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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2853/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. r.g. 2853/2023, promossa
da
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VARESE, VIA CAIROLI, 5, presso lo studio dell'avvocato COSIMO
COLONNA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado,
APPELLANTE
nei confronti di pagina 1 di 13 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VARESE, VIA LUINI, 2, presso lo studio degli avvocati FEDERICO
MARAVIGLIA ed ELEONORA PAGANINI, che la rappresentano e difendono giusta delega allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta d'appello,
APPELLATA
OGGETTO: cessione d'azienda.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare nel merito: in
totale riforma dell'impugnata sentenza n. 901/2023 pronunciata dal Giudice unico del Tribunale di
Varese – sezione seconda civile, pubblicata in data 9 settembre 2023 e notificata al difensore
dell'appellante in data 20 settembre 2023, accertato e dichiarato che l'azienda ceduta non aveva le
qualità necessarie per esercitare l'attività di gestione di impianto natatorio e che l'immobile era
difforme sotto il profilo edilizio rispetto a quanto risultante dalla concessione comunale, accertato e
dichiarato altresì che per permettere l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto natatorio e per
sanare gli abusi edilizi è stata spesa la somma di € 113.000,00.- oltre IVA, ridurre il prezzo di cessione
in misura corrispondente e, per l'effetto, dichiarare che nulla è più dovuto alla cedente e che pertanto
la proprietà dell'azienda si è definitivamente trasferita in capo alla cessionaria;
con condanna alla
restituzione delle somme già versate in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado. In via
istruttoria: disporre idonea C.T.U. che possa accertare quale sia il prezzo ed il valore delle migliorie
apportate dalla società convenuta oltre che per la quantificazione dei costi necessari per l'ottenimento
della sanatoria edilizia. In ogni caso spese di lite rifuse anche del primo grado”;
per : “ 1) in via Controparte_1
preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società Parte_1 pagina 2 di 13 in ragione della carenza di specificità Pt_1 Parte_1
dei motivi di doglianza, nonché per manifesta infondatezza;
dichiarare, comunque inammissibile la
richiesta di CTU per le ragioni indicate in narrativa;
2) nel merito, respingere l'appello proposto dalla
società perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata e
condannare l'appellante al pagamento di Euro 32.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dalla data del 28 aprile 2008 all'effettivo saldo in favore dell'appellata; 3) condannare
l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese e oneri accessori, nonché
condannare l'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., alla luce della manifesta infondatezza dell'impugnazione, nella misura che l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita riterrà opportuna. In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di CTU avversaria per i
motivi di cui in narrativa, ci si oppone alla produzione – e se ne chiede l'espunzione dal fascicolo - del
documento depositato da controparte in data 11 marzo 2024 in quanto tardivo (la data di tale
documento è il 17 febbraio 2022 ed era ancora pendente il primo grado di giudizio avanti al Tribunale
di Varese), irrilevante e non autorizzato e ci si riserva ogni eccezione sul contenuto dello stesso nei
successivi scritti;
si chiede ammettersi (istanza non accolta in primo grado e reiterata in sede di
precisazione delle conclusioni) interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore
dell'appellante, Sig. sul seguente capitolo di prova: 1) “Vero che il Parte_1 [...]
ha svolto, con eccezione per le eventuali chiusure dettate dalle disposizioni Parte_1
governative per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, con continuità la propria
attività imprenditoriale, ininterrottamente, dal 2007 sino ad oggi?””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente depositato e notificato,
[...]
agiva in giudizio davanti al tribunale di Varese nei Controparte_1
pagina 3 di 13 confronti di Parte_1
chiedendo che quest'ultimo fosse condannato al pagamento di € 32.500,00, oltre accessori, a titolo di saldo per la cessione, stipulata con rogito del 6.6.2007, dell'azienda costituita dalla principale attività di gestione dell'impianto natatorio scoperto, con servizi relativi, comprensivo dell'alloggio del custode,
svolta in Gavirate, in Viale dello Sport. A fondamento della sua domanda, la ricorrente asseriva che tale somma era dovuta in forza del contratto concluso, il quale prevedeva che l'importo residuo del corrispettivo fissato per la cessione fosse corrisposto in 26 rate mensili, scadenti, ciascuna, il giorno 28
di ogni mese a partire dal giorno 28.6.2012.
si costituiva Parte_1
in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda svolta, in quanto l'azienda oggetto di cessione non aveva le qualità necessarie per esercitare l'attività di impianto natatorio, poiché l'immobile era difforme sotto il profilo urbanistico - edilizio rispetto a quanto risultante dalla concessione comunale.
Affermava, peraltro, di avere sostenuto costi per complessivi € 113.000,00, oltre IVA, per consentire l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto natatorio e per sanare gli abusi edilizi, con conseguente riduzione del prezzo di vendita dell'azienda in misura corrispondente. Chiedeva, pertanto,
che venisse dichiarato che nulla era più dovuto alla cedente e che la proprietà dell'azienda si era definitivamente trasferita in capo alla cessionaria.
Il tribunale di Varese, a seguito del mutamento del rito e l'istruzione della causa attraverso la concessione delle memorie istruttorie, con sentenza n. 901/2023, depositata l'8.09.2023, ha accolto la domanda svolta da parte attrice, condannando parte convenuta al pagamento della somma di €
32.500,00, oltre alle spese di lite.
Contro tale sentenza, Parte_1
ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base del
[...]
seguente motivo:
pagina 4 di 13 1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON HA CORRETTAMENTE
VALUTATO LE RISULTANZE DELL'ATP E LE PROVE DOCUMENTALI PRESENTATE DA PARTE
CONVENUTA.
si è costituita in giudizio, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
15.01.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c.. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha affermato che: “Il CTU accertava,
quanto all'azienda oggetto del presente giudizio, che sussisteva una regolare concessione edilizia
rilasciata il 31.3.1987 e che era stato rilasciato il certificato di agibilità. Quanto, poi, alla conformità
degli impianti, confermava il regolare rilascio delle dichiarazioni di rispondenza degli impianti. Da
ultimo, il consulente accertava che dopo la cessione la convenuta negli anni a seguire aveva eseguito
una serie di opere migliorative che avevano mutato lo stato dei luoghi. Il CTU nel detto procedimento,
pertanto, accertava l'inesistenza dei vizi e difetti dell'azienda, lamentati nel presente giudizio dalla
parte convenuta che certamente non sussistevano alla data di cessione dell'azienda. Inoltre, la
convenuta non ha dato la prova dell'esistenza dei vizi lamentati e che l'azienda ceduta non aveva tutte
le qualità promesse ed essenziali per l'uso a cui era destinata. Alla luce di quanto precede, appare del
tutto evidente che le domande della parte attrice, pertanto, dovranno essere accolte e che quelle svolte
dalla parte convenuta siano del tutto infondate e dovranno essere rigettate”.
pagina 5 di 13 Secondo l'appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il giudice di primo grado tenuto conto delle incongruenze contenute nella stessa CTU e delle prove documentali apportate a dimostrazione della esistenza di vizi nelle opere, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto a titolo di corrispettivo residuo.
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'appello svolta da parte appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere chiari e specifici i motivi di impugnazione svolti e pure rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante
Quanto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità prevista da tale norma deve essere rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione;
se, come nel caso di specie, la Corte
disponga per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. -, l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (v. Cass.
14696/16).
Ciò premesso, l'appello è infondato.
La Corte osserva che è documentalmente provato che il contratto avente a oggetto la cessione, con patto di riservato dominio, dell'azienda costituita dalla principale attività di gestione di impianto natatorio scoperto, con servizi relativi, comprensivo dell'alloggio del custode, munita espressamente di autorizzazione ai sensi dell'art.
3.9.1 del regolamento Comunale di Igiene di Gavirate del 15 luglio
1988, prot. num. 137 I.P.A., è stato concluso tra le parti in data 6.06.2007. Tale contratto prevedeva la cessione di tutti i beni mobili dell'azienda, unitamente al trasferimento del diritto di superficie sugli impianti sportivi e accessori, dietro il pagamento del corrispettivo di € 40.000,00, di cui € 7.500,00
versati al momento della sottoscrizione mediante assegno bancario ed € 32.500,00 da pagarsi in 26 rate mensili dal 28.06.2012, produttive di interessi dal 28.04.2008. In sede di cessione, sotto “Dichiarazione
Urbanistica”, veniva espressamente indicato che: “ai sensi della vigente normativa in materia
pagina 6 di 13 urbanistico-edilizia la signora legale rappresentante della società Controparte_1 CP_1
di attesta che le opere relative al fabbricato sopra descritto sono state autorizzate Controparte_1
in virtù di concessione edilizia n. 10 rilasciata dal Sindaco del Comune di Gavirate in data 31 marzo
1987 prot. 1331/2154 pratica edilizia 66/79 e che successivamente non sono state realizzate altre
opere, modifiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzativi. Garantisce, inoltre, la
regolarità del fabbricato sopra descritto sotto il profilo della normativa urbanistico-edilizia”. Risulta
per tabulas che, contestualmente a tale cessione, nel medesimo atto si procedeva alla cessione anche dell'azienda Tennis Gavirate Sas di sempre alla medesima acquirente (doc. 1 del Controparte_1
fascicolo di parte appellata).
È, poi, documentalmente provato che l'odierna appellante in data 4.11.2008 abbia depositato ricorso ex
art. 696 bis c.p.c. nei confronti di controparte, chiedendo che fosse nominato un perito da incaricare per verificare se gli immobili sia della , sia del Tennis Gavirate fossero conformi alle autorizzazioni CP_1
e alle concessioni indicate negli atti di cessione di azienda. E, soprattutto, se gli impianti, di cui non esistevano certificazioni, fossero conformi alle norme vigenti, chiedendo che il perito procedesse anche alla quantificazione dei costi di adeguamento degli impianti e di quelli necessari per addivenire alla regolarizzazione delle autorizzazioni e concessioni edilizie e urbanistiche (doc. 3 del fascicolo di parte appellata).
Dalla perizia depositata anche nel presente procedimento, emerge che il CTU, in sede di indagini, abbia accertato, in relazione alla “gestione di impianto natatorio scoperto con relativi servizi ed alloggio
custode”, che esso era stato regolarmente oggetto della concessione edilizia n. 10 del 31.03.1987, prot.
N. 1331/2154 – pratica edilizia 66/79, verificando che tale concessione era stata rilasciata dal sindaco del Comune di Gavirate al sig. per i lavori indicati (doc. 6 allegato alla perizia e Parte_2
doc. 10 del fascicolo di parte appellata) e che in data 10.06.1999 quest'ultimo aveva chiesto il certificato di agibilità (doc. 7 allegato alla perizia), che veniva rilasciato in data 20.07.1999 dal pagina 7 di 13 Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Gavirate, arch. (doc. 8 allegato alla Persona_1
perizia e doc. 15 del fascicolo di parte appellata).
Alla luce di ciò, pertanto, in relazione a tale impianto, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, il CTU, con ragionamento immune da vizi logici e, pertanto, pienamente condivisibile,
non ha pacificamente rilevato la sussistenza di irregolarità e di vizi, ovvero la mancanza di specifici documenti, avendo precisato che “per potere affermare che un'opera edilizia sia conforme è necessario
che venga collaudata e che il competente ente, in tal caso il Comune di Gavirate, rilasci il certificato di
agibilità”, come avvenuto nel caso di specie (doc. 4 del fascicolo di parte appellata). Contrariamente a quanto affermato da parte appellante, tale perizia non risulta contraddittoria laddove, in relazione al quesito in cui era stato chiesto: “dica, infine, come afferma la resistente se la ricorrente abbia a seguito
della cessione di azienda modificato tutti o parte degli impianti per cui è causa”, ha affermato che:
“per quanto riportate nelle memorie allegate redatte dal Consulente di parte, arch. la Per_2
ricorrente ha avuto necessità, al fine del buon funzionamento del centro, di eseguire alcuni lavori,
riguardanti: […] – rifacimento pavimentazione area esterna e bordo piscina, compresa formazione
accesso disabili e vasche lavaggio piedi, rifacimento docce, delimitazione area nuotatori a bordo
piscina; - rifacimento impermeabilizzazione piscina”. Si ritiene, infatti, che tali interventi, peraltro solo allegati dal CTP di parte appellante e solo parzialmente risultanti dalle fatture, non siano idonei, di per sé, a dimostrare che al momento della cessione i beni oggetto di contratto non fossero effettivamente conformi alla normativa urbanistico – edilizia.
Non si ritiene dirimente a tale fine nemmeno la documentazione tempestivamente prodotta da parte appellante, riguardante due pareri igienico sanitari dell'ASL della Provincia di Varese – Distretto
Socio-Sanitario di Cittiglio del 2000 e del 2006 (doc. 6 e 5 del fascicolo di parte appellante) e una ordinanza del 25.06.2008 del Comune di Gavirate contenente una diffida ad adempiere (doc. 7 del fascicolo di parte appellante).
pagina 8 di 13 In ordine ai primi due pareri, si osserva che essi consistono esclusivamente in una serie di raccomandazioni per l'apertura stagionale, senza che sia stata fornita la prova che esse non siano state adempiute e che la piscina sia rimasta chiusa per tali stagioni, peraltro, tutte antecedenti alla vendita.
In ordine, poi, alla ordinanza del 25.06.2008, successiva di un anno alla cessione, si ritiene che non possa essere certamente imputabile alla cedente il fatto di cui al punto n. 1, ossia che “l'acqua risulta
non conforme ai parametri indicati nell'allegato D alla DGR n. 2552 del 17.05.2006 sia per quanto
riguarda la vasca grande e per quella piccola”, non facendo tali contestazioni riferimento, in difetto di prova contraria, a questioni concernenti eventuali vizi e difetti al momento della vendita. Si ritiene,
inoltre, che da tale ordinanza non si possa desumere la sussistenza di elementi difformi degli impianti alle normative vigenti al momento della cessione, in quanto nel provvedimento risultano richiesti, ai punti 2 a) e b), degli adeguamenti strutturali che tenevano conto del numero delle persone che frequentavano l'impianto al momento del sopralluogo effettuato, numero che non è possibile accertare se corrispondesse a quello ammesso prima della cessione.
Si osserva, poi, che nella ordinanza è stato indicato che: “2) nel corso dell'attività di controllo esterno,
che ha riguardato verifiche strutturali ed organizzativo/gestionali è stata evidenziata la necessità di
approfondire i seguenti aspetti: a) requisiti strutturali: sezione servizi igienici e docce. La normativa di
riferimento prescrive dotazioni minime rapportate al numero massimo di frequentatori contemporanei
presenti con le seguenti indicazioni: SERVIZI IGIENICI: 4 WC per i primi 100 utenti o frazione
suddivisi in eguale misura tra uomini e donne con un aumento di 1 ogni 100 utenti o frazione (i WC
devono avere superficie non inferiore a mq 1 ed essere dotati di spazio di disimpegno non comunicante
direttamente con gli spogliatoi). DOCCE: 4 docce allineate con acqua calda per i primi 30 utenti o
frazione, suddivise in uguale misura tra uomini o donne. Le docce devono essere aumentate in ragione
di 1 unità ogni ulteriori 15 utenti. SPOGLIATOI: il numero di posti spogliatoio deve essere rapportato
al numero massimo di frequentatori contemporanei presenti nella piscina. Si ritiene pertanto che nel
pagina 9 di 13 documento di valutazione, vista l'attuale dotazione, debbano essere previste soluzioni
organizzative/progettuali (da concordare con il Distretto socio sanitario) per garantire i requisiti
previsti dalla norma. LOCALE DI PRIMO SOCCORSO: i presidi di impegno, il materiale di
medicazione e le apparecchiature mediche devono risultare completamente disponibili e
immediatamente utilizzabili, pertanto dovranno essere custodite in locale adeguatamente segnalato ed
agevolmente raggiungibile. Al fine di garantire i requisiti suddetti risulta indispensabile la
predisposizione di precedere per garantire la perfetta efficienza ed efficacia di strumentazione e
farmaci; b) requisiti organizzativi e gestionali: REGOLAMENTO INTERNO: dovrà essere reso
obbligatorio l'utilizzo di calzature di materiale facilmente disinfettabile nei percorsi a piedi nudi.
TRATTAMENTO DELL'ACQUA: dovranno essere specificatamente indicate nel manuale di
valutazione del rischio le sostanze utilizzate. Dovrà essere verificata l'idoneità dei sistemi di dosaggio
e controllo del disinfettante che comunque dovranno essere conformi alla norma UNI 10637. Si
ricorda in particolare la necessità di rispettare le indicazioni riportate nelle schede tecniche allegate
ai prodotti disinfettanti in particolare i tempi di contatto/azione al fine di ottenere un'efficace
disinfettazione delle acque. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI: il personale operante oltre alle
competenze professionali specifiche dovrà essere a conoscenza delle procedure di gestione e controllo
della piscina”. In ordine alle contestazioni conseguenti alle verifiche strutturali, il Collegio rileva,
innanzitutto, che da tale ordinanza e dalle allegazioni di parte appellante non è possibile comprendere se le norme, asseritamente non rispettate al momento del sopralluogo, fossero già in vigore al momento della cessione, tenuto peraltro conto che, ai sensi dell'art. 1523 c.c., in un'ipotesi, come quella di specie, di vendita con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà al momento del pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna, con la conseguenza che era onere dell'appellante procedere all'adeguamento alle norme via via intervenute. Si
osserva, inoltre, che i lavori asseritamente realizzati nelle more, a seguito di tale ordinanza, fotografati in sede di ATP, riguardano esclusivamente il “rifacimento pavimentazione area esterna e bordo
pagina 10 di 13 piscina, compresa formazione accesso disabili e vasche lavaggio piedi, rifacimento docce,
delimitazione area nuotatori a bordo piscina;
- rifacimento impermeabilizzazione piscina”, ossia opere che esulano dalle prescrizioni sopra riportate. Anche con riferimento alla opera relativa al “rifacimento
delle docce”, si ritiene che non sia stato provato che essa sia stata posta in essere in esecuzione della ordinanza di cui sopra, trattandosi di una descrizione del tutto generica e non indica che parte appellante abbia effettivamente provveduto a un ampliamento e a una costruzione dei servizi ex novo,
come ha espressamente affermato in atto di appello: “La necessità di ottenere la sanatoria discende
proprio da questo fatto (n.d.r.: realizzare degli spogliatoi autonomi rispetto a quelli relativi alle attività
di tennis) e pertanto La si è trovata costretta a realizzare spogliatoi, WC, docce e locale di Pt_1
primo soccorso per poter continuare l'attività di piscina e per sanare le difformità”. Si osserva,
peraltro, che le altre contestazioni, riguardanti elementi “organizzativo/gestionali”, quali la realizzazione di un locale di primo soccorso con le caratteristiche indicate, la predisposizione di un regolamento interno, le modalità di trattamento delle acque e la formazione degli operatori, riguardano aspetti che esulano dalla cessione, essendo attività di cui deve occuparsi il soggetto che ha preso in gestione la piscina. Sono del tutto irrilevanti a tale riguardo anche le fatture prodotte, asseritamente relative ai lavori eseguiti per l'adeguamento all'ordinanza, sia come oggetto (in alcuni casi generico e,
in altri, che esula dalle contestazioni svolte), sia come date, in quanto alcune riportano una data anteriore alle contestazioni, mentre altre date sono successive di molti anni alla cessione e alle contestazioni (2013 e 2018) (doc. 9 e 9 bis del fascicolo di parte appellante).
Si osserva, peraltro, che parte appellata ha, comunque, provato che nel 2006, prima della vendita, si era adeguata da un punto di vista igienico-sanitario al D.G.R. maggio 2006, n. 8/2552 della Regione
Lombardia concernente “Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la
sicurezza, ai fini igienico-sanitari delle piscine natatorie” (doc. 10 del fascicolo di parte appellata),
come richiamato nella ordinanza di cui sopra, alla luce delle analisi effettuate in data 10.07.2006
dall'ASL della provincia di Varese (doc. 11 del fascicolo di parte appellata), a seguito delle quali era pagina 11 di 13 stata rilasciata apposita autorizzazione dal Comune di Gavirate in data 25.07.2006 volta “ad attivare la
piscina, a carattere stagionale all'aperto, avente le seguenti caratteristiche: - specchio d'acqua per
adulti a mq 312 (capacità 100 bagnanti); - specchio d'acqua per bambini pari a mq 30 (capacità 30
bambini) con annessi spogliatoi e servizi che dovranno essere disponibili non meno di n. 3 wc fino a 40
utenti o frazione, suddivisi in eguale misura tra uomini e donne, ogni successivi 30 utenti si dovrà
prevedere un ulteriori WC, nonché due docce ogni 15 utenti suddivise in uguale misura tra uomini e
donne e comunque non inferiore a due” (doc. 12 del fascicolo di parte appellata). Tale ultimo documento, peraltro, smentisce quanto affermato da parte appellante in ordine alla inesistenza di spogliatoi e bagni, attesa la autorizzazione rilasciata nella stagione balneare antecedente alla vendita,
che attesta la regolarità delle opere.
Del tutto irrilevante è l'estratto della concessione in sanatoria riportante la data del 5.04.2013,
depositato da parte appellante (doc. 10 del fascicolo di parte appellante), trattandosi di un mero estratto di un permesso di costruire, dal quale non è possibile comprendere nemmeno l'oggetto, né il nesso causale con le contestazioni mosse nella ordinanza di cui sopra, emessa ben 5 anni prima.
Alla luce di ciò, è evidente la inammissibilità della richiesta di espletamento di una CTU reiterata anche nel giudizio di appello, in quanto essa sarebbe del tutto esplorativa e generica. Inammissibile e,
comunque, irrilevante è anche la CTP depositata da parte appellante per la prima volta in appello (doc.
C del fascicolo di parte appellante), atteso che essa fa riferimento ad accertamenti effettuati eventualmente a distanza di anni dalla vendita, non essendo idonea, comunque, anche se ammissibile, a provare che eventuali irregolarità sussistessero già al momento della cessione.
Deve essere, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non avendo parte appellata provato, come era suo onere, che parte appellante ha agito e proposto appello in mala fede e/o colpa grave e l'eventuale danno subito.
pagina 12 di 13 Le spese di lite del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della mancanza di istruttoria.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento in Parte_1
favore di di in liquidazione delle spese di lite, che liquida in € CP_1 Persona_3
6.946,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA,
come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...]
del doppio del contributo unificato previsto dal testo Parte_1
unico delle spese di giustizia, all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. r.g. 2853/2023, promossa
da
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VARESE, VIA CAIROLI, 5, presso lo studio dell'avvocato COSIMO
COLONNA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado,
APPELLANTE
nei confronti di pagina 1 di 13 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VARESE, VIA LUINI, 2, presso lo studio degli avvocati FEDERICO
MARAVIGLIA ed ELEONORA PAGANINI, che la rappresentano e difendono giusta delega allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta d'appello,
APPELLATA
OGGETTO: cessione d'azienda.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare nel merito: in
totale riforma dell'impugnata sentenza n. 901/2023 pronunciata dal Giudice unico del Tribunale di
Varese – sezione seconda civile, pubblicata in data 9 settembre 2023 e notificata al difensore
dell'appellante in data 20 settembre 2023, accertato e dichiarato che l'azienda ceduta non aveva le
qualità necessarie per esercitare l'attività di gestione di impianto natatorio e che l'immobile era
difforme sotto il profilo edilizio rispetto a quanto risultante dalla concessione comunale, accertato e
dichiarato altresì che per permettere l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto natatorio e per
sanare gli abusi edilizi è stata spesa la somma di € 113.000,00.- oltre IVA, ridurre il prezzo di cessione
in misura corrispondente e, per l'effetto, dichiarare che nulla è più dovuto alla cedente e che pertanto
la proprietà dell'azienda si è definitivamente trasferita in capo alla cessionaria;
con condanna alla
restituzione delle somme già versate in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado. In via
istruttoria: disporre idonea C.T.U. che possa accertare quale sia il prezzo ed il valore delle migliorie
apportate dalla società convenuta oltre che per la quantificazione dei costi necessari per l'ottenimento
della sanatoria edilizia. In ogni caso spese di lite rifuse anche del primo grado”;
per : “ 1) in via Controparte_1
preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società Parte_1 pagina 2 di 13 in ragione della carenza di specificità Pt_1 Parte_1
dei motivi di doglianza, nonché per manifesta infondatezza;
dichiarare, comunque inammissibile la
richiesta di CTU per le ragioni indicate in narrativa;
2) nel merito, respingere l'appello proposto dalla
società perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata e
condannare l'appellante al pagamento di Euro 32.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dalla data del 28 aprile 2008 all'effettivo saldo in favore dell'appellata; 3) condannare
l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese e oneri accessori, nonché
condannare l'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., alla luce della manifesta infondatezza dell'impugnazione, nella misura che l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita riterrà opportuna. In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di CTU avversaria per i
motivi di cui in narrativa, ci si oppone alla produzione – e se ne chiede l'espunzione dal fascicolo - del
documento depositato da controparte in data 11 marzo 2024 in quanto tardivo (la data di tale
documento è il 17 febbraio 2022 ed era ancora pendente il primo grado di giudizio avanti al Tribunale
di Varese), irrilevante e non autorizzato e ci si riserva ogni eccezione sul contenuto dello stesso nei
successivi scritti;
si chiede ammettersi (istanza non accolta in primo grado e reiterata in sede di
precisazione delle conclusioni) interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore
dell'appellante, Sig. sul seguente capitolo di prova: 1) “Vero che il Parte_1 [...]
ha svolto, con eccezione per le eventuali chiusure dettate dalle disposizioni Parte_1
governative per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, con continuità la propria
attività imprenditoriale, ininterrottamente, dal 2007 sino ad oggi?””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente depositato e notificato,
[...]
agiva in giudizio davanti al tribunale di Varese nei Controparte_1
pagina 3 di 13 confronti di Parte_1
chiedendo che quest'ultimo fosse condannato al pagamento di € 32.500,00, oltre accessori, a titolo di saldo per la cessione, stipulata con rogito del 6.6.2007, dell'azienda costituita dalla principale attività di gestione dell'impianto natatorio scoperto, con servizi relativi, comprensivo dell'alloggio del custode,
svolta in Gavirate, in Viale dello Sport. A fondamento della sua domanda, la ricorrente asseriva che tale somma era dovuta in forza del contratto concluso, il quale prevedeva che l'importo residuo del corrispettivo fissato per la cessione fosse corrisposto in 26 rate mensili, scadenti, ciascuna, il giorno 28
di ogni mese a partire dal giorno 28.6.2012.
si costituiva Parte_1
in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda svolta, in quanto l'azienda oggetto di cessione non aveva le qualità necessarie per esercitare l'attività di impianto natatorio, poiché l'immobile era difforme sotto il profilo urbanistico - edilizio rispetto a quanto risultante dalla concessione comunale.
Affermava, peraltro, di avere sostenuto costi per complessivi € 113.000,00, oltre IVA, per consentire l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto natatorio e per sanare gli abusi edilizi, con conseguente riduzione del prezzo di vendita dell'azienda in misura corrispondente. Chiedeva, pertanto,
che venisse dichiarato che nulla era più dovuto alla cedente e che la proprietà dell'azienda si era definitivamente trasferita in capo alla cessionaria.
Il tribunale di Varese, a seguito del mutamento del rito e l'istruzione della causa attraverso la concessione delle memorie istruttorie, con sentenza n. 901/2023, depositata l'8.09.2023, ha accolto la domanda svolta da parte attrice, condannando parte convenuta al pagamento della somma di €
32.500,00, oltre alle spese di lite.
Contro tale sentenza, Parte_1
ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base del
[...]
seguente motivo:
pagina 4 di 13 1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON HA CORRETTAMENTE
VALUTATO LE RISULTANZE DELL'ATP E LE PROVE DOCUMENTALI PRESENTATE DA PARTE
CONVENUTA.
si è costituita in giudizio, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
15.01.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c.. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha affermato che: “Il CTU accertava,
quanto all'azienda oggetto del presente giudizio, che sussisteva una regolare concessione edilizia
rilasciata il 31.3.1987 e che era stato rilasciato il certificato di agibilità. Quanto, poi, alla conformità
degli impianti, confermava il regolare rilascio delle dichiarazioni di rispondenza degli impianti. Da
ultimo, il consulente accertava che dopo la cessione la convenuta negli anni a seguire aveva eseguito
una serie di opere migliorative che avevano mutato lo stato dei luoghi. Il CTU nel detto procedimento,
pertanto, accertava l'inesistenza dei vizi e difetti dell'azienda, lamentati nel presente giudizio dalla
parte convenuta che certamente non sussistevano alla data di cessione dell'azienda. Inoltre, la
convenuta non ha dato la prova dell'esistenza dei vizi lamentati e che l'azienda ceduta non aveva tutte
le qualità promesse ed essenziali per l'uso a cui era destinata. Alla luce di quanto precede, appare del
tutto evidente che le domande della parte attrice, pertanto, dovranno essere accolte e che quelle svolte
dalla parte convenuta siano del tutto infondate e dovranno essere rigettate”.
pagina 5 di 13 Secondo l'appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il giudice di primo grado tenuto conto delle incongruenze contenute nella stessa CTU e delle prove documentali apportate a dimostrazione della esistenza di vizi nelle opere, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto a titolo di corrispettivo residuo.
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'appello svolta da parte appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere chiari e specifici i motivi di impugnazione svolti e pure rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante
Quanto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità prevista da tale norma deve essere rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione;
se, come nel caso di specie, la Corte
disponga per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. -, l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (v. Cass.
14696/16).
Ciò premesso, l'appello è infondato.
La Corte osserva che è documentalmente provato che il contratto avente a oggetto la cessione, con patto di riservato dominio, dell'azienda costituita dalla principale attività di gestione di impianto natatorio scoperto, con servizi relativi, comprensivo dell'alloggio del custode, munita espressamente di autorizzazione ai sensi dell'art.
3.9.1 del regolamento Comunale di Igiene di Gavirate del 15 luglio
1988, prot. num. 137 I.P.A., è stato concluso tra le parti in data 6.06.2007. Tale contratto prevedeva la cessione di tutti i beni mobili dell'azienda, unitamente al trasferimento del diritto di superficie sugli impianti sportivi e accessori, dietro il pagamento del corrispettivo di € 40.000,00, di cui € 7.500,00
versati al momento della sottoscrizione mediante assegno bancario ed € 32.500,00 da pagarsi in 26 rate mensili dal 28.06.2012, produttive di interessi dal 28.04.2008. In sede di cessione, sotto “Dichiarazione
Urbanistica”, veniva espressamente indicato che: “ai sensi della vigente normativa in materia
pagina 6 di 13 urbanistico-edilizia la signora legale rappresentante della società Controparte_1 CP_1
di attesta che le opere relative al fabbricato sopra descritto sono state autorizzate Controparte_1
in virtù di concessione edilizia n. 10 rilasciata dal Sindaco del Comune di Gavirate in data 31 marzo
1987 prot. 1331/2154 pratica edilizia 66/79 e che successivamente non sono state realizzate altre
opere, modifiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzativi. Garantisce, inoltre, la
regolarità del fabbricato sopra descritto sotto il profilo della normativa urbanistico-edilizia”. Risulta
per tabulas che, contestualmente a tale cessione, nel medesimo atto si procedeva alla cessione anche dell'azienda Tennis Gavirate Sas di sempre alla medesima acquirente (doc. 1 del Controparte_1
fascicolo di parte appellata).
È, poi, documentalmente provato che l'odierna appellante in data 4.11.2008 abbia depositato ricorso ex
art. 696 bis c.p.c. nei confronti di controparte, chiedendo che fosse nominato un perito da incaricare per verificare se gli immobili sia della , sia del Tennis Gavirate fossero conformi alle autorizzazioni CP_1
e alle concessioni indicate negli atti di cessione di azienda. E, soprattutto, se gli impianti, di cui non esistevano certificazioni, fossero conformi alle norme vigenti, chiedendo che il perito procedesse anche alla quantificazione dei costi di adeguamento degli impianti e di quelli necessari per addivenire alla regolarizzazione delle autorizzazioni e concessioni edilizie e urbanistiche (doc. 3 del fascicolo di parte appellata).
Dalla perizia depositata anche nel presente procedimento, emerge che il CTU, in sede di indagini, abbia accertato, in relazione alla “gestione di impianto natatorio scoperto con relativi servizi ed alloggio
custode”, che esso era stato regolarmente oggetto della concessione edilizia n. 10 del 31.03.1987, prot.
N. 1331/2154 – pratica edilizia 66/79, verificando che tale concessione era stata rilasciata dal sindaco del Comune di Gavirate al sig. per i lavori indicati (doc. 6 allegato alla perizia e Parte_2
doc. 10 del fascicolo di parte appellata) e che in data 10.06.1999 quest'ultimo aveva chiesto il certificato di agibilità (doc. 7 allegato alla perizia), che veniva rilasciato in data 20.07.1999 dal pagina 7 di 13 Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Gavirate, arch. (doc. 8 allegato alla Persona_1
perizia e doc. 15 del fascicolo di parte appellata).
Alla luce di ciò, pertanto, in relazione a tale impianto, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, il CTU, con ragionamento immune da vizi logici e, pertanto, pienamente condivisibile,
non ha pacificamente rilevato la sussistenza di irregolarità e di vizi, ovvero la mancanza di specifici documenti, avendo precisato che “per potere affermare che un'opera edilizia sia conforme è necessario
che venga collaudata e che il competente ente, in tal caso il Comune di Gavirate, rilasci il certificato di
agibilità”, come avvenuto nel caso di specie (doc. 4 del fascicolo di parte appellata). Contrariamente a quanto affermato da parte appellante, tale perizia non risulta contraddittoria laddove, in relazione al quesito in cui era stato chiesto: “dica, infine, come afferma la resistente se la ricorrente abbia a seguito
della cessione di azienda modificato tutti o parte degli impianti per cui è causa”, ha affermato che:
“per quanto riportate nelle memorie allegate redatte dal Consulente di parte, arch. la Per_2
ricorrente ha avuto necessità, al fine del buon funzionamento del centro, di eseguire alcuni lavori,
riguardanti: […] – rifacimento pavimentazione area esterna e bordo piscina, compresa formazione
accesso disabili e vasche lavaggio piedi, rifacimento docce, delimitazione area nuotatori a bordo
piscina; - rifacimento impermeabilizzazione piscina”. Si ritiene, infatti, che tali interventi, peraltro solo allegati dal CTP di parte appellante e solo parzialmente risultanti dalle fatture, non siano idonei, di per sé, a dimostrare che al momento della cessione i beni oggetto di contratto non fossero effettivamente conformi alla normativa urbanistico – edilizia.
Non si ritiene dirimente a tale fine nemmeno la documentazione tempestivamente prodotta da parte appellante, riguardante due pareri igienico sanitari dell'ASL della Provincia di Varese – Distretto
Socio-Sanitario di Cittiglio del 2000 e del 2006 (doc. 6 e 5 del fascicolo di parte appellante) e una ordinanza del 25.06.2008 del Comune di Gavirate contenente una diffida ad adempiere (doc. 7 del fascicolo di parte appellante).
pagina 8 di 13 In ordine ai primi due pareri, si osserva che essi consistono esclusivamente in una serie di raccomandazioni per l'apertura stagionale, senza che sia stata fornita la prova che esse non siano state adempiute e che la piscina sia rimasta chiusa per tali stagioni, peraltro, tutte antecedenti alla vendita.
In ordine, poi, alla ordinanza del 25.06.2008, successiva di un anno alla cessione, si ritiene che non possa essere certamente imputabile alla cedente il fatto di cui al punto n. 1, ossia che “l'acqua risulta
non conforme ai parametri indicati nell'allegato D alla DGR n. 2552 del 17.05.2006 sia per quanto
riguarda la vasca grande e per quella piccola”, non facendo tali contestazioni riferimento, in difetto di prova contraria, a questioni concernenti eventuali vizi e difetti al momento della vendita. Si ritiene,
inoltre, che da tale ordinanza non si possa desumere la sussistenza di elementi difformi degli impianti alle normative vigenti al momento della cessione, in quanto nel provvedimento risultano richiesti, ai punti 2 a) e b), degli adeguamenti strutturali che tenevano conto del numero delle persone che frequentavano l'impianto al momento del sopralluogo effettuato, numero che non è possibile accertare se corrispondesse a quello ammesso prima della cessione.
Si osserva, poi, che nella ordinanza è stato indicato che: “2) nel corso dell'attività di controllo esterno,
che ha riguardato verifiche strutturali ed organizzativo/gestionali è stata evidenziata la necessità di
approfondire i seguenti aspetti: a) requisiti strutturali: sezione servizi igienici e docce. La normativa di
riferimento prescrive dotazioni minime rapportate al numero massimo di frequentatori contemporanei
presenti con le seguenti indicazioni: SERVIZI IGIENICI: 4 WC per i primi 100 utenti o frazione
suddivisi in eguale misura tra uomini e donne con un aumento di 1 ogni 100 utenti o frazione (i WC
devono avere superficie non inferiore a mq 1 ed essere dotati di spazio di disimpegno non comunicante
direttamente con gli spogliatoi). DOCCE: 4 docce allineate con acqua calda per i primi 30 utenti o
frazione, suddivise in uguale misura tra uomini o donne. Le docce devono essere aumentate in ragione
di 1 unità ogni ulteriori 15 utenti. SPOGLIATOI: il numero di posti spogliatoio deve essere rapportato
al numero massimo di frequentatori contemporanei presenti nella piscina. Si ritiene pertanto che nel
pagina 9 di 13 documento di valutazione, vista l'attuale dotazione, debbano essere previste soluzioni
organizzative/progettuali (da concordare con il Distretto socio sanitario) per garantire i requisiti
previsti dalla norma. LOCALE DI PRIMO SOCCORSO: i presidi di impegno, il materiale di
medicazione e le apparecchiature mediche devono risultare completamente disponibili e
immediatamente utilizzabili, pertanto dovranno essere custodite in locale adeguatamente segnalato ed
agevolmente raggiungibile. Al fine di garantire i requisiti suddetti risulta indispensabile la
predisposizione di precedere per garantire la perfetta efficienza ed efficacia di strumentazione e
farmaci; b) requisiti organizzativi e gestionali: REGOLAMENTO INTERNO: dovrà essere reso
obbligatorio l'utilizzo di calzature di materiale facilmente disinfettabile nei percorsi a piedi nudi.
TRATTAMENTO DELL'ACQUA: dovranno essere specificatamente indicate nel manuale di
valutazione del rischio le sostanze utilizzate. Dovrà essere verificata l'idoneità dei sistemi di dosaggio
e controllo del disinfettante che comunque dovranno essere conformi alla norma UNI 10637. Si
ricorda in particolare la necessità di rispettare le indicazioni riportate nelle schede tecniche allegate
ai prodotti disinfettanti in particolare i tempi di contatto/azione al fine di ottenere un'efficace
disinfettazione delle acque. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI: il personale operante oltre alle
competenze professionali specifiche dovrà essere a conoscenza delle procedure di gestione e controllo
della piscina”. In ordine alle contestazioni conseguenti alle verifiche strutturali, il Collegio rileva,
innanzitutto, che da tale ordinanza e dalle allegazioni di parte appellante non è possibile comprendere se le norme, asseritamente non rispettate al momento del sopralluogo, fossero già in vigore al momento della cessione, tenuto peraltro conto che, ai sensi dell'art. 1523 c.c., in un'ipotesi, come quella di specie, di vendita con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà al momento del pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna, con la conseguenza che era onere dell'appellante procedere all'adeguamento alle norme via via intervenute. Si
osserva, inoltre, che i lavori asseritamente realizzati nelle more, a seguito di tale ordinanza, fotografati in sede di ATP, riguardano esclusivamente il “rifacimento pavimentazione area esterna e bordo
pagina 10 di 13 piscina, compresa formazione accesso disabili e vasche lavaggio piedi, rifacimento docce,
delimitazione area nuotatori a bordo piscina;
- rifacimento impermeabilizzazione piscina”, ossia opere che esulano dalle prescrizioni sopra riportate. Anche con riferimento alla opera relativa al “rifacimento
delle docce”, si ritiene che non sia stato provato che essa sia stata posta in essere in esecuzione della ordinanza di cui sopra, trattandosi di una descrizione del tutto generica e non indica che parte appellante abbia effettivamente provveduto a un ampliamento e a una costruzione dei servizi ex novo,
come ha espressamente affermato in atto di appello: “La necessità di ottenere la sanatoria discende
proprio da questo fatto (n.d.r.: realizzare degli spogliatoi autonomi rispetto a quelli relativi alle attività
di tennis) e pertanto La si è trovata costretta a realizzare spogliatoi, WC, docce e locale di Pt_1
primo soccorso per poter continuare l'attività di piscina e per sanare le difformità”. Si osserva,
peraltro, che le altre contestazioni, riguardanti elementi “organizzativo/gestionali”, quali la realizzazione di un locale di primo soccorso con le caratteristiche indicate, la predisposizione di un regolamento interno, le modalità di trattamento delle acque e la formazione degli operatori, riguardano aspetti che esulano dalla cessione, essendo attività di cui deve occuparsi il soggetto che ha preso in gestione la piscina. Sono del tutto irrilevanti a tale riguardo anche le fatture prodotte, asseritamente relative ai lavori eseguiti per l'adeguamento all'ordinanza, sia come oggetto (in alcuni casi generico e,
in altri, che esula dalle contestazioni svolte), sia come date, in quanto alcune riportano una data anteriore alle contestazioni, mentre altre date sono successive di molti anni alla cessione e alle contestazioni (2013 e 2018) (doc. 9 e 9 bis del fascicolo di parte appellante).
Si osserva, peraltro, che parte appellata ha, comunque, provato che nel 2006, prima della vendita, si era adeguata da un punto di vista igienico-sanitario al D.G.R. maggio 2006, n. 8/2552 della Regione
Lombardia concernente “Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la
sicurezza, ai fini igienico-sanitari delle piscine natatorie” (doc. 10 del fascicolo di parte appellata),
come richiamato nella ordinanza di cui sopra, alla luce delle analisi effettuate in data 10.07.2006
dall'ASL della provincia di Varese (doc. 11 del fascicolo di parte appellata), a seguito delle quali era pagina 11 di 13 stata rilasciata apposita autorizzazione dal Comune di Gavirate in data 25.07.2006 volta “ad attivare la
piscina, a carattere stagionale all'aperto, avente le seguenti caratteristiche: - specchio d'acqua per
adulti a mq 312 (capacità 100 bagnanti); - specchio d'acqua per bambini pari a mq 30 (capacità 30
bambini) con annessi spogliatoi e servizi che dovranno essere disponibili non meno di n. 3 wc fino a 40
utenti o frazione, suddivisi in eguale misura tra uomini e donne, ogni successivi 30 utenti si dovrà
prevedere un ulteriori WC, nonché due docce ogni 15 utenti suddivise in uguale misura tra uomini e
donne e comunque non inferiore a due” (doc. 12 del fascicolo di parte appellata). Tale ultimo documento, peraltro, smentisce quanto affermato da parte appellante in ordine alla inesistenza di spogliatoi e bagni, attesa la autorizzazione rilasciata nella stagione balneare antecedente alla vendita,
che attesta la regolarità delle opere.
Del tutto irrilevante è l'estratto della concessione in sanatoria riportante la data del 5.04.2013,
depositato da parte appellante (doc. 10 del fascicolo di parte appellante), trattandosi di un mero estratto di un permesso di costruire, dal quale non è possibile comprendere nemmeno l'oggetto, né il nesso causale con le contestazioni mosse nella ordinanza di cui sopra, emessa ben 5 anni prima.
Alla luce di ciò, è evidente la inammissibilità della richiesta di espletamento di una CTU reiterata anche nel giudizio di appello, in quanto essa sarebbe del tutto esplorativa e generica. Inammissibile e,
comunque, irrilevante è anche la CTP depositata da parte appellante per la prima volta in appello (doc.
C del fascicolo di parte appellante), atteso che essa fa riferimento ad accertamenti effettuati eventualmente a distanza di anni dalla vendita, non essendo idonea, comunque, anche se ammissibile, a provare che eventuali irregolarità sussistessero già al momento della cessione.
Deve essere, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non avendo parte appellata provato, come era suo onere, che parte appellante ha agito e proposto appello in mala fede e/o colpa grave e l'eventuale danno subito.
pagina 12 di 13 Le spese di lite del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della mancanza di istruttoria.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento in Parte_1
favore di di in liquidazione delle spese di lite, che liquida in € CP_1 Persona_3
6.946,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA,
come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...]
del doppio del contributo unificato previsto dal testo Parte_1
unico delle spese di giustizia, all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
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