, ridetermina tali spese in misura pari ad € 2.768,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore dei terzi chiamati costituiti;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per metà le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che liquida in complessivi € 4.234,50, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore di;
Controparte_1
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali tra l'appellante e gli appellati contumaci.
Reggio Calabria, 28.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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