Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1740 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Separazione giudiziale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa IN Lisi Giudice Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1740/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...], in data [...] (CF ), Parte_1 C.F._1 professione commerciante, residente in [...], rappresentata e difesa - giusta procura apposta in calce al ricorso rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Marta Boco ( ) del Foro di Siena, con studio in Poggibonsi Via Salceto n. C.F._2
91 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore, RICORRENTE NEI CONFRONTI DI
nato a [...], in data [...] CP_1
( ) e residente in [...], elettivamente C.F._3 domiciliato in Arezzo, Piazza Giudo Monaco n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Niki Rappuoli ( ), del Foro di Arezzo, che lo rappresenta e difende giusta C.F._4 procura allegata alla comparsa di costituzione su foglio separato ex art. 83 c.p.c. RESISTENTE con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 26.9.2024) avente ad oggetto: separazione personale CONCLUSIONI per entrambe le parti rassegnate all'udienza del 26.2.2025 :
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al Conservatore dei registri immobiliari, i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali con trasferimento alla SI.ra nata Chiusi (SI), in data 27 marzo Parte_1 1963 (CF ), della proprietà dei beni immobili di seguito descritti al fine C.F._1
Pagina 1
1 - CONSENSO ED OGGETTO Il sig. nato a [...], in data [...] CP_1 ( ) e residente in [...] identificato a mezzo C.F._3 Patente di Guida n. cede e trasferisce alla SI.ra nata Chiusi NumeroD_1 Parte_1
(SI), in data 27 marzo 1963 (CF ), identificata a mezzo di carta C.F._1 d'identità n. che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la quota parte Numero_1 pari ad ½ della piena proprietà dei seguenti beni immobili:
- appartamento di civile abitazione posto al piano secondo di 6,5 vani catastali, composto da guardaroba, cucina, corridoio, tre camere e due bagni;
censito al catasto fabbricati del Comune di Chiusi al Foglio 63, Particella 1039, Sub 7, Cat. A/2, vani 6,5, rendita € 402,84, Via Oslavia Piano 2;
- garage pertinenziale, al piano terra, della consistenza catastale di mq 25, censito al Foglio 63, Particella1039 sub 9 Cat. C/6, consistenza mq 25, rendita € 90,38. Quanto sopra descritto è meglio rappresentato nelle planimetrie catastali e visure di cui all'allegata relazione tecnica (“relazione tecnica conformità urbanistica catastale” Allegato alle conclusioni congiunte), confini: Via Oslavia, Via Niccolini, Parti comuni, salvo se altri. Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. Il cedente, cointestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, l° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto (Come da allegati alla relazione tecnica).
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
- vi è piena conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari. Ai fini della continuità storico catastale le parti si danno atto che le particelle 1039 sub 7 e 1039 sub. 9 del Foglio 63 derivano rispettivamente dalle particelle 376 sub. 9 e 376 sub 11 del medesimo foglio 63, giusta variazione per modifica identificativo – pratica n. SI0116918 e SI0116916 del 31.12.2004; Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma. Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 30 luglio 2024 dal Geom. Persona_1 esibito in originale e che si allega, in copia conforme, al presente atto, formandone parte
Pagina 2 integrante (allegato n. 1). La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione ad eccezione di: costituzione fondo patrimoniale atto Notaio del 26 gennaio 2018 (Rep. N. 7922 Per_2
Racc. N. 5776 registrato a Perugia (PG) il 31/01/2018 al n. 2401 serie 1T e trascritto a Montepulciano in data 31 gennaio 2018 ai i NN 335/250). La parte cedente dichiara inoltre che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, e che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: atto di compravendita sottoscritto in data 21 giugno 1996, Rep. n. 49.619, Racc.
6.797 ai Rogiti Notaio di Sarteano Persona_3 (registrato e trascritto a Montepulciano ai NN. 2267/1541), in virtù del quale e CP_1
come innanzi generalizzati, coniugi in regime di separazione dei beni, Parte_1 acquistavano la piena proprietà dei cespiti in oggetto, allora identificati con le particelle 376 sub.9 e 376 sub 11 del Foglio 63, da nato a [...] il [...]. Persona_4 Tutte le provenienze come sopra precisate sono meglio indicate nella relazione ipocatastale del Notaio (“certificazione Notarile ipo- catastale Notaio del 10/01/2025” allegato Per_2 conclusioni congiunte). Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti ed in considerazione del fatto che il trasferimento avviene a favore di uno di esse al fine di assicurarne il mantenimento, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara che ex D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni anche penali per il caso di dichiarazioni false e/o reticenti in atti pubblici, che la costruzione del fabbricato di cui le porzioni immobiliari oggetto di trasferimento è iniziata in data 31/07/1973 ed è stata ultimata in data 29/12/1976, in conformità a concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Chiusi in data 27/07/1973, Pratica n. 52/73. Dichiara inoltre che successivamente l'immobile di cui fa parte detta porzione immobiliare è stato oggetto di lavorazione di ampliamento in conformità a Concessione Edilizia rilasciata dal Sindaco del Chiusi in data 27/07/1973, Pratica n. 52/73 e successiva variante n.48/75, DIA del 5/05/1998 e DIA del 13/04/2000, come da relazione tecnica del Geom. Per_1 che si produce (All. “relazione tecnica conformità urbanistica catastale” conclusioni
[...] congiunte);
- che da allora non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie
Pagina 3 autorizzazioni o concessioni edilizie;
- i titoli edilizi relativi al complesso immobiliare sono regolari, così come attestato dal tecnico Geom. nella “Relazione tecnica sulla conformità urbanistica e Persona_1 catastale”, redatta in data 30/07/2024 (All. “relazione tecnica conformità urbanistica catastale” conclusioni congiunte); Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, e che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. ART.
9 - EFFETTI PUBBLICITARI Le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la NC del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.3) Il SI. asporterà tutti gli effetti personali e gli CP_1 oggetti di sua proprietà dall'immobile sito in chiusi (SI), Via Oslavia n. 54 entro e non oltre
2 mesi dalla data della sentenza di separazione, lasciando nella disponibilità della SI.ra e della figlia IN tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti;
Pt_1
3) Ripartizione delle spese straordinarie per la figlia IN nella misura del 50 % per ogni genitore;
4) Spese compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.9.2024 dinanzi al Tribunale di Siena Parte_1 chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio in data 7 ottobre 1990, in Cetona (SI), dal quale sono nati due figli: Per_5
in data 24 marzo 1992 e , in data 20 marzo 1997.
[...] Persona_6
A fondamento del ricorso assumeva : che da circa due anni erano sorti contrasti insanabili nella coppia tali da far venir meno la comunione di vita materiale e spirituale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza ma che non era stato possibile giungere ad una definizione consensuale , così che la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso. Si costituiva il quale , pur dichiarandosi contrario alla separazione , aderiva CP_1 sul punto alle richiesta della moglie e formulava proprie conclusioni in ordine alle condizioni di separazione . All'udienza del 16.1.2025 ( prima udienza davanti al giudice istruttore) le parti davano atto di aver raggiunto un accordo che prevedeva trasferimenti immobiliari. Era quindi fissata nuova udienza al 26.2.2025 nella quale, alla presenza della IO di NC , veniva redatto apposito verbale di trasferimento immobiliare;
i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione, divenuta comune alle parti , può essere accolta. Le prospettazioni contenute nel ricorso e nella comparsa di costituzione oltre che nel successivo accordo comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale tale escludere, secondo una ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Pagina 4 Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi sia in ricorso che nel verbale relativo al trasferimento immobiliare- come in epigrafe tutti riportati- in quanto risultano legittimi e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. In particolare, con riferimento al trasferimento immobiliare, si evidenzia che, per come recentemente evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, di 29 luglio 2021 n. 21761), sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4 comma 16 Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art 29, comma 1-bis Legge 27 febbraio 1985 n. 52; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la conformità alle risultanze dei registri immobiliari.
Le spese sono compensate , come previsto dalle parti
Il Pubblico Ministero ha espresso il proprio parere “nulla oppone” in data 26.9.2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra e ( generalizzati Parte_1 CP_1 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 7 ottobre 1990, in Cetona trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cetona al N. 19 parte II serie A - anno 1990. alle condizioni sopra riportate;
2) Spese compensate. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cetona di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 3.3.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
P.Q.M.
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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