Cass. civ., sez. II, sentenza 01/10/2019, n. 24471
CASS
Sentenza 1 ottobre 2019

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 28 maggio 2019, riguardante una controversia in materia di distanze tra edifici. Le parti in causa, da un lato, sostenevano che la costruzione di un immobile da parte di una società avesse violato le distanze legali previste dal D.M. n. 1444 del 1968, mentre la società ricorrente contestava tale violazione, sostenendo che le distanze fossero state rispettate e che non vi fosse una reale frontalità tra i fabbricati.

Il giudice ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello di Milano non avesse adeguatamente considerato la questione della frontalità tra i due edifici, essenziale per applicare le norme sulle distanze. La Corte ha sottolineato che, affinché si configuri una violazione delle distanze, deve sussistere un segmento di pareti che si fronteggiano, il che non era stato verificato nel caso specifico. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, ordinando un nuovo esame della causa da parte della Corte d'appello di Milano, che dovrà considerare le questioni di fatto e di diritto sollevate.

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Massime2

In materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che prescrive una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro.

Ai fini dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, due fabbricati, per essere antistanti, non devono necessariamente essere paralleli, ma possono anche fronteggiarsi con andamento obliquo, purché tra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento. Ne consegue che non danno luogo a pareti antistanti gli edifici posti ad angolo retto, né quelli in cui sono gli spigoli opposti a potersi toccare se prolungati idealmente uno verso l'altro.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 01/10/2019, n. 24471
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24471
Data del deposito : 1 ottobre 2019

Testo completo