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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3346/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, all'esito della camera di consiglio, visto ed applicato l'ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3346/2022 promossa da:
(c.f. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Piccinini ed elettivamente domiciliati presso e nel proprio studio in L'Aquila, al Viale Francesco Crispi, n. 28, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attori - contro
C.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
-Convenuta contumace-
OGGETTO: azione di risarcimento da cose in custodia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa: 1) Riconoscere e dichiarare la civile responsabilità del convenuto Controparte_1
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma,
[...] P.IVA_1
Via G.V. Bona n.105 (pec: nella causazione del sinistro meglio Email_1 descritto in narrativa per la responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni materiali ed economici subiti dall'attore quantificati nella complessiva somma di
€.9.800,00 di cui alla fattura n.109/2022, o alla somma maggiore e/o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito della espletanda fase istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo esborso;
2) onerare la parte soccombente della rifusione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_1 codesto Tribunale per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni dal Controparte_1 medesimo patiti in data 5 giugno 2022, nei pressi della chilometrica 131+800 della tratta autostradale
Teramo – L'Aquila, alle ore 22.15, allorquando, in prossimità di località Cerchiara, veniva improvvisamente attinto, a bordo della autovettura Mercedes GLA intestata a lui e alla sig. Parte_2
, targata GB244GK, nella parte anteriore bassa, da un cartello autostradale munito della
[...] propria struttura e posizionato a terra sulla carreggiata stradale occupante la corsia di marcia.
A sostegno della formulata domanda ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attore, che: i) in data 5 giugno
2022, nei pressi della chilometrica 131+800 della tratta autostradale Teramo – L'Aquila, alle ore 22.15, allorquando, in prossimità di località Cerchiara, veniva improvvisamente attinto, a bordo della autovettura Mercedes GLA intestata a lui e alla sig. , targata GB244GK, nella Parte_2 parte anteriore bassa, da un cartello autostradale munito della propria struttura e posizionato a terra sulla carreggiata stradale occupante la corsia di marcia;
ii) pur adottando tutte le modalità di guida conformi al codice della strada, attesa l'oscurità, non poteva in alcun modo l'ostacolo adagiato sul manto stradale il quale provocava cospicui e ingenti danni al veicolo, tali da non rendere più marciante l'autovettura; iii) ricorrono i presupposti per la declaratoria di responsabilità dell'Ente convenuto, in qualità di proprietario e custode della strada in cui avveniva il sinistro, con conseguente diritto al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 9.800,00, giusta fattura in atti.
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, rigettata la richiesta di consulenza tecnica poiché ininfluente ai fini del decidere, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e pertanto meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere, in punto di diritto, che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., - pacificamente applicabile anche alla P.A. (cfr, ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935 e Cass. 25 maggio 2010 n. 1210) - è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006;
Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n.
8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito.
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato o di terzi (Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Ove, invece, il concorrente comportamento del danneggiato non assurga a fattore interruttivo del nesso causale, nei termini delineati, ma a mera concausa dell'evento, cionondimeno tale condotta potrà avere rilievo (anche d'ufficio: Cass. Civ. sez. I, 25/07/2018 n.19755) sul piano delle conseguenze risarcibili, ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma l, al tenore del quale «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate».
Applicando al caso di specie le predette coordinate giuridiche ermeneutiche, soprattutto in tema di riparto di onere della prova, risultano provati dall'attore tanto la verificazione dell'evento - confermata dall'istruttoria orale - quanto il nesso di causalità tra res e l'evento stesso. In ordine a tali aspetti, infatti l'istruttoria svolta non ha lasciato spazio a dubbi, in particolare, come può evincersi dal prontuario per il rilevamento di incidente stradale redatto dalla Polizia di Stato, intervenuta a seguito dell'incidente in atti - dal quale emerge altresì la mancante illuminazione in ore notturne - e confermato dall'ascolto del teste, che, all'udienza del 26.10.2023, , indifferente, così dichiarava “è vera la Controparte_2 circostanza;
adr: ciò posso dire perché ero in macchina con lui e stavamo tornando a L'Aquila da
Giulianova ove avevamo trascorso la giornata;
cap. B): è vera la circostanza;
ero in macchina, nel sedile anteriore ed il cartello in questione non si vedeva, perché la strada in quel tratto era buia;
è vera la circostanza, andavamo a velocità moderata anche perché il tratto è buio;
la macchina dopo l'urto non era più marciante;
non ha potuto fare alcuna manovra per evitare l'urto perché l'ostacolo era Pt_1 proprio in mezzo alla carreggiata e non visibile fino all'impatto; subito dopo ha accostato la macchina sul ciglio destro della strada e siamo scesi a vedere cosa fosse accaduto;
la macchina poi non ripartiva, era inutilizzabile ed abbiamo chiamato subito la Polizia che stava nella parte opposta della strada e ci ha soccorso immediatamente”.
Con riguardo al nesso di causalità, inoltre, è stato acclarato che l'urto è avvenuto a causa della presenza, dell'ostacolo di cartello mobile stradale caduto e situato in mezzo alla carreggiata (come ricavabile dal richiamato prontuario redatto dalla Polizia di Stato e dall'ascolto del teste Tes_1
all'udienza del 14.3.2024 “tramite le auto che segnalavano con le quattro frecce l'ostacolo,
[...] che c'era del materiale da cantiere all'interno della carreggiata”), né prevedibile e né segnalato (da rilevarsi l'emersa imperizia, dalla complessiva attività istruttoria, del gestore autostradale che ritardava l'intervento per la rimozione dell'ostacolo), non può ritenersi che la condotta del danneggiato possa assurgere a causa esclusiva dell'evento, idonea cioè a spezzare il nesso causale nella produzione del danno, come risulta avvalorato dalla obiettiva ed intrinseca pericolosità della res e dal fatto che lo stato dei luoghi non consentiva di ritenere manifestamente prevedibile, attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, la verificazione dell'evento, né a mera concausa dell'evento, non essendo emerse condotte non diligenti o imprudenti da parte dell'attore, come pure evincibile dal prontuario in atti ove gli Agenti intervenuti non riscontravano violazioni del codice della strada a carico dello stesso.
Acclarato, dunque, l'an della pretesa risarcitoria, sul piano del quantum basti osservare, tenuto conto del principio di non contestazione con rilievo ex art. 115 c.p.c. - il mero valore indiziario della fattura consegue alla contestazione della stessa, ciò significa, secondo la giurisprudenza, che, in difetto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare,
Cass. 6502/1998 e Cass. 23499/2004 - che dalla documentazione prodotta in atti, e corroborata dalla testimonianza resa dal teste all'udienza sopra richiamata “è vera la circostanza, ho Controparte_2 visto la fattura e ho visto anche l'assegno di pagamento perché ero con quando ha pagato”, è Pt_1 emersa la sussistenza di danni, causalmente riconducibili all'evento denunciato dal danneggiato, per un totale di euro 9.800,00.
Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria. Non potranno esser riconosciuti, altresì, gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
Pertanto, in definitiva, la domanda va accolta, nei termini suindicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) con l'applicazione per tutte le fasi dei valori medi ridotti del 50 % in relazione all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1) Accoglie la domanda per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli attori, a CP_1 titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad euro 9.800,00, oltre accessori nei termini di cui in parte motiva;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore degli attori, Controparte_1 liquidate in euro 2.538,50 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Teramo il 10 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, all'esito della camera di consiglio, visto ed applicato l'ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3346/2022 promossa da:
(c.f. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Piccinini ed elettivamente domiciliati presso e nel proprio studio in L'Aquila, al Viale Francesco Crispi, n. 28, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attori - contro
C.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
-Convenuta contumace-
OGGETTO: azione di risarcimento da cose in custodia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa: 1) Riconoscere e dichiarare la civile responsabilità del convenuto Controparte_1
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma,
[...] P.IVA_1
Via G.V. Bona n.105 (pec: nella causazione del sinistro meglio Email_1 descritto in narrativa per la responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni materiali ed economici subiti dall'attore quantificati nella complessiva somma di
€.9.800,00 di cui alla fattura n.109/2022, o alla somma maggiore e/o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito della espletanda fase istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo esborso;
2) onerare la parte soccombente della rifusione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_1 codesto Tribunale per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni dal Controparte_1 medesimo patiti in data 5 giugno 2022, nei pressi della chilometrica 131+800 della tratta autostradale
Teramo – L'Aquila, alle ore 22.15, allorquando, in prossimità di località Cerchiara, veniva improvvisamente attinto, a bordo della autovettura Mercedes GLA intestata a lui e alla sig. Parte_2
, targata GB244GK, nella parte anteriore bassa, da un cartello autostradale munito della
[...] propria struttura e posizionato a terra sulla carreggiata stradale occupante la corsia di marcia.
A sostegno della formulata domanda ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attore, che: i) in data 5 giugno
2022, nei pressi della chilometrica 131+800 della tratta autostradale Teramo – L'Aquila, alle ore 22.15, allorquando, in prossimità di località Cerchiara, veniva improvvisamente attinto, a bordo della autovettura Mercedes GLA intestata a lui e alla sig. , targata GB244GK, nella Parte_2 parte anteriore bassa, da un cartello autostradale munito della propria struttura e posizionato a terra sulla carreggiata stradale occupante la corsia di marcia;
ii) pur adottando tutte le modalità di guida conformi al codice della strada, attesa l'oscurità, non poteva in alcun modo l'ostacolo adagiato sul manto stradale il quale provocava cospicui e ingenti danni al veicolo, tali da non rendere più marciante l'autovettura; iii) ricorrono i presupposti per la declaratoria di responsabilità dell'Ente convenuto, in qualità di proprietario e custode della strada in cui avveniva il sinistro, con conseguente diritto al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 9.800,00, giusta fattura in atti.
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, rigettata la richiesta di consulenza tecnica poiché ininfluente ai fini del decidere, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e pertanto meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere, in punto di diritto, che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., - pacificamente applicabile anche alla P.A. (cfr, ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935 e Cass. 25 maggio 2010 n. 1210) - è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006;
Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n.
8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito.
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato o di terzi (Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Ove, invece, il concorrente comportamento del danneggiato non assurga a fattore interruttivo del nesso causale, nei termini delineati, ma a mera concausa dell'evento, cionondimeno tale condotta potrà avere rilievo (anche d'ufficio: Cass. Civ. sez. I, 25/07/2018 n.19755) sul piano delle conseguenze risarcibili, ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma l, al tenore del quale «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate».
Applicando al caso di specie le predette coordinate giuridiche ermeneutiche, soprattutto in tema di riparto di onere della prova, risultano provati dall'attore tanto la verificazione dell'evento - confermata dall'istruttoria orale - quanto il nesso di causalità tra res e l'evento stesso. In ordine a tali aspetti, infatti l'istruttoria svolta non ha lasciato spazio a dubbi, in particolare, come può evincersi dal prontuario per il rilevamento di incidente stradale redatto dalla Polizia di Stato, intervenuta a seguito dell'incidente in atti - dal quale emerge altresì la mancante illuminazione in ore notturne - e confermato dall'ascolto del teste, che, all'udienza del 26.10.2023, , indifferente, così dichiarava “è vera la Controparte_2 circostanza;
adr: ciò posso dire perché ero in macchina con lui e stavamo tornando a L'Aquila da
Giulianova ove avevamo trascorso la giornata;
cap. B): è vera la circostanza;
ero in macchina, nel sedile anteriore ed il cartello in questione non si vedeva, perché la strada in quel tratto era buia;
è vera la circostanza, andavamo a velocità moderata anche perché il tratto è buio;
la macchina dopo l'urto non era più marciante;
non ha potuto fare alcuna manovra per evitare l'urto perché l'ostacolo era Pt_1 proprio in mezzo alla carreggiata e non visibile fino all'impatto; subito dopo ha accostato la macchina sul ciglio destro della strada e siamo scesi a vedere cosa fosse accaduto;
la macchina poi non ripartiva, era inutilizzabile ed abbiamo chiamato subito la Polizia che stava nella parte opposta della strada e ci ha soccorso immediatamente”.
Con riguardo al nesso di causalità, inoltre, è stato acclarato che l'urto è avvenuto a causa della presenza, dell'ostacolo di cartello mobile stradale caduto e situato in mezzo alla carreggiata (come ricavabile dal richiamato prontuario redatto dalla Polizia di Stato e dall'ascolto del teste Tes_1
all'udienza del 14.3.2024 “tramite le auto che segnalavano con le quattro frecce l'ostacolo,
[...] che c'era del materiale da cantiere all'interno della carreggiata”), né prevedibile e né segnalato (da rilevarsi l'emersa imperizia, dalla complessiva attività istruttoria, del gestore autostradale che ritardava l'intervento per la rimozione dell'ostacolo), non può ritenersi che la condotta del danneggiato possa assurgere a causa esclusiva dell'evento, idonea cioè a spezzare il nesso causale nella produzione del danno, come risulta avvalorato dalla obiettiva ed intrinseca pericolosità della res e dal fatto che lo stato dei luoghi non consentiva di ritenere manifestamente prevedibile, attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, la verificazione dell'evento, né a mera concausa dell'evento, non essendo emerse condotte non diligenti o imprudenti da parte dell'attore, come pure evincibile dal prontuario in atti ove gli Agenti intervenuti non riscontravano violazioni del codice della strada a carico dello stesso.
Acclarato, dunque, l'an della pretesa risarcitoria, sul piano del quantum basti osservare, tenuto conto del principio di non contestazione con rilievo ex art. 115 c.p.c. - il mero valore indiziario della fattura consegue alla contestazione della stessa, ciò significa, secondo la giurisprudenza, che, in difetto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare,
Cass. 6502/1998 e Cass. 23499/2004 - che dalla documentazione prodotta in atti, e corroborata dalla testimonianza resa dal teste all'udienza sopra richiamata “è vera la circostanza, ho Controparte_2 visto la fattura e ho visto anche l'assegno di pagamento perché ero con quando ha pagato”, è Pt_1 emersa la sussistenza di danni, causalmente riconducibili all'evento denunciato dal danneggiato, per un totale di euro 9.800,00.
Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria. Non potranno esser riconosciuti, altresì, gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
Pertanto, in definitiva, la domanda va accolta, nei termini suindicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) con l'applicazione per tutte le fasi dei valori medi ridotti del 50 % in relazione all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1) Accoglie la domanda per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli attori, a CP_1 titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad euro 9.800,00, oltre accessori nei termini di cui in parte motiva;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore degli attori, Controparte_1 liquidate in euro 2.538,50 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Teramo il 10 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)