Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di consiglio, composta dai seguenti magistrati:
1) dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18/2024 R.G.
Tra
, in persona del Dirigente Parte_1
scolastico pro - tempore (c.f. ) P.IVA_1
(già Parte_2 Parte_3
(C.F. , in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_2 CP_1
organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.
- Appellanti -
Contro
-nuova denominazione di (c.f. Controparte_2 Controparte_3
), con sede a Milano, in via Domenichino, n. 5, in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro - tempore, rappr, e difesa dall'avv. Paolo Bonalume.
- Appellata -
E nei confronti di
(c.f./p. I.V.A. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4
Commissario Straordinario legale rappresentante pro - tempore, rappr. e difeso dall'avv. Sandro Giacobbe.
1
______________________
Nell'udienza di discussione del 4 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4732/2023 del 20 novembre 2023 (resa nel procedimento n.
5417/2020 R.G.), il Tribunale di Catania così statuiva:
1. condannava il convenuto di Parte_1
al pagamento, in favore dell'attrice (quale creditrice Pt_1 CP_2
cessionaria), della somma di euro 36.329,83, per sorte capitale a titolo di corrispettivi di forniture di servizi di pulizia (eseguite dalla cedente creditrice
Manital s.c.p.a), oltre
2. agli interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo alle singole scadenze, nonché
3. agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione, risultano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell art. 1283 c.c., determinati ex art. 2 e 5 D.Lgs.
231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione, nonché al pagamento della somma di ll art. 6, comma
2, del D. Lgs. n°231/02 come novellato dal D.Lgs. n.192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
4. rigettava la domanda di garanzia e/o manleva proposta dall'Istituto scolastico nei confronti del;
Controparte_4
5. condannava l' di e il terzo chiamato Parte_1 Pt_1
alla refusione, in favore di delle spese Parte_2 CP_2 processuali, che liquidava in complessivi € 3.800,00 per compensi e € 545,00 per esborsi, oltre iva, cpa e spese generali;
6. condannava l' di alla refusione, in favore Pt_1 Parte_1 Pt_1
del (chiamato in causa dallo stesso Controparte_4
2 ), delle spese processuali, che liquidava in complessivi € 1600,00 per Pt_1
compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello l' Parte_1
e il del merito, formulando tre motivi di gravame.
[...] Parte_2
Si costituiva in giudizio la -nuova denominazione di Controparte_2 [...]
che deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il Controparte_3
rigetto.
Si costituiva parimenti in giudizio il che Controparte_4
deduceva l'infondatezza dell'appello.
Denegata la chiesta sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza di discussione del 4 marzo 2025, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l' e il appellanti deducono la Pt_1 Parte_2 mancanza di legittimazione in giudizio dell , rilevando che: a) Parte_1
l'intervenuta attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'art. 21 co. 1 L. n° 59/1997, non ha fatto venir meno la loro compenetrazione nell'organizzazione amministrativa dello Stato;
b) infatti, a seguito della riforma, per un verso, le istituzioni scolastiche vanno considerate alla stregua di veri e propri enti (statali), pur nell'ambito e nei limiti dell'autonomia amministrativa
(didattica, organizzativa, finanziaria) loro concessa dal D.P.R. n° 275/1999; c) per altro verso, invece, le istituzioni scolastiche, al di fuori dei predetti ambiti e limiti, continuano a operare come organi dello Stato;
d) l'autonomia concessa agli istituti scolastici in attuazione della riforma si sostanzia, in effetti, nel riconoscimento di limitate forme di competenza e di rappresentanza, e, nel nuovo contesto, le risorse finanziarie trasferite annualmente alle istituzioni scolastiche autonome risultano vincolate alla retribuzione di specifiche prestazioni o al finanziamento di progetti volti al sostegno del processo di autonomia scolastica;
e) va in definitiva esclusa la legittimazione processuale delle scuole in cause quali quella in esame, in considerazione della mancata attribuzione a detti Enti di un patrimonio ad hoc destinato a far fronte a un'eventuale condanna;
f) invero, gli istituti scolastici,
3 nonostante siano stati dotati di autonomia amministrativa e di personalità giuridica a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 275/1999, sono comunque configurabili come organi statali e agiscono secondo un rapporto di immedesimazione organica con il , e quest'ultimo, di conseguenza, è l'unico soggetto Parte_2
giuridico legittimato ex lege a resistere in giudizio in controversie che coinvolgono il personale docente e gli istituti di istruzione.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che la disposta attribuzione normativa, alle istituzioni scolastiche, della personalità giuridica (ex legge n. 59/97) e della conseguente autonomia amministrativa (didattica, organizzativa e finanziaria ex D.P.R. n.
275/1999) ha comportato la coesistenza, in capo alle stesse istituzioni (quali rappresentate dai rispettivi dirigenti scolastici), della doppia, concorrente natura sia di organi (e uffici) decentrati dell'amministrazione statale dell'istruzione
(essenzialmente in funzione dello svolgimento, secondo lo schema organizzativo della c.d. amministrazione indiretta, della complessiva attività, provvedimentale e contrattuale, di gestione del personale scolastico, con effetti giuridici riferibili al relativo ), sia di enti pubblici autonomi (preposti al concreto svolgimento Parte_2
della programmazione e delle attività didattiche).
Orbene, se, da un lato, come si vedrà infra, l'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche (come soggetti provvisti di personalità giuridica) è limitata all'assunzione diretta (e con effetto nei confronti dei terzi creditori) dei soli oneri relativi a specifici progetti di istruzione e/o prestazioni volti al sostegno del processo di autonomia e supportati dalle voci di bilancio al riguardo previste in sede di periodica assegnazione delle necessarie risorse economiche, dall'altro lato il motivo di gravame in esame va comunque disatteso nella parte in cui mira ad attribuire al la titolarità passiva della “res controversa” Parte_2
(concernente la domanda di pagamento dei corrispettivi di prestazioni di servizi di pulizia eseguite in favore dell'istituto appellante), essendo invece essenzialmente configurabile, in capo all'amministrazione centrale, la titolarità passiva delle sole, ben distinte controversie relative ai rapporti organici e di servizio del personale
4 scolastico (rapporti la cui concreta gestione, da parte delle varie istituzioni scolastiche -quali organi e uffici periferici dell'amministrazione statale-, è riferibile al
). Parte_2
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al , rilevando Controparte_4
che: a) l'impugnata sentenza appare erronea anche nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva del terzo chiamato in causa;
b) infatti, la previsione di cui all'art. 3 della L. 23/1996 dimostra chiaramente come il debitore delle somme indicate in premessa debba essere considerato il . Controparte_4
Il motivo è fondato.
Al riguardo va richiamato – in linea con un recente precedente di questa sezione della
Corte con cui è stata decisa controversia analoga (sent. n. 170/2025, Pres. est.
Dipietro) - il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
19956/2020), secondo cui “la legge n. 23 del 1996 ha disposto il trasferimento automatico e incondizionato agli enti locali (comuni per le scuole elementari e medie, province per gli istituti di istruzione secondaria superiore) degli oneri relativi alle utenze, compresa la fornitura di acqua, degli edifici scolastici, indipendentemente dal previo trasferimento della proprietà degli immobili e dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati. Tale trasferimento di competenze e oneri opera ex lege a partire dal 1997, senza che il mancato perfezionamento delle convenzioni previste dalla legge possa pregiudicare o condizionare l'automatica successione negli obblighi di pagamento delle spese per le utenze. Pertanto, il gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'acqua non può pretendere il pagamento delle relative spese dal soggetto che occupava l'immobile scolastico in precedenza, ma deve rivolgersi ai comuni e alle province competenti per legge, fermo restando il diritto di questi ultimi di ottenere il rimborso delle somme eventualmente anticipate dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche per il periodo transitorio antecedente alla stipula delle convenzioni.”
In virtù del superiore principio di diritto (valido anche nel presente, del tutto analogo, caso di forniture di servizi di pulizia), deve dunque ritenersi essersi verificata, a
5 norma dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge n. 23/1996 (applicabile alle istituzioni scolastiche statali, nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato;
v. l'art. 12, comma 6, della stessa legge), un'automatica successione (non già cumulativa, bensì novativa) degli enti territoriali (e, nella specie, del già Provincia Regionale di Controparte_4
Siracusa) nella titolarità passiva delle obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento delle “spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento”, e ciò a prescindere sia dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia, soprattutto, da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione o di appalti di servizi e dalla formale intestazione o meno (agli istituti scolastici) delle utenze e servizi destinati agli stessi istituti, i quali non possono, pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti -nei confronti dei fornitori- del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti (ai terzi) soltanto dai predetti enti territoriali.
Si tratta, in definitiva, di un'obbligazione esclusiva, a carico dei comuni e delle province, giustificata dalla mancanza, nel bilancio dei pur autonomi istituti scolastici, di specifici fondi al riguardo destinati e vincolati, obbligazione nascente direttamente dalla citata fonte primaria (legge statale n. 23/1996), quale atto normativo idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.).
Né la sussistenza di tale obbligazione (fondata sulla menzionata legge statale) può essere esclusa dalle previsioni del prodotto regolamento (approvato dalla Provincia
Regionale di con la deliberazione consiliare n. 31 del 2 agosto 2001) “per le Pt_1
spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per il diritto allo studio”.
E invero, tale regolamento locale (costituente una fonte secondaria dell'ordinamento, come tale inidonea a derogare validamente alle norme legislative di rango primario;
artt. 1, 3 e 4 disp. prel. c.c.) si limita a disciplinare le modalità sia di erogazione (dalla
Provincia alle istituzioni scolastiche operanti nel relativo territorio) dei fondi da destinare al concreto pagamento delle spese di funzionamento, sia di conseguente rendicontazione (da parte degli istituti) delle spese al riguardo sostenute e/o da sostenersi, e, pertanto, lungi dal trasferire (o dal potere trasferire) agli istituti
6 scolastici la titolarità (o la contitolarità) passiva delle relative obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento dei corrispettivi delle forniture, attiene semplicemente al procedimento, amministrativo e contabile, di adempimento delle medesime obbligazioni (pur sempre gravanti ex lege, formalmente e sostanzialmente, sull'ente territoriale, a prescindere dall'osservanza o meno dello stesso procedimento) e, tutt'al più, integra una possibile fattispecie di mera delegazione di pagamento (art. 1269
c.c.), di per sè non produttiva né della liberazione dell'ente delegante, né di un valido ed efficace vincolo obbligatorio tra l'istituto delegato e i terzi creditori della (sola)
Provincia.
Come sopra accennato, va disattesa l'eccezione di inoperatività del disposto del Contr richiamato art. 3 legge 23/1996, sollevata dalla difesa di che ha rilevato che i servizi (prestazioni di pulizia) erogati da Manital s.c.p.a. non rientrano tra quelli oggetto di tale disposizione.
Si osserva, al contrario, che essi possano ricomprendersi tra le “spese varie d'ufficio”, demandate dall'art. 3, comma 2 ai comuni e alle province, dovendosi interpretare la predetta espressione in linea con il suo significato letterale, vale a dire riferita alle spese generali riguardanti la gestione degli edifici (similari a quelle delle varie utenze) che occorrono per rendere effettiva, e mantenere, la destinazione di determinati locali a sede scolastica.
Consegue dalle sopra esposte considerazioni l'insussistenza, a carico dell'
[...]
appellante, dell'obbligazione di pagamento dei corrispettivi (e dei relativi Parte_4
accessori, comprensivi della sanzione ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12) chiesti dalla appellata con la citazione CP_3
introduttiva del giudizio di primo grado.
In accoglimento del proposto appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, vanno quindi rigettate le domande (di pagamento di somme) proposte dalla stessa nei CP_3
confronti dell'Istituto scolastico appellante.
La definizione, nei predetti termini, del giudizio comporta l'assorbimento sia del terzo motivo di gravame (concernente la domanda di rivalsa, proposta in via
7 subordinata dall'appellante nei confronti del Controparte_4
), sia delle questioni al riguardo riproposte dallo stesso .
[...] Controparte_4
La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 18/2024 R.G.,
in accoglimento dell'appello proposto dall' Parte_1
di avverso la sentenza n. 4732/2023 del 20 novembre 2023 del Tribunale di Pt_1
Catania, e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
rigetta le domande (di pagamento di somme) proposte dalla nei Controparte_2 confronti dell' appellante;
Parte_4
compensa interamente tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania il 20 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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