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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 939/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 05.02.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) PA C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Nicola
Massafra (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del AR P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Andrea
Salustri (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._3
APPELLATA-
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Carlo
Innocenzo Frugoni (c.f. e l'avvocato Antero Ovoli (c.f. C.F._4
), che lo rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._5
APPELLATO -
E
r.g. n. 1 (c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore;
elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Massimo De
Mattia
(c.f. ) e l'avvocato Alessandro Franco Bianchi (c.f. C.F._6
, che la rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._7
APPELLATA -
Oggetto: appello di nei confronti di PA AR
, avverso la sentenza, resa tra le
[...] Controparte_2 Controparte_3
parti, dal Tribunale Ordinario di Velletri n. 48/2021, pubblicata il 09.01.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 1892/2014 promosso da nei PA
confronti di , AR Controparte_2 [...]
- confessoria servitutis e risarcimento danni - Controparte_3
IN FATTO E IN DIRITTO conviene in giudizio, dinanzi al primo Giudice, il PA Controparte_2
la società e la società
[...] Controparte_4 Controparte_5 concludendo per l'accertamento della esistenza di una servitù di passaggio, a favore del fondo di proprietà della e a mezzo delle strade esistenti e da costruire della _1 lottizzazione “ ”, meglio identificate in atti, con ordine, al Conservatore CP_2
dei registri Immobiliari, di procedere alla relativa trascrizione e ordine, ai convenuti, di astenersi da turbative del diritto di servitù in oggetto e di ripristino della servitù mediante la eliminazione di ogni impedimento apposto all'esercizio di tale servitù, nonché con condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni conseguiti all'illegittimo comportamento assunto, rispetto al diritto di servitù oggetto di causa.
A sostegno delle domande proposte, allega: PA
- per atto a rogito del notaio , rep. 9725, racc. Parte_2 Persona_1
2048 del 24.03.99 (rectius “94”), cede, alla “un terreno AR
della superficie di circa mq. 91.043 confinante con il , Viale Controparte_6 di Colle Romito, Via delle Pleiadi, salvo altri”, immobile censito nel C.C.T. di
Pomezia al foglio 57, particelle 85, 86, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 387, 388, 1582,
425, 1535 e 1582.
- L'art. 4 dell'atto di compravendita prevede: “la parte venditrice precisa e la società acquirente ne prende atto che la strada denominata via dei Marchigiani
(oggi denominata Via della Caffarella) e la striscia di terreno a confine con il
r.g. n. 2 di sono gravate da servitù di passaggio a favore di terzi. La CP_6 CP_6
venditrice per accedere al Bosco di in parte di sua proprietà, si CP_6
riserva il diritto di passaggio sulle strade già esistenti di o in CP_2
alternativa su quelle che la società acquirente dovesse costruire sul terreno in oggetto”.
- con successivo atto a rogito del notaio rep. 21440 Parte_2 Per_2
racc. 9266, cede, in data 28.03.1994, ad Parte_3
parte del bosco del e precisamente un terreno agricolo della CP_6 complessiva superficie di ettari 10 e centiare 20 “con accesso dalla Via
Caffarella nonché dalle strade esistenti e da costruire dalla lottizzazione CP_2
”, confinante con le particelle 31, 32, 29 e 20 del foglio 132, proprietà
[...]
salvo altri, cedendo così il diritto di passaggio AR
che si era riservata nella precedente cessione in favore della
[...]
AR
- Le strade di accesso al fondo di proprietà di sono quelle che PA
insistono sul terreno attualmente di proprietà della , Controparte_7
censito al C.C.T. di Pomezia, relativo al Comune di Ardea, al foglio 57 con le ex particelle 85, 86, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 387, 388, 1582, 425, 1535 e 1582 oggi particelle 1696, 1700, 1699, 1697 e 1705 e catasto fabbricati del Comune di
Ardea al foglio 57 particella 1791, 1757 e 1758, indicate nella piantina allegata all'atto di citazione.
- La nell'atto di vendita a si è riservata il diritto di Pt_2 AR
passaggio sulle strade già esistenti e da realizzare di;
tale diritto è, CP_2
successivamente, ceduto alla dante causa di PA
- Nel 1995, la recinta, con muri, bandoni di lamiera e cumuli di terra, CP_1 alcuni accessi alle strade della lottizzazione “ ” (gli accessi di viale CP_2
Corona Boreale, di Via Sirio e di viale di ). CP_2
- Nell'aprile dell'anno 2013, il appone una rete lungo il confine con via CP_2
della Caffarella e due cancelletti in corrispondenza di Viale di Colle Romito e
Viale Corona Australe, ma il presidente del promette di realizzare una CP_2
massicciata carrabile ed un cancello in corrispondenza delle strade di accesso alla proprietà della sopra indicate, dunque in data 07.10.2013, _1 confidando nella riapertura delle strade (garantita anche dai “referenti” della
Sirio Costruzioni) concede in locazione, per la durata di 15 anni e per un canone r.g. n. 3 di euro 8.000,00 mensili, alla l'intero Bosco del Buglioncino, CP_8
per realizzare un campo di addestramento e di gioco per la disciplina denominata
“soft air”, garantendo, alla conduttrice, tutti gli accessi al fondo.
- Il 04.11.2013, la BRCOM invia diffida ad adempiere alla che _1
successivo 11.11.2013, invia analoga diffida alla ed AR
al che, tuttavia, non riaprono i varchi del passaggio, Controparte_2
con la conseguenza che il 10.02.2014, la risolve il contratto di CP_8
locazione; chiede la restituzione di euro 16.000,00, versati in conto canoni e il risarcimento danni per euro 200.000,00.
Il oppone la nullità dell'atto di citazione;
la improcedibilità e la Controparte_2
infondatezza della domanda;
nel merito, di essere un consorzio di strade vicinali pubbliche, aperte al pubblico transito, costituito ai sensi dell'articolo e del D.L.
Lgt.01.09.1918 n.1446, avente natura di diritto pubblico, come accertato da sentenza del tribunale civile di Velletri n. 1727/2009, in data 21.09.2009; che nessuna strada interna al conduce al terreno di proprietà della che la non indica il CP_2 _1 _1
titolo di tale servitù, ma si limita a depositare una serie di atti da soggetti terzi ed estranei al;
la inammissibilità della costituzione di una servitù di passaggio su CP_2
strade non ancora realizzate, ostando il disposto dell'articolo 1030.c. c.. Quanto alla domanda di risarcimento, oppone che non vi sono varchi d'accesso al fondo della e dunque non è stato precluso alcun accesso;
che l'oggetto sociale della _1
conduttrice è estraneo all'esercizio dell'attività di addestramento dedotta;
che la conduttrice è stata posta in liquidazione il 31 dicembre 2013 e che non è verosimile che,
a meno di due mesi dalla liquidazione, la conduttrice abbia sottoscritto un contratto che la vincolasse per i successivi 27 anni.
La società oppone che la sentenza del Tribunale di Controparte_4
Velletri, n. 38874/2001, in data 27.11.2001, ormai irrevocabile, la quale, nel respingere la domanda di (padre della odierna attrice), accerta e dichiara che la Controparte_9 chiusura dei vari varchi di accesso al terreno (realizzata nel 1994 dall'odierna comparente), concretizza esercizio delle facoltà dominicali di godimento esclusivo del bene lei spettanti. Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico–giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in r.g. n. 4 modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito).
La società oppone il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_5
conclude per il rigetto delle domande, allegando di non avere la titolarità delle particelle rispetto alle quali è proposta la domanda della per accertare l'esistenza della _1 pretesa servitù di passaggio;
richiama l'accertamento contenuto nella sentenza la n.
38874/2001, emessa tra il padre della e la a _1 AR
definizione del giudizio recante n.r.g. 28098/1998, che accerta l'assenza di strade utili all'esercizio della azionata servitù, con conseguente inoperatività della riserva contenuta nell'atto del notaio in data 24 Marzo 1994, in quanto avente ad oggetto un PE
vantaggio su strade non edificate.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< a) rigetta la domanda sub a) delle conclusioni rassegnate da;
b) PA
dichiara assorbite le altre domande proposte da;
c) rigetta le PA
domande di risarcimento danni da lite temeraria proposte da AR
e dal : d) condanna al
[...] Controparte_2 PA
pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in euro AR0
21.424,00 per compensi, oltre accessori di legge;
e) compensa le spese processuali nella misura della metà tra , da un lato, ed PA AR
e il , dall'altro e condanna la prima al pagamento,
[...] Controparte_2
in favore di ciascuna, della metà residua, liquidata in euro 10.712,00 per compensi, oltre accessori di legge.>.
Di seguito, le ragioni della decisione, per quanto di rilievo al fine della valutazione delle censure proposte in sede di appello.
- A sostegno delle domande, richiama i seguenti atti pubblici: PA
“1) atto a rogito del Notaio del 24.3.1999(rectius:”1994”), rep. 9725, PE
racc. 2048; 2) atto a rogito del Notaio del 28.3.1994, rep. 21440, racc. Per_2
9266; 3) atto a rogito del Notaio del 29.5.1987, rep. 37880, Persona_3 racc. 9391)”.
- Con atto a rogito del notaio del 24.3.1994 stipulato con PE [...]
si riserva, all'art. 4, “il diritto di AR Parte_2
passaggio sulle strade già esistenti di o in alternativa su quelle CP_2 che la Società acquirente dovesse costruire sul terreno”, per l'accesso al Bosco del per parte ancora di sua proprietà. CP_6
r.g. n. 5 Con l'atto rogitato dal Notaio del 28.3.1994, (a distanza di quattro Per_2 giorni dal rogito dell'atto del notaio ) stipulato con PE [...]
, la stessa specifica, all'art. 1, l'oggetto della Parte_4 Pt_2 vendita nei seguenti termini: “immobile sito in Comune di Aprilia, località
Fosso di Buglione, e precisamente terreno agricolo della complessiva superficie di ettari dieci e centiare venti circa… con accesso dalla via Caffarella nonché dalle strade esistenti e da costruire della lottizzazione “ ”, CP_2
confinante con le particelle 31, 32, 29 e 20 del foglio 132, proprietà
[...]
salvo altri”. AR
- Dall'uso della congiunzione copulativa “e”, nel secondo atto di vendita, risulta che ha trasferito la servitù di passaggio, prevista in termini Parte_2 alternativi nell'atto del 24.3.1994, alle strade già esistenti e a quelle che avrebbe realizzato. AR
- La riserva di costituzione della servitù di passaggio sulle strade che
[...] avesse costruito sul terreno oggetto dell'atto di AR
compravendita a rogito del Notaio del 24.3.1994, contenuta nella PE clausola di cui all'art 4, non consente di appurare l'attualità dell'utilitas a favore del fondo dominante, condizione essenziale per la costituzione della servitù, stanti i termini in cui è formulata, per cui deve considerarsi nulla, e come tale tamquam non esset.
- In ogni caso, l'ampliamento dell'oggetto della servitù contenuta nell'atto del
28.03.1994 e in violazione del nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet non è opponibile a che ha trascritto il AR
proprio atto di acquisto in data 31.03.1994, anteriormente alla trascrizione dell'alienazione a favore di , eseguita in Parte_4
data 08.04.1994.
- terza acquirente da Gestim 91, già PA Parte_4
, può esercitare il passaggio esclusivamente dalle strade già
[...]
esistenti alla data del 24.3.1994, con esclusione di tutte quelle realizzate successivamente da e, quindi, delle strade AR
indicate nella premessa della citazione sub 7 pag. 2, siccome realizzate con la lottizzazione di da parte di CP_2 AR
r.g. n.
6 - Con l'atto del 04.10.2006, rep. 29797, racc. 9180, a rogito del notaio la PE
non ha alienato a alcuna AR Controparte_3
delle particelle oggetto della richiesta declaratoria di servitù di passaggio.
- La domanda sub a) delle conclusioni rassegnate dalla viene respinta e la _1
valutazione delle altre è assorbita.
Con atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. PA
<< (…) previa sospensione della efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza
impugnata per i motivi meglio indicati in narrativa;
In via principale e nel merito: respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dei motivi tutti sopraesposti: In via principale a) Accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà della SI.ra PA attraverso le strade esistenti e da costruire della lottizzazione “ ” CP_2
confinante con le particelle 31, 32, 29 e 20 del foglio 132, proprietà
[...]
salvo altri” ed insistenti sulle particelle censite nel C.C.T. di AR
Pomezia, relativo al Comune di Ardea, al foglio 57 con le ex particelle 85, 86, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 387, 388, 1582,
425, 1535 e 1582, oggi particelle 1696, 1700, 1699, 1697 e 1705 e catasto fabbricati del Comune di Ardea foglio 57 particella 1791, 1757 e 1758 e precisamente le strade indicate nella piantina di seguito riprodotta e così denominate: 1) Via Colle Romito dal punto I al punto L;
Via Corona Australe dal punto A al punto B (l'ultimo pezzetto era sterrato e privo di massicciata); Via Sirio dal punto C al punto D;
Via Corona Boreale dal punto E al punto F (l'ultimo pezzetto era sterrato e privo di massicciata); Via Colle
Romito dal punto G al punto H (l'ultimo pezzetto era sterrato e privo di massicciata);
b) Ordinare al conservatore dei registri immobiliari la relativa trascrizione. c)
Ordinare ai convenuti di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti della SI.ra
, titolare della servitù accertate, e di rimettere in pristino eliminando PA ogni impedimento all'accesso sulle strade di cui al diritto di servitù accertato. d)
Condannare i convenuti al risarcimento dei danni tutti subiti che si quantificano nella misura di € 1.680.000,00 e ovvero nella diversa maggiore o minore misura che verrà determinata nel corso dell'istruttoria. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario>>.
Con comparsa del 25.05.2021, si costituisce il e rassegna le Controparte_2 seguenti conclusioni: << (…) rigettare integralmente l'avverso appello e quindi confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto condannare parte appellante al
r.g. n. 7 pagamento in favore del delle spese, competenze ed onorari Controparte_2
di giudizio, ivi incluse le spese generali in ragione del 15%, oltre agli accessori di legge>>.
Con comparsa del 26.05.2021, si costituisce e rassegna le Controparte_3
seguenti conclusioni:
<< (…) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
relativamente a tutte le domande attoree e per l'effetto rigettarle. In Controparte_3
via subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento dell'eccezione che precede, rigettare tutte le domande attoree ex adverso formulate siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con vittoria di spese e compensi della procedura oltre rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014, Iva e Cpa.", respingere l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza di primo grado n. 48/2021 emessa dal PA
Tribunale Ordinario di Velletri, confermandone interamente il contenuto>>.
Con comparsa del 05.06.2021, si costituisce e rassegna AR
le seguenti conclusioni: << in via preliminare: non sospendere la esecutorietà della sentenza impugnata;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva della odierna appellata e per l'effetto rigettare in toto l'appello. nel merito e definitivamente pronunciando: rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'odierna
Appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 48/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di
Velletri, oggetto di gravame. in ogni caso: con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, R.F. 15%, IVA e CAP, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.>>. articola tre motivi di appello. PA
1) Rubricato: “Violazione di legge. contraddittorietà manifesta. difetto di motivazione - errore di diritto, motivazione insufficiente, contraddittoria ed erronea lettura delle risultanze istruttorie. motivazione insufficiente, contraddittoria ed erronea in ordine all'accertamento della preesistenza o meno rispetto all'atto del 24/03/1994 delle strade indicate nella premessa della citazione sub 7 pag.
2. motivazione insufficiente, contraddittoria ed erronea in ordine alla valutazione delle prove – mancata corretta valutazione della documentazione depositata”. L'appellante lamenta la errata valutazione delle r.g. n. 8 risultanze istruttorie per la parte della decisione che esclude la preesistenza dell'impianto stradale descritto al punto 7 dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio. A tal fine, richiama l'atto a rogito del notaio , in Persona_4
data 14.11.1988, n.rep.1443, dalla lettera del quale risulta la preesistenza, delle strade, alle varie cessioni di proprietà effettuate da la Parte_2
preesistenza dell'impianto stradale oggetto di causa risulterebbe anche dalla chiara lettera dell'art. 4 dell'atto di compravendita in data 24.03.1994 e dell'art. 1 dell'atto di compravendita del 28.03.1994; nel secondo, in particolare, sono puntualmente descritte e riportate nella piantina riprodotta nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio;
la preesistenza delle strade è riferita dai testi escussi nonché dal consulente d'ufficio, geometra nominato nel giudizio Persona_5
recante numero rg28098/98 del Tribunale di Velletri.
2) Rubricato: “violazione di legge. contraddittorietà manifesta. difetto di motivazione - motivazione insufficiente, contraddittoria ed erronea in ordine alla presa nullità della riserva di costituzione della servitù ed alla non opponibilità della costituzione della servitù alla . AR
L'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui esclude che dall'art. 4 dell'atto a rogito del notaio , in data 24.03.1994, si desuma la PE
utilitas del fondo dominante. A tal fine, allega che i due fondi già esistevano e dunque l'utilità sussisteva, sia con riferimento alle strade preesistenti, che con riferimento alle strade da realizzare. Censura la decisione nella parte in cui ritiene che, ove pure considerata valida la riserva espressa nel primo atto,
l'ampliamento dell'oggetto della servitù successivamente alla sua costituzione da parte della non fosse possibile. A tal fine osserva che la era Pt_2 Pt_2
l'originaria proprietaria di tutti i terreni e dunque aveva la facoltà di costituire le servitù.
3) Rubricato: “Errore di diritto, motivazione insufficiente, contraddittoria ed erronea in ordine alla posizione della . L'appellante Controparte_3
censura la decisione nella parte in cui motiva che con l'atto a rogito del notaio in data 04.10.2006, non risultano trasferite a le PE Controparte_3
particelle oggetto della domanda di accertamento della servitù di passaggio. A tal fine, allega che tale atto rappresenta la stessa piantina per cui oggi è causa con le medesime particelle con la conseguenza che è " di tutta evidenza che la
CP_ porzione acquistata dalla attiene, almeno in quota parte, allo stesso
r.g. n. 9 terreno per cui si chiede accertarsi il diritto di servitù in relazione alle strade esistenti”
I tre motivi di appello sono tutti diretti ad ottenere la favorevole valutazione, in riforma della sentenza impugnata, della domanda di accertamento della esistenza della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà della sulle strade esistenti della _1 lottizzazione “ ” denominate “ 1) Via Colle Romito dal punto I al punto L;
CP_2
Via Corona Australe dal punto A al punto B (l'ultimo pezzetto era sterrato e privo di massicciata); Via Sirio dal punto C al punto D;
Via Corona Boreale dal punto E al punto F (l'ultimo pezzetto era sterrato e privo di massicciata); Via Colle Romito dal punto G al punto H (l'ultimo pezzetto era sterrato e privo di massicciata)”, nonché la favorevole valutazione della domanda risarcitoria proposta;
sono strettamente connessi tra loro;
vengono esaminati congiuntamente e non hanno pregio.
Con le censure in esame, la intende sostenere che le strade con riguardo alle _1
quali chiede accertare il proprio diritto di passaggio per accedere al Parte_5
(quelle indicate al punto 7 dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio) erano già esistenti alla data della stipula dell'atto di vendita a rogito del notaio con PE
(e dunque al momento della stipula dell'atto a rogito AR
del notaio , il successivo 28.03.1994, tra e la Persona_4 Parte_2 [...]
, posto che secondo la sua stessa prospettazione non ne Parte_6 sono state realizzate altre ( cfr. pag. 22 dell'atto di appello) e avendo accertato, la sentenza impugnata, il suo diritto di passaggio sulle strade esistenti alla data del
24.03.1999, chiede accertarsi il diritto di passaggio per l'accesso al Parte_5
su tali strade.
Non si controverte, dunque, in questa sede, di servitù per vantaggio futuro (art. 1029
c.c. primo comma), ma della costituzione del vincolo prediale a vantaggio del di CP_6
per la parte ancora di proprietà di alla data del 24.03.1994, CP_6 Parte_2
in parte trasferita alla società dante causa della con il successivo atto in data _1
28.03.1994.
A sostegno delle proprie censure, dirette a dimostrare la preesistenza della rete stradale e dei tratti di strada oggetto della domanda in esame agli atti di disposizione posti a fondamento della domanda, la richiama l'atto a rogito del notaio _1 PE
, in data 14.11.1988, n.rep.1443; l'art. 4 dell'atto di compravendita in data
[...]
24.03.1994 e l'art. 1 dell'atto di compravendita del 28.03.1994; le risultanze della c.t.u.
r.g. n. 10 espletata nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Roma e recante n.r.g.
28098/1998 nonché le risultanze delle prove testimoniali espletate.
Le risultanze istruttorie richiamate dall'appellante non ne supportano le tesi difensive.
L'oggetto dell'atto a rogito del notaio in data 14.11.1988 esclude che, Persona_4 alla data della stipula dell'atto di compravendita tra e Parte_2 [...]
la fosse titolare, in quanto originaria proprietaria AR Pt_2 dell'intero fondo lottizzato e oggetto di successive cessioni di proprietà, di un generale diritto dominicale sulla intera rete stradale esistente a tale data;
dall'art. 1 di tale atto, emerge, infatti, che la cede e trasferisce, gratuitamente senza corrispettivo, al Pt_2 consorzio ”, che accetta e acquista, l'intera rete stradale del comprensorio CP_2 urbanistico denominato ”, esclusi brevi tratti stradali, in corso di CP_2
convenzione con il comune, per i quali la cessione viene differita;
la generica allegazione della nonostante la riproduzione, nel testo della citazione, della _1 planimetria allegata all'atto, non consente di ritenere che le strade oggetto del presente giudizio fossero tra quelle non cedute al e dunque che alla stipula dell'atto in CP_2
data 24.03.1994, fossero ancora di proprietà della Pt_2
Il consulente d'ufficio nominato, dal Tribunale di Roma, nel giudizio recante n.r.g.
28098/1998 rileva, alla data di espletamento dell'incarico (05.11.2000) e previo accesso ai luoghi di causa:
- la esistenza di un tracciato viario interno al terreno venduto a
[...]
AR
- che il tracciato, realizzato sul proseguimento delle strade di lottizzazione del comprensorio, risale agli anni 60;
- che le strade presenti nel comprensorio non lo attraversano integralmente alla data di redazione della consulenza (15.11.2000);
- che nessuna di tali strade interne, ad eccezione di via della Caffarella, accede al
Bosco di CP_6
Le dichiarazioni testimoniali richiamate dall'appellante non superano l'accertamento del consulente d'ufficio in punto di mancanza di strade che consentano l'esercizio di una servitù di accesso al terreno acquistato dalla _1
rende dichiarazioni generiche;
conferma il piano di Testimone_1 CP_11
lottizzazione nonché la chiusura dei confini da parte della nel corso degli CP_1
anni 1997/1998, ma per il resto si limita in maniera asseriva a confermare i capitoli di prova;
riferisce che il tratto stradale si interrompeva e Testimone_2
r.g. n. 11 genericamente riporta la circostanza che tuttavia “proseguiva” per un tratto “in terra battuta” e si poteva accedere al bosco per raccogliere i funghi;
CP_12
riferisce, nel 2002, di porzioni di massicciate non definite urbanisticamente che comunque non arrivavano al bosco, nonché di un “tratturo”.
A ciò consegue che con esclusione di via della Caffarella, non ricompresa tra quelle indicate all'art. 7 dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio e dunque non oggetto di domanda in questa sede, le strade, che pure possono ritenersi esistenti sin dagli anni 60 all'interno del terreno acquistato dalla AR
non erano strade attraverso l'uso delle quali poteva esercitarsi il diritto di
[...]
accesso al ancora di proprietà della al momento della Pt_5 CP_6 CP_13
stipula dell'atto di vendita al dunque, diversamente AR dalla prospettazione dell'appellante, non sono oggetto della costituzione di servitù.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: tra euro 520.001,00 e euro 1.000.000,00, compensi minimi in ragione della attività di difesa in concreto svolta nelle diverse fasi del presente giudizio).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello, come in atti proposto da nei confronti di PA AR Controparte_2
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale
[...] Controparte_3
Ordinario di Velletri n. 48/2021, pubblicata il 09.01.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 1892/2014 promosso da nei confronti di PA [...]
, ogni diversa AR Controparte_2 Controparte_3
conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, alle parti appellate, le spese di lite che AR4
liquida, per ciascuna delle tre parti, in euro 15.000,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e distrae, quanto alla
[...]
[...] in favore dell'avv. Andrea Salustri, difensore dichiaratosi AR5
antistatario.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 30.04.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 13