Articolo 27 della Legge 18 marzo 2025, n. 40
Articolo 26Articolo 28
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2 aprile 2025
Art. 27. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamita' gia' istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Entrata in vigore il 2 aprile 2025