Decreto presidenziale 23 dicembre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00521/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2025, proposto da
IN - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D’Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecarotto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Filippini e Daniele Innamorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., Infratel Italia S.p.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. 1907 del 17.3.2025 del Comune, notificata in pari data via pec, con la quale è stata direttamente dichiarata inammissibile l’istanza ex art. 44 CCE presentata da IN per la realizzazione di una nuova SRB per il 5G prevista nel PNRR, in Via XX Settembre;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montecarotto, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa IM De TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. In data 6 marzo 2025, IN presentava al Comune di Montecarotto l’istanza ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 (CCE) per la realizzazione della SRB nell’area a fallimento di mercato individuata nel Bando Piano Italia 5G.
Già con nota prot. n. 1907 in data 17 marzo 2025, il Comune riscontrava l’istanza dichiarandola inammissibile ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, contestando all’operatore la mancanza di documenti e la sussistenza di motivi ostativi alla realizzazione dell’opera che, a suo dire, rendevano superflua la prosecuzione dell’istruttoria e quindi del procedimento.
IN, avendo come obiettivo primario quello di installare la SRB entro le tempistiche concordate con Infratel, avviava una serie di interlocuzioni con l’Amministrazione al fine di trovare una soluzione concordata e bonaria; inviava, altresì, una memoria per confutare i rilievi di inammissibilità dell’istanza sollevati dal Comune e chiedendo che fosse riavviato il procedimento, anche, se del caso, indicendo la conferenza di servizi.
Non essendoci stato ulteriore riscontro da parte del Comune, IN è insorta avverso la nota n. 1907/2025 con il presente ricorso, affidato a due articolati motivi, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili e, in particolare, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 7, 8, comma 6, 10 bis e 14, 14 bis e ss. della legge n. 241/1990, degli artt. 43, 44, 45 e 51 CCE, del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, dell’art. 4, comma 7 bis , della legge n. 95/2024, della Convenzione Infratel, del Bando per la concessione dei contributi e relativi Allegati, del Piano “Italia 5G”, del Progetto di investimento e del Piano delle realizzazioni del RTI aggiudicatario, nonché per eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, oltre che per carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione e incompetenza.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Comune di Montecarotto, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026, fissata dopo la rinuncia all’istanza cautelare da parte della ricorrente proprio in vista della fissazione di un’udienza di merito in tempi celeri, il Collegio ha ravvisato la necessità di un breve differimento a fronte di quanto documentato dal Comune in data 30 gennaio 2026 e di quanto rappresentato nella memoria dell’Ente prodotta in atti in data 4 febbraio 2026, ritenendo di dover acquisire chiarimenti “ circa l'esito negativo delle trattative svoltesi sulla proposta del Comune di delocalizzazione, che avrebbe consentito alla parte ricorrente di completare l'impianto nei termini del PNRR, a fronte di un'anticipazione di udienza il cui eventuale esito favorevole potrebbe solo determinare la riattivazione del procedimento non congruente con i termini del PNRR ” (cfr., verbale di udienza del 12 marzo 2026).
All’ulteriore pubblica udienza del 26 marzo 2026, fissata per il seguito della trattazione, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione dopo la discussione orale.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per la fondatezza del primo motivo, che riveste carattere assorbente (il che esime il Collegio dallo scrutinio delle ulteriori censure).
Come correttamente sostenuto dalla ricorrente e come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, anche di questo TAR, il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 44 del d.lgs. 259/2003, costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie e quelle di rilievo ambientale, in conformità alle esigenze di semplificazione procedimentale. Il sistema del silenzio-assenso previsto da tale articolato normativo rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale, che assorbe in sé e sintetizza tutte le valutazioni che sottendono al titolo, esprimendo la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ( ex multis , TAR Sicilia Palermo, sez. V, 15 settembre 2025, n. 2054 e 8 ottobre 2024, n. 2779; TAR Marche Ancona, sez. II, 23 giugno 2025, n. 530). E’ stato, altresì, chiarito che, in ossequio al principio di tassatività delle condizioni procedimentali previste dal d.lgs. n. 259/2003 (prima nell'art. 87 ed ora nell'art 44) e alla semplificazione accelerata del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla installazione, che tende ad evitare ogni forma di aggravamento procedimentale, è da escludere che l'Amministrazione procedente possa imporre oneri procedimentali o documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria ( ex multis , TAR Campania Napoli, sez. VII, 12 agosto 2024, n. 4619 e 10 giugno 2024, n. 3635). Inoltre, stante la qualificazione degli impianti SBR come opere di urbanizzazione primaria, le stesse sono astrattamente compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e non necessitano di titoli abilitativi ulteriori rispetto a quanto contemplato all'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 (TAR Lazio Roma, sez. V, 14 gennaio 2025, n. 560).
Facendo applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali anche alla fattispecie, il Collegio non può fare a meno di rilevare l’illegittimità dell’operato del Comune che, nell’adottare la nota impugnata, si è completamente discostato dal modello procedimentale tassativamente delineato dall’art. 44 CCE, il quale costituisce un procedimento speciale semplificato, e dunque prevalente rispetto all’ordinario modulo procedimentale di cui alla legge n. 241/1990, quantomeno con riferimento alle previsioni con quest’ultimo incompatibili.
In altri termini, a fronte delle riscontrate carenze documentali, il Comune non avrebbe potuto semplicemente dichiarare improcedibile l’istanza in ritenuta applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, ma, tuttalpiù, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti/integrazioni per una sola volta nei termini di legge, ai sensi dell’art. 44, comma 6, CCE. Vale la pena di sottolineare che, ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, nel testo vigente, l’istanza volta all’installazione di una stazione radio-base si intende accolta “... qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. […] Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi ”; inoltre, ai sensi dei commi 6 e 6 bis della medesima disposizione, sempre nel testo all’epoca vigente, “ il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale … Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ”.
Inoltre, qualora fosse stato necessario acquisire pareri/nulla osta e simili di altre Amministrazioni coinvolte, si sarebbe dovuta indire una conferenza di servizi (art. 44 citato, commi 7, 8 e 9).
Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto; per l’effetto, l’impugnata nota va annullata. Il procedimento ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 dovrà quindi essere riavviato a partire dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione da parte di IN: le parti, nel riattivare il procedimento, dovranno attenersi ai principi esposti nella presente pronuncia e a quanto disposto dalla normativa di settore.
3. I profili peculiari della vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM RO, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
IM De TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM De TT | Renata MM RO |
IL SEGRETARIO