Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01290/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03264/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3264 del 2025, proposto da
AN SA Malnaidage, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta - istanza P-NA/L/Q/2023/102424 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli il 30/04/2025;
nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 il dott. RO PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva in data 1 maggio 2023 dalla Prefettura di Napoli nulla osta per motivi di lavoro da svolgersi alle dipendenze della sig.ra Rea, così facendo ingresso nel territorio nazionale.
1.1. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente rinveniva una effettiva occasione lavorativa, sebbene con diverso datore di lavoro, nel luglio 2024.
1.2. Al fine, veniva emanato il provvedimento di revoca del nulla osta, stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il primigenio datore.
1.3. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo plurimi vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, atteso che la convocazione sarebbe allorquando il ricorrente ormai aveva rinvenuto una nuova opportunità lavorativa, illegittimamente tenuta in non cale dalla Amministrazione che, di contro, non avrebbe neanche valutato la possibilità di rilasciare, quanto meno, un permesso per attesa occupazione; non avendo, in tal guisa, la Amministrazione valutato la peculiare condizione personale e soggettiva del ricorrente, soggetto debole del rapporto, indubbiamente leso dalla condotta a lui non ascrivibile che ha causalmente originato l’impugnata revoca del nulla osta, tenuto conto in ogni caso del suo successivo inserimento sociale e lavorativo nel territorio nazionale; lese sarebbero state, inoltre, anche le guarentigie procedimentali indefettibilmenti spettanti allo straniero, anche in punto di “ mancata traduzione nella lingua conosciuta dal cittadino dello Sri Lanka ” degli atti procedimentali e provvedimentali che ne occupano.
1.4. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 7 gennaio 2026.
2. Il ricorso è fondato, all’esito del congiunto scrutinio dei mezzi afferenti “al merito” della vicenda (assorbita ogni altra censura di carattere procedimentale), siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da esso ricorrente in forza di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli in data 1 maggio 2023;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente;
- del consistente lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca.
2.2. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- non è quivi in discussione, non essendo mai stata allegata neanche dalla resistente Amministrazione, la inesistenza in allora –vale a dire, al momento dell’ingresso in Italia- delle condizioni per la stipulazione del rapporto di lavoro con l’indicato datore;
- il ricorrente ha fatto il suo ingresso in Italia, e ha nondimeno iniziato effettivamente una nuova attività lavorativa, sebbene con datore di lavoro diverso da quello originariamente istante per la concessione del nulla osta;
- la Amministrazione ha serbato per un lungo spatium temporis un contegno inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto;
- la Autorità, a fronte del nulla osta all’ingresso dell’1 maggio 2023, solo molto tempo dopo convocava le parti, seppure in guisa reiterata, così accondiscendendo alle richieste all’uopo formulate dal ricorrente;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere;
- ai fini della emanazione di un provvedimento di revoca della specie di quello impugnato, l’Autorità deve procedere a valutare l’inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, ai fini del rilascio di un permesso ad altro titolo; di qui la necessaria valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’“ inserimento sociale, familiare e lavorativo ”, avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti in Italia nonché alla permanenza di legami con il Paese d’origine;
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per diversi anni, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente.
2.2.1. Non priva di significanza, indi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore , lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere effettivamente iniziato una attività lavorativa (cfr. contratto di lavoro del 30 luglio 2024), nel mentre si era verificata la cessazione della attività della originaria datrice di lavoro (dicembre 2024).
2.2.2. Ciò che avrebbe dovuto indurre essa Amministrazione, indi, a valutare la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno con un diverso datore di lavoro, ovvero di rilasciare un titolo per attesa occupazione, anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero dell’Interno.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
AN CU, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RO PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO PA | AN CU |
IL SEGRETARIO