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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 310 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Cammarata, presso il cui studio a Palermo, via
Lincoln n. 13, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 11/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente avvisato e Controparte_1 non costituito in giudizio.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 4672/2017 emesso da questo Tribunale il 17/11/2017 – 06/12/2017;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Dall'unione coniugale è stato generato un solo figlio, nato a [...] il Per_1
30/12/2012.
Nel giudizio di separazione, definito consensualmente nel 2017, le parti avevano concordato l'affidamento congiunto del minore con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita da parte del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
un assegno a carico del resistente per il mantenimento del figlio minore di € 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tali statuizioni sono state successivamente modificate con decreto emesso il 07/07/2023, con cui è stato previsto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, stante il disinteresse del padre.
3. All'udienza di comparizione in data 11/06/2025 la ricorrente ha dichiarato: “l'ultima volta che ha visto suo padre risale a quando il bambino aveva tre anni;
mio marito è Per_1 andato via di casa quando io ero al nono mese di gravidanza, precisamente il 13/12/2012; qualche giorno dopo è stato arrestato per rapina ed è rimasto in carcere per 3-4 anni;
mentre lui era in carcere io gli portavo pure il bambino per farglielo vedere;
poi negli anni successivi non si è più fatto sentire, né vedere;
da quello che so in questi anni ha fatto entra ed esci dal carcere;
la casa coniugale è di mia proprietà; lui non mi ha mai versato niente per il mantenimento di chiedo l'affido super-esclusivo e la conferma del Per_1 contributo di € 150,00 mese;
da quello che so mio marito non è più detenuto, ma non so da quanto tempo;
convive con la compagna”.
Dopodichè, il difensore ha concluso e la causa è stata posta in decisione.
4. Orbene, la condotta di , il quale non incontra il figlio da molti anni e non Controparte_1 si interessa completamente delle sue esigenze morali e materiali, comporta senz'altro la conferma del regime di affidamento esclusivo alla madre, come già previsto con provvedimento del luglio 2023, estentendolo anche alle decisioni di maggiore interesse.
Il minore va, dunque, affidato in via esclusiva alla madre, nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c.
5. Quanto alle statuizioni di natura economica, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed
2 educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
La ricorrente ha chiesto la conferma dell'assegno di € 150,00 al mese.
Alla luce della stessa richiesta della ricorrente ed in assenza di elementi di prova circa le effettive condizioni reddituali del resistente (peraltro, in diversi periodi detenuto in carcere), va confermato l'importo sopra indicato, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019
6. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia del resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 13/06/2012 da
, nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ). Controparte_1 C.F._2
b) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato a [...] il Per_1
30/12/2012, alla madre, anche per le decisioni di maggiore interesse.
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno di € 150,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
d) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
e) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00
(atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 16, parte I, dell'anno 2012).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 19/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 310 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Cammarata, presso il cui studio a Palermo, via
Lincoln n. 13, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 11/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente avvisato e Controparte_1 non costituito in giudizio.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 4672/2017 emesso da questo Tribunale il 17/11/2017 – 06/12/2017;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Dall'unione coniugale è stato generato un solo figlio, nato a [...] il Per_1
30/12/2012.
Nel giudizio di separazione, definito consensualmente nel 2017, le parti avevano concordato l'affidamento congiunto del minore con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita da parte del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
un assegno a carico del resistente per il mantenimento del figlio minore di € 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tali statuizioni sono state successivamente modificate con decreto emesso il 07/07/2023, con cui è stato previsto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, stante il disinteresse del padre.
3. All'udienza di comparizione in data 11/06/2025 la ricorrente ha dichiarato: “l'ultima volta che ha visto suo padre risale a quando il bambino aveva tre anni;
mio marito è Per_1 andato via di casa quando io ero al nono mese di gravidanza, precisamente il 13/12/2012; qualche giorno dopo è stato arrestato per rapina ed è rimasto in carcere per 3-4 anni;
mentre lui era in carcere io gli portavo pure il bambino per farglielo vedere;
poi negli anni successivi non si è più fatto sentire, né vedere;
da quello che so in questi anni ha fatto entra ed esci dal carcere;
la casa coniugale è di mia proprietà; lui non mi ha mai versato niente per il mantenimento di chiedo l'affido super-esclusivo e la conferma del Per_1 contributo di € 150,00 mese;
da quello che so mio marito non è più detenuto, ma non so da quanto tempo;
convive con la compagna”.
Dopodichè, il difensore ha concluso e la causa è stata posta in decisione.
4. Orbene, la condotta di , il quale non incontra il figlio da molti anni e non Controparte_1 si interessa completamente delle sue esigenze morali e materiali, comporta senz'altro la conferma del regime di affidamento esclusivo alla madre, come già previsto con provvedimento del luglio 2023, estentendolo anche alle decisioni di maggiore interesse.
Il minore va, dunque, affidato in via esclusiva alla madre, nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c.
5. Quanto alle statuizioni di natura economica, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed
2 educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
La ricorrente ha chiesto la conferma dell'assegno di € 150,00 al mese.
Alla luce della stessa richiesta della ricorrente ed in assenza di elementi di prova circa le effettive condizioni reddituali del resistente (peraltro, in diversi periodi detenuto in carcere), va confermato l'importo sopra indicato, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019
6. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia del resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 13/06/2012 da
, nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ). Controparte_1 C.F._2
b) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato a [...] il Per_1
30/12/2012, alla madre, anche per le decisioni di maggiore interesse.
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno di € 150,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
d) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
e) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00
(atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 16, parte I, dell'anno 2012).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 19/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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