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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/10/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2175/2024 promossa da:
(CF , rappresentato e difeso dall' Avv. Lorenzo Rossi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore a Milano, in via Appiani n. 22 (pec
; Email_1 contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Monti ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore a Milano, in via Polesine n. 23 (pec
. Email_2
CONCLUSIONI parte opponente, “In via principale - Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto disponendone la revoca e per l'effetto e/o comunque dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta, in quanto il decreto è stato emesso in violazione del principio della corrispondenza del chiesto e pronunciato in mancanza dell'indicazione del soggetto in favore del quale è stato chiesto il provvedimento giudiziale. - Accertare
e dichiarare la carenza del rapporto giuridico sostanziale fra opponente e opposto e/o la carenza di legittimazione attiva dell'opposto con riferimento al rapporto di cui alla contestata scrittura privata del 23 febbraio 2023 in forza della quale è stato chiesto il decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto disponendone la revoca e che nulla è dovuto a parte opposta. - Accertare e dichiarare che, per tutte le ulteriori ragioni esposte in fatto e in diritto, nulla è dovuto dall'opponente e per l'effetto revocare il decreto opposto o, in denegato subordine, disporre la massima riduzione delle somme pretese da controparte. -
Per tutte le ragioni esposte nelle more dell'intestato giudizio, condannare parte opposta al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia…”
pagina 1 di 7 parte opposta, “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: • Munire il decreto ingiuntivo n. 287/2024 – RG 7754/2023 di efficacia esecutiva. • Rigettare l'opposizione formulata da controparte avvero il decreto ingiuntivo n. 287/2024 RG 7754/2023, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva. • Condannare il Sig. al pagamento di euro 15.694,18. a favore dell'istante • In ogni caso Parte_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio…”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 287/2024 emesso da questo Tribunale in data 25.01.2024, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore di , la somma di € 15.694,18 oltre accessori di legge, in adempimento CP_1 dell'”'impegno assunto dal Sig. di EV …la società ed i relativi soci, tra i Parte_1 Parte_2 quali, per l'appunto, il Sig. , socio accomandatario, da qualsivoglia richiesta economica dovesse CP_1 pervenire dalla Società sino alla concorrenza della complessiva somma di euro 15.694,18” (cfr. Controparte_2
“Scrittura privata” 23.02.2023).
A fondamento dell'opposizione, ha negato l'esistenza del credito oggetto della domanda Parte_1 di ingiunzione e ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, l'opponente ha: - disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla scrittura datata 23 febbraio 2023, negando che la stessa sia a lui attribuibile;
- eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposto; - sostenuto la nullità della scrittura privata in questione e del preteso l'impegno di manleva per diversi profili;
- eccepito altresì l'inesistenza del credito non avendo l'opposto dimostrato di aver corrisposto la somma oggetto della domanda di manleva.
Si è costituito in giudizio che, contestate le difese dell'opponente, ha chiesto, in via CP_1 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione (cfr. comparsa di costituzione in giudizio). In breve, secondo la difesa di parte opposta: l'opponente si è assunto “consciamente e liberamente il debito nei confronti della CP_2
[...
” l'impegno “di EV e tenere indenne sia la sia i suoi soci, tra i quali Controparte_3 figura per l'appunto il socio accomandatario Sig. è quindi il debito di un soggetto terzo quello Persona_1 azionato dal Sig. , come fa intendere parte attrice, ma è un debito proprio del quale lo scrivente deve CP_1 rispondere e sta rispondendo personalmente e che è legittimato ad agire in giudizio”; ancora, “Il motivo per il quale viene firmata detta scrittura riguarda rapporti preliminari tra le parti, come risulta dal contratto di locazione infatti l'assunzione di tale debito era una delle condizioni previste per la stipula del contratto di locazione a titolo definitivo dell'immobile a Lentate sul Seveso. Il Sig. ed il Ristorante al Porto da Parte_1
Roberto avendo interesse patrimoniale a locare l'immobile, avevano quindi interesse patrimoniale ad assumersi, pagina 2 di 7 come hanno fatto, il debito con la Società ; infine, “In ogni caso il Sig. sta Controparte_2 CP_1 pagando personalmente il debito nei confronti della Società come da accordo che si produce, e Controparte_2 questo è certamente un danno economico rilevante, alla luce dell'impegno assunto da parte attrice in proposito”(cfr. comparsa di costituzione).
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla
“Scrittura privata” 23.02.2023, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, reputa questo Giudice di accogliere l'opposizione non avendo parte opposta, gravata del relativo onere, dimostrato l'esistenza tra le parti di un valido accordo di accollo ovvero di manleva e della conseguente obbligazione, a carico di parte opponente, di provvedere al pagamento del debito contratto dalla società nei Parte_2 confronti di CP_2
E' emerso in causa, sulla base delle allegazioni in atti, che:
- in data 07 febbraio 2023, ha concluso con ed altri tre comproprietari Parte_1 CP_1 dell'immobile sito a Lentate sul Seveso, in via Nazionale n. 226, un contratto preliminare di locazione ad uso ristorante (doc. 1), con riserva di nominare, all'atto di stipula del contratto di locazione definitivo, l'effettivo conduttore;
- in data 23 febbraio 2023, è stato sottoscritto il contratto di locazione tra i predetti comproprietari e la società il “Ristorante al Porto da Roberto srl” di , quale Persona_2 conduttrice designata da (doc. 2) e quest'ultimo ha emesso e consegnato ai locatori due Pt_1 assegni per il pagamento della cauzione (doc. 3);
- contestualmente alla stipula di detto contratto, sono stati firmati due addendum non richiamati nel testo del contratto:
- con una prima scrittura privata, da un lato, ed i comproprietari dell'immobile Parte_1 locato, dall'altro, hanno dato atto che “le obbligazioni assunte nel contratto preliminare di locazione
1.02.2023 (e successive modifiche ed integrazioni) sono state, integralmente, adempiute e che, pertanto, le stesse nulla hanno da pretendere, reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione, o causa, rinunciando irrevocabilmente ad ogni qualsivoglia domanda o pretesa …in relazione al contratto preliminare…”
- con altra scrittura (sulla base della quale parte opposta ha fondato la domanda oggetto del presente giudizio), sottoscritta da e dal legale rappresentante della conduttrice Parte_1
“Ristorante al Porto da Roberto srl”, da un lato, e dalla società , in persona Parte_2 del legale rappresentante della stessa società (e cioè il medesimo opposto) dall'altro, si stabilisce, tra l'altro, che: - “la società “Ristorante al Porto da Roberto srl” ed il signor Pt_1
pagina 3 di 7 assumono entrambi i debiti sopra meglio identificati, pari alla complessiva somma di € 15.694,18 che la società ha maturato alla data odierna nei confronti della società Parte_2 Controparte_2 che si impegnano a corrispondere, anche a seguito di transazione, alla creditrice entro Controparte_2
i 30.04.2023.”; - “in ogni caso la società “Ristorante al Porto da Roberto srl” ed il signor si Pt_1 impegnano a mantenere indenne e/o garantire e/o EV la società ", e con Parte_2 essa i relativi soci, da qualsivoglia richiesta economica le dovesse pervenire dalle società CP_2
da altri soggetti muniti dei relativi Poteri, sino alla concorrenza della complessiva somma di €
[...]
15.694,18”; - “La società si impegna a trasmettere, prontamente, qualsivoglia Parte_2 comunicazione le dovesse pervenire, in merito ai debiti di cui in premessa dalla società creditrice
[...]
e/o da da qualsivoglia altro soggetto dalla stessa incaricato a qualsivoglia titolo. La società CP_2
"Ristorante al Porto da Roberto S.R.L." ed il sig. sottoscrivono la presente anche a titolo di Parte_1 ricevuta delle bollette e fatture, tutte, sopra richiamate”;
- in data 5 aprile 2024, sempre in persona del legale rappresentate, ha Parte_2 concluso con una transazione, con cui poneva fine al giudizio introdotto da Controparte_2 detta società per il pagamento delle forniture di energia elettrica, obbligandosi a corrispondere la somma di € 15.581,18, con rate mensili di pari importo dalla data del 15.04.2024 al 15.03.2025;
- era socio accomandatario della società che risulta essere CP_1 Parte_2 stata cancellata dal registro delle imprese in data 20.12.2022 (cfr. visura camerale prodotta da parte opponente);
- è il marito della signora rappresentante ed amministratore unico Parte_1 Persona_3 della società “Ristorante al Porto da Roberto srl”, di proprietà in pari misura di e Parte_3
e tale società risulta essere stata cancellata dal registro dell'imprese, con causale Parte_4
“Trasferimento in altra provincia”, nonchè ceduta a terzi (cfr. visura allegata da parte opponente).
Ciò posto, va ribadita, in replica alle doglianze di parte opponente, la tempestività dell'istanza di verificazione formulata dall'opposto, ex art. 216 cpc, già con la comparsa di costituzione, con la quale l'opposto stesso ha dichiarato di volersi avvalere del documento disconosciuto e ha chiesto di accertare l'autenticità della firma (oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente). A tal fine,
l'opposto ha quindi avallato la richiesta formulata dallo stesso opponente di eseguire la perizia calligrafica e ha anche formulato apposite istanze istruttorie orali, sempre per provare la sottoscrizione da parte dell'opponente del documento in questione (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione). Si precisa, peraltro, che "la costante giurisprudenza di legittimità … ha reiteratamente affermato che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già pagina 4 di 7 acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo" (cfr.
Cass.n.32169/2022).
Pertanto, la “rinuncia alla domanda di CTU calligrafica” formulata dall'opponente, con la terza memoria ex art. 171 ter cpc, è del tutto inconferente: attesa la tempestività dell'istanza di verificazione, è nella esclusiva disponibilità del Giudice la scelta dello strumento a cui ricorrere per accertare l'autenticità della sottoscrizione disconosciuta.
Ciò premesso ad esito della verifica grafica, il perito incaricato ha concluso che “…la firma apposta sull'originale del documento “Scrittura privata” del 23.02.2022 … oggetto di disconoscimento è firma autentica del signor (cfr. perizia a firma del consulente nominato). E questo Giudice ritiene di Parte_1 condividere le conclusioni assunte dal perito con la relazione versata in atti, in quanto appaiono esenti da vizi logici e motivazionali e fondate sull'esame attento e scrupoloso dei documenti allegati.
Peraltro, anche le parti hanno omesso di sollevare rilievi critici.
Venendo ora ai motivi di opposizione formulati da parte opponente, secondo il convincimento di questo Giudice, risulta assorbente, rispetto ai restanti rilievi, la censura di nullità della “Scrittura privata” in esame, per violazione dell'art. 79 della L.n. 392/1978.
Tale articolo statuisce che “È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge”.
Ed è noto che la giurisprudenza ha interpretato detta norma ritenendo che “Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, pur se ai sensi della l. n. 392 del 1978 il canone può essere liberamente determinato dai contraenti, non è consentito al locatore pretendere il versamento di ulteriori somme che, non trovando giustificazione nel sinallagma contrattuale, incorrono nella sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della medesima legge” (cfr. Cass.n. 4985/2024). Ancora, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito “il principio di diritto… secondo cui è fatto divieto al locatore di immobili ad uso non abitativo di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di "buona entrata", prive di ogni giustificazione nel sinallagma contrattuale, e il relativo patto è nullo ai sensi della L. n. 392 del
1978, art. 79 (perché diretto ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni in materia), anche se stipulato dal locatore non con il conduttore, ma con un terzo, che ai sensi degli artt. 1421 e 2033 c.c. potrà far valere la nullità del patto e pretendere la restituzione delle somme indebitamente pagate, purché sia accertato un collegamento tra l'accordo e il contratto di locazione, la cui conclusione era condizionata alla attribuzione patrimoniale non giustificata ad altro titolo (in Cass. 09/10/1996, n. 8815; Cass. 11/02/1998, n.
1418)” (cfr. in questo senso Cass.n.368/2023). Ed anche che: “la facoltà delle parti di prevedere a carico del conduttore il pagamento di oneri accessori è legata alla circostanza che tali oneri siano strettamente connessi all'uso del bene. Infatti, è stato già chiarito che, sebbene ai contraenti sia consentita la libera determinazione del pagina 5 di 7 canone iniziale, il locatore non può pretendere il pagamento di somme - diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di "buona entrata" - prive di ogni giustificazione nel sinallagma contrattuale, sicché il relativo patto è nullo ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978 (Sez. 3, Sentenza n.
25274 del 16/10/2008, Rv. 605236). Dunque, il principio di cui all'art. 9 legge n. 392 del 1978, applicabile alle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, va inteso nel senso che se non esiste la fornitura di un determinato servizio, mancando la sinallagmaticità, non è dovuto alcun corrispettivo per la stessa, anche se il pagamento del relativo onere è astrattamente previsto in contratto” (Cfr. Cass. n. 5795/2017).
Ebbene, nella specie, le stesse parti riconoscono un collegamento funzionale tra la “Scrittura privata” e il contratto di locazione. Del resto, detto collegamento emerge anche dalla stessa scrittura, in quanto nelle relative premesse, si precisa che i debiti oggetto di accollo/manleva erano stati contratti dalla società nel periodo in cui quest'ultima era conduttrice dell'unità immobiliare di Parte_2 cui al contratto di locazione in questione ed era “interesse della società Ristorante Porto da Roberto srl di condurre in locazione l'unità immobiliare”. Pertanto, il contratto di locazione ed i contestuali addendum devono ritenersi inseriti in un unico negozio complesso e tra loro interdipendenti.
E' poi evidente che il debito accollato riguardi un “utilitas” priva di una controprestazione da parte del locatario. Del resto, parte opposta non ha portato elementi tali da confutare dette considerazioni.
Infine, soltanto a completezza della presente motivazione, va anche precisato che parte opposta neppure ha dimostrato di aver effettivamente corrisposto nei confronti del creditore la CP_2 somma oggetto della domanda di pagamento nel presente giudizio.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori. Invece, le spese relative alla consulenza d'ufficio sono poste definitivamente a carico di parte opponente, in considerazione dell'esito della stessa perizia.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 2175/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
pagina 6 di 7 - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 287/2024 emesso da questo Tribunale in data 25.01.2024;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese relative alla C.T.U.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2175/2024 promossa da:
(CF , rappresentato e difeso dall' Avv. Lorenzo Rossi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore a Milano, in via Appiani n. 22 (pec
; Email_1 contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Monti ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore a Milano, in via Polesine n. 23 (pec
. Email_2
CONCLUSIONI parte opponente, “In via principale - Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto disponendone la revoca e per l'effetto e/o comunque dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta, in quanto il decreto è stato emesso in violazione del principio della corrispondenza del chiesto e pronunciato in mancanza dell'indicazione del soggetto in favore del quale è stato chiesto il provvedimento giudiziale. - Accertare
e dichiarare la carenza del rapporto giuridico sostanziale fra opponente e opposto e/o la carenza di legittimazione attiva dell'opposto con riferimento al rapporto di cui alla contestata scrittura privata del 23 febbraio 2023 in forza della quale è stato chiesto il decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto disponendone la revoca e che nulla è dovuto a parte opposta. - Accertare e dichiarare che, per tutte le ulteriori ragioni esposte in fatto e in diritto, nulla è dovuto dall'opponente e per l'effetto revocare il decreto opposto o, in denegato subordine, disporre la massima riduzione delle somme pretese da controparte. -
Per tutte le ragioni esposte nelle more dell'intestato giudizio, condannare parte opposta al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia…”
pagina 1 di 7 parte opposta, “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: • Munire il decreto ingiuntivo n. 287/2024 – RG 7754/2023 di efficacia esecutiva. • Rigettare l'opposizione formulata da controparte avvero il decreto ingiuntivo n. 287/2024 RG 7754/2023, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva. • Condannare il Sig. al pagamento di euro 15.694,18. a favore dell'istante • In ogni caso Parte_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio…”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 287/2024 emesso da questo Tribunale in data 25.01.2024, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore di , la somma di € 15.694,18 oltre accessori di legge, in adempimento CP_1 dell'”'impegno assunto dal Sig. di EV …la società ed i relativi soci, tra i Parte_1 Parte_2 quali, per l'appunto, il Sig. , socio accomandatario, da qualsivoglia richiesta economica dovesse CP_1 pervenire dalla Società sino alla concorrenza della complessiva somma di euro 15.694,18” (cfr. Controparte_2
“Scrittura privata” 23.02.2023).
A fondamento dell'opposizione, ha negato l'esistenza del credito oggetto della domanda Parte_1 di ingiunzione e ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, l'opponente ha: - disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla scrittura datata 23 febbraio 2023, negando che la stessa sia a lui attribuibile;
- eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposto; - sostenuto la nullità della scrittura privata in questione e del preteso l'impegno di manleva per diversi profili;
- eccepito altresì l'inesistenza del credito non avendo l'opposto dimostrato di aver corrisposto la somma oggetto della domanda di manleva.
Si è costituito in giudizio che, contestate le difese dell'opponente, ha chiesto, in via CP_1 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione (cfr. comparsa di costituzione in giudizio). In breve, secondo la difesa di parte opposta: l'opponente si è assunto “consciamente e liberamente il debito nei confronti della CP_2
[...
” l'impegno “di EV e tenere indenne sia la sia i suoi soci, tra i quali Controparte_3 figura per l'appunto il socio accomandatario Sig. è quindi il debito di un soggetto terzo quello Persona_1 azionato dal Sig. , come fa intendere parte attrice, ma è un debito proprio del quale lo scrivente deve CP_1 rispondere e sta rispondendo personalmente e che è legittimato ad agire in giudizio”; ancora, “Il motivo per il quale viene firmata detta scrittura riguarda rapporti preliminari tra le parti, come risulta dal contratto di locazione infatti l'assunzione di tale debito era una delle condizioni previste per la stipula del contratto di locazione a titolo definitivo dell'immobile a Lentate sul Seveso. Il Sig. ed il Ristorante al Porto da Parte_1
Roberto avendo interesse patrimoniale a locare l'immobile, avevano quindi interesse patrimoniale ad assumersi, pagina 2 di 7 come hanno fatto, il debito con la Società ; infine, “In ogni caso il Sig. sta Controparte_2 CP_1 pagando personalmente il debito nei confronti della Società come da accordo che si produce, e Controparte_2 questo è certamente un danno economico rilevante, alla luce dell'impegno assunto da parte attrice in proposito”(cfr. comparsa di costituzione).
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla
“Scrittura privata” 23.02.2023, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, reputa questo Giudice di accogliere l'opposizione non avendo parte opposta, gravata del relativo onere, dimostrato l'esistenza tra le parti di un valido accordo di accollo ovvero di manleva e della conseguente obbligazione, a carico di parte opponente, di provvedere al pagamento del debito contratto dalla società nei Parte_2 confronti di CP_2
E' emerso in causa, sulla base delle allegazioni in atti, che:
- in data 07 febbraio 2023, ha concluso con ed altri tre comproprietari Parte_1 CP_1 dell'immobile sito a Lentate sul Seveso, in via Nazionale n. 226, un contratto preliminare di locazione ad uso ristorante (doc. 1), con riserva di nominare, all'atto di stipula del contratto di locazione definitivo, l'effettivo conduttore;
- in data 23 febbraio 2023, è stato sottoscritto il contratto di locazione tra i predetti comproprietari e la società il “Ristorante al Porto da Roberto srl” di , quale Persona_2 conduttrice designata da (doc. 2) e quest'ultimo ha emesso e consegnato ai locatori due Pt_1 assegni per il pagamento della cauzione (doc. 3);
- contestualmente alla stipula di detto contratto, sono stati firmati due addendum non richiamati nel testo del contratto:
- con una prima scrittura privata, da un lato, ed i comproprietari dell'immobile Parte_1 locato, dall'altro, hanno dato atto che “le obbligazioni assunte nel contratto preliminare di locazione
1.02.2023 (e successive modifiche ed integrazioni) sono state, integralmente, adempiute e che, pertanto, le stesse nulla hanno da pretendere, reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione, o causa, rinunciando irrevocabilmente ad ogni qualsivoglia domanda o pretesa …in relazione al contratto preliminare…”
- con altra scrittura (sulla base della quale parte opposta ha fondato la domanda oggetto del presente giudizio), sottoscritta da e dal legale rappresentante della conduttrice Parte_1
“Ristorante al Porto da Roberto srl”, da un lato, e dalla società , in persona Parte_2 del legale rappresentante della stessa società (e cioè il medesimo opposto) dall'altro, si stabilisce, tra l'altro, che: - “la società “Ristorante al Porto da Roberto srl” ed il signor Pt_1
pagina 3 di 7 assumono entrambi i debiti sopra meglio identificati, pari alla complessiva somma di € 15.694,18 che la società ha maturato alla data odierna nei confronti della società Parte_2 Controparte_2 che si impegnano a corrispondere, anche a seguito di transazione, alla creditrice entro Controparte_2
i 30.04.2023.”; - “in ogni caso la società “Ristorante al Porto da Roberto srl” ed il signor si Pt_1 impegnano a mantenere indenne e/o garantire e/o EV la società ", e con Parte_2 essa i relativi soci, da qualsivoglia richiesta economica le dovesse pervenire dalle società CP_2
da altri soggetti muniti dei relativi Poteri, sino alla concorrenza della complessiva somma di €
[...]
15.694,18”; - “La società si impegna a trasmettere, prontamente, qualsivoglia Parte_2 comunicazione le dovesse pervenire, in merito ai debiti di cui in premessa dalla società creditrice
[...]
e/o da da qualsivoglia altro soggetto dalla stessa incaricato a qualsivoglia titolo. La società CP_2
"Ristorante al Porto da Roberto S.R.L." ed il sig. sottoscrivono la presente anche a titolo di Parte_1 ricevuta delle bollette e fatture, tutte, sopra richiamate”;
- in data 5 aprile 2024, sempre in persona del legale rappresentate, ha Parte_2 concluso con una transazione, con cui poneva fine al giudizio introdotto da Controparte_2 detta società per il pagamento delle forniture di energia elettrica, obbligandosi a corrispondere la somma di € 15.581,18, con rate mensili di pari importo dalla data del 15.04.2024 al 15.03.2025;
- era socio accomandatario della società che risulta essere CP_1 Parte_2 stata cancellata dal registro delle imprese in data 20.12.2022 (cfr. visura camerale prodotta da parte opponente);
- è il marito della signora rappresentante ed amministratore unico Parte_1 Persona_3 della società “Ristorante al Porto da Roberto srl”, di proprietà in pari misura di e Parte_3
e tale società risulta essere stata cancellata dal registro dell'imprese, con causale Parte_4
“Trasferimento in altra provincia”, nonchè ceduta a terzi (cfr. visura allegata da parte opponente).
Ciò posto, va ribadita, in replica alle doglianze di parte opponente, la tempestività dell'istanza di verificazione formulata dall'opposto, ex art. 216 cpc, già con la comparsa di costituzione, con la quale l'opposto stesso ha dichiarato di volersi avvalere del documento disconosciuto e ha chiesto di accertare l'autenticità della firma (oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente). A tal fine,
l'opposto ha quindi avallato la richiesta formulata dallo stesso opponente di eseguire la perizia calligrafica e ha anche formulato apposite istanze istruttorie orali, sempre per provare la sottoscrizione da parte dell'opponente del documento in questione (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione). Si precisa, peraltro, che "la costante giurisprudenza di legittimità … ha reiteratamente affermato che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già pagina 4 di 7 acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo" (cfr.
Cass.n.32169/2022).
Pertanto, la “rinuncia alla domanda di CTU calligrafica” formulata dall'opponente, con la terza memoria ex art. 171 ter cpc, è del tutto inconferente: attesa la tempestività dell'istanza di verificazione, è nella esclusiva disponibilità del Giudice la scelta dello strumento a cui ricorrere per accertare l'autenticità della sottoscrizione disconosciuta.
Ciò premesso ad esito della verifica grafica, il perito incaricato ha concluso che “…la firma apposta sull'originale del documento “Scrittura privata” del 23.02.2022 … oggetto di disconoscimento è firma autentica del signor (cfr. perizia a firma del consulente nominato). E questo Giudice ritiene di Parte_1 condividere le conclusioni assunte dal perito con la relazione versata in atti, in quanto appaiono esenti da vizi logici e motivazionali e fondate sull'esame attento e scrupoloso dei documenti allegati.
Peraltro, anche le parti hanno omesso di sollevare rilievi critici.
Venendo ora ai motivi di opposizione formulati da parte opponente, secondo il convincimento di questo Giudice, risulta assorbente, rispetto ai restanti rilievi, la censura di nullità della “Scrittura privata” in esame, per violazione dell'art. 79 della L.n. 392/1978.
Tale articolo statuisce che “È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge”.
Ed è noto che la giurisprudenza ha interpretato detta norma ritenendo che “Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, pur se ai sensi della l. n. 392 del 1978 il canone può essere liberamente determinato dai contraenti, non è consentito al locatore pretendere il versamento di ulteriori somme che, non trovando giustificazione nel sinallagma contrattuale, incorrono nella sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della medesima legge” (cfr. Cass.n. 4985/2024). Ancora, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito “il principio di diritto… secondo cui è fatto divieto al locatore di immobili ad uso non abitativo di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di "buona entrata", prive di ogni giustificazione nel sinallagma contrattuale, e il relativo patto è nullo ai sensi della L. n. 392 del
1978, art. 79 (perché diretto ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni in materia), anche se stipulato dal locatore non con il conduttore, ma con un terzo, che ai sensi degli artt. 1421 e 2033 c.c. potrà far valere la nullità del patto e pretendere la restituzione delle somme indebitamente pagate, purché sia accertato un collegamento tra l'accordo e il contratto di locazione, la cui conclusione era condizionata alla attribuzione patrimoniale non giustificata ad altro titolo (in Cass. 09/10/1996, n. 8815; Cass. 11/02/1998, n.
1418)” (cfr. in questo senso Cass.n.368/2023). Ed anche che: “la facoltà delle parti di prevedere a carico del conduttore il pagamento di oneri accessori è legata alla circostanza che tali oneri siano strettamente connessi all'uso del bene. Infatti, è stato già chiarito che, sebbene ai contraenti sia consentita la libera determinazione del pagina 5 di 7 canone iniziale, il locatore non può pretendere il pagamento di somme - diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di "buona entrata" - prive di ogni giustificazione nel sinallagma contrattuale, sicché il relativo patto è nullo ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978 (Sez. 3, Sentenza n.
25274 del 16/10/2008, Rv. 605236). Dunque, il principio di cui all'art. 9 legge n. 392 del 1978, applicabile alle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, va inteso nel senso che se non esiste la fornitura di un determinato servizio, mancando la sinallagmaticità, non è dovuto alcun corrispettivo per la stessa, anche se il pagamento del relativo onere è astrattamente previsto in contratto” (Cfr. Cass. n. 5795/2017).
Ebbene, nella specie, le stesse parti riconoscono un collegamento funzionale tra la “Scrittura privata” e il contratto di locazione. Del resto, detto collegamento emerge anche dalla stessa scrittura, in quanto nelle relative premesse, si precisa che i debiti oggetto di accollo/manleva erano stati contratti dalla società nel periodo in cui quest'ultima era conduttrice dell'unità immobiliare di Parte_2 cui al contratto di locazione in questione ed era “interesse della società Ristorante Porto da Roberto srl di condurre in locazione l'unità immobiliare”. Pertanto, il contratto di locazione ed i contestuali addendum devono ritenersi inseriti in un unico negozio complesso e tra loro interdipendenti.
E' poi evidente che il debito accollato riguardi un “utilitas” priva di una controprestazione da parte del locatario. Del resto, parte opposta non ha portato elementi tali da confutare dette considerazioni.
Infine, soltanto a completezza della presente motivazione, va anche precisato che parte opposta neppure ha dimostrato di aver effettivamente corrisposto nei confronti del creditore la CP_2 somma oggetto della domanda di pagamento nel presente giudizio.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori. Invece, le spese relative alla consulenza d'ufficio sono poste definitivamente a carico di parte opponente, in considerazione dell'esito della stessa perizia.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 2175/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
pagina 6 di 7 - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 287/2024 emesso da questo Tribunale in data 25.01.2024;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese relative alla C.T.U.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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