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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3766/2022 avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”, vertente
TRA
(c.f. , in persona del Ministro p.t., e Parte_1 P.IVA_1
(c.f. Controparte_1
), in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Napoli, indirizzo p.e.c. Email_1
appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Controparte_2 C.F._1
Musto, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
indirizzo di p.e.c. Email_2
appellato
NONCHE'
(P. Iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni D'Aponte, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di p.e.c.
Email_3
appellata
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.3.2022 dinanzi al Giudice di Pace di , il CP_1 CP_2
impugnava la cartella di pagamento n. 012 20200007195086000, notificata da
[...]
, dell'importo di € 371,24, in forza di un verbale di contravvenzione al Controparte_3
Codice della Strada, elevato dalla Prefettura di nell'anno 2017. CP_1
A sostegno della domanda di annullamento dell'atto impugnato, il ricorrente esponeva che: in data 7.8.2017 aveva ricevuto la notifica del verbale di contestazione nr. SCV/0005285035 (atto presupposto all'impugnata cartella di pagamento) elevato dal;
- in data Parte_1
18.8.2017 aveva provveduto al pagamento dell'importo ridotto di euro 150,56, possibile entro i cinque giorni dalla notifica del verbale, in luogo della somma di euro 201,26; - l'erronea quantificazione degli importi pretesi e l'esistenza di un'obbligazione di pagamento per soli €
51,00.
I resistenti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 539/2022 il Giudice di Pace di accoglieva il ricorso ed CP_1
annullava la cartella di pagamento impugnata, con condanna della al pagamento delle CP_1
spese di lite.
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza l'1.12.2022, il e la Parte_1 Controparte_1
proponevano appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma integrale, attesa la legittimità della cartella di pagamento. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, e, in subordine, la declaratoria della sua carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, il , che concludeva per il rigetto dell'appello e la CP_2
conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta e all'udienza del 15.4.2025 veniva trattenuta in decisione.
* * *
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'appello, proposto entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza, nonché la sua ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto nell'atto di appello sono chiaramente individuate le modifiche richieste alla decisione di primo grado ed analizzate le questioni a fondamento delle censure formulate.
Sempre in via preliminare, va dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' _3
, in quanto tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte
[...]
dell'appellante.
Passando all'esame del merito, l'appello è fondato nei limiti che si passano ad illustrare.
In punto di fatto, costituisce circostanza pacifica che l'odierno appellato ha pagato in misura ridotta la sanzione in lite, versando la somma di € 150,56.
Tuttavia, tale pagamento è avvenuto oltre il termine in cui era consentito, cioè cinque giorni dalla notificazione del verbale.
E', poi, documentalmente provato che l'appellato ha versato un importo (Euro 150,56)
inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare (Euro 201,26) in forza del verbale di contestazione nr. SCV/0005285035, essendo scaduto il termine per il pagamento in misura ridotta. Dunque, l'iscrizione al ruolo effettuata dai ricorrenti è legittima solo per la differenza tra l'importo pagato in misura ridotta e l'importo non ridotto, oltre gli accessori di legge e gli oneri di riscossione.
Invece, l'importo oggetto della cartella impugnata non tiene conto del pagamento già
effettuato dall'appellato.
Pertanto, l'importo della cartella va decurtato della somma già versata dall'appellato.
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, la cartella va annullata solo per la somma di € 204,16 (€ 354,72 - € 150,56).
Le spese di lite del doppio grado vanno integralmente compensate in considerazione della peculiarità della vicenda sottesa alla decisione, dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto dal e dalla Parte_1 Controparte_1
, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione;
2) in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella nei limiti di € 204,16 e la conferma nel resto;
3) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Avellino il 15.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3766/2022 avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”, vertente
TRA
(c.f. , in persona del Ministro p.t., e Parte_1 P.IVA_1
(c.f. Controparte_1
), in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Napoli, indirizzo p.e.c. Email_1
appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Controparte_2 C.F._1
Musto, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
indirizzo di p.e.c. Email_2
appellato
NONCHE'
(P. Iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni D'Aponte, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di p.e.c.
Email_3
appellata
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.3.2022 dinanzi al Giudice di Pace di , il CP_1 CP_2
impugnava la cartella di pagamento n. 012 20200007195086000, notificata da
[...]
, dell'importo di € 371,24, in forza di un verbale di contravvenzione al Controparte_3
Codice della Strada, elevato dalla Prefettura di nell'anno 2017. CP_1
A sostegno della domanda di annullamento dell'atto impugnato, il ricorrente esponeva che: in data 7.8.2017 aveva ricevuto la notifica del verbale di contestazione nr. SCV/0005285035 (atto presupposto all'impugnata cartella di pagamento) elevato dal;
- in data Parte_1
18.8.2017 aveva provveduto al pagamento dell'importo ridotto di euro 150,56, possibile entro i cinque giorni dalla notifica del verbale, in luogo della somma di euro 201,26; - l'erronea quantificazione degli importi pretesi e l'esistenza di un'obbligazione di pagamento per soli €
51,00.
I resistenti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 539/2022 il Giudice di Pace di accoglieva il ricorso ed CP_1
annullava la cartella di pagamento impugnata, con condanna della al pagamento delle CP_1
spese di lite.
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza l'1.12.2022, il e la Parte_1 Controparte_1
proponevano appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma integrale, attesa la legittimità della cartella di pagamento. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, e, in subordine, la declaratoria della sua carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, il , che concludeva per il rigetto dell'appello e la CP_2
conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta e all'udienza del 15.4.2025 veniva trattenuta in decisione.
* * *
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'appello, proposto entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza, nonché la sua ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto nell'atto di appello sono chiaramente individuate le modifiche richieste alla decisione di primo grado ed analizzate le questioni a fondamento delle censure formulate.
Sempre in via preliminare, va dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' _3
, in quanto tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte
[...]
dell'appellante.
Passando all'esame del merito, l'appello è fondato nei limiti che si passano ad illustrare.
In punto di fatto, costituisce circostanza pacifica che l'odierno appellato ha pagato in misura ridotta la sanzione in lite, versando la somma di € 150,56.
Tuttavia, tale pagamento è avvenuto oltre il termine in cui era consentito, cioè cinque giorni dalla notificazione del verbale.
E', poi, documentalmente provato che l'appellato ha versato un importo (Euro 150,56)
inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare (Euro 201,26) in forza del verbale di contestazione nr. SCV/0005285035, essendo scaduto il termine per il pagamento in misura ridotta. Dunque, l'iscrizione al ruolo effettuata dai ricorrenti è legittima solo per la differenza tra l'importo pagato in misura ridotta e l'importo non ridotto, oltre gli accessori di legge e gli oneri di riscossione.
Invece, l'importo oggetto della cartella impugnata non tiene conto del pagamento già
effettuato dall'appellato.
Pertanto, l'importo della cartella va decurtato della somma già versata dall'appellato.
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, la cartella va annullata solo per la somma di € 204,16 (€ 354,72 - € 150,56).
Le spese di lite del doppio grado vanno integralmente compensate in considerazione della peculiarità della vicenda sottesa alla decisione, dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto dal e dalla Parte_1 Controparte_1
, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione;
2) in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella nei limiti di € 204,16 e la conferma nel resto;
3) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Avellino il 15.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli