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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Persona, Famiglia, Minorenni e Protezione Internazionale
n° 3117 /2025 r.g.
Il consigliere designato,
- letti gli atti,
- udito il trattenuto in videoconferenza,
- preso atto delle deduzioni della Questura e della difesa,
premesso che
1) nato/a il 01/01/1980 in Marocco C.U.I. , in Italia da circa venti anni, Parte_1 C.F._1
è stato espulso dal territorio dello Stato con decreto emesso dal Prefetto di Frosinone, in data
19.05.2025, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 286/1998;
2) Il cittadino straniero è stato, quindi, trattenuto presso il CPR di Brindisi con provvedimento del Questore di Frosinone disposto in data 19.05.2025 e convalidato dal Giudice di Pace di
Brindisi in data 21.05.2025;
3) Il trattenuto è stato poi trasferito in data 27.05.2025 in Albania, presso il centro di Gjader, località individuata in attuazione del Protocollo tra l'Italia e l'Albania ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, come modificato dal decreto-legge 28 marzo 2025, n.
37 convertito con modificazioni con legge 23.05.2025, n. 75, dove ha formalizzato la domanda di protezione internazionale in data 26.05.2025;
4) In ragione della presentazione della domanda di protezione internazionale, il Questore di
Roma ha disposto nuovo trattenimento con provvedimento ex art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015, in data 4.06.2025 e notificato in pari data alle ore 16.30, ritenendo che l'attuale presentazione di una domanda di protezione internazionale, per le circostanze di tempo e di luogo, apparisse pretestuosa ed unicamente finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione; 5) La Commissione territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda per manifesta infondatezza in data 6 giugno 2025 e la Corte di Appello di Roma, con provvedimento del 6 giugno 2025, non ha convalidato il trattenimento del richiedente asilo, ritenuta la sussistenza di un insanabile dubbio di compatibilità tra la normativa nazionale rilevante per l'adozione del provvedimento di convalida e il diritto europeo in materia di diritto di asilo, in ragione dell'ordinanza della prima sezione penale della Corte di Cassazione del 29 maggio 2025, di cui non si conoscono ancora le motivazioni, emessa nei procedimenti riuniti n. 14054 e 14055 del 2025;
6) Successivamente la Questura di Roma, ritenuta la sussistenza della pericolosità e il rischio di fuga del richiedente protezione internazionale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs
142/2015, ha disposto un nuovo trattenimento del richiedente presso il centro di Gjader ai sensi dell'art. 6, comma 2 e comma 2 bis del D.lgs 142/2015, come modificato dal d.l.
37/2025, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 75/2025, nella parte in cui
è previsto che: “2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento". Il provvedimento è stato notificato in data 7.06.2025 alle ore 12.00 e dunque entro il termine di 48 ore indicato dalla norma appena riportata;
7) la richiesta di convalida del trattenimento è pervenuta il 9.06.2025 alle ore 11.19, unitamente al decreto di trattenimento, e dunque nei termini di legge previsti per la trasmissione della richiesta di convalida, pari a 48 ore dall'adozione del provvedimento di trattenimento da parte del Questore e, in data odierna, si è tenuta udienza a mezzo di collegamento audiovisivo con il suddetto centro, ove si trova il trattenuto;
all'esito dell'odierna udienza, si è ritirato in camera di consiglio, riservando la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Ebbene, occorre, di necessità, premettere, il complesso quadro normativo, tra l'altro recentemente e significativamente innovato, che è possibile tracciare nel procedimento in esame al fine di definire e correttamente inquadrare il trattenimento di cittadino del Marocco. Parte_1
Ai sensi dell'art. 4 del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a
Roma il 6 novembre 2023, “«Art. 4 1. La Parte italiana può realizzare nelle Aree le strutture indicate nell'Allegato
1. . […]..
2. . […].
3. Le competenti autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture di cui al paragrafo 1, al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese.
…”, mentre ai sensi dell' Art. 3 comma 2 delle Disposizioni di coordinamento della Legge 21 febbraio 2024, n° 14 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, come da ultimo modificato secondo quanto sopra riportato “… 2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della
Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso nonche' quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Occorre poi dare atto delle modifiche apportate al comma 4 del menzionato art. 3 “Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera
B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, ne' produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero e' sottoposto. ((Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al
Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.».
Le modifiche apportate alla legge di ratifica del menzionato Protocollo hanno dunque ampliato le ipotesi di trasferimento di migranti - questi ultimi nel protocollo indicati come cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana-, originariamente limitate alle persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della
Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso. In particolare, la nuova previsione di trasferimento nella suddette aree dei destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del T.U.I. sta a significare la trasferibilità nelle stesse di migranti già presenti in Italia, trattenuti nei Centri di Permanenza per i
Rimpatri (CPR) in attesa di espulsione, stante l'affermata sostanziale equiparazione dei CPR esistenti sul territorio italiano alla struttura di Gjader.
Solo al momento della conversione e non invece nell'ambito del decreto legge è stata disciplinata l'ulteriore ipotesi per cui il trattenuto ex art. 14 T.U.I., trasferito nel Centro per i rimpatri in Albania, lì manifesti l'intenzione di richiedere la protezione internazionale, circostanza che determina il mutamento dello status giuridico del cittadino straniero originariamente espellibile in richiedente asilo. Ci si riferisce all'ultimo periodo del comma 4, art. 3 della legge di ratifica: “ Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione”.
Inoltre, sempre ai fini di una compiuta ricostruzione del contesto normativo, è opportuno riportare la norma che sancisce la giurisdizione italiana nelle suddette aree, sia pure limitatamente ai fini ivi indicati permanendo le aree territorio della Repubblica di Albania, ossia l'art. 4, comma 1, della legge
21 febbraio 2024 n. 14: “ Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti
e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale.
Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la Corte d'appello di Roma, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana”.
Infine, dopo avere sopra riportato alcune norme per esteso, per quanto di interesse, occorre bene evidenziare quali sono state le modifiche da ultimo apportate e che fondano il trattenimento di cui trattasi ai danni di migrante presente sul territorio italiano, già trattenuto in attesa di espulsione e condotto nell'esecuzione di tale trattenimento nel territorio di altro Stato, sia pure in area parificata alle zone di frontiera o di transito.
In particolare, il predetto Decreto legge 28 marzo 2025, n. 37 ha modificato l'art.14, comma 5, T.U.I., nella parte in cui è stato previsto che “E' fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida”, mentre soltanto con la Legge di conversione 23.05.2025 n. 75, all'articolo 6, dopo il comma 2 e' stato inserito il seguente comma: "
2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma
2 e' adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento" e al comma 3 è stato aggiunto, infine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”. Dunque, affermata la trasferibilità dei migranti trattenuti ai sensi dell'art. 14 T.U.I. in altro centro, in ogni momento e senza che ciò determini il venir meno del titolo originario, anche con riferimento ai centri situati nelle zone di frontiera o di transito ai sensi dell'art. 28 bis d. lgs. N. 25/2008 -alle quali sono equiparate le aree individuate nel Protocollo-, è CP_ stata pure contemplata la possibilità che il trattenuto, acquisito lo status di richiedente dopo aver manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, venga ivi trattenuto per due volte e con due distinti provvedimenti, una prima volta ai sensi dell'art. 6 comma 3 d. lgs. N. 142/2015
e, successivamente, qualora intervenga un provvedimento di non convalida, ai sensi dell'art. 6 comma
2 e comma 2 bis d. lgs. N. 142/2015 sulla base di diversi presupposti, già presenti al momento del precedente trattenimento.
A tal proposito, occorre considerare che all'art. 28 bis d. lgs. 25/2008, disciplinante le “Procedure accelerate”, sono state apportate modifiche e, in particolare, il comma 2 bis così oggi recita: “((Nei casi di cui ai commi 1 e 2)) la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, ((quando la domanda è stata ivi presentata,)) e la
Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda”.
E' stato dunque ampliato anche l'ambito di applicazione oggettivo del Protocollo con riferimento alle domande di protezione internazionale che possono essere processate nelle strutture albanesi, esteso in tal modo anche alle domande presentate dai soggetti trasferiti nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo in quanto destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
Ebbene, venendo alla fattispecie di giudizio, si prende atto che la domanda di protezione internazionale è stata correttamente presentata allo Stato italiano, in ragione della suddetta equiparazione delle aree individuate nel Protocollo Italia – Albania, ai soli fini dell'attuazione del
Protocollo e dello svolgimento delle procedure ivi previste, a zone di frontiera o di transito a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
E' stata domandata la convalida di un trattenimento ex art. 6 comma 2 bis d. lgs. 142/2015, con richiamo in premessa degli articoli 6 appena citato, 14 del T.U.I. e degli articoli 3 e 4 della Legge di ratifica n. 14/2024. Non vi è richiamo all'art. 28 bis del d. lgs. 25/2008 né all'art. 6 bis d. lgs. N.
142/2015: la prima norma costituisce attuazione della direttiva 2005/85/CE all'epoca recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e, in tale ambito, l'articolo citato individua le procedure cd. accelerate, anche in frontiera e che pure reca la novità del comma 2 bis sopra riportata, mentre la seconda disciplina il trattenimento disposto nell'ambito delle procedure di frontiera.
In data 6 giugno 2025 è stato adottato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, sezione procedure alla frontiera 2, con il quale la domanda è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 28 bis comma 2 lett. a) d. lgs.
25/2008, “richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10- ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b)”.
A questo punto, si imporrebbe l'esame delle nuove norme nel contesto della sovraordinata disciplina unionale del diritto di asilo e delle procedure comuni (in particolare, la menzionata direttiva e quelle successive n. 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e n. 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), al fine di verificarne l'effettivo ambito di applicazione, così che le norme unionali, per lo più di diretta efficacia, possano trovare piena applicazione.
Le norme da applicare alla procedura in esame, frutto della recente novella, presentano molteplici profili problematici e di dubbia compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, come già questa
Corte di Appello ha sottolineato, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, con provvedimenti del 28 aprile e del 30 aprile 2025, con riguardo a trattenimenti disposti prima del 24 maggio 2025, fornendo una interpretazione costituzionalmente orientata nonché conforme al diritto dell'Unione Europea, della normativa allora vigente, nell'ambito della quale non era espressamente previsto il trattenimento in Albania del richiedente asilo già entrato sul territorio nazionale e ivi trasferito, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione e di trattenimento ai sensi dell'art. 14 T.U.I. convalidato dal Giudice di Pace, ai fini dell'esecuzione delle operazioni di rimpatrio.
Tali perplessità trovano conforto nella citata pronuncia della I Sezione penale della Corte di
Cassazione del 29 maggio scorso, di cui non si conoscono ancora le motivazioni, emessa nei procedimenti riuniti n. 14054 e 14055 del 2025, con la quale sono state proposte alla CGUE due questioni pregiudiziali, ai sensi dell'art. 267 TFUE, riguardo: a) la compatibilità tra la disciplina nazionale introdotta dal D.L. n. 37/2025 e gli art. 3, 6, 8, 15 e 16 della Direttiva 2008/215/CE, nella parte in cui consente il trasferimento nel CPR di Gjader di soggetti destinatari di provvedimento di trattenimento amministrativo adottato ai sensi dell'art. 14 TUI, convalidati o prorogati dal giudice di pace, in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio;
b) in caso di risposta negativa a tale questione, se sia compatibile con l'art. 9, par. 1, della Direttiva 2013/32/UE la disciplina interna, anch'essa introdotta dal succitato D.L. n. 37/2025, nella parte in cui consente di disporre il trattenimento presso il CPR di Gjader, per il ritenuto carattere strumentale della domanda, dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione il quale, ivi condotto, abbia presentato domanda di protezione internazionale. Nel caso di specie appare però prioritario, perché rende sostanzialmente inutili e non rilevanti tali accertamenti, dare atto dell'assenza dei predicati presupposti del secondo trattenimento ex art. 6 d.lgs.
n. 142/2015, ai sensi del comma 2 bis, con richiamo del comma 2 lett. b perchè annovera diversi precedenti penali che fanno ritenere che lo stesso per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e ai sensi del comma 2 lett. d poiché sussisterebbe il pericolo di fuga associato alla necessità di determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione.
Il motivo di trattenimento involgente il pericolo di fuga non è ravvisabile. Invero l'art. 6, co. 2, lett.
d), d.lgs. 142/2015 prevede che il trattenimento possa essere disposto quando sussiste pericolo di fuga congiuntamente alla necessità di “determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento”. È, quindi, onere dell'Amministrazione procedente indicare la necessità istruttoria che richieda la presenza in loco dell'interessato. Nulla è stato dedotto sul punto e, pertanto, tale motivo non può giustificare il trattenimento. Anzi l'aver affermato che la domanda appare essere anche pretestuosa da parte dell'Amministrazione contraddice la possibile necessità di istruire la domanda attraverso la ricerca e l'approfondimento di elementi a sostegno della stessa.
Per quanto concerne l'ulteriore motivo addotto a giustificazione del trattenimento, ossia per essere il richiedente asilo nella situazione di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, deve rilevarsi che non si rinvengono i presupposti per arrivare alla suddetta valutazione della persona del richiedente, tenuto conto della risalenza dei pochi precedenti, anche di polizia e dell'assenza di riscontri recenti.
I precedenti sono infatti concentrati negli anni 2009-2011, così come riportati anche nelle richieste di nulla osta e anzi il richiedente risulta avere scontato recentemente una pena per fatti risalenti a quel periodo e in tale occasione ha goduto della liberazione anticipata, evidentemente per la condotta tenuta all'interno del penitenziario. Negli anni 2002-2009 il richiedente ha vissuto in Italia e ha qui lavorato, secondo quanto affermato poiché ha goduto del permesso di soggiorno e difatti i precedenti si riferiscono al periodo successivo. Comunque in quegli anni non si registrano precedenti, nemmeno di polizia. Tornato nel suo Paese, ha formato una famiglia e ha lavorato come muratore. Ha dichiarato di vivere a Zagarolo e di essere tornato in Italia per motivi economici con l'aereo e dunque con un passaporto che avrebbe nella sua dimora di Zagarolo, questi elementi, facilmente verificabili, non sono però documentati nel presente fascicolo.
Come segnalato dalla giurisprudenza di legittimità, il controllo giudiziale va condotto sulla base di specifici criteri: -accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, -attualità della pericolosità, -necessità di esaminare globalmente la personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.
Soprattutto non è possibile esprimersi in termini di attualità della pericolosità e l'acquisizione di proventi illeciti quale unica fonte di sostentamento sul territorio nazionale.
In conclusione, si impone il rigetto della domanda di convalida per insussistenza dei presupposti giustificanti il trattenimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, in composizione monocratica,
- non convalida il trattenimento nel CPR di Gjader del cittadino del Marocco Parte_1
nato/a il 01/01/1980 in Marocco C.U.I. . C.F._1
Dispone la comunicazione del presente decreto alle parti.
Roma, 11 giugno 2025
Il consigliere
Maria Rosaria Ciuffi
Sezione Persona, Famiglia, Minorenni e Protezione Internazionale
n° 3117 /2025 r.g.
Il consigliere designato,
- letti gli atti,
- udito il trattenuto in videoconferenza,
- preso atto delle deduzioni della Questura e della difesa,
premesso che
1) nato/a il 01/01/1980 in Marocco C.U.I. , in Italia da circa venti anni, Parte_1 C.F._1
è stato espulso dal territorio dello Stato con decreto emesso dal Prefetto di Frosinone, in data
19.05.2025, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 286/1998;
2) Il cittadino straniero è stato, quindi, trattenuto presso il CPR di Brindisi con provvedimento del Questore di Frosinone disposto in data 19.05.2025 e convalidato dal Giudice di Pace di
Brindisi in data 21.05.2025;
3) Il trattenuto è stato poi trasferito in data 27.05.2025 in Albania, presso il centro di Gjader, località individuata in attuazione del Protocollo tra l'Italia e l'Albania ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, come modificato dal decreto-legge 28 marzo 2025, n.
37 convertito con modificazioni con legge 23.05.2025, n. 75, dove ha formalizzato la domanda di protezione internazionale in data 26.05.2025;
4) In ragione della presentazione della domanda di protezione internazionale, il Questore di
Roma ha disposto nuovo trattenimento con provvedimento ex art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015, in data 4.06.2025 e notificato in pari data alle ore 16.30, ritenendo che l'attuale presentazione di una domanda di protezione internazionale, per le circostanze di tempo e di luogo, apparisse pretestuosa ed unicamente finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione; 5) La Commissione territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda per manifesta infondatezza in data 6 giugno 2025 e la Corte di Appello di Roma, con provvedimento del 6 giugno 2025, non ha convalidato il trattenimento del richiedente asilo, ritenuta la sussistenza di un insanabile dubbio di compatibilità tra la normativa nazionale rilevante per l'adozione del provvedimento di convalida e il diritto europeo in materia di diritto di asilo, in ragione dell'ordinanza della prima sezione penale della Corte di Cassazione del 29 maggio 2025, di cui non si conoscono ancora le motivazioni, emessa nei procedimenti riuniti n. 14054 e 14055 del 2025;
6) Successivamente la Questura di Roma, ritenuta la sussistenza della pericolosità e il rischio di fuga del richiedente protezione internazionale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs
142/2015, ha disposto un nuovo trattenimento del richiedente presso il centro di Gjader ai sensi dell'art. 6, comma 2 e comma 2 bis del D.lgs 142/2015, come modificato dal d.l.
37/2025, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 75/2025, nella parte in cui
è previsto che: “2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento". Il provvedimento è stato notificato in data 7.06.2025 alle ore 12.00 e dunque entro il termine di 48 ore indicato dalla norma appena riportata;
7) la richiesta di convalida del trattenimento è pervenuta il 9.06.2025 alle ore 11.19, unitamente al decreto di trattenimento, e dunque nei termini di legge previsti per la trasmissione della richiesta di convalida, pari a 48 ore dall'adozione del provvedimento di trattenimento da parte del Questore e, in data odierna, si è tenuta udienza a mezzo di collegamento audiovisivo con il suddetto centro, ove si trova il trattenuto;
all'esito dell'odierna udienza, si è ritirato in camera di consiglio, riservando la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Ebbene, occorre, di necessità, premettere, il complesso quadro normativo, tra l'altro recentemente e significativamente innovato, che è possibile tracciare nel procedimento in esame al fine di definire e correttamente inquadrare il trattenimento di cittadino del Marocco. Parte_1
Ai sensi dell'art. 4 del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a
Roma il 6 novembre 2023, “«Art. 4 1. La Parte italiana può realizzare nelle Aree le strutture indicate nell'Allegato
1. . […]..
2. . […].
3. Le competenti autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture di cui al paragrafo 1, al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese.
…”, mentre ai sensi dell' Art. 3 comma 2 delle Disposizioni di coordinamento della Legge 21 febbraio 2024, n° 14 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, come da ultimo modificato secondo quanto sopra riportato “… 2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della
Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso nonche' quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Occorre poi dare atto delle modifiche apportate al comma 4 del menzionato art. 3 “Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera
B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, ne' produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero e' sottoposto. ((Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al
Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.».
Le modifiche apportate alla legge di ratifica del menzionato Protocollo hanno dunque ampliato le ipotesi di trasferimento di migranti - questi ultimi nel protocollo indicati come cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana-, originariamente limitate alle persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della
Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso. In particolare, la nuova previsione di trasferimento nella suddette aree dei destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del T.U.I. sta a significare la trasferibilità nelle stesse di migranti già presenti in Italia, trattenuti nei Centri di Permanenza per i
Rimpatri (CPR) in attesa di espulsione, stante l'affermata sostanziale equiparazione dei CPR esistenti sul territorio italiano alla struttura di Gjader.
Solo al momento della conversione e non invece nell'ambito del decreto legge è stata disciplinata l'ulteriore ipotesi per cui il trattenuto ex art. 14 T.U.I., trasferito nel Centro per i rimpatri in Albania, lì manifesti l'intenzione di richiedere la protezione internazionale, circostanza che determina il mutamento dello status giuridico del cittadino straniero originariamente espellibile in richiedente asilo. Ci si riferisce all'ultimo periodo del comma 4, art. 3 della legge di ratifica: “ Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione”.
Inoltre, sempre ai fini di una compiuta ricostruzione del contesto normativo, è opportuno riportare la norma che sancisce la giurisdizione italiana nelle suddette aree, sia pure limitatamente ai fini ivi indicati permanendo le aree territorio della Repubblica di Albania, ossia l'art. 4, comma 1, della legge
21 febbraio 2024 n. 14: “ Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti
e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale.
Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la Corte d'appello di Roma, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana”.
Infine, dopo avere sopra riportato alcune norme per esteso, per quanto di interesse, occorre bene evidenziare quali sono state le modifiche da ultimo apportate e che fondano il trattenimento di cui trattasi ai danni di migrante presente sul territorio italiano, già trattenuto in attesa di espulsione e condotto nell'esecuzione di tale trattenimento nel territorio di altro Stato, sia pure in area parificata alle zone di frontiera o di transito.
In particolare, il predetto Decreto legge 28 marzo 2025, n. 37 ha modificato l'art.14, comma 5, T.U.I., nella parte in cui è stato previsto che “E' fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida”, mentre soltanto con la Legge di conversione 23.05.2025 n. 75, all'articolo 6, dopo il comma 2 e' stato inserito il seguente comma: "
2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma
2 e' adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento" e al comma 3 è stato aggiunto, infine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”. Dunque, affermata la trasferibilità dei migranti trattenuti ai sensi dell'art. 14 T.U.I. in altro centro, in ogni momento e senza che ciò determini il venir meno del titolo originario, anche con riferimento ai centri situati nelle zone di frontiera o di transito ai sensi dell'art. 28 bis d. lgs. N. 25/2008 -alle quali sono equiparate le aree individuate nel Protocollo-, è CP_ stata pure contemplata la possibilità che il trattenuto, acquisito lo status di richiedente dopo aver manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, venga ivi trattenuto per due volte e con due distinti provvedimenti, una prima volta ai sensi dell'art. 6 comma 3 d. lgs. N. 142/2015
e, successivamente, qualora intervenga un provvedimento di non convalida, ai sensi dell'art. 6 comma
2 e comma 2 bis d. lgs. N. 142/2015 sulla base di diversi presupposti, già presenti al momento del precedente trattenimento.
A tal proposito, occorre considerare che all'art. 28 bis d. lgs. 25/2008, disciplinante le “Procedure accelerate”, sono state apportate modifiche e, in particolare, il comma 2 bis così oggi recita: “((Nei casi di cui ai commi 1 e 2)) la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, ((quando la domanda è stata ivi presentata,)) e la
Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda”.
E' stato dunque ampliato anche l'ambito di applicazione oggettivo del Protocollo con riferimento alle domande di protezione internazionale che possono essere processate nelle strutture albanesi, esteso in tal modo anche alle domande presentate dai soggetti trasferiti nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo in quanto destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
Ebbene, venendo alla fattispecie di giudizio, si prende atto che la domanda di protezione internazionale è stata correttamente presentata allo Stato italiano, in ragione della suddetta equiparazione delle aree individuate nel Protocollo Italia – Albania, ai soli fini dell'attuazione del
Protocollo e dello svolgimento delle procedure ivi previste, a zone di frontiera o di transito a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
E' stata domandata la convalida di un trattenimento ex art. 6 comma 2 bis d. lgs. 142/2015, con richiamo in premessa degli articoli 6 appena citato, 14 del T.U.I. e degli articoli 3 e 4 della Legge di ratifica n. 14/2024. Non vi è richiamo all'art. 28 bis del d. lgs. 25/2008 né all'art. 6 bis d. lgs. N.
142/2015: la prima norma costituisce attuazione della direttiva 2005/85/CE all'epoca recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e, in tale ambito, l'articolo citato individua le procedure cd. accelerate, anche in frontiera e che pure reca la novità del comma 2 bis sopra riportata, mentre la seconda disciplina il trattenimento disposto nell'ambito delle procedure di frontiera.
In data 6 giugno 2025 è stato adottato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, sezione procedure alla frontiera 2, con il quale la domanda è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 28 bis comma 2 lett. a) d. lgs.
25/2008, “richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10- ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b)”.
A questo punto, si imporrebbe l'esame delle nuove norme nel contesto della sovraordinata disciplina unionale del diritto di asilo e delle procedure comuni (in particolare, la menzionata direttiva e quelle successive n. 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e n. 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), al fine di verificarne l'effettivo ambito di applicazione, così che le norme unionali, per lo più di diretta efficacia, possano trovare piena applicazione.
Le norme da applicare alla procedura in esame, frutto della recente novella, presentano molteplici profili problematici e di dubbia compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, come già questa
Corte di Appello ha sottolineato, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, con provvedimenti del 28 aprile e del 30 aprile 2025, con riguardo a trattenimenti disposti prima del 24 maggio 2025, fornendo una interpretazione costituzionalmente orientata nonché conforme al diritto dell'Unione Europea, della normativa allora vigente, nell'ambito della quale non era espressamente previsto il trattenimento in Albania del richiedente asilo già entrato sul territorio nazionale e ivi trasferito, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione e di trattenimento ai sensi dell'art. 14 T.U.I. convalidato dal Giudice di Pace, ai fini dell'esecuzione delle operazioni di rimpatrio.
Tali perplessità trovano conforto nella citata pronuncia della I Sezione penale della Corte di
Cassazione del 29 maggio scorso, di cui non si conoscono ancora le motivazioni, emessa nei procedimenti riuniti n. 14054 e 14055 del 2025, con la quale sono state proposte alla CGUE due questioni pregiudiziali, ai sensi dell'art. 267 TFUE, riguardo: a) la compatibilità tra la disciplina nazionale introdotta dal D.L. n. 37/2025 e gli art. 3, 6, 8, 15 e 16 della Direttiva 2008/215/CE, nella parte in cui consente il trasferimento nel CPR di Gjader di soggetti destinatari di provvedimento di trattenimento amministrativo adottato ai sensi dell'art. 14 TUI, convalidati o prorogati dal giudice di pace, in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio;
b) in caso di risposta negativa a tale questione, se sia compatibile con l'art. 9, par. 1, della Direttiva 2013/32/UE la disciplina interna, anch'essa introdotta dal succitato D.L. n. 37/2025, nella parte in cui consente di disporre il trattenimento presso il CPR di Gjader, per il ritenuto carattere strumentale della domanda, dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione il quale, ivi condotto, abbia presentato domanda di protezione internazionale. Nel caso di specie appare però prioritario, perché rende sostanzialmente inutili e non rilevanti tali accertamenti, dare atto dell'assenza dei predicati presupposti del secondo trattenimento ex art. 6 d.lgs.
n. 142/2015, ai sensi del comma 2 bis, con richiamo del comma 2 lett. b perchè annovera diversi precedenti penali che fanno ritenere che lo stesso per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e ai sensi del comma 2 lett. d poiché sussisterebbe il pericolo di fuga associato alla necessità di determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione.
Il motivo di trattenimento involgente il pericolo di fuga non è ravvisabile. Invero l'art. 6, co. 2, lett.
d), d.lgs. 142/2015 prevede che il trattenimento possa essere disposto quando sussiste pericolo di fuga congiuntamente alla necessità di “determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento”. È, quindi, onere dell'Amministrazione procedente indicare la necessità istruttoria che richieda la presenza in loco dell'interessato. Nulla è stato dedotto sul punto e, pertanto, tale motivo non può giustificare il trattenimento. Anzi l'aver affermato che la domanda appare essere anche pretestuosa da parte dell'Amministrazione contraddice la possibile necessità di istruire la domanda attraverso la ricerca e l'approfondimento di elementi a sostegno della stessa.
Per quanto concerne l'ulteriore motivo addotto a giustificazione del trattenimento, ossia per essere il richiedente asilo nella situazione di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, deve rilevarsi che non si rinvengono i presupposti per arrivare alla suddetta valutazione della persona del richiedente, tenuto conto della risalenza dei pochi precedenti, anche di polizia e dell'assenza di riscontri recenti.
I precedenti sono infatti concentrati negli anni 2009-2011, così come riportati anche nelle richieste di nulla osta e anzi il richiedente risulta avere scontato recentemente una pena per fatti risalenti a quel periodo e in tale occasione ha goduto della liberazione anticipata, evidentemente per la condotta tenuta all'interno del penitenziario. Negli anni 2002-2009 il richiedente ha vissuto in Italia e ha qui lavorato, secondo quanto affermato poiché ha goduto del permesso di soggiorno e difatti i precedenti si riferiscono al periodo successivo. Comunque in quegli anni non si registrano precedenti, nemmeno di polizia. Tornato nel suo Paese, ha formato una famiglia e ha lavorato come muratore. Ha dichiarato di vivere a Zagarolo e di essere tornato in Italia per motivi economici con l'aereo e dunque con un passaporto che avrebbe nella sua dimora di Zagarolo, questi elementi, facilmente verificabili, non sono però documentati nel presente fascicolo.
Come segnalato dalla giurisprudenza di legittimità, il controllo giudiziale va condotto sulla base di specifici criteri: -accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, -attualità della pericolosità, -necessità di esaminare globalmente la personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.
Soprattutto non è possibile esprimersi in termini di attualità della pericolosità e l'acquisizione di proventi illeciti quale unica fonte di sostentamento sul territorio nazionale.
In conclusione, si impone il rigetto della domanda di convalida per insussistenza dei presupposti giustificanti il trattenimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, in composizione monocratica,
- non convalida il trattenimento nel CPR di Gjader del cittadino del Marocco Parte_1
nato/a il 01/01/1980 in Marocco C.U.I. . C.F._1
Dispone la comunicazione del presente decreto alle parti.
Roma, 11 giugno 2025
Il consigliere
Maria Rosaria Ciuffi