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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/07/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1438/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1438/2022 promossa da:
(C.F.: ), in proprio ed in qualità di genitore Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F.: Persona_1
) e (C.F.: , C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Tuberoso ed Eugenio Losco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
nonché contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Del Balzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
nonché contro pagina 1 di 32 (P. IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Martini e
Marco Rodolfi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“In riferimento alla ISTANZA DI PROVVISIONALE ex artt. 147 Cod. Ass. e 5 Legge 102/06.
Questa difesa rinuncia alla superiore istanza atteso che, nel corso del giudizio, la ha Controparte_4
versato a titolo di acconto sul maggior danno dovuto in favore degli attori l'importo di € 300.000,00, di
cui 100.000,00 alla prima udienza a mezzo di assegno circolare intestato alla sig.ra € Parte_1
200.000,00 nel febbraio 20203 a mezzo di due distinti bonifici bancari di € 100.000,00 cadauno
intestati rispettivamente ad e . _1 Parte_2
Nel merito Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusivo fatto e colpa
del sig. , conducente del complesso veicolare FIAT IVECO TG. FX715YH (1) con Controparte_1
TG. XA291EK, il primo di essi condotto in locazione e il secondo di Controparte_5
proprietà della ed assicurato per la R.C. con la Controparte_2 Controparte_3
; Per l'effetto di quanto al precedente punto, condannare, in solido tra loro, il sig.
[...]
la in persona del suo rappresentante legale p.t. e Controparte_1 Controparte_2
la in persona del suo rappresentante legale p.t., nelle rispettive Controparte_3
qualità, al risarcimento di tutti i danni materiali, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio, patiti
dagli attori a seguito del sinistro per cui è causa, ed in favore di questi ultimi nelle evidenziate qualità,
pagina 2 di 32 per complessi € 1.990.912.37, come evidenziato nell'atto di citazione alle tabelle riepilogative A e C,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dì
dell'evento e/o della messa in mora, e precisamente: In favore della signora moglie Parte_1
convivente, l'importo complessivo di 684.148,37 - di cui € 470.721.60 a titolo di danno non
patrimoniale iure proprio personalizzato al 50% come da tabelle del Tribunale di Roma e/o come
quantificato dalle Tabelle del Tribunale di Milano, € 16.056,32 a titolo di spese sostenute, ed €
197.370,45 a titolo di danno non patrimoniale da lucro cessante, come calcolato in virtù delle tabelle di
capitalizzazione anticipata della rendita di cui al R.D. 140/1922 - da cui detrarre l'importo di €
100.000,00 anticipato a titolo di acconto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di
legge sulla somma rivalutata dal di dell'evento e/o della messa in mora. In favore del sig. _1
, figlio convivente, l'importo complessive di € 653.382,00 - di cui € 456.011.55 a titolo di
[...]
danno non patrimoniale iure proprio personalizzato al 50% come da tabelle del Tribunale di Roma e/o
come quantificato dalle Tabelle del Tribunale di Milano ed € 197.370,45 a titolo di danno non
patrimoniale da lucro cessante, come calcolato in virtù delle tabelle di capitalizzazione anticipata della
rendita di cui al R.D. n. 140 1922 - da cui detrarre l'importo di € 100.000,00 anticipato a titolo di
acconto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal di
dell'evento e/o della messa in mora. In favore del sig. , figlio convivente, l'importo Parte_2
complessivo di € 653.382,00, - di cui € 456.011,55 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio
personalizzato al 50% come da tabelle del Tribunale Roma e/o come quantificato dalle Tabelle del
Tribunale di Milano ed € 197.370,45 a titolo di danno non patrimoniale da lucro cessante, come
calcolato in virtù delle tabelle di capitalizzazione anticipata della rendita di cui al R.D. n. 140/1922 -
da cui detrarre l'importo di € 100.000,00 anticipato a titolo di acconto, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal di dell'evento e/o della messa in mora.
Condannare, in ogni caso, i convenuti al pagamento di quegli importi diversi, minori o maggiori
ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma
pagina 3 di 32 rivalutata dal di dell'evento e/o della messa in mora. Condannare i convenuti in solido tra loro al
pagamento di spese, competenze, spese generali ed accessori, da distrarsi in favore dei procuratori
antistatari. Accertata la responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. dei convenuti, condannarli in solido
tra loro al pagamento di una somma equitativamente determinata, quale sanzione per il comportamento
processuale illegittimo e ristoro del danno complessivamente subito dagli attori, nonché comminare una
sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad
euro 5.000, da versarsi a favore della cassa delle ammende, a compensazione del danno arrecato
all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
“A) Nel merito, rigettare la domanda perché infondata e non provata;
in subordine, dichiarare la
concorsualità ex art. 2054 cc delle rispettive condotte nella determinazione del sinistro per cui è
causa;
B) In quest'ultimo caso, manlevare la società da ogni pagamento in virtù del rapporto di CP_2
garanzia con la Controparte_4
C) Con vittoria di diritti e onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1)
IN VIA PRELIMINARE: dato atto che in sede di prima udienza il difensore di parte attrice in nome
e per conto della Signora subordinatamente alla rinuncia della richiesta Parte_1
provvisionale, ha accettato il versamento di Euro 100.000,00= a mero titolo di acconto sul maggior
dovuto, come da assegno circolare offerto banco iudicis in nome e per conto di Controparte_3
dato atto che ha messo a disposizione l'ulteriore somma di Euro
[...] Controparte_3
100.000,00= rispettivamente a favore dei due minori ed , Persona_1 Parte_2
pagina 4 di 32 subordinato alla autorizzazione del Giudice Tutelare intervenuta nelle more del giudizio ed alla
conseguente rinuncia della richiesta provvisionale;
respingere l'istanza di concessione di una
somma a titolo di provvisionale formulata da parte attrice in mancanza dei presupposti di legge
idonei a giustificare il suo accoglimento;
2) NEL MERITO: accertare e dichiarare il concorso di
colpa del Signor in ordine al sinistro stradale per cui è causa, ponendo a carico di CP_6
solo quota parte del risarcimento spettante agli istanti, Controparte_3
determinato secondo giustizia ed in proporzione all'accertato grado di corresponsabilità, tenuto
conto del versamento di Euro Euro 100.000,00= a favore della Signora nonchè del Parte_1
versamento di Euro 100.000,00= a favore del minore autorizzato dal Giudice Persona_1
Tutelare e di Euro 100.000,00= a favore del minore autorizzato dal Giudice Parte_2
Tutelare, respingendo qualsiasi ulteriore pretesa formulata nei confronti di
[...]
poiché del tutto infonda infondata in fatto ed in diritto;
3) IN OGNI CASO: Controparte_3
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria si chiede: pronuncia di ordine di
esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o di acquisizione ex art. 213 c.p.c. di copia integrale del rapporto di
incidente stradale redatto da Legione Carabinieri “Piemonte e Valle D'Aosta” – Stazione di
Biandrate; pronuncia di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o di acquisizione ex art. 213 c.p.c. di
copia dell'intero incartamento relativo al procedimento penale incardinato a seguito dell'evento per
cui è giudizio nei confronti del Signor presso la Procura della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Novara, n. 2044/21 R.G.N.R. mod. 21.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e in qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 [...]
, ha convenuto in giudizio , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
nonché – il primo quale conducente del complesso Controparte_3
pagina 5 di 32 veicolare FIAT IVECO Tg. FX715YH con rimorchio Tg. XA291EK, la seconda quale CP_7
proprietaria del rimorchio e locataria del trattore e la terza quale compagnia assicuratrice per la RC auto del citato autoarticolato – per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per complessivi € 2.890.912,37, conseguenti all'investimento mortale del proprio congiunto da parte del suddetto CP_6
complesso veicolare, avvenuto in Biandrate (NO) in data 18/6/2021 alle ore 07:30 circa, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'evento in capo ad . Controparte_1
Con comparsa depositata in data 7/11/2022, si è costituita Controparte_2
domandando, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., atteso il
[...]
carattere pregiudiziale del procedimento penale pendente a carico di e, nel Controparte_1
merito, il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiedendo,
in subordine, dichiararsi il concorso della vittima nella causazione del sinistro, con richiesta,
in ogni caso, di condanna alla manleva a carico della compagnia assicuratrice.
Con comparsa depositata in data 28/11/2022, si è costituita
[...]
la quale, premesso di avere formulato, a seguito della notifica dell'atto Controparte_3
introduttivo, proposta di versamento della complessiva somma di € 300.000,00, subordinata alla rinuncia da parte dell'attrice all'istanza di provvisionale avanzata con l'atto di citazione,
ha chiesto, in via preliminare, rigettarsi la predetta istanza e, nel merito, accertarsi e dichiararsi il concorso di colpa di in ordine al sinistro verificatosi, chiedendo CP_6
porsi a proprio carico solo la quota di risarcimento determinata sulla scorta dell'accertato grado di corresponsabilità.
non si è costituito in giudizio e ne viene in questa sede dichiarata la Controparte_1
contumacia.
In corso di causa è stata corrisposta all'attrice, da parte dell'assicurazione, la complessiva somma di € 300.000,00 (di cui € 100.000,00 in favore di ed € 100.000,00 per Parte_1
pagina 6 di 32 ciascuno dei due figli). La parte attrice ha dichiarato di accettare tale importo a titolo di acconto sul maggior dovuto e di rinunciare, perciò, alla richiesta di provvisionale.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, tramite l'escussione testimoniale.
***
Le domande di parte attrice sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
1. La responsabilità dei convenuti
A fondamento delle domande risarcitorie svolte, ha dedotto: Parte_1
- che, in data 18/06/2021, verso le ore 07:30, in Biandrate (NO), lungo la Strada Provinciale
Biandrate-Recetto - Via Guido il Grande, nei pressi della piattaforma logistica “LIDL”,
[...]
veniva mortalmente investito dal complesso veicolare composto dal trattore CP_6
stradale FIAT IVECO TG. FX715YH e dal rimorchio LAMBERET TG. XA291EK;
- che il predetto autoarticolato, condotto da , è risultato essere di proprietà, Controparte_1
quanto al trattore, della , e, quanto al rimorchio, della Controparte_8 [...]
Controparte_2
- che quest'ultima società, inoltre, è risultata essere locataria del predetto trattore stradale;
- che, all'epoca del sinistro, il complesso veicolare risultava assicurato per la R.C. con la
[...]
Controparte_3
- che , nelle circostanze spazio-temporali indicate, mentre si trovava su suolo CP_6
pubblico, nei pressi del cancello d'ingresso della piattaforma logistica della LIDL, veniva investito e travolto dal predetto complesso veicolare, il quale, dopo averlo arrotato e trascinato sull'asfalto per diversi metri, proseguiva la marcia, dileguandosi;
- che, in particolare, si trovava intento a partecipare, unitamente a diverse CP_6
decine di lavoratori, alla manifestazione indetta dai COBAS, quale rappresentante sindacale provinciale;
pagina 7 di 32 - che l'autoarticolato condotto da , in uscita dal magazzino della LIDL, Controparte_1
imboccava contromano il varco destinato esclusivamente all'ingresso dei mezzi e,
oltrepassato il cancello dello stabilimento, ove si erano radunati alcuni manifestanti e agenti della Digos, iniziava la svolta sulla propria destra per impegnare via Guido il Grande;
- che, noncurante delle superiori circostanze, il conducente dell'autoarticolato non arrestava la propria marcia ed anzi intraprendeva la manovra di svolta a destra con andamento cd. “a sobbalzo”;
- che veniva urtato dalla parte anteriore destra dell'autoarticolato e sospinto CP_6
all'indietro verso terra, ove cadeva;
- che, a quel punto, il ridetto autoarticolato, continuando la manovra di svolta a destra già
intrapresa, dapprima arrotava con la ruota anteriore destra la gamba destra di
[...]
e, successivamente, proseguendo la marcia, arrotava, con le ruote posteriori del CP_6
trattore, entrambe le sue gambe, per poi trascinarne il corpo e schiacciarlo mortalmente;
- che, successivamente, l'autoarticolato proseguiva la propria marcia senza fermarsi,
dileguandosi lungo la SP 11 in direzione Novara;
- che veniva raggiunto nei pressi del casello autostradale di Novara Ovest Controparte_1
da agenti della Legione CC Comando Provinciale di Novara, che provvedevano ad arrestarlo;
- che veniva iscritto, al n. 2044/21 del mod.21 RGNR, procedimento penale a carico di CP_1
, per le seguenti ipotesi di reato: artt. 337 (resistenza a P.U.), 589 bis (omicidio
[...]
stradale) e 589 ter (omicidio stradale aggravato dalla fuga) c.p., art. 189 co.1 e 7 D. Lgs n.
285/92 (omissione di soccorso in occasione di incidente stradale);
- che, durante il suddetto procedimento penale, venivano espletati, tra l'altro, la ricostruzione dinamica e cinematica del fatto ad opera del consulente del P.M., nonché Persona_2
l'esame autoptico ad opera della dr.ssa Persona_3
pagina 8 di 32 - che, con lettera di costituzione in mora del 09/07/2021, inviata tramite PEC e raccomandata a/r, veniva richiesto il risarcimento dei danni rispettivamente alla
[...]
alla nonché ad;
Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
- che, con successiva nota del 09/12/2021, inviata via PEC e con raccomandata a/r, veniva inoltrato invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi e per gli effetti del D.L. 132/2014 convertito L. 162/2014;
- che, con nota del 16/12/2021, la Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. comunicava di non poter dare seguito ad alcuna offerta risarcitoria e declinava l'invito ad aderire alla procedura di negoziazione assistita;
- che seguivano le mancate adesioni anche da parte della società Controparte_2
e di;
[...] Controparte_1
- di avere, dal giorno del tragico evento, modificato il proprio stile di vita, privandosi di ogni attività sociale ed estraniandosi anche dalle frequentazioni amicali;
- di avere, al fine di evitare a se stessa e ai propri figli, nati dall'unione con , CP_6
conosciuto nel 2007 e sposato il 22/01/2009, la recrudescenza dello specifico ricordo doloroso,
deciso di allontanarsi anche fisicamente dai luoghi di frequentazione quotidiana della famiglia, trasferendo la residenza del residuo nucleo famigliare a distanza di circa 900 km dalla precedente dimora e, precisamente, in Terlizzi (BA), in modo da ricongiungersi alla propria famiglia di origine, nella speranza di riuscire a ricostruire affetti, riferimenti,
frequentazioni e lavoro;
- di essere stata costretta, a causa del grave lutto, ad avviare un trattamento psicoterapico con la dott.ssa di Terlizzi;
Persona_4
- che trascorreva con l'intera famiglia la maggior parte del proprio tempo CP_6
libero, occupandosi dell'educazione religiosa e delle attività extra-scolastiche dei minori,
accompagnandoli in moschea, pregando e giocando con loro, conducendoli al parco, in pagina 9 di 32 passeggiate per il centro di Milano, organizzando con l'intera famiglia gite e vacanze anche in
Marocco;
- che il piccolo , già affetto da autismo di primo livello, non ha elaborato il lutto, _1
tanto che, ancor oggi, manifesta esplicite forme di rifiuto che lo spingono addirittura a riferire di avere parlato con il papà tramite videochiamate;
- che il piccolo è dovuto ricorrere a cure psicoterapiche, che hanno evidenziato in lui _1
un disturbo post traumatico da stress con sintomi dissociativi, sintomi da evitamento,
alterazione della reattività ed alterazione dell'umore.
Sulla base di tali premesse, parte attrice ha convenuto in giudizio , Controparte_1 [...]
nonché chiedendone la Controparte_2 Controparte_3
condanna solidale al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro occorso in data
18/6/2021, previo accertamento della esclusiva responsabilità dell'evento in capo ad CP_1
.
[...]
ha dunque esercitato, in via cumulativa, l'ordinaria azione risarcitoria di cui Parte_1
all'art. 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo, , della proprietaria Controparte_1
del rimorchio ed utilizzatrice della motrice, ai sensi di Controparte_2
quanto previsto dall'art. 91 del codice della strada, nonché l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, Controparte_3
consentita dall'art. 144 d.lgs. 209/2005, entro i limiti delle somme per le quali è stata
[...]
stipulata l'assicurazione.
Sull'ammissibilità della proposizione cumulativa delle suddette azioni, si è espressa in senso favorevole la giurisprudenza (Cass. S.U. 10311/06; Cass. 12376/2007; Cass. 6824/2001).
L'art. 2054 c.c. stabilisce, al primo comma, che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del medesimo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
pagina 10 di 32 Ai sensi dell'art. 1227 c.c., se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
La giurisprudenza, muovendo dal riferimento normativo all'azione del conducente, è
pressoché univoca nel sostenere il fondamento colposo della responsabilità ricollegabile alla violazione delle regole generali di diligenza, prudenza, perizia. Si sostiene, infatti, che la presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. non configuri a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità presunta, da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass.
1135/2015; Cass. 16759/2014). Trattasi, dunque, di presunzione relativa, che può essere vinta dalla prova contraria della mancanza di colpa.
Per quanto qui di interesse, con particolare riguardo all'ipotesi dell'investimento pedonale, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054, comma 1 c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito,
fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1 c.c. In
particolare, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata degli articoli 2054 e
1227 del codice civile richiede, da parte del giudice di merito, uno specifico accertamento delle rispettive colpe, in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (Cass. 594/2025;
Cass. 13786/2024).
Se la condotta del pedone ha concorso con quella dell'investitore nella produzione dell'evento dannoso a danno del pedone, e detta condotta del pedone è connotata da colpa, non vi è
ragione per escludere l'operatività nella fattispecie di cui all'art. 1227 c. 1 c.c., per il solo fatto pagina 11 di 32 che il comportamento del pedone, anche se colposo, non sia stato anche repentino ed imprevedibile (Cass. 6168/2009; Cass. 9620/2003). In ogni caso, va svolta l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c. ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass.
26873/2022; Cass. 27515/2021).
La circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione legale di colpa ex art. 2054 c. 1 c.c. non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dalla richiamata norma (Cass. 1135/2015).
Nel caso di specie, parte attrice ha ritenuto addebitabile la responsabilità per l'investimento di esclusivamente al conducente , “il quale, nella circostanza, pur CP_6 CP_1
consapevole della presenza di alcune decine di manifestanti - tutti ben visibili dall'abitacolo del trattore
Parte stradale, tra i quali vi era l'agente che intimava invano l' – uscendo da un accesso CP_9
privato in contromano, avanzava tra gli astanti con manovra a sobbalzo e/o c.d. a singhiozzo, tanto da
investire e sospingere in terra per poi arrotarlo, trascinarlo e ucciderlo” (pag. 8 atto di CP_6
citazione).
Le parti convenute, dal canto proprio, hanno contestato l'esclusiva responsabilità dello
, addebitando alla vittima una condotta gravemente imprudente, atteso che la stessa CP_1
si sarebbe mantenuta a ridosso del mezzo pesante, nonostante la concitazione degli eventi svoltisi negli istanti che ne hanno preceduto l'investimento, di fatto accettando il rischio di essere investita.
pagina 12 di 32 Orbene, il complessivo compendio probatorio consente di ritenere provata la responsabilità
del conducente nella causazione dell'evento, pur ravvisandosi un minoritario concorso di colpa della vittima.
Al fine dell'accertamento della modalità di verificazione del sinistro rilevano, in particolare,
la consulenza tecnica a firma dell'ispettore della Polizia di Stato, , nominato Persona_2
dal P.M. nel corso del procedimento penale a carico dello iscritto sub n. 2044/2021 CP_1
R.G.N.R. (doc. n. 6 di parte attrice) e le dichiarazioni delle persone informate sui fatti nell'ambito del citato procedimento, nonché le testimonianze rese dai testimoni escussi nel presente giudizio.
In merito alla possibilità di utilizzare in sede civile le prove acquisite in un differente processo e, in particolare, nel procedimento penale, è principio del tutto consolidato quello per cui il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove c.d.
atipiche, tra le quali figurano anche le prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e le stesse non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex
multis Cass. 9055/2022; 31600/2021; 19521/2019; anche la recente Cass. 5947/2023 ha affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a
garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il
contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori
atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in
pagina 13 di 32 ordine al fatto da provare”; si trattava, nel caso preso in esame, dell'avvenuta produzione nel processo civile di una consulenza tecnica disposta dal P.M. nel corso del procedimento penale).
Sulla scorta delle prove acquisite nel presente giudizio, i fatti di causa possono essere ricostruiti come segue.
Alle ore 06:30:08 del 18.6.2021, l'autoarticolato Iveco/Lamberet targato FX715YH/XA291EK,
condotto da , entrava nel piazzale interno del polo logistico della “LIDL Controparte_1
Italia” sito in Biandrate (NO), via Guido il Grande n. 6, al fine di effettuare uno scarico di merce (alle ore 06:54:51 veniva, difatti, ripreso dalle telecamere mentre si dirigeva CP_1
verso la parte posteriore del semirimorchio per aprire le porte e successivamente riprendere la marcia per andare a posizionarsi in retromarcia nel gate di carico/scarico merci ed arrestarsi alle ore 06:57:13).
A partire dalle ore 07:00, un gruppo di almeno sedici persone, tra cui , si CP_6
radunava proprio in corrispondenza dei varchi di entrata ed uscita del predetto polo logistico, riservati ai veicoli industriali. E' circostanza pacifica tra le parti, confermata anche dai testi escussi all'udienza del 19/10/2023, che per la mattinata del 18/6/2021 era stata indetta una manifestazione di protesta da parte del sindacato SI COBAS, di cui il era CP_6
delegato provinciale e che quest'ultimo aveva dato indicazione ai manifestanti di impedire l'ingresso e l'uscita dei mezzi pesanti dalla struttura aziendale, allo scopo di indurre i dirigenti della LIDL ad un confronto con i rappresentanti del sindacato.
Alle ore 07:01:18, i manifestanti, unitamente ad , fermavano il primo mezzo, CP_6
un autoarticolato con trattore stradale , in uso a , che stava cercando di CP_10 CP_11
uscire dal polo logistico della “LIDL Italia”, ma che, come richiesto dai manifestanti, si arrestava nella corsia di uscita.
pagina 14 di 32 Alle ore 07:01:40, dal parcheggio antistante arrivavano altri quattro manifestanti che si aggregavano agli altri già sul posto.
Intorno alle ore 07:05, sopraggiungevano dinanzi ai cancelli del polo logistico anche
[...]
e , entrambi in servizio presso la D.I.G.O.S. della Questura di CP_12 CP_13
Novara.
Nel frattempo, terminato lo scarico della merce, ripartiva con Controparte_1
l'autoarticolato e, dopo una breve sosta per chiudere gli sportelli posteriori del semirimorchio, si avvicinava all'uscita dell'azienda, trovando, tuttavia, altri veicoli industriali fermi incolonnati in attesa di uscita, per il blocco posto in atto dalla manifestazione sindacale.
A quel punto, si dirigeva verso i manifestanti, dopo avere lasciato Controparte_1
parcheggiato l'autoarticolato in un'area non sorvegliata da telecamere.
Tra le ore 07:13:17 e le ore 07:24:33, egli parlava con i manifestanti per poi tornare al proprio veicolo.
A partire da questo momento, avevano inizio le condotte rilevanti ai fini del presente giudizio.
Alle ore 07:24:51 del cronotachigrafo (07:24:23 delle telecamere), l'autoarticolato condotto da riprendeva la marcia all'interno dello stabilimento, superava gli altri veicoli Controparte_1
incolonnati per l'uscita, raggiungeva una velocità massima di 16 km/h alle ore 07:25:01
(07:24:33 delle telecamere), per poi decelerare ed imboccare, in contromano, il corridoio del varco destinato all'ingresso dei veicoli industriali.
A fronte di tale manovra, i manifestanti si spostavano verso il predetto varco, per impedire l'uscita del complesso veicolare.
In particolare, alle ore 07:25:13 del cronotachigrafo (07:24:45 delle telecamere),
[...]
veniva ripreso mentre si dirigeva di corsa verso la parte anteriore CP_6
dell'autoarticolato.
pagina 15 di 32 Nel frattempo, nel percorrere il corridoio per guadagnare l'uscita dallo stabilimento, il conducente riduceva ulteriormente la velocità fino a procedere a circa 2 km/h per 5 secondi,
tra le ore 07:25:10 e le ore 07:25:14 del cronotachigrafo digitale, ossia tra le 07:24:42 e le
07:24:46 delle telecamere.
In questa fase, in prossimità della fine della pista di accesso allo stabilimento (ovvero in corrispondenza del motore della sbarra automatica), come ricostruito dal CTU, Persona_2
il conducente aveva piena visibilità sui manifestanti posti all'ingresso.
[...]
Il consulente del P.M., nel proprio elaborato, ha riportato che, in questo particolare frangente,
non era possibile vedere cosa accadeva nella parte anteriore dell'autoarticolato, poiché la visuale della telecamera 3 era preclusa dalla presenza del mezzo in uso a e dal CP_11
chiosco della guardiania, motivo per il quale, nella ricostruzione della successiva fase nella quale si verificava l'investimento mortale, particolare rilevanza assumevano le dichiarazioni rese dalle persone presenti, alle quali è stato successivamente fatto visionare il filmato ripreso dalla telecamera di videosorveglianza, onde potere ottenere una ricostruzione spazio-
temporale il più precisa possibile, non potendosi visionare il momento esatto in cui il cadeva a terra e veniva travolto dal camion. CP_6
Alle ore 07.24:44 lo giungeva in prossimità del cancello dal quale inizia la pubblica CP_1
via, arrestava quasi totalmente la marcia, suonava il clacson e avanzava ripetutamente a piccole riprese al fine di costringere i manifestanti a spostarsi, ma quelli si posizionavano davanti alla motrice con le mani sul frontale della stessa.
Dalle dichiarazioni testimoniali, è emerso che i manifestanti si erano posti sulla parte frontale e sui due lati del trattore stradale, per fermare l'avanzamento del veicolo, battendo con le mani sulla cabina.
In questa fase, con riferimento all'ipotetica visuale del conducente, è da ritenersi che la maggior parte dei manifestanti fosse ben visibile. Anche i due agenti, e CP_12
pagina 16 di 32 , dovevano essere ben distinguibili;
questi, infatti, avvedutisi che lo CP_13 CP_1
era intenzionato ad uscire dal polo logistico nonostante la presenza dei manifestanti, erano accorsi, ponendosi dinanzi all'autoarticolato ed intimando l'alt con il tesserino alzato.
Alle ore 07:24:52, lo iniziava la manovra di svolta verso destra con progressiva CP_1
accelerazione e si riusciva ancora a notare la presenza di diversi manifestanti all'altezza dello spigolo anteriore destro della motrice, tutti ancora in piedi.
In questo momento, la vittima, come confermato da tutti i testimoni collocati sul lato destro della motrice, si trovava posizionata davanti allo spigolo destro della medesima motrice.
Da qui in avanti, i manifestanti si dividevano sostanzialmente in due gruppi: il primo posizionato sul lato destro dell'autoarticolato (lato conducente, esterno alla svolta) formato da
, , Persona_5 Controparte_14 CP_15 Persona_6 Persona_7
ed il secondo posizionato sul lato sinistro dell'autoarticolato (lato Persona_8
passeggero, interno alla svolta) formato da Persona_9 Persona_10
, ,
[...] Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14
. Persona_15 Persona_16
Alle ore 07:25:19 del cronotachigrafo, dopo avere oltrepassato con la parte anteriore dell'autoarticolato la linea del cancello dello stabilimento ed avere iniziato ad impegnare via
Guido Il Grande, l'autoarticolato condotto dallo aumentava progressivamente la CP_1
velocità (8 Km/h in quel secondo), continuando a svoltare a destra.
Per quanto riguarda l'ipotetica visuale del conducente, come osservato dal consulente Per_2
è probabile che i soggetti collocati nella parte angolare anteriore destra del trattore stradale non fossero direttamente visibili, ma, in considerazione delle simulazioni effettuate,
dovevano essere visibili riflessi nello specchio guardavanti e negli specchi retrovisori di destra.
pagina 17 di 32 Nel corso del secondo 07:25:20 del cronotachigrafo (07:24:52 della telecamera), nella porzione di via Guido Il Grande visibile dalla telecamera 3 (tra l'autoarticolato in sosta e la guardiola),
si vedevano alcuni soggetti indietreggiare e/o camminare lateralmente, sospinti dal trattore stradale condotto dallo . CP_1
In questo contesto, si nota un soggetto assumere una posizione sbilanciata all'indietro (come evidenziato in figura n. 80 a pagina 63 della consulenza della Procura). Dall'abbigliamento indossato, il consulente ha ritenuto trattarsi di . La posizione del Per_2 CP_6
soggetto rispetto agli altri presenti e rispetto al trattore stradale, infatti, è coincidente con la posizione che i testimoni avevano attribuito alla vittima nelle fasi antecedenti l'investimento.
In quel frangente, l'autoarticolato procedeva a 8 km/h con un'accelerazione di – 1 km/h, a significare che il conducente aveva probabilmente tolto il piede dall'acceleratore. Anche in questo caso, se il conducente avesse rivolto lo sguardo verso destra, la sagoma di
[...]
(o parte di essa) doveva essere visibile dallo specchio guardavanti, mentre sugli CP_6
specchi retrovisori e sullo specchio di accostamento dovevano essere visibili gli altri due soggetti che si trovavano sul lato destro del trattore stradale, all'altezza della portiera del passeggero.
Nel secondo ancora successivo, alle ore 07:25:22 del cronotachigrafo, la velocità rimaneva ancora a 7 km/h, ma l'accelerazione aumentava a 2 km/h*s, significando che il conducente era tornato a premere sul pedale dell'acceleratore.
Proprio in questo istante, cadeva a terra all'indietro verso la parte destra CP_6
dell'autoarticolato e l'estremità inferiore della sua gamba destra veniva arrotata dalla ruota destra del primo asse del trattore stradale (figure nn. 126, 127 e 128 della consulenza tecnica della Procura).
pagina 18 di 32 In questa fase, il corpo a terra della vittima (o almeno parte di esso) doveva potere essere visto dallo specchio di accostamento, qualora il conducente vi avesse posto la dovuta attenzione.
Nell'avanzare in fase di sterzata verso destra, il trattore stradale si avvicinava ancor di più al corpo della vittima e di fatto con le ruote del secondo asse, lato destro del trattore stradale,
arrotava la parte superiore delle gambe di (come rappresentato dalla figura CP_6
129 della relazione del consulente della Procura).
Da quel momento, il corpo di subiva una fase di accostamento e/o CP_6
trascinamento sotto le strutture del sottofondo del rimorchio.
Considerando la velocità dell'autoarticolato e la posizione dove veniva rinvenuto il corpo esanime del sindacalista, si può ipotizzare che l'arrotamento da parte delle tre ruote posteriori sia avvenuto indicativamente alle ore 07:25:30 del cronotachigrafo (07:25:02) delle telecamere, quando l'autoarticolato avanzava a 18 km/h con un'accelerazione di 5 km/h*s.
In quel frangente, il complesso veicolare aveva sostanzialmente ultimato la manovra di svolta ed il trattore stradale e semirimorchio erano tornati allineati l'uno con l'altro; di conseguenza
è ragionevole presumente che dagli specchietti retrovisori di sinistra dovesse essere possibile vedere il corpo a terra di . CP_6
L'autoarticolato si dava, quindi, alla fuga percorrendo la S.P. 11 in direzione Novara ed il suo conducente veniva poco dopo tratto in arresto dai Carabinieri di Novara.
Nel contegno tenuto da è certamente ravvisabile la violazione di norme Controparte_1
generali di prudenza, nonché la violazione di specifici precetti del codice della strada.
Questi non si è attenuto a quanto disposto dall'art. 141 c.d.s., secondo cui è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone ed è, altresì, suo obbligo conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza,
pagina 19 di 32 specialmente l'arresto tempestivo del mezzo, entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
ha violato tale precetto, non avendo egli arrestato la propria marcia a fronte Controparte_1
dell'ostacolo rappresentato dai numerosi pedoni che bloccavano l'uscita dell'autoarticolato ed avendo anzi proceduto, noncurante del pericolo a questi arrecato, con improvvise accelerate e frenate, fintanto che non è riuscito ad allontanarsi dal piazzale.
Risulta, altresì, violata la regola di condotta di cui all'art. 145 c. 6 c.d.s., secondo cui negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
Pur sussistendo una responsabilità del tutto prevalente di , va ravvisato un Controparte_1
concorso di colpa della vittima del sinistro, per aver tenuto un comportamento imprudente,
rilevante nella causazione del danno, con ciò ritenendo condivisibile la valutazione espressa dalla Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 5924/2024, con cui è stata riconosciuta, in favore del conducente del veicolo, l'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 589 bis c. 7
c.p., che ricorre qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.
La Corte d'Appello ha affermato che “nella condotta serbata da nell'occorso sia CP_6
individuabile un fattore concausale rispetto alla produzione dell'evento. Invero, a fronte dell'ostinata
determinazione di di forzare a tutti i costi il cordone formato dai manifestanti e CP_1
dell'evidente pericolosità della condotta dallo stesso tenuta, chiaramente indicativa del rischio a cui era
esposta l'incolumità dei dimostranti, la decisione, assunta dalla vittima, di permanere nelle immediate
vicinanze della cabina mentre l'imputato, incurante delle corali esortazioni ad arrestare la marcia,
chiudeva la curva nel completare la manovra di svolta a destra costituisce, nella valutazione della
complessiva dinamica del fatto, un fattore che ha concretamente concorso a determinare l'investimento
e dunque l'evento morte” (cfr. sentenza allegata alla comparsa conclusionale di parte attrice).
pagina 20 di 32 Tale valutazione merita condivisione anche nella presente sede civile, dovendosi, come sopra ricordato, procedere all'esame dell'eventuale condotta colposa del pedone anche ove, come nel caso di specie, il conducente del veicolo non abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di giungere alla concreta graduazione delle rispettive colpe.
Si ravvisa, altresì, da parte della vittima, la violazione di quanto previsto dall'art. 190 c.d.s.,
secondo cui i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti e, ove essi manchino, devono circolare sul margine della carreggiata in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
Appare, pertanto, congruo riconoscere un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo contenuto nella misura del 20%, dal momento che questi ha sì tenuto un comportamento imprudente tale da incrementare il rischio di verificazione del sinistro, ma,
d'altro canto, occorre in via prioritaria considerare che le concrete circostanze in cui l'episodio
è accaduto erano tali da consentire al conducente del mezzo di avvedersi agevolmente della presenza del pedone e di tenere, conseguentemente, una condotta atta ad evitarne l'investimento.
2. I danni risarcibili
Danni non patrimoniali iure proprio
ed i figli minori di hanno chiesto risarcirsi il danno da Parte_1 CP_6
perdita del rapporto parentale, per essere stati privati, a causa dell'altrui condotta illecita, del proprio congiunto, rispettivamente coniuge e genitore.
Il danno a tale titolo risarcibile consiste nell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali, rappresentate dalla sofferenza interiore e dall'alterazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dai danneggiati, derivanti dalla perdita del rapporto familiare.
pagina 21 di 32 In linea di principio si osserva che, ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari del defunto,
se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali. Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa, ma è
sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 25164/2020).
Ai fini probatori, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla scorta di elementi obiettivi, che è onere del danneggiato fornire e la sua liquidazione avviene in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare,
della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima primaria e secondaria ed ogni altro elemento allegato (Cass. 907/2018).
È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino quali fossero la natura e l'intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché le caratteristiche dell'alterazione della vita familiare, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici, che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Qualora la liquidazione del danno sia richiesta da soggetti appartenenti alla famiglia nucleare, può presumersi la sussistenza di un intenso vincolo affettivo e di un progetto di vita comune, tali da cagionare quella sofferenza e quell'alterazione dell'esistenza che normalmente si accompagnano alla perdita o alla seria lesione della salute di una persona tanto cara;
quando invece il risarcimento è richiesto da soggetti diversi da quelli appartenenti alla famiglia nucleare deve essere provata l'esistenza di un saldo vincolo affettivo, che consenta di presumere il pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della scomparsa pagina 22 di 32 o della menomazione del congiunto, a prescindere dal requisito della convivenza con quest'ultimo (Cass. 3904/2025; 21230/2016; Cass. 29332/2017).
Nel caso di specie, era la moglie di e e ne Parte_1 CP_6 _1 Pt_2
erano i figli di minore età. Trattandosi di soggetti appartenenti alla famiglia nucleare, può
operare la presunzione sopra richiamata, per cui possono presumersi la sofferenza e l'alterazione dell'esistenza che normalmente si accompagnano alla perdita del congiunto.
D'altronde, nel corso del giudizio, non sono stati introdotti elementi utili a contrastare tale presunzione.
Ai fini della liquidazione, può farsi riferimento ai parametri previsti dall'Osservatorio del
Tribunale di Milano.
In applicazione del relativo sistema a punti, possono riconoscersi a 22 punti Parte_1
per l'età della vittima primaria, 22 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per il rapporto di convivenza, 12 punti per la presenza di due superstiti e 30 punti in relazione all'intensità del rapporto parentale leso, da presumersi in relazione alla condivisione giornaliera, da parte del giovane nucleo familiare, di tutte le attività principali della vita quotidiana.
Si ottengono, così, complessivi 102 punti, che, moltiplicati per il valore-punto di € 3.911,00,
conducono a € 398.922,00. Il massimo valore risarcitorio riconoscibile, ai sensi delle tabelle di cui si sta facendo applicazione, è costituito da € 391.103,18; tuttavia, si ravvisano nel caso di specie circostanze eccezionali tali da far ritenere congrua una liquidazione dell'importo pieno, alla luce delle modalità particolarmente cruente dell'evento verificatosi e del conseguente presumibile incremento della sofferenza soggettiva che ne è conseguita in capo ai familiari.
Quanto alla posizione dei figli di , applicandosi il medesimo sistema a punti, CP_6
possono riconoscersi, per ciascuno, 22 punti per l'età della vittima primaria, 28 punti per l'età
pagina 23 di 32 della vittima secondaria, 16 punti per il rapporto di convivenza, 12 punti per la presenza di due superstiti e 30 punti per l'intensità del rapporto parentale leso, per un totale di 108 punti.
Applicando i criteri di liquidazione sopra descritti, con un valore-punto di € 3.911,00, si giunge ad un importo risarcitorio di € 422.388,00. Sussistono anche in questo caso, per le ragioni esposte, circostanze eccezionali per derogare al massimale risarcitorio e procedere alla liquidazione in misura piena.
Gli importi riconosciuti a titolo risarcitorio devono essere decurtati proporzionalmente al riconosciuto concorso di colpa del danneggiato, pari al 20%, ottenendosi un ristoro di €
319.137,60 per di € 337.910,40 per e di € 337.910,40 per Parte_1 Persona_1
. Parte_2
Occorre considerare che, in corso di causa, ha Controparte_3
corrisposto a parte attrice la complessiva somma di € 300.000,00, di cui € 100.000,00 alla prima udienza a mezzo di assegno circolare intestato a ed € 200.000,00 nel mese di Parte_1
febbraio 2023, a mezzo di due distinti bonifici bancari di € 100.000,00, in favore dell'uno e dell'altro figlio minore.
Sul punto, va rammentato che, in caso di intervenuto pagamento di un acconto prima della quantificazione definitiva del danno, deve procedersi: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (Cass.
23927/2023; Cass. 9950/2017).
Devono, quindi, eseguirsi i seguenti calcoli, dapprima per la posizione di . Parte_1
pagina 24 di 32 Il danno non patrimoniale come sopra liquidato in valori attuali in € 319.137,60 deve essere devalutato dalla data attuale alla data del sinistro (18/6/2021); ne risulta l'importo di €
273.234,25; allo stesso modo l'acconto di € 100.000,00 deve essere devalutato dalla data del versamento (udienza del 1/12/2022) alla data del sinistro (18/6/2021); ne risulta l'importo di €
87.796,31.
Al credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro (€ 273.234,25) deve essere sottratto l'acconto reso omogeneo alla stessa data (€ 87.796,31); ne residua un credito di € 185.437,94.
Occorre ora procedere al calcolo degli interessi compensativi, al saggio legale;
prima sull'intero capitale devalutato (€ 273.234,25), rivalutato anno per anno in base agli indici Istat,
dalla data dell'evento dannoso (18/6/2021) alla data del pagamento dell'acconto (1/12/2022);
ne deriva che sono dovuti, a titolo di rivalutazione ed interessi al tasso legale, dal momento dell'illecito sino alla data dell'acconto, € 41.469,35; poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (€ 185.437,94), rivalutata anno per anno, dalla data del pagamento dell'acconto (1/12/2022) alla data della presente sentenza;
ne deriva che sono dovuti, a titolo di rivalutazione ed interessi al tasso legale, dal momento del pagamento dell'acconto alla data della presente sentenza, € 20.456,49.
Il totale ad oggi dovuto a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo di interessi e rivalutazione al momento della sentenza e detratto l'acconto corrisposto dalla compagnia assicurativa) è pari a € 247.363,78.
Tale importo deve poi essere maggiorato, convertendosi in debito di valuta, degli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Svolgendosi gli stessi passaggi in relazione al risarcimento di € 337.910,40 riconosciuto a ed a , tenuto conto degli acconti corrisposti nel Persona_1 Parte_2
febbraio del 2023, residua una condanna finale al pagamento di € 269.082,75 in favore di ciascuno dei due figli, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
pagina 25 di 32 Danni non patrimoniali iure heredidatis
La domanda di risarcimento del danno patito iure hereditatis non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, né coltivata nell'ulteriore corso del giudizio, sicché la stessa è
da intendersi rinunciata.
In ogni caso, ne va rilevata l'infondatezza, poiché, secondo un principio giurisprudenziale ormai consolidato, il danno da perdita della vita non è risarcibile iure hereditatis qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (Cass.
9861/2020).
Danni patrimoniali da danno emergente e lucro cessante
Gli attori hanno chiesto risarcirsi il danno emergente, rappresentato dalle spese per l'accettazione dell'eredità per € 2.272,84 (doc. 14), dalle spese sanitarie per le sedute di psicoterapia per € 350,00 (doc. 15) e dalle spese legali per l'attività di volontaria giurisdizione in materia minorile conseguente al decesso di per € 13.433,48 (doc. 16). CP_6
Tali voci di danno sono conseguenze immediate e dirette dell'illecito e, pertanto, devono costituire oggetto di risarcimento in favore dei danneggiati. Quanto alle spese esposte,
relative alla liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato per i procedimenti di volontaria giurisdizione, trova applicazione il principio per cui la perdita subita, con la quale l'art. 1223
c.c. individua il danno emergente, non è indicativa dei soli esborsi monetari già
materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vincolo obbligatorio costituisce già una posta passiva nel patrimonio del danneggiato (Cass.
17670/2024).
La parte ha chiesto, altresì, liquidarsi il danno patrimoniale futuro per trattamenti psico-
sanitari che si renderanno necessari, ma tale voce di pregiudizio non può essere ristorata, in quanto non attuale ed incerta nel suo verificarsi.
pagina 26 di 32 Spetta, dunque, a , il ristoro del danno patrimoniale di natura emergente per € Parte_1
16.056,32, il cui 80% è pari a € 12.845,056.
Tale somma è espressione di un debito di valore;
pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, deve essere devalutata alla data degli esborsi, ove essa sia stata documentata, e poi incrementata per effetto della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai,
nonché degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento fino alla data della presente sentenza. Decorrono poi gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Gli attori hanno chiesto, altresì, il risarcimento del danno da lucro cessante, in ragione della perdita dell'apporto patrimoniale di , di cui gli stessi avrebbero beneficiato in CP_6
assenza dell'evento fatale.
In proposito, è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui è risarcibile il mancato guadagno a seguito del decesso del congiunto, parametrato al reddito da attività lavorativa che il defunto avrebbe potuto svolgere se fosse rimasto in vita, purché esso sia adeguatamente provato (Cass. 30085/2024).
Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa (Cass. 29830/2018; 14678/2003;
2335/2001).
Ai fini della prova presuntiva, ben può la dimostrazione del fatto base essere desunta da elementi obiettivi acquisiti al compendio probatorio (cfr. Cass. 11353/2010), quali la documentazione prodotta concernente i pregressi compensi annui percepiti e il relativo pagina 27 di 32 impiego, essendo al riguardo invero sufficiente, addirittura, la relativa mera allegazione, in presenza di non contestazione della controparte (Cass. 23816/2010; 23142/2009).
Nel caso di specie, non è stata mossa contestazione alcuna circa la destinazione di parte delle proprie risorse patrimoniali, da parte della vittima, per il sostentamento della famiglia.
In mancanza di elementi anche solo indiziari di segno contrario dedotti dalle parti processuali a cui svantaggio opera la presunzione, l'an del danno patrimoniale da lucro cessante può dirsi presuntivamente provato (Cass. 11968/2013; 9835/1996).
Il relativo quantum deve essere liquidato in via necessariamente equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. 2737/2015; 10111/2008).
L'uccisione del congiunto fa venire meno l'aspettativa della moglie e dei figli, fondata su criteri probabilistici derivanti dall'id quod plerumque accidit, di vedere destinata una parte del reddito della vittima al soddisfacimento delle proprie esigenze.
La perdita dell'aspettativa è da riferirsi a tutti quei contributi patrimoniali ed a quelle utilità
economiche che il defunto avrebbe, presumibilmente, apportato ai familiari, sia in virtù dei precetti normativi di cui agli artt. 143, 147 e 148 c.c. c.c., sia per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà (Cass. 1474/1996).
Al fine della quantificazione, può farsi riferimento alla documentazione reddituale prodotta da parte attrice, da cui risulta un reddito medio di , tra il 2016 ed il 2020, CP_6
dedotta l'imposta netta, di € 21.484,00.
Nella specie, è ragionevole stimare che il defunto destinasse alla famiglia, ed avrebbe destinato in futuro, quanto meno i due terzi del proprio reddito e, cioè, € 14.322,66 l'anno, da ripartirsi nella misura di € 4.774,22 per ciascuno dei tre familiari.
E' pur vero che il reddito avrebbe potuto incrementarsi nel tempo, per scatti di anzianità o promozioni lavorative, ma in tale sede si procede a liquidare il danno all'attualità ed a rendere così immediatamente esigibile il lucro cessante anche per un danno futuro, di talché,
pagina 28 di 32 in via equitativa ex art. 1226 c.c., si reputa congruo fare riferimento all'importo della media degli ultimi redditi percepiti dal de cuius, considerato come valuta attuale e cristallizzato per tutti gli anni di mancata contribuzione, passati e a venire (cfr., in questi termini, Trib. Milano
11155/2016).
Quanto ai figli, considerato ciò che normalmente accade, può reputarsi che il padre avrebbe provveduto al loro mantenimento, quanto meno, fino ai 25 anni di età di ciascuno di essi,
quando questi sarebbero, verosimilmente, divenuti autosufficienti. Pertanto, il danno per lucro cessante patito a seguito della perdita del padre è pari a € 90.710,21 per , di _1
anni 6 all'epoca del sinistro (€ 4.774,22 x 19 anni di contribuzione persi) in valuta attuale e pari a € 100.258,62 per , di anni 4 all'epoca del sinistro (€ 4.774,22 x 21 anni di Pt_2
contribuzione persi) in valuta attuale.
Quanto alla moglie può ipotizzarsi che il marito avrebbe continuato a Parte_1
contribuire al ménage familiare anche a seguito del raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, per cui, considerata un'aspettativa di vita, all'epoca, di 82 anni, il danno patito dalla moglie per mancata contribuzione è pari a € 214.839,90 (€ 4.774,22 annui x 45 anni di mancata contribuzione) in valuta attuale.
Tutte le somme indicate sono da ridursi nella misura del 20%, in ragione del riconosciuto concorso colposo del danneggiato, per cui risulta un risarcimento da lucro cessante di €
171.871,92 per , di € 72.568,16 per e di € 80.206,89 per . Parte_1 _1 Pt_2
Dette somme sono espressione di un debito di valore;
pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, devono essere devalutate alla data del sinistro e poi incrementate per effetto della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, nonché degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento fino alla data della presente sentenza. Decorrono poi gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
pagina 29 di 32
3. La domanda di manleva
ha svolto domanda trasversale nei confronti della CP_2 CP_2 CP_2
convenuta avendo chiesto, per l'ipotesi di Controparte_3
condanna, che quest'ultima sia dichiarata tenuta alla manleva, in forza del rapporto di garanzia sussistente tra le parti.
La domanda merita accoglimento, essendo incontestate la sussistenza e l'operatività della polizza.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Nel rapporto processuale instauratosi in relazione alla domanda trasversale, le spese di lite vengono compensate sul presupposto della ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni,
rappresentate dalla circostanza che non ha costituito oggetto di lite l'operatività della garanzia,
non contestata da alcuna delle parti in causa e rimasta estranea alla dialettica processuale.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice non merita accoglimento, non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave nelle difese avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la concorrente responsabilità di e di Controparte_1 [...]
nella causazione del sinistro del 18/6/2021, nella misura dell'80% in capo CP_6
ad e del 20% in capo ad;
Controparte_1 CP_6
2) per l'effetto, condanna i convenuti, in solido e nelle rispettive qualità, a risarcire agli pagina 30 di 32 attori l'80% dei danni patiti a seguito del sinistro, così liquidati:
- € 247.363,78 a a titolo di risarcimento del danno da perdita del Parte_1
rapporto parentale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- € 269.082,75ad titolo di risarcimento del danno da perdita Persona_1
del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- € 269.082,75 ad , a titolo di risarcimento del danno da perdita Parte_2
del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- € 12.845,056 a a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
emergente, oltre accessori come da motivazione;
- € 171.871,92 a a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da Parte_1
lucro cessante, oltre accessori come da motivazione;
- € 72.568,16 ad , a titolo di risarcimento del danno Persona_1
patrimoniale da lucro cessante, oltre accessori come da motivazione;
- € 80.206,89 ad , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_2
da lucro cessante, oltre accessori come da motivazione;
3) condanna i convenuti, in solido, a rimborsare a parte attrice le spese di lite,
liquidate in € 37.951,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4) dichiara tenuta e condanna a tenere Controparte_3
indenne la parte convenuta in relazione a tutte Controparte_2
le somme che la stessa è tenuta a corrispondere a parte attrice in forza della presente sentenza;
pagina 31 di 32 5) nel rapporto processuale relativo alla domanda trasversale, instauratosi tra
Parte_4 Controparte_3
compensa le spese di lite.
Novara, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1438/2022 promossa da:
(C.F.: ), in proprio ed in qualità di genitore Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F.: Persona_1
) e (C.F.: , C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Tuberoso ed Eugenio Losco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
nonché contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Del Balzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
nonché contro pagina 1 di 32 (P. IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Martini e
Marco Rodolfi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“In riferimento alla ISTANZA DI PROVVISIONALE ex artt. 147 Cod. Ass. e 5 Legge 102/06.
Questa difesa rinuncia alla superiore istanza atteso che, nel corso del giudizio, la ha Controparte_4
versato a titolo di acconto sul maggior danno dovuto in favore degli attori l'importo di € 300.000,00, di
cui 100.000,00 alla prima udienza a mezzo di assegno circolare intestato alla sig.ra € Parte_1
200.000,00 nel febbraio 20203 a mezzo di due distinti bonifici bancari di € 100.000,00 cadauno
intestati rispettivamente ad e . _1 Parte_2
Nel merito Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusivo fatto e colpa
del sig. , conducente del complesso veicolare FIAT IVECO TG. FX715YH (1) con Controparte_1
TG. XA291EK, il primo di essi condotto in locazione e il secondo di Controparte_5
proprietà della ed assicurato per la R.C. con la Controparte_2 Controparte_3
; Per l'effetto di quanto al precedente punto, condannare, in solido tra loro, il sig.
[...]
la in persona del suo rappresentante legale p.t. e Controparte_1 Controparte_2
la in persona del suo rappresentante legale p.t., nelle rispettive Controparte_3
qualità, al risarcimento di tutti i danni materiali, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio, patiti
dagli attori a seguito del sinistro per cui è causa, ed in favore di questi ultimi nelle evidenziate qualità,
pagina 2 di 32 per complessi € 1.990.912.37, come evidenziato nell'atto di citazione alle tabelle riepilogative A e C,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dì
dell'evento e/o della messa in mora, e precisamente: In favore della signora moglie Parte_1
convivente, l'importo complessivo di 684.148,37 - di cui € 470.721.60 a titolo di danno non
patrimoniale iure proprio personalizzato al 50% come da tabelle del Tribunale di Roma e/o come
quantificato dalle Tabelle del Tribunale di Milano, € 16.056,32 a titolo di spese sostenute, ed €
197.370,45 a titolo di danno non patrimoniale da lucro cessante, come calcolato in virtù delle tabelle di
capitalizzazione anticipata della rendita di cui al R.D. 140/1922 - da cui detrarre l'importo di €
100.000,00 anticipato a titolo di acconto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di
legge sulla somma rivalutata dal di dell'evento e/o della messa in mora. In favore del sig. _1
, figlio convivente, l'importo complessive di € 653.382,00 - di cui € 456.011.55 a titolo di
[...]
danno non patrimoniale iure proprio personalizzato al 50% come da tabelle del Tribunale di Roma e/o
come quantificato dalle Tabelle del Tribunale di Milano ed € 197.370,45 a titolo di danno non
patrimoniale da lucro cessante, come calcolato in virtù delle tabelle di capitalizzazione anticipata della
rendita di cui al R.D. n. 140 1922 - da cui detrarre l'importo di € 100.000,00 anticipato a titolo di
acconto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal di
dell'evento e/o della messa in mora. In favore del sig. , figlio convivente, l'importo Parte_2
complessivo di € 653.382,00, - di cui € 456.011,55 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio
personalizzato al 50% come da tabelle del Tribunale Roma e/o come quantificato dalle Tabelle del
Tribunale di Milano ed € 197.370,45 a titolo di danno non patrimoniale da lucro cessante, come
calcolato in virtù delle tabelle di capitalizzazione anticipata della rendita di cui al R.D. n. 140/1922 -
da cui detrarre l'importo di € 100.000,00 anticipato a titolo di acconto, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal di dell'evento e/o della messa in mora.
Condannare, in ogni caso, i convenuti al pagamento di quegli importi diversi, minori o maggiori
ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma
pagina 3 di 32 rivalutata dal di dell'evento e/o della messa in mora. Condannare i convenuti in solido tra loro al
pagamento di spese, competenze, spese generali ed accessori, da distrarsi in favore dei procuratori
antistatari. Accertata la responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. dei convenuti, condannarli in solido
tra loro al pagamento di una somma equitativamente determinata, quale sanzione per il comportamento
processuale illegittimo e ristoro del danno complessivamente subito dagli attori, nonché comminare una
sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad
euro 5.000, da versarsi a favore della cassa delle ammende, a compensazione del danno arrecato
all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
“A) Nel merito, rigettare la domanda perché infondata e non provata;
in subordine, dichiarare la
concorsualità ex art. 2054 cc delle rispettive condotte nella determinazione del sinistro per cui è
causa;
B) In quest'ultimo caso, manlevare la società da ogni pagamento in virtù del rapporto di CP_2
garanzia con la Controparte_4
C) Con vittoria di diritti e onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1)
IN VIA PRELIMINARE: dato atto che in sede di prima udienza il difensore di parte attrice in nome
e per conto della Signora subordinatamente alla rinuncia della richiesta Parte_1
provvisionale, ha accettato il versamento di Euro 100.000,00= a mero titolo di acconto sul maggior
dovuto, come da assegno circolare offerto banco iudicis in nome e per conto di Controparte_3
dato atto che ha messo a disposizione l'ulteriore somma di Euro
[...] Controparte_3
100.000,00= rispettivamente a favore dei due minori ed , Persona_1 Parte_2
pagina 4 di 32 subordinato alla autorizzazione del Giudice Tutelare intervenuta nelle more del giudizio ed alla
conseguente rinuncia della richiesta provvisionale;
respingere l'istanza di concessione di una
somma a titolo di provvisionale formulata da parte attrice in mancanza dei presupposti di legge
idonei a giustificare il suo accoglimento;
2) NEL MERITO: accertare e dichiarare il concorso di
colpa del Signor in ordine al sinistro stradale per cui è causa, ponendo a carico di CP_6
solo quota parte del risarcimento spettante agli istanti, Controparte_3
determinato secondo giustizia ed in proporzione all'accertato grado di corresponsabilità, tenuto
conto del versamento di Euro Euro 100.000,00= a favore della Signora nonchè del Parte_1
versamento di Euro 100.000,00= a favore del minore autorizzato dal Giudice Persona_1
Tutelare e di Euro 100.000,00= a favore del minore autorizzato dal Giudice Parte_2
Tutelare, respingendo qualsiasi ulteriore pretesa formulata nei confronti di
[...]
poiché del tutto infonda infondata in fatto ed in diritto;
3) IN OGNI CASO: Controparte_3
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria si chiede: pronuncia di ordine di
esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o di acquisizione ex art. 213 c.p.c. di copia integrale del rapporto di
incidente stradale redatto da Legione Carabinieri “Piemonte e Valle D'Aosta” – Stazione di
Biandrate; pronuncia di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o di acquisizione ex art. 213 c.p.c. di
copia dell'intero incartamento relativo al procedimento penale incardinato a seguito dell'evento per
cui è giudizio nei confronti del Signor presso la Procura della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Novara, n. 2044/21 R.G.N.R. mod. 21.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e in qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 [...]
, ha convenuto in giudizio , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
nonché – il primo quale conducente del complesso Controparte_3
pagina 5 di 32 veicolare FIAT IVECO Tg. FX715YH con rimorchio Tg. XA291EK, la seconda quale CP_7
proprietaria del rimorchio e locataria del trattore e la terza quale compagnia assicuratrice per la RC auto del citato autoarticolato – per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per complessivi € 2.890.912,37, conseguenti all'investimento mortale del proprio congiunto da parte del suddetto CP_6
complesso veicolare, avvenuto in Biandrate (NO) in data 18/6/2021 alle ore 07:30 circa, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'evento in capo ad . Controparte_1
Con comparsa depositata in data 7/11/2022, si è costituita Controparte_2
domandando, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., atteso il
[...]
carattere pregiudiziale del procedimento penale pendente a carico di e, nel Controparte_1
merito, il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiedendo,
in subordine, dichiararsi il concorso della vittima nella causazione del sinistro, con richiesta,
in ogni caso, di condanna alla manleva a carico della compagnia assicuratrice.
Con comparsa depositata in data 28/11/2022, si è costituita
[...]
la quale, premesso di avere formulato, a seguito della notifica dell'atto Controparte_3
introduttivo, proposta di versamento della complessiva somma di € 300.000,00, subordinata alla rinuncia da parte dell'attrice all'istanza di provvisionale avanzata con l'atto di citazione,
ha chiesto, in via preliminare, rigettarsi la predetta istanza e, nel merito, accertarsi e dichiararsi il concorso di colpa di in ordine al sinistro verificatosi, chiedendo CP_6
porsi a proprio carico solo la quota di risarcimento determinata sulla scorta dell'accertato grado di corresponsabilità.
non si è costituito in giudizio e ne viene in questa sede dichiarata la Controparte_1
contumacia.
In corso di causa è stata corrisposta all'attrice, da parte dell'assicurazione, la complessiva somma di € 300.000,00 (di cui € 100.000,00 in favore di ed € 100.000,00 per Parte_1
pagina 6 di 32 ciascuno dei due figli). La parte attrice ha dichiarato di accettare tale importo a titolo di acconto sul maggior dovuto e di rinunciare, perciò, alla richiesta di provvisionale.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, tramite l'escussione testimoniale.
***
Le domande di parte attrice sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
1. La responsabilità dei convenuti
A fondamento delle domande risarcitorie svolte, ha dedotto: Parte_1
- che, in data 18/06/2021, verso le ore 07:30, in Biandrate (NO), lungo la Strada Provinciale
Biandrate-Recetto - Via Guido il Grande, nei pressi della piattaforma logistica “LIDL”,
[...]
veniva mortalmente investito dal complesso veicolare composto dal trattore CP_6
stradale FIAT IVECO TG. FX715YH e dal rimorchio LAMBERET TG. XA291EK;
- che il predetto autoarticolato, condotto da , è risultato essere di proprietà, Controparte_1
quanto al trattore, della , e, quanto al rimorchio, della Controparte_8 [...]
Controparte_2
- che quest'ultima società, inoltre, è risultata essere locataria del predetto trattore stradale;
- che, all'epoca del sinistro, il complesso veicolare risultava assicurato per la R.C. con la
[...]
Controparte_3
- che , nelle circostanze spazio-temporali indicate, mentre si trovava su suolo CP_6
pubblico, nei pressi del cancello d'ingresso della piattaforma logistica della LIDL, veniva investito e travolto dal predetto complesso veicolare, il quale, dopo averlo arrotato e trascinato sull'asfalto per diversi metri, proseguiva la marcia, dileguandosi;
- che, in particolare, si trovava intento a partecipare, unitamente a diverse CP_6
decine di lavoratori, alla manifestazione indetta dai COBAS, quale rappresentante sindacale provinciale;
pagina 7 di 32 - che l'autoarticolato condotto da , in uscita dal magazzino della LIDL, Controparte_1
imboccava contromano il varco destinato esclusivamente all'ingresso dei mezzi e,
oltrepassato il cancello dello stabilimento, ove si erano radunati alcuni manifestanti e agenti della Digos, iniziava la svolta sulla propria destra per impegnare via Guido il Grande;
- che, noncurante delle superiori circostanze, il conducente dell'autoarticolato non arrestava la propria marcia ed anzi intraprendeva la manovra di svolta a destra con andamento cd. “a sobbalzo”;
- che veniva urtato dalla parte anteriore destra dell'autoarticolato e sospinto CP_6
all'indietro verso terra, ove cadeva;
- che, a quel punto, il ridetto autoarticolato, continuando la manovra di svolta a destra già
intrapresa, dapprima arrotava con la ruota anteriore destra la gamba destra di
[...]
e, successivamente, proseguendo la marcia, arrotava, con le ruote posteriori del CP_6
trattore, entrambe le sue gambe, per poi trascinarne il corpo e schiacciarlo mortalmente;
- che, successivamente, l'autoarticolato proseguiva la propria marcia senza fermarsi,
dileguandosi lungo la SP 11 in direzione Novara;
- che veniva raggiunto nei pressi del casello autostradale di Novara Ovest Controparte_1
da agenti della Legione CC Comando Provinciale di Novara, che provvedevano ad arrestarlo;
- che veniva iscritto, al n. 2044/21 del mod.21 RGNR, procedimento penale a carico di CP_1
, per le seguenti ipotesi di reato: artt. 337 (resistenza a P.U.), 589 bis (omicidio
[...]
stradale) e 589 ter (omicidio stradale aggravato dalla fuga) c.p., art. 189 co.1 e 7 D. Lgs n.
285/92 (omissione di soccorso in occasione di incidente stradale);
- che, durante il suddetto procedimento penale, venivano espletati, tra l'altro, la ricostruzione dinamica e cinematica del fatto ad opera del consulente del P.M., nonché Persona_2
l'esame autoptico ad opera della dr.ssa Persona_3
pagina 8 di 32 - che, con lettera di costituzione in mora del 09/07/2021, inviata tramite PEC e raccomandata a/r, veniva richiesto il risarcimento dei danni rispettivamente alla
[...]
alla nonché ad;
Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
- che, con successiva nota del 09/12/2021, inviata via PEC e con raccomandata a/r, veniva inoltrato invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi e per gli effetti del D.L. 132/2014 convertito L. 162/2014;
- che, con nota del 16/12/2021, la Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. comunicava di non poter dare seguito ad alcuna offerta risarcitoria e declinava l'invito ad aderire alla procedura di negoziazione assistita;
- che seguivano le mancate adesioni anche da parte della società Controparte_2
e di;
[...] Controparte_1
- di avere, dal giorno del tragico evento, modificato il proprio stile di vita, privandosi di ogni attività sociale ed estraniandosi anche dalle frequentazioni amicali;
- di avere, al fine di evitare a se stessa e ai propri figli, nati dall'unione con , CP_6
conosciuto nel 2007 e sposato il 22/01/2009, la recrudescenza dello specifico ricordo doloroso,
deciso di allontanarsi anche fisicamente dai luoghi di frequentazione quotidiana della famiglia, trasferendo la residenza del residuo nucleo famigliare a distanza di circa 900 km dalla precedente dimora e, precisamente, in Terlizzi (BA), in modo da ricongiungersi alla propria famiglia di origine, nella speranza di riuscire a ricostruire affetti, riferimenti,
frequentazioni e lavoro;
- di essere stata costretta, a causa del grave lutto, ad avviare un trattamento psicoterapico con la dott.ssa di Terlizzi;
Persona_4
- che trascorreva con l'intera famiglia la maggior parte del proprio tempo CP_6
libero, occupandosi dell'educazione religiosa e delle attività extra-scolastiche dei minori,
accompagnandoli in moschea, pregando e giocando con loro, conducendoli al parco, in pagina 9 di 32 passeggiate per il centro di Milano, organizzando con l'intera famiglia gite e vacanze anche in
Marocco;
- che il piccolo , già affetto da autismo di primo livello, non ha elaborato il lutto, _1
tanto che, ancor oggi, manifesta esplicite forme di rifiuto che lo spingono addirittura a riferire di avere parlato con il papà tramite videochiamate;
- che il piccolo è dovuto ricorrere a cure psicoterapiche, che hanno evidenziato in lui _1
un disturbo post traumatico da stress con sintomi dissociativi, sintomi da evitamento,
alterazione della reattività ed alterazione dell'umore.
Sulla base di tali premesse, parte attrice ha convenuto in giudizio , Controparte_1 [...]
nonché chiedendone la Controparte_2 Controparte_3
condanna solidale al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro occorso in data
18/6/2021, previo accertamento della esclusiva responsabilità dell'evento in capo ad CP_1
.
[...]
ha dunque esercitato, in via cumulativa, l'ordinaria azione risarcitoria di cui Parte_1
all'art. 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo, , della proprietaria Controparte_1
del rimorchio ed utilizzatrice della motrice, ai sensi di Controparte_2
quanto previsto dall'art. 91 del codice della strada, nonché l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, Controparte_3
consentita dall'art. 144 d.lgs. 209/2005, entro i limiti delle somme per le quali è stata
[...]
stipulata l'assicurazione.
Sull'ammissibilità della proposizione cumulativa delle suddette azioni, si è espressa in senso favorevole la giurisprudenza (Cass. S.U. 10311/06; Cass. 12376/2007; Cass. 6824/2001).
L'art. 2054 c.c. stabilisce, al primo comma, che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del medesimo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
pagina 10 di 32 Ai sensi dell'art. 1227 c.c., se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
La giurisprudenza, muovendo dal riferimento normativo all'azione del conducente, è
pressoché univoca nel sostenere il fondamento colposo della responsabilità ricollegabile alla violazione delle regole generali di diligenza, prudenza, perizia. Si sostiene, infatti, che la presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. non configuri a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità presunta, da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass.
1135/2015; Cass. 16759/2014). Trattasi, dunque, di presunzione relativa, che può essere vinta dalla prova contraria della mancanza di colpa.
Per quanto qui di interesse, con particolare riguardo all'ipotesi dell'investimento pedonale, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054, comma 1 c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito,
fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1 c.c. In
particolare, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata degli articoli 2054 e
1227 del codice civile richiede, da parte del giudice di merito, uno specifico accertamento delle rispettive colpe, in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (Cass. 594/2025;
Cass. 13786/2024).
Se la condotta del pedone ha concorso con quella dell'investitore nella produzione dell'evento dannoso a danno del pedone, e detta condotta del pedone è connotata da colpa, non vi è
ragione per escludere l'operatività nella fattispecie di cui all'art. 1227 c. 1 c.c., per il solo fatto pagina 11 di 32 che il comportamento del pedone, anche se colposo, non sia stato anche repentino ed imprevedibile (Cass. 6168/2009; Cass. 9620/2003). In ogni caso, va svolta l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c. ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass.
26873/2022; Cass. 27515/2021).
La circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione legale di colpa ex art. 2054 c. 1 c.c. non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dalla richiamata norma (Cass. 1135/2015).
Nel caso di specie, parte attrice ha ritenuto addebitabile la responsabilità per l'investimento di esclusivamente al conducente , “il quale, nella circostanza, pur CP_6 CP_1
consapevole della presenza di alcune decine di manifestanti - tutti ben visibili dall'abitacolo del trattore
Parte stradale, tra i quali vi era l'agente che intimava invano l' – uscendo da un accesso CP_9
privato in contromano, avanzava tra gli astanti con manovra a sobbalzo e/o c.d. a singhiozzo, tanto da
investire e sospingere in terra per poi arrotarlo, trascinarlo e ucciderlo” (pag. 8 atto di CP_6
citazione).
Le parti convenute, dal canto proprio, hanno contestato l'esclusiva responsabilità dello
, addebitando alla vittima una condotta gravemente imprudente, atteso che la stessa CP_1
si sarebbe mantenuta a ridosso del mezzo pesante, nonostante la concitazione degli eventi svoltisi negli istanti che ne hanno preceduto l'investimento, di fatto accettando il rischio di essere investita.
pagina 12 di 32 Orbene, il complessivo compendio probatorio consente di ritenere provata la responsabilità
del conducente nella causazione dell'evento, pur ravvisandosi un minoritario concorso di colpa della vittima.
Al fine dell'accertamento della modalità di verificazione del sinistro rilevano, in particolare,
la consulenza tecnica a firma dell'ispettore della Polizia di Stato, , nominato Persona_2
dal P.M. nel corso del procedimento penale a carico dello iscritto sub n. 2044/2021 CP_1
R.G.N.R. (doc. n. 6 di parte attrice) e le dichiarazioni delle persone informate sui fatti nell'ambito del citato procedimento, nonché le testimonianze rese dai testimoni escussi nel presente giudizio.
In merito alla possibilità di utilizzare in sede civile le prove acquisite in un differente processo e, in particolare, nel procedimento penale, è principio del tutto consolidato quello per cui il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove c.d.
atipiche, tra le quali figurano anche le prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e le stesse non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex
multis Cass. 9055/2022; 31600/2021; 19521/2019; anche la recente Cass. 5947/2023 ha affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a
garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il
contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori
atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in
pagina 13 di 32 ordine al fatto da provare”; si trattava, nel caso preso in esame, dell'avvenuta produzione nel processo civile di una consulenza tecnica disposta dal P.M. nel corso del procedimento penale).
Sulla scorta delle prove acquisite nel presente giudizio, i fatti di causa possono essere ricostruiti come segue.
Alle ore 06:30:08 del 18.6.2021, l'autoarticolato Iveco/Lamberet targato FX715YH/XA291EK,
condotto da , entrava nel piazzale interno del polo logistico della “LIDL Controparte_1
Italia” sito in Biandrate (NO), via Guido il Grande n. 6, al fine di effettuare uno scarico di merce (alle ore 06:54:51 veniva, difatti, ripreso dalle telecamere mentre si dirigeva CP_1
verso la parte posteriore del semirimorchio per aprire le porte e successivamente riprendere la marcia per andare a posizionarsi in retromarcia nel gate di carico/scarico merci ed arrestarsi alle ore 06:57:13).
A partire dalle ore 07:00, un gruppo di almeno sedici persone, tra cui , si CP_6
radunava proprio in corrispondenza dei varchi di entrata ed uscita del predetto polo logistico, riservati ai veicoli industriali. E' circostanza pacifica tra le parti, confermata anche dai testi escussi all'udienza del 19/10/2023, che per la mattinata del 18/6/2021 era stata indetta una manifestazione di protesta da parte del sindacato SI COBAS, di cui il era CP_6
delegato provinciale e che quest'ultimo aveva dato indicazione ai manifestanti di impedire l'ingresso e l'uscita dei mezzi pesanti dalla struttura aziendale, allo scopo di indurre i dirigenti della LIDL ad un confronto con i rappresentanti del sindacato.
Alle ore 07:01:18, i manifestanti, unitamente ad , fermavano il primo mezzo, CP_6
un autoarticolato con trattore stradale , in uso a , che stava cercando di CP_10 CP_11
uscire dal polo logistico della “LIDL Italia”, ma che, come richiesto dai manifestanti, si arrestava nella corsia di uscita.
pagina 14 di 32 Alle ore 07:01:40, dal parcheggio antistante arrivavano altri quattro manifestanti che si aggregavano agli altri già sul posto.
Intorno alle ore 07:05, sopraggiungevano dinanzi ai cancelli del polo logistico anche
[...]
e , entrambi in servizio presso la D.I.G.O.S. della Questura di CP_12 CP_13
Novara.
Nel frattempo, terminato lo scarico della merce, ripartiva con Controparte_1
l'autoarticolato e, dopo una breve sosta per chiudere gli sportelli posteriori del semirimorchio, si avvicinava all'uscita dell'azienda, trovando, tuttavia, altri veicoli industriali fermi incolonnati in attesa di uscita, per il blocco posto in atto dalla manifestazione sindacale.
A quel punto, si dirigeva verso i manifestanti, dopo avere lasciato Controparte_1
parcheggiato l'autoarticolato in un'area non sorvegliata da telecamere.
Tra le ore 07:13:17 e le ore 07:24:33, egli parlava con i manifestanti per poi tornare al proprio veicolo.
A partire da questo momento, avevano inizio le condotte rilevanti ai fini del presente giudizio.
Alle ore 07:24:51 del cronotachigrafo (07:24:23 delle telecamere), l'autoarticolato condotto da riprendeva la marcia all'interno dello stabilimento, superava gli altri veicoli Controparte_1
incolonnati per l'uscita, raggiungeva una velocità massima di 16 km/h alle ore 07:25:01
(07:24:33 delle telecamere), per poi decelerare ed imboccare, in contromano, il corridoio del varco destinato all'ingresso dei veicoli industriali.
A fronte di tale manovra, i manifestanti si spostavano verso il predetto varco, per impedire l'uscita del complesso veicolare.
In particolare, alle ore 07:25:13 del cronotachigrafo (07:24:45 delle telecamere),
[...]
veniva ripreso mentre si dirigeva di corsa verso la parte anteriore CP_6
dell'autoarticolato.
pagina 15 di 32 Nel frattempo, nel percorrere il corridoio per guadagnare l'uscita dallo stabilimento, il conducente riduceva ulteriormente la velocità fino a procedere a circa 2 km/h per 5 secondi,
tra le ore 07:25:10 e le ore 07:25:14 del cronotachigrafo digitale, ossia tra le 07:24:42 e le
07:24:46 delle telecamere.
In questa fase, in prossimità della fine della pista di accesso allo stabilimento (ovvero in corrispondenza del motore della sbarra automatica), come ricostruito dal CTU, Persona_2
il conducente aveva piena visibilità sui manifestanti posti all'ingresso.
[...]
Il consulente del P.M., nel proprio elaborato, ha riportato che, in questo particolare frangente,
non era possibile vedere cosa accadeva nella parte anteriore dell'autoarticolato, poiché la visuale della telecamera 3 era preclusa dalla presenza del mezzo in uso a e dal CP_11
chiosco della guardiania, motivo per il quale, nella ricostruzione della successiva fase nella quale si verificava l'investimento mortale, particolare rilevanza assumevano le dichiarazioni rese dalle persone presenti, alle quali è stato successivamente fatto visionare il filmato ripreso dalla telecamera di videosorveglianza, onde potere ottenere una ricostruzione spazio-
temporale il più precisa possibile, non potendosi visionare il momento esatto in cui il cadeva a terra e veniva travolto dal camion. CP_6
Alle ore 07.24:44 lo giungeva in prossimità del cancello dal quale inizia la pubblica CP_1
via, arrestava quasi totalmente la marcia, suonava il clacson e avanzava ripetutamente a piccole riprese al fine di costringere i manifestanti a spostarsi, ma quelli si posizionavano davanti alla motrice con le mani sul frontale della stessa.
Dalle dichiarazioni testimoniali, è emerso che i manifestanti si erano posti sulla parte frontale e sui due lati del trattore stradale, per fermare l'avanzamento del veicolo, battendo con le mani sulla cabina.
In questa fase, con riferimento all'ipotetica visuale del conducente, è da ritenersi che la maggior parte dei manifestanti fosse ben visibile. Anche i due agenti, e CP_12
pagina 16 di 32 , dovevano essere ben distinguibili;
questi, infatti, avvedutisi che lo CP_13 CP_1
era intenzionato ad uscire dal polo logistico nonostante la presenza dei manifestanti, erano accorsi, ponendosi dinanzi all'autoarticolato ed intimando l'alt con il tesserino alzato.
Alle ore 07:24:52, lo iniziava la manovra di svolta verso destra con progressiva CP_1
accelerazione e si riusciva ancora a notare la presenza di diversi manifestanti all'altezza dello spigolo anteriore destro della motrice, tutti ancora in piedi.
In questo momento, la vittima, come confermato da tutti i testimoni collocati sul lato destro della motrice, si trovava posizionata davanti allo spigolo destro della medesima motrice.
Da qui in avanti, i manifestanti si dividevano sostanzialmente in due gruppi: il primo posizionato sul lato destro dell'autoarticolato (lato conducente, esterno alla svolta) formato da
, , Persona_5 Controparte_14 CP_15 Persona_6 Persona_7
ed il secondo posizionato sul lato sinistro dell'autoarticolato (lato Persona_8
passeggero, interno alla svolta) formato da Persona_9 Persona_10
, ,
[...] Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14
. Persona_15 Persona_16
Alle ore 07:25:19 del cronotachigrafo, dopo avere oltrepassato con la parte anteriore dell'autoarticolato la linea del cancello dello stabilimento ed avere iniziato ad impegnare via
Guido Il Grande, l'autoarticolato condotto dallo aumentava progressivamente la CP_1
velocità (8 Km/h in quel secondo), continuando a svoltare a destra.
Per quanto riguarda l'ipotetica visuale del conducente, come osservato dal consulente Per_2
è probabile che i soggetti collocati nella parte angolare anteriore destra del trattore stradale non fossero direttamente visibili, ma, in considerazione delle simulazioni effettuate,
dovevano essere visibili riflessi nello specchio guardavanti e negli specchi retrovisori di destra.
pagina 17 di 32 Nel corso del secondo 07:25:20 del cronotachigrafo (07:24:52 della telecamera), nella porzione di via Guido Il Grande visibile dalla telecamera 3 (tra l'autoarticolato in sosta e la guardiola),
si vedevano alcuni soggetti indietreggiare e/o camminare lateralmente, sospinti dal trattore stradale condotto dallo . CP_1
In questo contesto, si nota un soggetto assumere una posizione sbilanciata all'indietro (come evidenziato in figura n. 80 a pagina 63 della consulenza della Procura). Dall'abbigliamento indossato, il consulente ha ritenuto trattarsi di . La posizione del Per_2 CP_6
soggetto rispetto agli altri presenti e rispetto al trattore stradale, infatti, è coincidente con la posizione che i testimoni avevano attribuito alla vittima nelle fasi antecedenti l'investimento.
In quel frangente, l'autoarticolato procedeva a 8 km/h con un'accelerazione di – 1 km/h, a significare che il conducente aveva probabilmente tolto il piede dall'acceleratore. Anche in questo caso, se il conducente avesse rivolto lo sguardo verso destra, la sagoma di
[...]
(o parte di essa) doveva essere visibile dallo specchio guardavanti, mentre sugli CP_6
specchi retrovisori e sullo specchio di accostamento dovevano essere visibili gli altri due soggetti che si trovavano sul lato destro del trattore stradale, all'altezza della portiera del passeggero.
Nel secondo ancora successivo, alle ore 07:25:22 del cronotachigrafo, la velocità rimaneva ancora a 7 km/h, ma l'accelerazione aumentava a 2 km/h*s, significando che il conducente era tornato a premere sul pedale dell'acceleratore.
Proprio in questo istante, cadeva a terra all'indietro verso la parte destra CP_6
dell'autoarticolato e l'estremità inferiore della sua gamba destra veniva arrotata dalla ruota destra del primo asse del trattore stradale (figure nn. 126, 127 e 128 della consulenza tecnica della Procura).
pagina 18 di 32 In questa fase, il corpo a terra della vittima (o almeno parte di esso) doveva potere essere visto dallo specchio di accostamento, qualora il conducente vi avesse posto la dovuta attenzione.
Nell'avanzare in fase di sterzata verso destra, il trattore stradale si avvicinava ancor di più al corpo della vittima e di fatto con le ruote del secondo asse, lato destro del trattore stradale,
arrotava la parte superiore delle gambe di (come rappresentato dalla figura CP_6
129 della relazione del consulente della Procura).
Da quel momento, il corpo di subiva una fase di accostamento e/o CP_6
trascinamento sotto le strutture del sottofondo del rimorchio.
Considerando la velocità dell'autoarticolato e la posizione dove veniva rinvenuto il corpo esanime del sindacalista, si può ipotizzare che l'arrotamento da parte delle tre ruote posteriori sia avvenuto indicativamente alle ore 07:25:30 del cronotachigrafo (07:25:02) delle telecamere, quando l'autoarticolato avanzava a 18 km/h con un'accelerazione di 5 km/h*s.
In quel frangente, il complesso veicolare aveva sostanzialmente ultimato la manovra di svolta ed il trattore stradale e semirimorchio erano tornati allineati l'uno con l'altro; di conseguenza
è ragionevole presumente che dagli specchietti retrovisori di sinistra dovesse essere possibile vedere il corpo a terra di . CP_6
L'autoarticolato si dava, quindi, alla fuga percorrendo la S.P. 11 in direzione Novara ed il suo conducente veniva poco dopo tratto in arresto dai Carabinieri di Novara.
Nel contegno tenuto da è certamente ravvisabile la violazione di norme Controparte_1
generali di prudenza, nonché la violazione di specifici precetti del codice della strada.
Questi non si è attenuto a quanto disposto dall'art. 141 c.d.s., secondo cui è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone ed è, altresì, suo obbligo conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza,
pagina 19 di 32 specialmente l'arresto tempestivo del mezzo, entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
ha violato tale precetto, non avendo egli arrestato la propria marcia a fronte Controparte_1
dell'ostacolo rappresentato dai numerosi pedoni che bloccavano l'uscita dell'autoarticolato ed avendo anzi proceduto, noncurante del pericolo a questi arrecato, con improvvise accelerate e frenate, fintanto che non è riuscito ad allontanarsi dal piazzale.
Risulta, altresì, violata la regola di condotta di cui all'art. 145 c. 6 c.d.s., secondo cui negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
Pur sussistendo una responsabilità del tutto prevalente di , va ravvisato un Controparte_1
concorso di colpa della vittima del sinistro, per aver tenuto un comportamento imprudente,
rilevante nella causazione del danno, con ciò ritenendo condivisibile la valutazione espressa dalla Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 5924/2024, con cui è stata riconosciuta, in favore del conducente del veicolo, l'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 589 bis c. 7
c.p., che ricorre qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.
La Corte d'Appello ha affermato che “nella condotta serbata da nell'occorso sia CP_6
individuabile un fattore concausale rispetto alla produzione dell'evento. Invero, a fronte dell'ostinata
determinazione di di forzare a tutti i costi il cordone formato dai manifestanti e CP_1
dell'evidente pericolosità della condotta dallo stesso tenuta, chiaramente indicativa del rischio a cui era
esposta l'incolumità dei dimostranti, la decisione, assunta dalla vittima, di permanere nelle immediate
vicinanze della cabina mentre l'imputato, incurante delle corali esortazioni ad arrestare la marcia,
chiudeva la curva nel completare la manovra di svolta a destra costituisce, nella valutazione della
complessiva dinamica del fatto, un fattore che ha concretamente concorso a determinare l'investimento
e dunque l'evento morte” (cfr. sentenza allegata alla comparsa conclusionale di parte attrice).
pagina 20 di 32 Tale valutazione merita condivisione anche nella presente sede civile, dovendosi, come sopra ricordato, procedere all'esame dell'eventuale condotta colposa del pedone anche ove, come nel caso di specie, il conducente del veicolo non abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di giungere alla concreta graduazione delle rispettive colpe.
Si ravvisa, altresì, da parte della vittima, la violazione di quanto previsto dall'art. 190 c.d.s.,
secondo cui i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti e, ove essi manchino, devono circolare sul margine della carreggiata in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
Appare, pertanto, congruo riconoscere un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo contenuto nella misura del 20%, dal momento che questi ha sì tenuto un comportamento imprudente tale da incrementare il rischio di verificazione del sinistro, ma,
d'altro canto, occorre in via prioritaria considerare che le concrete circostanze in cui l'episodio
è accaduto erano tali da consentire al conducente del mezzo di avvedersi agevolmente della presenza del pedone e di tenere, conseguentemente, una condotta atta ad evitarne l'investimento.
2. I danni risarcibili
Danni non patrimoniali iure proprio
ed i figli minori di hanno chiesto risarcirsi il danno da Parte_1 CP_6
perdita del rapporto parentale, per essere stati privati, a causa dell'altrui condotta illecita, del proprio congiunto, rispettivamente coniuge e genitore.
Il danno a tale titolo risarcibile consiste nell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali, rappresentate dalla sofferenza interiore e dall'alterazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dai danneggiati, derivanti dalla perdita del rapporto familiare.
pagina 21 di 32 In linea di principio si osserva che, ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari del defunto,
se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali. Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa, ma è
sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 25164/2020).
Ai fini probatori, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla scorta di elementi obiettivi, che è onere del danneggiato fornire e la sua liquidazione avviene in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare,
della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima primaria e secondaria ed ogni altro elemento allegato (Cass. 907/2018).
È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino quali fossero la natura e l'intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché le caratteristiche dell'alterazione della vita familiare, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici, che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Qualora la liquidazione del danno sia richiesta da soggetti appartenenti alla famiglia nucleare, può presumersi la sussistenza di un intenso vincolo affettivo e di un progetto di vita comune, tali da cagionare quella sofferenza e quell'alterazione dell'esistenza che normalmente si accompagnano alla perdita o alla seria lesione della salute di una persona tanto cara;
quando invece il risarcimento è richiesto da soggetti diversi da quelli appartenenti alla famiglia nucleare deve essere provata l'esistenza di un saldo vincolo affettivo, che consenta di presumere il pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della scomparsa pagina 22 di 32 o della menomazione del congiunto, a prescindere dal requisito della convivenza con quest'ultimo (Cass. 3904/2025; 21230/2016; Cass. 29332/2017).
Nel caso di specie, era la moglie di e e ne Parte_1 CP_6 _1 Pt_2
erano i figli di minore età. Trattandosi di soggetti appartenenti alla famiglia nucleare, può
operare la presunzione sopra richiamata, per cui possono presumersi la sofferenza e l'alterazione dell'esistenza che normalmente si accompagnano alla perdita del congiunto.
D'altronde, nel corso del giudizio, non sono stati introdotti elementi utili a contrastare tale presunzione.
Ai fini della liquidazione, può farsi riferimento ai parametri previsti dall'Osservatorio del
Tribunale di Milano.
In applicazione del relativo sistema a punti, possono riconoscersi a 22 punti Parte_1
per l'età della vittima primaria, 22 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per il rapporto di convivenza, 12 punti per la presenza di due superstiti e 30 punti in relazione all'intensità del rapporto parentale leso, da presumersi in relazione alla condivisione giornaliera, da parte del giovane nucleo familiare, di tutte le attività principali della vita quotidiana.
Si ottengono, così, complessivi 102 punti, che, moltiplicati per il valore-punto di € 3.911,00,
conducono a € 398.922,00. Il massimo valore risarcitorio riconoscibile, ai sensi delle tabelle di cui si sta facendo applicazione, è costituito da € 391.103,18; tuttavia, si ravvisano nel caso di specie circostanze eccezionali tali da far ritenere congrua una liquidazione dell'importo pieno, alla luce delle modalità particolarmente cruente dell'evento verificatosi e del conseguente presumibile incremento della sofferenza soggettiva che ne è conseguita in capo ai familiari.
Quanto alla posizione dei figli di , applicandosi il medesimo sistema a punti, CP_6
possono riconoscersi, per ciascuno, 22 punti per l'età della vittima primaria, 28 punti per l'età
pagina 23 di 32 della vittima secondaria, 16 punti per il rapporto di convivenza, 12 punti per la presenza di due superstiti e 30 punti per l'intensità del rapporto parentale leso, per un totale di 108 punti.
Applicando i criteri di liquidazione sopra descritti, con un valore-punto di € 3.911,00, si giunge ad un importo risarcitorio di € 422.388,00. Sussistono anche in questo caso, per le ragioni esposte, circostanze eccezionali per derogare al massimale risarcitorio e procedere alla liquidazione in misura piena.
Gli importi riconosciuti a titolo risarcitorio devono essere decurtati proporzionalmente al riconosciuto concorso di colpa del danneggiato, pari al 20%, ottenendosi un ristoro di €
319.137,60 per di € 337.910,40 per e di € 337.910,40 per Parte_1 Persona_1
. Parte_2
Occorre considerare che, in corso di causa, ha Controparte_3
corrisposto a parte attrice la complessiva somma di € 300.000,00, di cui € 100.000,00 alla prima udienza a mezzo di assegno circolare intestato a ed € 200.000,00 nel mese di Parte_1
febbraio 2023, a mezzo di due distinti bonifici bancari di € 100.000,00, in favore dell'uno e dell'altro figlio minore.
Sul punto, va rammentato che, in caso di intervenuto pagamento di un acconto prima della quantificazione definitiva del danno, deve procedersi: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (Cass.
23927/2023; Cass. 9950/2017).
Devono, quindi, eseguirsi i seguenti calcoli, dapprima per la posizione di . Parte_1
pagina 24 di 32 Il danno non patrimoniale come sopra liquidato in valori attuali in € 319.137,60 deve essere devalutato dalla data attuale alla data del sinistro (18/6/2021); ne risulta l'importo di €
273.234,25; allo stesso modo l'acconto di € 100.000,00 deve essere devalutato dalla data del versamento (udienza del 1/12/2022) alla data del sinistro (18/6/2021); ne risulta l'importo di €
87.796,31.
Al credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro (€ 273.234,25) deve essere sottratto l'acconto reso omogeneo alla stessa data (€ 87.796,31); ne residua un credito di € 185.437,94.
Occorre ora procedere al calcolo degli interessi compensativi, al saggio legale;
prima sull'intero capitale devalutato (€ 273.234,25), rivalutato anno per anno in base agli indici Istat,
dalla data dell'evento dannoso (18/6/2021) alla data del pagamento dell'acconto (1/12/2022);
ne deriva che sono dovuti, a titolo di rivalutazione ed interessi al tasso legale, dal momento dell'illecito sino alla data dell'acconto, € 41.469,35; poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (€ 185.437,94), rivalutata anno per anno, dalla data del pagamento dell'acconto (1/12/2022) alla data della presente sentenza;
ne deriva che sono dovuti, a titolo di rivalutazione ed interessi al tasso legale, dal momento del pagamento dell'acconto alla data della presente sentenza, € 20.456,49.
Il totale ad oggi dovuto a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo di interessi e rivalutazione al momento della sentenza e detratto l'acconto corrisposto dalla compagnia assicurativa) è pari a € 247.363,78.
Tale importo deve poi essere maggiorato, convertendosi in debito di valuta, degli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Svolgendosi gli stessi passaggi in relazione al risarcimento di € 337.910,40 riconosciuto a ed a , tenuto conto degli acconti corrisposti nel Persona_1 Parte_2
febbraio del 2023, residua una condanna finale al pagamento di € 269.082,75 in favore di ciascuno dei due figli, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
pagina 25 di 32 Danni non patrimoniali iure heredidatis
La domanda di risarcimento del danno patito iure hereditatis non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, né coltivata nell'ulteriore corso del giudizio, sicché la stessa è
da intendersi rinunciata.
In ogni caso, ne va rilevata l'infondatezza, poiché, secondo un principio giurisprudenziale ormai consolidato, il danno da perdita della vita non è risarcibile iure hereditatis qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (Cass.
9861/2020).
Danni patrimoniali da danno emergente e lucro cessante
Gli attori hanno chiesto risarcirsi il danno emergente, rappresentato dalle spese per l'accettazione dell'eredità per € 2.272,84 (doc. 14), dalle spese sanitarie per le sedute di psicoterapia per € 350,00 (doc. 15) e dalle spese legali per l'attività di volontaria giurisdizione in materia minorile conseguente al decesso di per € 13.433,48 (doc. 16). CP_6
Tali voci di danno sono conseguenze immediate e dirette dell'illecito e, pertanto, devono costituire oggetto di risarcimento in favore dei danneggiati. Quanto alle spese esposte,
relative alla liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato per i procedimenti di volontaria giurisdizione, trova applicazione il principio per cui la perdita subita, con la quale l'art. 1223
c.c. individua il danno emergente, non è indicativa dei soli esborsi monetari già
materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vincolo obbligatorio costituisce già una posta passiva nel patrimonio del danneggiato (Cass.
17670/2024).
La parte ha chiesto, altresì, liquidarsi il danno patrimoniale futuro per trattamenti psico-
sanitari che si renderanno necessari, ma tale voce di pregiudizio non può essere ristorata, in quanto non attuale ed incerta nel suo verificarsi.
pagina 26 di 32 Spetta, dunque, a , il ristoro del danno patrimoniale di natura emergente per € Parte_1
16.056,32, il cui 80% è pari a € 12.845,056.
Tale somma è espressione di un debito di valore;
pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, deve essere devalutata alla data degli esborsi, ove essa sia stata documentata, e poi incrementata per effetto della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai,
nonché degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento fino alla data della presente sentenza. Decorrono poi gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Gli attori hanno chiesto, altresì, il risarcimento del danno da lucro cessante, in ragione della perdita dell'apporto patrimoniale di , di cui gli stessi avrebbero beneficiato in CP_6
assenza dell'evento fatale.
In proposito, è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui è risarcibile il mancato guadagno a seguito del decesso del congiunto, parametrato al reddito da attività lavorativa che il defunto avrebbe potuto svolgere se fosse rimasto in vita, purché esso sia adeguatamente provato (Cass. 30085/2024).
Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa (Cass. 29830/2018; 14678/2003;
2335/2001).
Ai fini della prova presuntiva, ben può la dimostrazione del fatto base essere desunta da elementi obiettivi acquisiti al compendio probatorio (cfr. Cass. 11353/2010), quali la documentazione prodotta concernente i pregressi compensi annui percepiti e il relativo pagina 27 di 32 impiego, essendo al riguardo invero sufficiente, addirittura, la relativa mera allegazione, in presenza di non contestazione della controparte (Cass. 23816/2010; 23142/2009).
Nel caso di specie, non è stata mossa contestazione alcuna circa la destinazione di parte delle proprie risorse patrimoniali, da parte della vittima, per il sostentamento della famiglia.
In mancanza di elementi anche solo indiziari di segno contrario dedotti dalle parti processuali a cui svantaggio opera la presunzione, l'an del danno patrimoniale da lucro cessante può dirsi presuntivamente provato (Cass. 11968/2013; 9835/1996).
Il relativo quantum deve essere liquidato in via necessariamente equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. 2737/2015; 10111/2008).
L'uccisione del congiunto fa venire meno l'aspettativa della moglie e dei figli, fondata su criteri probabilistici derivanti dall'id quod plerumque accidit, di vedere destinata una parte del reddito della vittima al soddisfacimento delle proprie esigenze.
La perdita dell'aspettativa è da riferirsi a tutti quei contributi patrimoniali ed a quelle utilità
economiche che il defunto avrebbe, presumibilmente, apportato ai familiari, sia in virtù dei precetti normativi di cui agli artt. 143, 147 e 148 c.c. c.c., sia per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà (Cass. 1474/1996).
Al fine della quantificazione, può farsi riferimento alla documentazione reddituale prodotta da parte attrice, da cui risulta un reddito medio di , tra il 2016 ed il 2020, CP_6
dedotta l'imposta netta, di € 21.484,00.
Nella specie, è ragionevole stimare che il defunto destinasse alla famiglia, ed avrebbe destinato in futuro, quanto meno i due terzi del proprio reddito e, cioè, € 14.322,66 l'anno, da ripartirsi nella misura di € 4.774,22 per ciascuno dei tre familiari.
E' pur vero che il reddito avrebbe potuto incrementarsi nel tempo, per scatti di anzianità o promozioni lavorative, ma in tale sede si procede a liquidare il danno all'attualità ed a rendere così immediatamente esigibile il lucro cessante anche per un danno futuro, di talché,
pagina 28 di 32 in via equitativa ex art. 1226 c.c., si reputa congruo fare riferimento all'importo della media degli ultimi redditi percepiti dal de cuius, considerato come valuta attuale e cristallizzato per tutti gli anni di mancata contribuzione, passati e a venire (cfr., in questi termini, Trib. Milano
11155/2016).
Quanto ai figli, considerato ciò che normalmente accade, può reputarsi che il padre avrebbe provveduto al loro mantenimento, quanto meno, fino ai 25 anni di età di ciascuno di essi,
quando questi sarebbero, verosimilmente, divenuti autosufficienti. Pertanto, il danno per lucro cessante patito a seguito della perdita del padre è pari a € 90.710,21 per , di _1
anni 6 all'epoca del sinistro (€ 4.774,22 x 19 anni di contribuzione persi) in valuta attuale e pari a € 100.258,62 per , di anni 4 all'epoca del sinistro (€ 4.774,22 x 21 anni di Pt_2
contribuzione persi) in valuta attuale.
Quanto alla moglie può ipotizzarsi che il marito avrebbe continuato a Parte_1
contribuire al ménage familiare anche a seguito del raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, per cui, considerata un'aspettativa di vita, all'epoca, di 82 anni, il danno patito dalla moglie per mancata contribuzione è pari a € 214.839,90 (€ 4.774,22 annui x 45 anni di mancata contribuzione) in valuta attuale.
Tutte le somme indicate sono da ridursi nella misura del 20%, in ragione del riconosciuto concorso colposo del danneggiato, per cui risulta un risarcimento da lucro cessante di €
171.871,92 per , di € 72.568,16 per e di € 80.206,89 per . Parte_1 _1 Pt_2
Dette somme sono espressione di un debito di valore;
pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, devono essere devalutate alla data del sinistro e poi incrementate per effetto della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, nonché degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento fino alla data della presente sentenza. Decorrono poi gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
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3. La domanda di manleva
ha svolto domanda trasversale nei confronti della CP_2 CP_2 CP_2
convenuta avendo chiesto, per l'ipotesi di Controparte_3
condanna, che quest'ultima sia dichiarata tenuta alla manleva, in forza del rapporto di garanzia sussistente tra le parti.
La domanda merita accoglimento, essendo incontestate la sussistenza e l'operatività della polizza.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Nel rapporto processuale instauratosi in relazione alla domanda trasversale, le spese di lite vengono compensate sul presupposto della ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni,
rappresentate dalla circostanza che non ha costituito oggetto di lite l'operatività della garanzia,
non contestata da alcuna delle parti in causa e rimasta estranea alla dialettica processuale.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice non merita accoglimento, non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave nelle difese avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la concorrente responsabilità di e di Controparte_1 [...]
nella causazione del sinistro del 18/6/2021, nella misura dell'80% in capo CP_6
ad e del 20% in capo ad;
Controparte_1 CP_6
2) per l'effetto, condanna i convenuti, in solido e nelle rispettive qualità, a risarcire agli pagina 30 di 32 attori l'80% dei danni patiti a seguito del sinistro, così liquidati:
- € 247.363,78 a a titolo di risarcimento del danno da perdita del Parte_1
rapporto parentale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- € 269.082,75ad titolo di risarcimento del danno da perdita Persona_1
del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- € 269.082,75 ad , a titolo di risarcimento del danno da perdita Parte_2
del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- € 12.845,056 a a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
emergente, oltre accessori come da motivazione;
- € 171.871,92 a a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da Parte_1
lucro cessante, oltre accessori come da motivazione;
- € 72.568,16 ad , a titolo di risarcimento del danno Persona_1
patrimoniale da lucro cessante, oltre accessori come da motivazione;
- € 80.206,89 ad , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_2
da lucro cessante, oltre accessori come da motivazione;
3) condanna i convenuti, in solido, a rimborsare a parte attrice le spese di lite,
liquidate in € 37.951,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4) dichiara tenuta e condanna a tenere Controparte_3
indenne la parte convenuta in relazione a tutte Controparte_2
le somme che la stessa è tenuta a corrispondere a parte attrice in forza della presente sentenza;
pagina 31 di 32 5) nel rapporto processuale relativo alla domanda trasversale, instauratosi tra
Parte_4 Controparte_3
compensa le spese di lite.
Novara, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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