Art. 39. (Ricostruzione delle posizioni liquidate dall'8 luglio 1970)
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che hanno richiesto la liquidazione del loro conto dall'8 luglio 1970, per il fatto di non aver raggiunto l'anzianita' contributiva minima per il diritto alla pensione di vecchiaia a causa del mancato esercizio della facolta' di cui allo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758 , possono, previo rimborso del capitale liquidato, ricostruire la loro posizione previdenziale esistente alla data della liquidazione.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che hanno richiesto la liquidazione del loro conto dall'8 luglio 1970, per il fatto di non aver raggiunto l'anzianita' contributiva minima per il diritto alla pensione di vecchiaia a causa del mancato esercizio della facolta' di cui allo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758 , possono, previo rimborso del capitale liquidato, ricostruire la loro posizione previdenziale esistente alla data della liquidazione.