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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20000404/2013
All'esito della camera di consiglio tenuta dopo la discussione orale, lo scrivente Giudicante, dr. Gustavo
Danise, pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 05/06/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 20000404 dell'R.G.A.C. anno 2013, all'esito della discussione orale nell'udienza del 05/06/2025, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovico Montera ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio come in atti;
- Attore -
E
P. IV in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, al CP_1 P.IVA_1 viale Regina Margherita, 125;
- Convenuta contumace –
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmine Perrotta, Francesco Altieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Concilio come in atti;
- Interveniente volontario -
– P. IV in persona del legale rappresentante pro CP_3 Controparte_4 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone e
Stefania Girfatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michelina Di Spirito come in atti;
- Chiamata in causa -
pagina 1 di 6 OGGETTO: accertamento dell'illiceità dell'occupazione di fondi agricoli da parte di elettrodotti in assenza di valido titolo giustificativo, con conseguente richiesta di condanna alla rimozione, risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo di essere proprietario di fondi agricoli siti in Albanella (SA), al foglio 5, particelle nn. 5, CP_1
10, 34, 68, 69, 70, 121, 148, 271, 272, 277, 278 e 279 del N.C.E.U., sui quali risultavano installati, in difetto di qualsivoglia titolo giuridico, quattro pali dell'elettrodotto con relativi cavi. Lamentava l'assenza di CP_1 consenso, atti di esproprio o costituzione coattiva di servitù, nonché danni alla proprietà, all'attività agricola ed alla salute per esposizione a campi elettromagnetici. Chiedeva l'accertamento della mancanza di titolo, la dichiarazione di illiceità della condotta, il risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché la rimozione dell'elettrodotto.
Si costituiva volontariamente in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva di e affermando la propria titolarità della linea a media tensione CP_1
“Matinella”, invocando l'usucapione ventennale della servitù ex art. 1158 c.c. e, in ogni caso, deduceva l'insussistenza di danni risarcibili.
A seguito di istanza della convenuta, con ordinanza del 13 giugno 2013, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in qualità di gestore della linea ad alta tensione denominata “Rossano – Laino – Montecorvino”. Essa contestava la domanda attorea, affermando la regolarità dell'opera, l'esistenza di validi atti autorizzativi e titoli di servitù, eccependo altresì il difetto di giurisdizione.
invece, non si è costituita, rimanendo contumace. CP_1
Espletata la prova testimoniale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025, con termine per il deposito delle conclusionali.
Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda proposta dall'attore, che mira ad accertare la mancanza di titolo legittimante la costruzione e il mantenimento della linea elettrica sulla proprietà privata, nonché a dichiarare l'illiceità della condotta, riconoscere i danni derivanti dal campo elettromagnetico, ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e la rimozione dell'opera.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, in mancanza di un valido atto autoritativo, le pretese di rimozione delle opere e di risarcimento del danno sono devolute al giudice ordinario,
pagina 2 di 6 trattandosi di controversie riguardanti diritti soggettivi e non impugnazione di atti amministrativi (Cfr.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 443 del 16 giugno 2000).
Ancora in via preliminare, va rilevato che l' e la Terna S.p.A. hanno Controparte_2 documentalmente dimostrato di essere, rispettivamente:
– la prima, titolare del diritto di proprietà dell'elettrodotto di media tensione denominato “Matinelle”, il quale insiste sul fondo di proprietà dell'attore sito nel Comune di Albanella, identificato al N.C.E.U. al foglio 5, particelle nn. 5, 10, 34, 68, 69, 70, 121, 148, 271, 272, 277, 278 e 279;
– la seconda, titolare della rete elettrica di trasmissione nazionale, nella consistenza individuata dal
D.M. 25 giugno 1999, comprendente l'elettrodotto a 380 kV “Rossano – – Montecorvino 1 e 2 Pt_2
. CP_3
Dalla documentazione in atti e dalle difese svolte da emerge in maniera Controparte_5 CP_3 univoca come la capogruppo non svolga attività dirette di installazione o gestione della rete CP_1 elettrica, trattandosi di holding pura. L'attività tecnica è esercitata per legge da società distinte, operanti in regime di concessione pubblica e dotate di autonomia giuridica e patrimoniale.
Deve, pertanto, escludersi la legittimazione passiva di in quanto soggetto estraneo alla CP_1 titolarità degli impianti oggetto di causa e, peraltro, non costituitosi nel presente giudizio, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti.
Fatte le precisazioni preliminari che precedono, occorre rilevare che, all'esito dell'istruttoria, è emersa la prova dell'esistenza, in capo a Terna S.p.A., di validi titoli costitutivi della servitù di elettrodotto, rappresentati da due distinti contratti con cui è stato riconosciuto in favore della medesima il diritto di collocare, mantenere, esercitare e sorvegliare la linea elettrica ad alta tensione denominata “Rossano –
Laino – Montecorvino” da 380 kV.
Segnatamente, in forza di detti accordi, veniva altresì pattuito il pagamento, da parte dell'Ente, delle seguenti somme:
− Lire 480.000 in favore dei sig.ri , e a titolo di Parte_3 Parte_4 Persona_1 corrispettivo per l'imposizione e l'esercizio perpetuo della servitù di elettrodotto, espressamente qualificata come inamovibile;
− Lire 400.000 in favore dei sig.ri e a titolo di compenso per Parte_4 Persona_1
l'imposizione e l'esercizio perpetuo di ulteriore servitù di elettrodotto, anch'essa espressamente qualificata come inamovibile.
Tali titoli negoziali appaiono idonei a fondare, sotto il profilo giuridico, il diritto di servitù vantato da Terna S.p.A. in relazione alle opere elettriche insistenti sul fondo di proprietà dell'attore.
pagina 3 di 6 La ha sollevato, in via riconvenzionale e con finalità meramente Controparte_2 difensive, eccezione di intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto relativa alla linea di media tensione “Matinelle”, al fine di ottenere il rigetto delle pretese restitutorie e risarcitorie avanzate dall'attore.
L'eccezione si fonda sull'orientamento costante della giurisprudenza, secondo cui la servitù di elettrodotto - pur atipica - è ammissibile nell'ordinamento e può essere acquisita per usucapione ventennale, trattandosi di un diritto reale consistente nel mantenere conduttori elettrici su fondo altrui.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che l'acquisto del diritto si perfeziona mediante possesso pubblico, pacifico e continuo delle infrastrutture, a prescindere dall'esistenza di titoli abilitativi. Una volta consolidata la servitù, l'acquirente del fondo servente subentra nello stato di fatto e di diritto, senza poter vantare pretese risarcitorie per l'occupazione preesistente, salvo specifico patto (cfr. Cass., Sez. II, 18 novembre 2024, n. 29580).
Nel caso in esame, le testimonianze hanno confermato la presenza e il regolare funzionamento dell'elettrodotto sin dal 1987, con struttura e tracciato immutati, integrando i presupposti di legge per l'usucapione. Il Tribunale ritiene ammissibile la prova testimoniale, anche se resa da dipendenti della convenuta, valutandone liberamente l'attendibilità ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in assenza di interesse diretto nella lite (Cass., ord. 18 luglio 2023, n. 20884).
La servitù così acquisita conserva natura volontaria, benché astrattamente coercibile, configurandosi come effetto del possesso protratto nel tempo, non già di imposizione autoritativa.
Al contrario, l'attore non ha dimostrato l'esistenza di atti interruttivi o di opposizione tali da impedire il perfezionamento dell'usucapione.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale e, per l'effetto, il rigetto integrale delle domande risarcitorie tanto in ordine al preteso pregiudizio arrecato dal peso imposto al fondo, quanto con riguardo al lamentato deprezzamento dell'immobile.
Parimenti va rigettata la richiesta di rimozione e delocalizzazione dell'elettrodotto della condotta elettrica in quanto il proprietario nulla ha dimostrato circa l'esistenza di concrete ed attuali esigenze di utilizzo del fondo, compatibili con la destinazione urbanistica dello stesso, né ha indicato i luoghi alternativi dove delocalizzare i pali.
In particolare si cita sul punto l'art. 122 Tu 1775/1933 che recita: “l'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso. Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore pagina 4 di 6 dell'esercente medesimo. In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo”.
I confini esegetici della disposizione sono stati delineati dalla Corte di Cassazione, con riguardo a fattispecie concrete assolutamente speculari, identiche, a quella odierna, in Ordinanza n. 19037 del
13/06/2022 “In materia di elettrodotto, l'art. 122 T.U. n. 1775 del 1933, che prevale sui principi generali del codice civile, costituisce norma di equilibrio tra le contrapposte esigenze del gestore, dell'utente finale e del proprietario del fondo su cui grava la relativa servitù, al quale è concessa la facoltà di usare liberamente il proprio fondo, anche quando ciò comporti la rimozione o lo spostamento dell'elettrodotto, salvo l'obbligo di offrire, ove possibile, un percorso alternativo per la conduttura elettrica” ed Ordinanza n. 21224 del 09/08/2019 “In materia di servitù di elettrodotto, al fine della stima della giusta indennità di asservimento, la inamovibilità della servitù non rileva in sé, ma solo se fonte di uno specifico e concreto pregiudizio. (Nella specie la S.C. ha evidenziato che il ricorrente, pur deducendo
l'intervenuto pregiudizio risarcibile del suo diritto ad ottenere lo spostamento della linea elettrica
a spese dell'esercente l'elettrodotto, desunto dalle previsioni di cui all'art. 122 del r.d. n. 1775 del
1933, in conseguenza della imposizione di una servitù inamovibile, non aveva neppure precisato quale fosse o potesse essere, in concreto, l'utilizzazione del fondo rimasta preclusa in conseguenza del mancato spostamento)”.
Applicando tali principi al caso di specie, non si rileva alcun comportamento illecito da parte delle società convenunte che hanno esercitato il diritto di costituzione di una servità coattiva di elettrodotto ex
TU 1775 del 1933, per assicurare l'erogazione di energia negli immobili in zona.
Il titolare del fondo servente non può opporsi a tale servitù; può chiederne la rimozione o l'esercizio in altro sito solo in presenza delle condizioni di cui all'art 122 del TU medesimo;
condizioni che parte attrice non ha soddisfatto.
Infine, la parte attrice sostiene che l'elettrodotto sopra il proprio fondo provochi immissioni elettromagnetiche nocive per la salute. Tuttavia, non ha fornito alcuna prova di violazioni tecniche o normative né di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legge. Il semplice vicinato a un impianto elettrico non costituisce di per sé un pericolo giuridico. Mancano accertamenti tecnici che dimostrino un rischio concreto o un danno attuale.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo all'obiettiva incertezza delle questioni giuridiche trattate, nonché alla diversa posizione soggettiva delle parti in causa (consumatore e imprenditore), si ritiene che ricorrano giustificati motivi per disporne la liquidazione in misura corrispondente ai parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014, e la compensazione per metà ex art 92 co 2 cpc.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulle domande di , ogni Parte_1 contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alle domande proposte da . Parte_1
2) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
CP_1
3) rigetta integralmente le domande risarcitorie formulate da , ivi comprese Parte_1 quelle relative al preteso peso imposto al fondo, al deprezzamento dell'immobile, alla lesione o minaccia del diritto alla salute, nonché alla richiesta di rimozione e trasferimento dell'elettrodotto;
4) condanna in favore della al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_2 processuali, in misura di metà, che si liquidano in € 1.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
compensa le spese per l'altra metà;
5) condanna in favore della Terna S.p.A. al pagamento delle spese processuali Parte_1 che si liquidano in € 1.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
compensa le spese per l'altra metà;
Così deciso in Salerno,
05/06/2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 6 di 6
All'esito della camera di consiglio tenuta dopo la discussione orale, lo scrivente Giudicante, dr. Gustavo
Danise, pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 05/06/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 20000404 dell'R.G.A.C. anno 2013, all'esito della discussione orale nell'udienza del 05/06/2025, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovico Montera ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio come in atti;
- Attore -
E
P. IV in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, al CP_1 P.IVA_1 viale Regina Margherita, 125;
- Convenuta contumace –
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmine Perrotta, Francesco Altieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Concilio come in atti;
- Interveniente volontario -
– P. IV in persona del legale rappresentante pro CP_3 Controparte_4 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone e
Stefania Girfatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michelina Di Spirito come in atti;
- Chiamata in causa -
pagina 1 di 6 OGGETTO: accertamento dell'illiceità dell'occupazione di fondi agricoli da parte di elettrodotti in assenza di valido titolo giustificativo, con conseguente richiesta di condanna alla rimozione, risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo di essere proprietario di fondi agricoli siti in Albanella (SA), al foglio 5, particelle nn. 5, CP_1
10, 34, 68, 69, 70, 121, 148, 271, 272, 277, 278 e 279 del N.C.E.U., sui quali risultavano installati, in difetto di qualsivoglia titolo giuridico, quattro pali dell'elettrodotto con relativi cavi. Lamentava l'assenza di CP_1 consenso, atti di esproprio o costituzione coattiva di servitù, nonché danni alla proprietà, all'attività agricola ed alla salute per esposizione a campi elettromagnetici. Chiedeva l'accertamento della mancanza di titolo, la dichiarazione di illiceità della condotta, il risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché la rimozione dell'elettrodotto.
Si costituiva volontariamente in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva di e affermando la propria titolarità della linea a media tensione CP_1
“Matinella”, invocando l'usucapione ventennale della servitù ex art. 1158 c.c. e, in ogni caso, deduceva l'insussistenza di danni risarcibili.
A seguito di istanza della convenuta, con ordinanza del 13 giugno 2013, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in qualità di gestore della linea ad alta tensione denominata “Rossano – Laino – Montecorvino”. Essa contestava la domanda attorea, affermando la regolarità dell'opera, l'esistenza di validi atti autorizzativi e titoli di servitù, eccependo altresì il difetto di giurisdizione.
invece, non si è costituita, rimanendo contumace. CP_1
Espletata la prova testimoniale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025, con termine per il deposito delle conclusionali.
Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda proposta dall'attore, che mira ad accertare la mancanza di titolo legittimante la costruzione e il mantenimento della linea elettrica sulla proprietà privata, nonché a dichiarare l'illiceità della condotta, riconoscere i danni derivanti dal campo elettromagnetico, ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e la rimozione dell'opera.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, in mancanza di un valido atto autoritativo, le pretese di rimozione delle opere e di risarcimento del danno sono devolute al giudice ordinario,
pagina 2 di 6 trattandosi di controversie riguardanti diritti soggettivi e non impugnazione di atti amministrativi (Cfr.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 443 del 16 giugno 2000).
Ancora in via preliminare, va rilevato che l' e la Terna S.p.A. hanno Controparte_2 documentalmente dimostrato di essere, rispettivamente:
– la prima, titolare del diritto di proprietà dell'elettrodotto di media tensione denominato “Matinelle”, il quale insiste sul fondo di proprietà dell'attore sito nel Comune di Albanella, identificato al N.C.E.U. al foglio 5, particelle nn. 5, 10, 34, 68, 69, 70, 121, 148, 271, 272, 277, 278 e 279;
– la seconda, titolare della rete elettrica di trasmissione nazionale, nella consistenza individuata dal
D.M. 25 giugno 1999, comprendente l'elettrodotto a 380 kV “Rossano – – Montecorvino 1 e 2 Pt_2
. CP_3
Dalla documentazione in atti e dalle difese svolte da emerge in maniera Controparte_5 CP_3 univoca come la capogruppo non svolga attività dirette di installazione o gestione della rete CP_1 elettrica, trattandosi di holding pura. L'attività tecnica è esercitata per legge da società distinte, operanti in regime di concessione pubblica e dotate di autonomia giuridica e patrimoniale.
Deve, pertanto, escludersi la legittimazione passiva di in quanto soggetto estraneo alla CP_1 titolarità degli impianti oggetto di causa e, peraltro, non costituitosi nel presente giudizio, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti.
Fatte le precisazioni preliminari che precedono, occorre rilevare che, all'esito dell'istruttoria, è emersa la prova dell'esistenza, in capo a Terna S.p.A., di validi titoli costitutivi della servitù di elettrodotto, rappresentati da due distinti contratti con cui è stato riconosciuto in favore della medesima il diritto di collocare, mantenere, esercitare e sorvegliare la linea elettrica ad alta tensione denominata “Rossano –
Laino – Montecorvino” da 380 kV.
Segnatamente, in forza di detti accordi, veniva altresì pattuito il pagamento, da parte dell'Ente, delle seguenti somme:
− Lire 480.000 in favore dei sig.ri , e a titolo di Parte_3 Parte_4 Persona_1 corrispettivo per l'imposizione e l'esercizio perpetuo della servitù di elettrodotto, espressamente qualificata come inamovibile;
− Lire 400.000 in favore dei sig.ri e a titolo di compenso per Parte_4 Persona_1
l'imposizione e l'esercizio perpetuo di ulteriore servitù di elettrodotto, anch'essa espressamente qualificata come inamovibile.
Tali titoli negoziali appaiono idonei a fondare, sotto il profilo giuridico, il diritto di servitù vantato da Terna S.p.A. in relazione alle opere elettriche insistenti sul fondo di proprietà dell'attore.
pagina 3 di 6 La ha sollevato, in via riconvenzionale e con finalità meramente Controparte_2 difensive, eccezione di intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto relativa alla linea di media tensione “Matinelle”, al fine di ottenere il rigetto delle pretese restitutorie e risarcitorie avanzate dall'attore.
L'eccezione si fonda sull'orientamento costante della giurisprudenza, secondo cui la servitù di elettrodotto - pur atipica - è ammissibile nell'ordinamento e può essere acquisita per usucapione ventennale, trattandosi di un diritto reale consistente nel mantenere conduttori elettrici su fondo altrui.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che l'acquisto del diritto si perfeziona mediante possesso pubblico, pacifico e continuo delle infrastrutture, a prescindere dall'esistenza di titoli abilitativi. Una volta consolidata la servitù, l'acquirente del fondo servente subentra nello stato di fatto e di diritto, senza poter vantare pretese risarcitorie per l'occupazione preesistente, salvo specifico patto (cfr. Cass., Sez. II, 18 novembre 2024, n. 29580).
Nel caso in esame, le testimonianze hanno confermato la presenza e il regolare funzionamento dell'elettrodotto sin dal 1987, con struttura e tracciato immutati, integrando i presupposti di legge per l'usucapione. Il Tribunale ritiene ammissibile la prova testimoniale, anche se resa da dipendenti della convenuta, valutandone liberamente l'attendibilità ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in assenza di interesse diretto nella lite (Cass., ord. 18 luglio 2023, n. 20884).
La servitù così acquisita conserva natura volontaria, benché astrattamente coercibile, configurandosi come effetto del possesso protratto nel tempo, non già di imposizione autoritativa.
Al contrario, l'attore non ha dimostrato l'esistenza di atti interruttivi o di opposizione tali da impedire il perfezionamento dell'usucapione.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale e, per l'effetto, il rigetto integrale delle domande risarcitorie tanto in ordine al preteso pregiudizio arrecato dal peso imposto al fondo, quanto con riguardo al lamentato deprezzamento dell'immobile.
Parimenti va rigettata la richiesta di rimozione e delocalizzazione dell'elettrodotto della condotta elettrica in quanto il proprietario nulla ha dimostrato circa l'esistenza di concrete ed attuali esigenze di utilizzo del fondo, compatibili con la destinazione urbanistica dello stesso, né ha indicato i luoghi alternativi dove delocalizzare i pali.
In particolare si cita sul punto l'art. 122 Tu 1775/1933 che recita: “l'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso. Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore pagina 4 di 6 dell'esercente medesimo. In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo”.
I confini esegetici della disposizione sono stati delineati dalla Corte di Cassazione, con riguardo a fattispecie concrete assolutamente speculari, identiche, a quella odierna, in Ordinanza n. 19037 del
13/06/2022 “In materia di elettrodotto, l'art. 122 T.U. n. 1775 del 1933, che prevale sui principi generali del codice civile, costituisce norma di equilibrio tra le contrapposte esigenze del gestore, dell'utente finale e del proprietario del fondo su cui grava la relativa servitù, al quale è concessa la facoltà di usare liberamente il proprio fondo, anche quando ciò comporti la rimozione o lo spostamento dell'elettrodotto, salvo l'obbligo di offrire, ove possibile, un percorso alternativo per la conduttura elettrica” ed Ordinanza n. 21224 del 09/08/2019 “In materia di servitù di elettrodotto, al fine della stima della giusta indennità di asservimento, la inamovibilità della servitù non rileva in sé, ma solo se fonte di uno specifico e concreto pregiudizio. (Nella specie la S.C. ha evidenziato che il ricorrente, pur deducendo
l'intervenuto pregiudizio risarcibile del suo diritto ad ottenere lo spostamento della linea elettrica
a spese dell'esercente l'elettrodotto, desunto dalle previsioni di cui all'art. 122 del r.d. n. 1775 del
1933, in conseguenza della imposizione di una servitù inamovibile, non aveva neppure precisato quale fosse o potesse essere, in concreto, l'utilizzazione del fondo rimasta preclusa in conseguenza del mancato spostamento)”.
Applicando tali principi al caso di specie, non si rileva alcun comportamento illecito da parte delle società convenunte che hanno esercitato il diritto di costituzione di una servità coattiva di elettrodotto ex
TU 1775 del 1933, per assicurare l'erogazione di energia negli immobili in zona.
Il titolare del fondo servente non può opporsi a tale servitù; può chiederne la rimozione o l'esercizio in altro sito solo in presenza delle condizioni di cui all'art 122 del TU medesimo;
condizioni che parte attrice non ha soddisfatto.
Infine, la parte attrice sostiene che l'elettrodotto sopra il proprio fondo provochi immissioni elettromagnetiche nocive per la salute. Tuttavia, non ha fornito alcuna prova di violazioni tecniche o normative né di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legge. Il semplice vicinato a un impianto elettrico non costituisce di per sé un pericolo giuridico. Mancano accertamenti tecnici che dimostrino un rischio concreto o un danno attuale.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo all'obiettiva incertezza delle questioni giuridiche trattate, nonché alla diversa posizione soggettiva delle parti in causa (consumatore e imprenditore), si ritiene che ricorrano giustificati motivi per disporne la liquidazione in misura corrispondente ai parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014, e la compensazione per metà ex art 92 co 2 cpc.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulle domande di , ogni Parte_1 contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alle domande proposte da . Parte_1
2) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
CP_1
3) rigetta integralmente le domande risarcitorie formulate da , ivi comprese Parte_1 quelle relative al preteso peso imposto al fondo, al deprezzamento dell'immobile, alla lesione o minaccia del diritto alla salute, nonché alla richiesta di rimozione e trasferimento dell'elettrodotto;
4) condanna in favore della al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_2 processuali, in misura di metà, che si liquidano in € 1.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
compensa le spese per l'altra metà;
5) condanna in favore della Terna S.p.A. al pagamento delle spese processuali Parte_1 che si liquidano in € 1.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
compensa le spese per l'altra metà;
Così deciso in Salerno,
05/06/2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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