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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/06/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Domenica Motta Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 57/2024 R.G. avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, avverso sentenza n. 49/2024, emessa il 15.01.2024 dal Tribunale di
Caltanissetta, promosso da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.07.1978, e residente in [...], c.da rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Pierluigi Assennato (C.F. ) presso il cui studio in C.F._2
Caltanissetta è elettivamente domiciliata, appellante
Contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente CP_2 C.F._3
in Caltanissetta, alla , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Controparte_3
Bellini (C.F. ), presso il cui studio in Caltanissetta sito alla via C.F._4
Libertà n. 12 è elettivamente domiciliato;
appellato ed appellante incidentale
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Piaccia all'adita Corte di Appello in parziale riforma della sentenza n.49/2024 resa dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento di separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2 aumentare l'entità dell'assegno posto a carico del signor ed in favore della signora CP_2
, determinandolo in misura non inferiore a € 600,00 mensili da Parte_1 rivalutare annualmente secondo gli indici Istat o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi”.
Per l'appellato-appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Caltanissetta, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello principale proposto dalla sig.ra avverso il capo Parte_1 della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 49/2024 del 15.01.2024 relativo alla determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. CP_2
in quanto infondato in fatto e in diritto;
[...]
- accogliere l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 49/2024 del 15.01.2024:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e senza addebito CP_2 Pt_1 nei confronti della sig. ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c.; CP_2
2) statuire che nessun assegno di mantenimento è dovuto dal sig. in CP_2 favore del coniuge ed a titolo di contributo per il suo mantenimento;
Parte_1
3) condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite, di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 49/2024 del 15.01.2024, il Tribunale di Caltanissetta dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito al CP_2 Parte_1
marito.
Il Giudice di primo grado, con il medesimo provvedimento, disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, disponendo che la madre potesse intrattenere con gli stessi colloqui telefonici, anche in videochiamata, alla presenza del padre o di una persona di fiducia;
assegnava la casa coniugale al quale genitore convivente con i figli minori CP_2
2 e poneva a carico dello stesso la corresponsione di un assegno, a titolo di mantenimento del coniuge, di euro 200,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
obbligava, infine, la a farsi carico del 50% delle spese straordinarie sostenute Pt_1
nell'interesse dei figli. Venivano compensate le spese di lite.
Il Tribunale, sulla scorta delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado, accertava che l'intollerabilità della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare fossero causalmente riconducibili alla violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. da parte del autore di atti di violenza nei confronti del coniuge, CP_2
così come comprovati dal verbale della Questura di Caltanissetta del 16.12.2018, allegato in atti, da cui emergeva il verificarsi di un grave episodio, già idoneo di per sé a fondare la pronuncia di addebito della separazione.
Ed invero, secondo il primo giudice, proprio a far data dal Dicembre 2018, la convivenza tra i coniugi era venuta irrimediabilmente meno, posto che la da quel momento Pt_1
in poi, e per oltre due anni (dal 16.12.2018 al 17.02.2021), era rimasta presso il Centro di accoglienza “Santa Chiara” di Serradifalco.
Con riguardo, invece, all'affidamento esclusivo dei figli al padre, il Tribunale tenuto conto delle relazioni in atti, da cui era emersa l'inidoneità della madre a gestire in maniera serena, positiva e costruttiva il rapporto con la prole (tanto che venivano sospesi gli incontri madre – figli) a fronte dell'accertata capacità genitoriale del padre, disponeva l'affidamento esclusivo dei minori a quest'ultimo, con assegnazione della casa coniugale e possibilità, per la madre, di intrattenere con i figli solo contatti telefonici.
Circa il contributo di mantenimento in favore della in virtù dei redditi stabili Pt_1
di cui godeva il beneficiario inoltre della casa familiare, nonché della circostanza CP_2
per cui la si era sempre dedicata alla famiglia, rinunciando ad una qualsivoglia Pt_1
attività lavorativa e tenuto conto delle particolari condizioni psicologiche della stessa, confermava l'importo di € 200,00 stabilito con ordinanza presidenziale.
Avverso la detta sentenza proponeva appello condensando le Parte_1
proprie censure in un unico motivo di impugnazione, relativo al quantum dell'assegno di
3 mantenimento disposto in suo favore.
Deduceva, in proposito, l'erroneità in cui era incorso il Giudice di prime cure che, nel confermare l'importo stabilito con ordinanza presidenziale, aveva omesso di considerare che, a quel tempo, ella si trovava presso la Comunità “Santa Chiara” di Serradifalco e che oggi, invece, era costretta a sostenere le spese relative al proprio sostentamento e quelle necessarie al fine di reperire un alloggio.
Lamentava poi, le difficoltà incontrate nel reperire un'occupazione, anche in ragione delle vicissitudini legate alla condotta del coniuge.
Chiedeva quindi disporsi, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'elevazione dell'assegno di mantenimento sino all'importo mensile di € 600,00.
Con comparsa di risposta depositata il 7.05.2024, si costituiva nel presente grado di appello che, nell'invocare il rigetto del gravame poiché infondato in fatto e CP_2
in diritto, proponeva appello incidentale avverso i capi della sentenza di primo grado concernenti il riconoscimento dell'addebito della separazione a suo carico e l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento al coniuge, chiedendo altresì la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Rispetto al merito dell'appello principale, il evidenziava, poi, la raggiunta CP_2
indipendenza economica della moglie, precisando, in proposito, come la stessa fosse dotata di piena capacità lavorativa, potendo godere di un'occupazione stabile, anche se svolta in modo irregolare, che le garantiva anche vitto e alloggio.
Circostanze, queste, idonee, secondo l'appellato, a determinare la revoca del detto contributo.
In ordine alla propria situazione economica rappresentava, inoltre, come non si era tenuto conto che a fronte di uno stipendio, al netto delle imposte, pari a euro 1.600 mensili, egli risultava gravato di tutte le spese relative al mantenimento dei figli e agli oneri della casa coniugale (in comproprietà con il coniuge) su cui gravava ancora il mutuo ipotecario, oltre al pagamento delle rate di un finanziamento contratto per l'acquisto di un impianto fotovoltaico.
Aggiungeva, ancora, che le proprie condizioni reddituali avevano subito una rilevante
4 contrazione a causa del concedo straordinario dal lavoro di cui aveva dovuto fruire per assistere la figlia minore affetta da diabete insulino dipendente e portatrice di Per_1
grave handicap ex L. n. 104/1992, come da domanda di congedo del 4.04.2024 in atti.
Indicava, poi, quale ulteriore circostanza sopravvenuta all'emissione della sentenza oggetto di gravame, l'arrivo della figlia , nata il [...] da una nuova relazione Per_2
sentimentale.
Alla luce di tali considerazioni, chiedeva, dunque, l'integrale rigetto dell'impugnazione proposta da Parte_1
Il UN, con l'appello incidentale contenuto nella comparsa di risposta, censurava la sentenza di primo grado laddove il Tribunale aveva pronunciato la separazione dei coniugi con addebito nei suoi confronti e posto a suo carico l'obbligo di versare in favore della un assegno mensile per il suo mantenimento, disponendo la compensazione delle Pt_1
spese.
Quanto al primo motivo di doglianza, concernente l'addebito della separazione, veniva dedotta l'erronea valutazione del materiale probatorio, atteso che il Giudice di prime cure aveva fondato il proprio convincimento esclusivamente sul verbale della Questura di
Caltanissetta del 16.12.2018, omettendo di considerare le condotte ascrivibili alla
Pt_1
Rilevava, in ogni caso, che, sebbene i fatti oggetto di contestazione penale alle parti risultassero sub iudice per entrambe, il Tribunale aveva adottato un diverso metro di valutazione, ritenendo provate solo le allegazioni dell'appellante.
Con il secondo motivo di impugnazione, deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui erano stati ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento del contributo di mantenimento in favore della invocandone la revoca. Pt_1
Lamentava, a tal proposito, come il Tribunale non avesse opportunamente valutato gli oneri gravanti sulla sua retribuzione, ovvero gli esborsi dallo stesso sostenuti per far fronte al mantenimento dei figli, di cui lo stesso si occupava in via esclusiva;
nonché gli oneri connessi al pagamento del mutuo ipotecario ancora gravante sulla casa coniugale e le rate del finanziamento contratto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
5 Quanto, invece, alla posizione economica della precisava come quest'ultima, Pt_1
nonostante avesse dichiarato di non riuscire a reperire un'attività lavorativa, svolgesse, di fatto, attività di badante.
Tenuto conto, inoltre, della giovane età della moglie, della mancanza di patologie invalidanti e della sua capacità lavorativa, insisteva per la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello incidentale, si contestava la disposta compensazione delle spese di lite del primo grado, chiedendo che queste, unitamente a quelle del presente giudizio, venissero poste a carico della controparte.
La Corte di Appello, in assenza di ulteriore attività istruttoria, preso atto delle note di trattazione scritta trasmesse dalle parti in sostituzione dell'udienza del 2.04.2025, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova innanzitutto premettere come, alla luce dei motivi di impugnazione, principale e incidentale, sollevati dalle parti, incontestati risultino ormai i capi della sentenza concernenti la separazione personale dei coniugi, il regime di affidamento esclusivo dei figli minori al padre, l'assegnazione della casa coniugale in favore dello stesso, nonché le condizioni inerenti alla regolamentazione dei rapporti tra la madre e i figli.
Hanno invece costituito oggetto di censura la statuizione sui rapporti economici tra le parti (in relazione al mantenimento accordato in favore della e, in via Pt_1
esclusivamente incidentale, l'addebito della separazione e la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Così circoscritto l'oggetto del contendere, ragioni di ordine logico e giuridico suggeriscono la preventiva trattazione del motivo di appello incidentale relativo all'addebito della separazione, disposta, come sopra ricordato a carico del UN.
In proposito, è opportuno evidenziare che, nel caso di specie, merita condivisione la valutazione del Tribunale che, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, ha correttamente accolto la domanda di addebito della separazione formulata dalla stante la sussistenza di elementi idonei ad ascrivere Pt_1
6 eziologicamente la fine dell'unione coniugale al CP_2
In punto di diritto, è di tutto rilievo evidenziare, come, a mente della più che consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “Ai fini dell'addebitabilità della separazione è necessario accertare se la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento di uno o entrambi i coniugi e se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il verificarsi dell'intollerabilità della convivenza”, in quanto è in ogni caso imprescindibile accertare che il comportamento contrario ai doveri coniugali risulti causalmente connesso all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., ex plurimis, Cass. civ. 3.4.2009
n. 8124 nonché Cass. civ., 2.9.2005, n. 17710).
La dichiarazione di addebito della separazione implica, infatti, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. più di recente, Cass. Civ. ord. n.
40795/2021).
In altri termini, ai fini della pronunzia dell'addebito, non è di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Si rende, cioè, necessaria un'accurata valutazione del fatto, onde appurare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare.
Si rammenta, poi, come secondo i più recenti arresti della Suprema Corte: “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, sulla scorta dei principi sopra enunciati, e tenuto conto del quadro probatorio
7 acquisito nel corso del giudizio di primo grado, è possibile desumere che la comunione matrimoniale instaurata dagli odierni coniugi si sia irreversibilmente sfaldata a causa della reiterata condotta violenta e contraria ai doveri nascenti dal matrimonio posta in essere dal condotta che ha trovato il suo culmine nell'evento del 16.12.2018, in occasione del CP_2
quale sono emersi episodi di maltrattamenti in danno della moglie che hanno segnato la definitiva frattura del rapporto coniugale.
Le accuse di quest'ultima nei confronti del marito rinvengono invero un significativo riscontro nel contenuto della verbalizzazione redatta dalle Forze dell'Ordine ove si dà atto che la donna si trovava in forte stato di agitazione, in lacrime e con il collo arrossato e connotato dalla presenza di graffi (v. verbale della Questura agli atti).
Non sembra superfluo ricordare come, per pacifico insegnamento della Suprema Corte,
“Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. civ. ord. n.
7388/2017).
A nulla vale obiettare, come ha fatto il UN in primo grado, che l'episodio di violenza sopra descritto abbia costituito la risultante di un'aggressione reciproca.
Ed invero, le deduzioni dell'appellante incidentale, relative alle condotte asseritamente violente ed aggressive della non rinvengono alcun conforto nelle risultanze Pt_1
istruttorie acquisite agli atti del processo, non potendosi trovare conferma di tali evenienze né in seno al verbale della Questura di Caltanissetta, ove si legge che il UN non riportava alcun segno evidente della colluttazione denunciata, né in ulteriori elementi di riscontro, di talché la suddetta circostanza non può che rimanere relegata al rango di allegazione meramente astratta.
8 Parimenti ininfluente, ai fini della pronuncia di addebito, si rivelano le ulteriori deduzioni difensive del circa la pendenza di un procedimento penale a carico del coniuge, a CP_2
seguito di sua denuncia per i fatti del 27.10.2018 (in cui si è verificata altra lite tra le parti che ha visto l'intervento della Forze dell'Ordine), in quanto trattasi di episodio non ancora accertato giudizialmente.
Giova, in proposito, sottolineare – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale – che il Tribunale non ha valutato in modo diverso o iniquo due situazioni uguali e sovrapponibili (ritenendo gravi i fatti addebitati al UN e irrilevanti quelli contestati alla sebbene entrambi ancora sub iudice penale) atteso che la condotta del UN è Pt_1
stata assunta a causa della separazione non per via della pendenza in sé di un procedimento penale a suo carico, quanto per la sussistenza di gravi, concreti ed evidenti elementi di riscontro offerti sia dal contenuto della relazione della Questura di Caltanissetta in riferimento ai segni di aggressione rilevati dalle Forze dell'Ordine sul collo della Pt_1
sia dalla circostanza, anch'essa di significativo rilievo, per cui il marito sin dal 2016 aveva posto in essere condotte violente nei confronti della moglie che infatti lo aveva già denunciato, al punto che la pur limitata prosecuzione del rapporto di coniugio era stata possibile solo grazie all'intermediazione dei S.S. di Caltanissetta.
A ciò si aggiunga che dal nutrito compendio documentale allegato è emerso che la come riconosciuto dallo stesso è un soggetto che presenta significative Pt_1 CP_2
fragilità psicologiche e che risulta, quindi, particolarmente vulnerabile, con la conseguenza che l'uso di violenza verbale o, ancor peggio, fisica nei suoi confronti può determinare effetti certamente più allarmanti ed amplificati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello incidentale non può trovare alcun accoglimento, atteso che del tutto correttamente, il Tribunale ha ancorato la sua decisone al rigoroso rispetto dei principi ermeneutici in materia, valutando i diversi dati oggettivi emersi dall'istruttoria in reazione al riscontrato atteggiamento di violenza del in danno alla e alla complessiva condotta assunta in costanza di CP_2 Pt_1
matrimonio e palesemente violativa dei doveri nascenti dal vincolo coniugale in tema di assistenza morale, materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia.
9 Va, altresì, respinto il secondo motivo di appello incidentale, concernente la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
In punto di diritto, preme evidenziare che il riconoscimento, in favore del coniuge, di un assegno mensile di mantenimento soggiace a specifici e peculiari presupposti, quali la non addebitabilità della separazione;
l'assenza di redditi adeguati a garantire al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
E ciò in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza
e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. civ. n. 12196/2017 e, nello stesso senso, più di recente Cass. civ. n. 6176/2023), sempre che, il beneficiario, non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi, parametrata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato (cfr. Cass.
n. 6712/2005).
Pertanto, i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione (cfr. Cass. Civ. n. 26890/2022).
Il Giudice, nell'esatta determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, deve inoltre tener conto delle particolari circostanze di cui all'art. 156, comma 2, c.c. quali, a titolo meramente esemplificativo, la durata del matrimonio e le possibilità lavorative del coniuge richiedente, dovendo verificare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
10 retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale.
Ed invero, “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (cfr. Cassazione civ. n. 18820/2022).
Imprescindibile diviene dunque procedere, quale prioritario parametro di giudizio, ad una valutazione comparativa dei mezzi e delle risorse economiche di cui dispone ciascun coniuge. E ciò anche senza la necessità dell'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cassazione civ. n. 605/2017).
Venendo al caso di specie, preme evidenziare come le emergenze istruttorie in atti diano conto della sussistenza di un'evidente disparità economica tra le parti, che depone verso il riconoscimento, in favore della di un assegno mensile quale contributo al Pt_1
mantenimento della stessa.
Ed invero, oggettivo risulta il divario economico fra i coniugi ove si consideri che il percepisce mensilmente una retribuzione netta di 1.600,00 euro, mentre la CP_2
non è titolare di alcun reddito. Pt_1
Appare, tuttavia, necessario specificare che lo stesso, con la propria retribuzione, deve attendere al pagamento delle rate mensili del mutuo (contratto per l'acquisto della casa coniugale), a quelle necessarie alla chiusura del finanziamento siglato per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e al mantenimento dei due figli, ancora minorenni e quindi non autosufficienti.
Se è vero, poi, che dalla documentazione in atti emerge una contrazione del reddito del
UN, sopravvenuta alla sentenza impugnata (dovuta peraltro alla fruizione di 252 gg. di congedo straordinario richiesto per le esigenze medico – sanitarie della figlia , Per_1
deve tuttavia sottolinearsi come si tratti di una riduzione di carattere assolutamente
11 temporaneo e la cui entità non è tale da incidere sulla concreta possibilità di far fronte al mantenimento della coniuge.
A ciò si aggiunga che l'appellante incidentale non ha fornito alcun riscontro probatorio rispetto all'asserito svolgimento di attività lavorativa da parte della con la Pt_1
conseguenza che non risulta in alcun modo possibile desumere l'autosufficienza economica della stessa.
Ancor più dirimente ai fini del decidere, risulta poi la pacifica condizione di fragilità psicologica della idonea ad incidere in misura assai significativa sulla sua Pt_1
capacità lavorativa.
Dal compendio probatorio del giudizio di primo grado si evince infatti come l'appellante presenti “tratti di personalità di tipo paranoide e di tipo emotivamente instabile” (v. al riguardo pag. 18 CTU Dott. , esperita nell'ambito del procedimento penale a carico Per_3
della agli atti del primo grado – depositato il 13.12.2020), fragilità che si è Pt_1
palesata anche nelle varie relazioni prodotte dai Servizi Sociali incaricati ove, più volte, è stata descritta come “un soggetto fragile, non in grado di relazionarsi adeguatamente con
i figli, assumendo nei loro confronti un atteggiamento di chiusura venato da aggressività, trasmettendo a questi la sua inquietudine e profondo malessere da lei esperito rispetto a loro affidamento al padre;
risultando non in grado di progettare un futuro, costruendo una propria autonomia” (v. relazione del 19.04.2022 agli atti di causa del primo grado – deposito del 13.07.2022).
Condizione, quella appena descritta, confermata anche dai CC.TT.UU. dott.ri e Per_4
– nominati nel procedimento pendente dinnanzi al Tribunale per i Minorenni - che Per_5
nella loro perizia, depositata il 15.09.2022, l'hanno definita un soggetto bisognoso di “… un percorso di sostegno psicologico e genitoriale che l'aiuti ad individuare le proprie fragilità” (v. pag. 56 perizia – deposito del 30.09.2022).
Ne deriva, pertanto che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, che l'acclarata ed evidente condizione di vulnerabilità della che si aggiunge al Pt_1
difetto di titoli di studio o professionali, rileva quale indice sintomatico di una fortemente scemata capacità lavorativa, deponendo verso la necessità di essere sostentata dal marito.
12 Il motivo deve, pertanto, rigettarsi.
Il mancato accoglimento dei primi due motivi osta all'accoglimento anche della terza censura dell'appello incidentale, concernente la regolamentazione delle spese di lite, oggetto di compensazione nella sentenza di primo grado, la cui integrale conferma – come si vedrà ancora nel prosieguo della trattazione – depone verso il mantenimento della già disposta compensazione.
Venendo adesso al vaglio dell'appello principale, con il quale la con un unico Pt_1
motivo di censura, ha lamentato l'irrisorietà del quantum dell'assegno di mantenimento in suo favore, pari ad euro 200,00, si osserva che – fermi restando i principi di diritto e le coordinate ermeneutiche sopra richiamate - seppure le condizioni di vita della Pt_1
al momento della decisione impugnata risultassero mutate rispetto alla pregressa ordinanza presidenziale che già fissava la suddetta misura del contributo, appare di tutto rilievo evidenziare che a sostenere tutti gli esborsi necessarie per il sostentamento dei figli minori sia esclusivamente il UN, risultando la gravata solo della corresponsione, Pt_1
nella misura del 50%, delle spese straordinarie nell'interesse della prole.
Il UN è altresì gravato, come già ricordato, del pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale che è sì assegnata allo stesso quale genitore affidatario in via esclusiva dei figli, ma che risulta acquistata in comproprietà con il coniuge.
Ed inoltre, in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado, il CP_2
è diventato padre di altra bambina nata da una successiva relazione sentimentale (cfr. certificato di nascita in atti), elemento certamente incidente sulla sua futura capacità economica.
Ancora, non può trascurarsi il dato per cui la sebbene abbia lamentato di dover Pt_1
sostenere le spese per il reperimento di altro alloggio, stante l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, non ha poi fornito alcuna prova circa il pagamento di un canone di locazione.
Ne consegue, dunque, l'insussistenza dei presupposti per far luogo all'invocata elevazione dell'assegno di mantenimento.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo della causa, connotato dalla
13 reciproca soccombenza delle parti, devono tra le stesse interamente compensarsi.
Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale determina la sussistenza, inoltre, dei presupposti processuali per l'applicazione, in danno degli appellanti, dell'art.13, co. 1 quater, D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando,
- conferma la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 49/2024, pubblicata il 15.01.2024 appellata in via principale da e, in via incidentale, da Parte_1 CP_2
- compensa le spese di lite del presente grado del giudizio;
- pone a carico di ciascuna parte l'obbligo di versare, ove dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il presente giudizio di appello.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, il
2.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Domenica Motta
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