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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/10/2024, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 2641/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2641 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da:
(p. i. ), con sede in Roma, in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sassari, Via
Mazzini n. 2/D, presso lo studio dell'Avv. Maria Giuseppina Manchia, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dagli Avv.ti Mario De Stefano e Carlo Orazi del Foro di Roma, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
contro
, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, sede Controparte_1
secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, C.F. e P.I. di Gruppo P.IVA_2
, rappresentata, giusta procura speciale da , con sede in P.IVA_3 Controparte_2
Milano, Via Bastioni di Porta Nuova, 19, rappresentata dal legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Demontis del Foro di Sassari, con studio in
Sassari, Viale Umberto I, 106, ove elegge domicilio, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 8 La causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attore come da atto di citazione del 8.10.2020 e ribadite nella comparsa conclusionale del 2.8.2024; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del
25.1.2021 e ribadite negli scritti conclusivi del 15.7.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto di per conto di Intesa San PA, esponendo quanto CP_2
segue:
- di aver acquistato il credito di €. 242.912,90, nascente da un contratto di mutuo stipulato dalla signora con contratto in data 12.12.2001 per un mutuo fondiario di €. 206.583,00, che avrebbe Parte_2
dovuto essere rimborsato in 15 anni mediante n. 180 rate mensili di €. 1.704,40 ciascuno;
- che per tale mutuo si era costituita terzo datore d'ipoteca la Controparte_3
concedendo ipoteca sull'immobile sito in Comune di Stintino, Loc. “Capo
[...]
Falcone”, censito al Foglio 1, M 193, sub. 3 e M. 194, sub. 2;
- che con contratto in data 09.07.2004 la vendeva il suddetto immobile alla Controparte_3
società consapevole della sussistenza del gravame;
Parte_1
- che la e la si erano impegnati a estinguere il mutuo entro e non oltre il Pt_2 Controparte_3
30.12.2004, ma rimanevano totalmente inadempienti;
- che, volendo poter estinguere il mutuo e stante il rifiuto della Banca, la otteneva dal Parte_1
Tribunale di Roma la sentenza n. 15177 dell'8 Luglio 2009, diventata definitiva, che “dichiara[va] il
diritto della ad estinguere il residuo debito contratto da con Parte_1 Parte_2
scrittura privata autenticata per notar di Roma del 12.12.2001, rep. 25272 racc. Persona_1
13239, e garantito dall'ipoteca iscritta in data 28.12.2001, form. N. 2446, sull'immobile
pagina 2 di 8 sito in Stintino, località Capo Falcone, in catasto urbano al foglio 1, p.lla 193, sub. 3 e 194, sub 2 e,
per l'effetto, ordina[va] alla convenuta di indicare, su richiesta della Controparte_4 [...]
il relativo importo, di accettare il relativo pagamento e, indi, di rilasciare quietanza e/o Parte_1
di prestare consenso alla cancellazione dell'ipoteca; dichiara all'esito del detto pagamento, il diritto
della a surrogarsi a nelle ragioni già ad ella spettanti nei Parte_1 Controparte_4
confronti di in ragione dell'intercorso rapporto di mutuo nei limiti delle somme Parte_2
versate per la sua estinzione”, nonché “ordinava[va] al Competente Conservatore dei RR.II. ai sensi
dell'Art. 2885 c.c. di cancellare l'iscrizione ipotecaria del 28.12.2001, form. N. 2446, relativa
all'immobile sito in Stintino, località Capo Falcone, in catasto urbano al foglio 1, p.lla 193, sub. 3 e
194, sub 2, previa dimostrazione da parte della in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t. dell'intervenuta estinzione del debito garantito ovvero della prestazione di
consenso da parte di ; Controparte_4
- con lettera fax in data 8 ottobre 2009 il legale della società invitava formalmente ad CP_4
eseguire quanto ordinato dal Tribunale di Roma ed in primo luogo ad inviare il conteggio analitico del residuo dovuto per l'estinzione del debito;
- dal canto suo, non avrebbe né riscontrato la missiva, né comunicato i perduranti CP_4
inadempimenti della (che nel frattempo si sarebbe resa nulla tenente) e nemmeno effettuato Pt_2
tentativi bonari di composizione della controversia.
Pertanto, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di Intesa San PA per non essersi perfezionata la cessione del credito, in via principale chiedeva dichiararsi l'estinzione dell'ipoteca ex art. 2869 c.c., in via subordinata eccepiva l'asserita intervenuta prescrizione decennale del debito, in via ulteriormente subordinata invocava il risarcimento del danno assertivamente subito quale conseguenza del comportamento illecito della banca in misura pari all'importo azionato nel precetto notificato;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva la revoca degli interessi di mora calcolati pagina 3 di 8 in precetto, pari ad € 67.003,89, ex art. 1220 c.c.; in ogni caso, invocava la compensazione della sorte capitale del debito di cui al precetto notificato con la somma di €. 31.891,59 assertivamente già versata dalla Editrice alla tra luglio 2004 e aprile 2006 e non scomputata in sede di Pt_1 CP_4
intimazione. Per queste ragioni concludeva chiedendo revocarsi e/o caducarsi l'atto di precetto. Con
vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio rappresentata da , contestando la Controparte_5 CP_2
ricostruzione in fatto e in diritto di parte attrice. In particolare:
- affermava la sussistenza di legittimazione attiva in capo a Intesa San PA e a;
CP_2
- eccepiva l'avvenuta prescrizione dell'eventuale credito determinato da risarcimento del danno, nonché di ogni preteso diritto di credito richiesto in ripetizione e/o compensazione di qualsivoglia pagamento assertivamente eseguito;
- affermava che il credito azionato nel precetto notificato fosse certo, liquido ed esigibile e le censure di parte attrice del tutto generiche e non provate, così come la prescrizione non decorsa;
- negava l'applicabilità, al caso di specie, della fattispecie di cui agli artt. 2869 e 2871 c.c.
Insisteva sul fatto che, nel caso di specie, quanto lamentato dalla società opponente sarebbe unicamente imputabile alla sua inerzia;
- riteneva non provato il danno di cui si chiedeva il risarcimento e, quanto alla mora
credendi rilevava che parte attrice non avrebbe mai fatto un'offerta seria e che la non CP_4
avrebbe mai opposto un rifiuto (art. 1220 c.c.);
- quanto alla pretesa compensazione, osservava che non vi era prova di nessun versamento da parte di Parte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e dichiararsi l'intervenuta prescrizione di ogni preteso diritto al risarcimento del danno, nonché di ogni pagina 4 di 8 preteso diritto di credito richiesto in ripetizione e/o compensazione di qualsivoglia pagamento assertivamente eseguito, con condanna di parte attrice per lite temeraria e vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
L'opposizione dell'attrice è infondata e deve essere rigettata.
a) Preliminarmente, quanto al lamentato difetto di legittimazione passiva, va richiamata l'ordinanza del Giudice che, in data, 15.4.2021, a rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rilevava “sono analiticamente ricostruite le varie cessioni e successioni nella posizione della banca mutuataria”; il medesimo provvedimento deve essere richiamato anche per rigettare l'eccezione di prescrizione del credito della Banca, in quanto “in assenza di missive di decadenza dal beneficio del termine
ricevute dalla debitrice il termine di prescrizione per il pagamento del mutuo non può che
decorrere dal termine ultimo stabilito per la restituzione dell'ultima rata di finanziamento,
che dovrebbe essere individuabile nel mese di dicembre 2016”.
b) Rivelato, inoltre, che tutte le vicende relative al contratto di mutuo, all'ipoteca,
all'inadempimento della sono documentali e incontestate, per cui il nucleo Pt_2
dell'opposizione consiste in sostanza nella domanda relativa all'estinzione dell'ipoteca ex art. 2869 c.c. Su questo punto, va rilevato che se è vero che il terzo datore – come era CP_3
- che ha pagato o che ha sofferto l'espropriazione, è surrogato nei diritti del creditore verso
[...]
il debitore (artt. 1949 e 1203, n. 3 in analogia con la fideiussione), ciò non vale per il terzo acquirente
– come è poiché quando la surroga non può aver luogo per fatto del creditore, il Parte_1
terzo ha diritto al solo risarcimento dei danni (art. 2866 secondo cui “il terzo che ha pagato i
creditori iscritti ovvero ha rilasciato l'immobile o sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennità pagina 5 di 8 verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito”). Pertanto, rilevato anche che nel caso di specie non vi è stato alcun pagamento dei creditori iscritti e nemmeno avvenuta espropriazione a danno del terzo acquirente, entrambe le norme sono inapplicabili per carenza dei presupposti di legge e, dunque, sia la domanda spiegata in via principale e quella subordinata tesa al risarcimento del danno da sofferta espropriazione sono da rigettare.
c) Peraltro, quanto ai comportamenti tenuti dalle parti, da un lato, infatti vale la pena richiamare nuovamente l'ordinanza del 15.4.2021, la quale ha evidenziato che, anche in relazione alla condotta successiva alla sentenza del Tribunale di Roma, nei rapporti tra Banca mutuante e terzo acquirente,
come“emerge, piuttosto che un comportamento contrario a buona fede dell'istituto di credito, è il
mancato pagamento del debito da parte della (che ha facoltà di pagamento e Parte_1
non obbligo), il quale ben sarebbe potuto avvenire anche nelle forme dell'offerta reale e
indipendentemente da una precisazione ulteriore del credito della banca […] con l'ulteriore
considerazione che non può ricadere sull'istituto di credito garantito il rischio liberamente assunto
dalla società acquirente connesso alla presenza dell'ipoteca per un debito non ancora estinto”, e che, inoltre “ avrebbe potuto compiere azioni cautelari e di conservazione della Parte_1
garanzia patrimoniale, a tutela del proprio diritto di regresso sia nei confronti della sia nei Pt_2
confronti della […]”. Dall'altro lato, effettivamente la sebbene Controparte_3 CP_4
abbia affermato di aver avuto diverse interlocuzioni con queste non risultano dagli Parte_1
atti, non essendo stata depositata nessuna documentazione che fornisca prova di tale circostanza, e nonostante la missiva del 8.10.2009 trasmessa dal legale della società opponente. In ogni caso, si ritiene che il presupposto necessario per riconoscere il risarcimento del danno a vario titolo come richiesto dall'attore, non possa essere riconosciuto, poiché l'opponente è sempre stato ed è tuttora nella posizione di poter porre in essere il presupposto, previsto dalla legge, del pagamento alla CP_4
anche in assenza di una precisazione del credito della stessa, ad esempio versando il capitale residuo e gli interessi dovuti fino al pagamento secondo i criteri di cui al titolo esecutivo, o comunque intavolando trattative per una nuova rateizzazione, trattative che sarebbero state nell'interesse di pagina 6 di 8 e che, anche nel corso del giudizio con contraddittorio instaurato con la Banca, non Parte_1
sono state intraprese. Non è certo sufficiente una sola risalente missiva (anche eventualmente non riscontrata) per ritenere che il comportamento della sia stato contrario a buona fede. Non vi è, CP_4
in definitiva, mai stata nessuna offerta serie e concreta da parte di nemmeno al fine Parte_1
di dirsi realizzata la mora credendi ex art. 1220 c.c. Il che conduce al rigetto anche della domanda dello scorporo dei relativi interessi di mora.
d) Da ultimo, resta da valutare l'eccezione di compensazione con la somma di €. 31.891,59
asseritamente già versata dalla alla tra luglio 2004 e aprile 2006 Parte_1 CP_4
e non scomputata in sede di intimazione. Premesso che non possa parlarsi di prescrizione della compensazione che è una modalità di estinzione dell'obbligazione e non un diritto, per cui anche in via transattiva, il debitore potrà dimostrare di aver pagato una certa somma e così estinto l'obbligazione nella relativa misura, nel presente giudizio il documento di riferimento è il n. 4 di parte attrice: quanto agli assegni depositati essi sono del tutto illeggibili e non possono essere considerati probatori, mentre le altre distinte recanti il nominativo della sig.ra a parere di Pt_2
questo Giudice, esse, seppur recanti un riferimento a un numero di finanziamento, la mancata produzione del contratto di mutuo recante il medesimo numero identificativo, rende impossibile accertare che esse siano relative proprio a quel finanziamento e non a un altro e, dunque, rende impossibile imputare le somme versate a tale titolo e dichiararne la compensazione. Tale eccezione va, pertanto rigettata.
Le restanti questioni restano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM vigente, parametri medi, ad eccezione della fase istruttoria che non si è tenuta. Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione; pagina 7 di 8 - rigetta le eccezioni di prescrizione avanzata da parte convenuta;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a parte convenuta che liquida in Parte_1
€. 12.046,00 oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%. IVA, CNPA e oneri di legge;
Così deciso in Sassari, in data 16.10.2024.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2641 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da:
(p. i. ), con sede in Roma, in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sassari, Via
Mazzini n. 2/D, presso lo studio dell'Avv. Maria Giuseppina Manchia, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dagli Avv.ti Mario De Stefano e Carlo Orazi del Foro di Roma, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
contro
, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, sede Controparte_1
secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, C.F. e P.I. di Gruppo P.IVA_2
, rappresentata, giusta procura speciale da , con sede in P.IVA_3 Controparte_2
Milano, Via Bastioni di Porta Nuova, 19, rappresentata dal legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Demontis del Foro di Sassari, con studio in
Sassari, Viale Umberto I, 106, ove elegge domicilio, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 8 La causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attore come da atto di citazione del 8.10.2020 e ribadite nella comparsa conclusionale del 2.8.2024; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del
25.1.2021 e ribadite negli scritti conclusivi del 15.7.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto di per conto di Intesa San PA, esponendo quanto CP_2
segue:
- di aver acquistato il credito di €. 242.912,90, nascente da un contratto di mutuo stipulato dalla signora con contratto in data 12.12.2001 per un mutuo fondiario di €. 206.583,00, che avrebbe Parte_2
dovuto essere rimborsato in 15 anni mediante n. 180 rate mensili di €. 1.704,40 ciascuno;
- che per tale mutuo si era costituita terzo datore d'ipoteca la Controparte_3
concedendo ipoteca sull'immobile sito in Comune di Stintino, Loc. “Capo
[...]
Falcone”, censito al Foglio 1, M 193, sub. 3 e M. 194, sub. 2;
- che con contratto in data 09.07.2004 la vendeva il suddetto immobile alla Controparte_3
società consapevole della sussistenza del gravame;
Parte_1
- che la e la si erano impegnati a estinguere il mutuo entro e non oltre il Pt_2 Controparte_3
30.12.2004, ma rimanevano totalmente inadempienti;
- che, volendo poter estinguere il mutuo e stante il rifiuto della Banca, la otteneva dal Parte_1
Tribunale di Roma la sentenza n. 15177 dell'8 Luglio 2009, diventata definitiva, che “dichiara[va] il
diritto della ad estinguere il residuo debito contratto da con Parte_1 Parte_2
scrittura privata autenticata per notar di Roma del 12.12.2001, rep. 25272 racc. Persona_1
13239, e garantito dall'ipoteca iscritta in data 28.12.2001, form. N. 2446, sull'immobile
pagina 2 di 8 sito in Stintino, località Capo Falcone, in catasto urbano al foglio 1, p.lla 193, sub. 3 e 194, sub 2 e,
per l'effetto, ordina[va] alla convenuta di indicare, su richiesta della Controparte_4 [...]
il relativo importo, di accettare il relativo pagamento e, indi, di rilasciare quietanza e/o Parte_1
di prestare consenso alla cancellazione dell'ipoteca; dichiara all'esito del detto pagamento, il diritto
della a surrogarsi a nelle ragioni già ad ella spettanti nei Parte_1 Controparte_4
confronti di in ragione dell'intercorso rapporto di mutuo nei limiti delle somme Parte_2
versate per la sua estinzione”, nonché “ordinava[va] al Competente Conservatore dei RR.II. ai sensi
dell'Art. 2885 c.c. di cancellare l'iscrizione ipotecaria del 28.12.2001, form. N. 2446, relativa
all'immobile sito in Stintino, località Capo Falcone, in catasto urbano al foglio 1, p.lla 193, sub. 3 e
194, sub 2, previa dimostrazione da parte della in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t. dell'intervenuta estinzione del debito garantito ovvero della prestazione di
consenso da parte di ; Controparte_4
- con lettera fax in data 8 ottobre 2009 il legale della società invitava formalmente ad CP_4
eseguire quanto ordinato dal Tribunale di Roma ed in primo luogo ad inviare il conteggio analitico del residuo dovuto per l'estinzione del debito;
- dal canto suo, non avrebbe né riscontrato la missiva, né comunicato i perduranti CP_4
inadempimenti della (che nel frattempo si sarebbe resa nulla tenente) e nemmeno effettuato Pt_2
tentativi bonari di composizione della controversia.
Pertanto, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di Intesa San PA per non essersi perfezionata la cessione del credito, in via principale chiedeva dichiararsi l'estinzione dell'ipoteca ex art. 2869 c.c., in via subordinata eccepiva l'asserita intervenuta prescrizione decennale del debito, in via ulteriormente subordinata invocava il risarcimento del danno assertivamente subito quale conseguenza del comportamento illecito della banca in misura pari all'importo azionato nel precetto notificato;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva la revoca degli interessi di mora calcolati pagina 3 di 8 in precetto, pari ad € 67.003,89, ex art. 1220 c.c.; in ogni caso, invocava la compensazione della sorte capitale del debito di cui al precetto notificato con la somma di €. 31.891,59 assertivamente già versata dalla Editrice alla tra luglio 2004 e aprile 2006 e non scomputata in sede di Pt_1 CP_4
intimazione. Per queste ragioni concludeva chiedendo revocarsi e/o caducarsi l'atto di precetto. Con
vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio rappresentata da , contestando la Controparte_5 CP_2
ricostruzione in fatto e in diritto di parte attrice. In particolare:
- affermava la sussistenza di legittimazione attiva in capo a Intesa San PA e a;
CP_2
- eccepiva l'avvenuta prescrizione dell'eventuale credito determinato da risarcimento del danno, nonché di ogni preteso diritto di credito richiesto in ripetizione e/o compensazione di qualsivoglia pagamento assertivamente eseguito;
- affermava che il credito azionato nel precetto notificato fosse certo, liquido ed esigibile e le censure di parte attrice del tutto generiche e non provate, così come la prescrizione non decorsa;
- negava l'applicabilità, al caso di specie, della fattispecie di cui agli artt. 2869 e 2871 c.c.
Insisteva sul fatto che, nel caso di specie, quanto lamentato dalla società opponente sarebbe unicamente imputabile alla sua inerzia;
- riteneva non provato il danno di cui si chiedeva il risarcimento e, quanto alla mora
credendi rilevava che parte attrice non avrebbe mai fatto un'offerta seria e che la non CP_4
avrebbe mai opposto un rifiuto (art. 1220 c.c.);
- quanto alla pretesa compensazione, osservava che non vi era prova di nessun versamento da parte di Parte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e dichiararsi l'intervenuta prescrizione di ogni preteso diritto al risarcimento del danno, nonché di ogni pagina 4 di 8 preteso diritto di credito richiesto in ripetizione e/o compensazione di qualsivoglia pagamento assertivamente eseguito, con condanna di parte attrice per lite temeraria e vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
L'opposizione dell'attrice è infondata e deve essere rigettata.
a) Preliminarmente, quanto al lamentato difetto di legittimazione passiva, va richiamata l'ordinanza del Giudice che, in data, 15.4.2021, a rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rilevava “sono analiticamente ricostruite le varie cessioni e successioni nella posizione della banca mutuataria”; il medesimo provvedimento deve essere richiamato anche per rigettare l'eccezione di prescrizione del credito della Banca, in quanto “in assenza di missive di decadenza dal beneficio del termine
ricevute dalla debitrice il termine di prescrizione per il pagamento del mutuo non può che
decorrere dal termine ultimo stabilito per la restituzione dell'ultima rata di finanziamento,
che dovrebbe essere individuabile nel mese di dicembre 2016”.
b) Rivelato, inoltre, che tutte le vicende relative al contratto di mutuo, all'ipoteca,
all'inadempimento della sono documentali e incontestate, per cui il nucleo Pt_2
dell'opposizione consiste in sostanza nella domanda relativa all'estinzione dell'ipoteca ex art. 2869 c.c. Su questo punto, va rilevato che se è vero che il terzo datore – come era CP_3
- che ha pagato o che ha sofferto l'espropriazione, è surrogato nei diritti del creditore verso
[...]
il debitore (artt. 1949 e 1203, n. 3 in analogia con la fideiussione), ciò non vale per il terzo acquirente
– come è poiché quando la surroga non può aver luogo per fatto del creditore, il Parte_1
terzo ha diritto al solo risarcimento dei danni (art. 2866 secondo cui “il terzo che ha pagato i
creditori iscritti ovvero ha rilasciato l'immobile o sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennità pagina 5 di 8 verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito”). Pertanto, rilevato anche che nel caso di specie non vi è stato alcun pagamento dei creditori iscritti e nemmeno avvenuta espropriazione a danno del terzo acquirente, entrambe le norme sono inapplicabili per carenza dei presupposti di legge e, dunque, sia la domanda spiegata in via principale e quella subordinata tesa al risarcimento del danno da sofferta espropriazione sono da rigettare.
c) Peraltro, quanto ai comportamenti tenuti dalle parti, da un lato, infatti vale la pena richiamare nuovamente l'ordinanza del 15.4.2021, la quale ha evidenziato che, anche in relazione alla condotta successiva alla sentenza del Tribunale di Roma, nei rapporti tra Banca mutuante e terzo acquirente,
come“emerge, piuttosto che un comportamento contrario a buona fede dell'istituto di credito, è il
mancato pagamento del debito da parte della (che ha facoltà di pagamento e Parte_1
non obbligo), il quale ben sarebbe potuto avvenire anche nelle forme dell'offerta reale e
indipendentemente da una precisazione ulteriore del credito della banca […] con l'ulteriore
considerazione che non può ricadere sull'istituto di credito garantito il rischio liberamente assunto
dalla società acquirente connesso alla presenza dell'ipoteca per un debito non ancora estinto”, e che, inoltre “ avrebbe potuto compiere azioni cautelari e di conservazione della Parte_1
garanzia patrimoniale, a tutela del proprio diritto di regresso sia nei confronti della sia nei Pt_2
confronti della […]”. Dall'altro lato, effettivamente la sebbene Controparte_3 CP_4
abbia affermato di aver avuto diverse interlocuzioni con queste non risultano dagli Parte_1
atti, non essendo stata depositata nessuna documentazione che fornisca prova di tale circostanza, e nonostante la missiva del 8.10.2009 trasmessa dal legale della società opponente. In ogni caso, si ritiene che il presupposto necessario per riconoscere il risarcimento del danno a vario titolo come richiesto dall'attore, non possa essere riconosciuto, poiché l'opponente è sempre stato ed è tuttora nella posizione di poter porre in essere il presupposto, previsto dalla legge, del pagamento alla CP_4
anche in assenza di una precisazione del credito della stessa, ad esempio versando il capitale residuo e gli interessi dovuti fino al pagamento secondo i criteri di cui al titolo esecutivo, o comunque intavolando trattative per una nuova rateizzazione, trattative che sarebbero state nell'interesse di pagina 6 di 8 e che, anche nel corso del giudizio con contraddittorio instaurato con la Banca, non Parte_1
sono state intraprese. Non è certo sufficiente una sola risalente missiva (anche eventualmente non riscontrata) per ritenere che il comportamento della sia stato contrario a buona fede. Non vi è, CP_4
in definitiva, mai stata nessuna offerta serie e concreta da parte di nemmeno al fine Parte_1
di dirsi realizzata la mora credendi ex art. 1220 c.c. Il che conduce al rigetto anche della domanda dello scorporo dei relativi interessi di mora.
d) Da ultimo, resta da valutare l'eccezione di compensazione con la somma di €. 31.891,59
asseritamente già versata dalla alla tra luglio 2004 e aprile 2006 Parte_1 CP_4
e non scomputata in sede di intimazione. Premesso che non possa parlarsi di prescrizione della compensazione che è una modalità di estinzione dell'obbligazione e non un diritto, per cui anche in via transattiva, il debitore potrà dimostrare di aver pagato una certa somma e così estinto l'obbligazione nella relativa misura, nel presente giudizio il documento di riferimento è il n. 4 di parte attrice: quanto agli assegni depositati essi sono del tutto illeggibili e non possono essere considerati probatori, mentre le altre distinte recanti il nominativo della sig.ra a parere di Pt_2
questo Giudice, esse, seppur recanti un riferimento a un numero di finanziamento, la mancata produzione del contratto di mutuo recante il medesimo numero identificativo, rende impossibile accertare che esse siano relative proprio a quel finanziamento e non a un altro e, dunque, rende impossibile imputare le somme versate a tale titolo e dichiararne la compensazione. Tale eccezione va, pertanto rigettata.
Le restanti questioni restano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM vigente, parametri medi, ad eccezione della fase istruttoria che non si è tenuta. Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione; pagina 7 di 8 - rigetta le eccezioni di prescrizione avanzata da parte convenuta;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a parte convenuta che liquida in Parte_1
€. 12.046,00 oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%. IVA, CNPA e oneri di legge;
Così deciso in Sassari, in data 16.10.2024.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 8 di 8