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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. del 03/02/2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2435/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Russo ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del proprio difensore in S. Angelo in Formis – Capua (CE) alla via 4 novembre n. 106 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Davide Catalano, Ida Verrengia e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 02.04.2024, parte ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica ed insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, CP_1 segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita la documentazione medica, sopravvenuta ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
****
La domanda è infondata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la
1 pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in
2 esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
****
Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che parte ricorrente è affetta da “Artrosi polidistrettuale (più marcata al rachide, spalle, anche e ginocchia) in discopatie multiple e postumi stabilizzati di pregressa artroprotesi di ginocchio a sinistra. Attuale impaccio / deficit motorio globale di grado medio-discreto con soddisfacente autonomia sia alla funzione prensile che ai cambi posturali ed alla deambulazione, quest'ultima realizzata con modesta zoppia di fuga ed appoggio a bastone da passeggio.. Note cliniche di iniziale-modesta degenerazione cerebrovascolare cronica senza evidenza di significativo impegno delle autonomie personali e relazionali. Esiti stabilizzati di pregresso intervento di quadrantectomia mammella dx per riferita neoplasia maligna
(circa 10 anni fa), successivamente trattata con Radioterapia locale e con controlli semestrali di follow up specialistico, senza menzione di ripresa di malattia.
Distiroidismo cronico in terapia sostitutiva e modico deficit visivo (usa lenti) in esiti di pregresso intervento di cataratta
ODx” ed ha concluso nel senso che “ Dagli accertamenti esperiti, iniziati con la visita medica del 4.4.2023, è emerso un complesso minorativo discretamente disabilitante a fronte del quale, come in precedenza ampiamente argomentato e dedotto, può riconoscersi in sintesi, con ponderata approssimazione temporale circa la eventuale retrodatazione del requisito biologico, quanto segue: l'attuale ancora soddisfacente autonomia personale e relazionale ex
L.18/1980 e ss.mm.ii.; lo stato di portatore di handicap grave ex art.3, c.3, L.104/1992, sulla scorta del coevo documentato complesso disabilitante, in via orientativa dal marzo 2022” (cfr. relazione peritale resa in sede di accertamento tecnico preventivo).
Il Ctu ha, peraltro, esaustivamente risposto alle osservazioni alla bozza presentate nel corso del procedimento di a.t.p.o. ribandendo l'insussistenza delle condizioni sanitarie rivendicate per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa.
Il consulente tecnico analizzato la documentazione medica sopravvenuta, ha chiarito quanto segue: in relazione all'apparato Neuropsichico, “come è stato riportato nelle deduzioni diagnostiche in fase di ATPO (cfr. punto 2. a pag. 6), si tratta di persona con malattia riconducibile a Degenerazione Cerebrovascolare cronica ben nota già all'epoca delle operazioni di ATPO e, ancor prima, fin dalla della fase amministrativa quando, alle due Visite
Geriatriche del 2.7.2021 e del 24.9.2021 fu rilevato Decadimento Cognitivo e nel coevo verbale del 7.7.2021
Commissione medica CML ove fu emblematicamente riportato Vasculopatia cerebrale cronica a fronte di una CP_2 obiettività clinica di discrete condizioni generali di salute, lucido ed orientato, lieve rallentamento ideo-motorio.
3 Anche alla Visita Neurologica del 21.1.2022 fu concluso per generici Disturbi cognitivi da Cerebropatia atrofico- vascolare in trattamento La condizione clinica in parola, peraltro, anche in epoca recente e fino a tutt'oggi, ha visto delineare un quadro minorativo neuro-psichico da ritenersi ancora NON chiaramente dotato dei requisiti richiesti ex L.
18/1980 e ss.mm.ii. e ciò in accordo sia con la parziale compromissione funzionale multidominio deducibile dai rilievi clinici dello scrivente Ausiliario alla visita medica del 4.4.2023 (cfr. pag. 5 della relazione per ATPO) nonché, infine, da quelli riportati nella stessa Visita Geriatrica del 13.12.2023 (cfr. in precedenza) dove, tra l'altro, viene ancora chiaramente riportato Vasculopatia cerebrale cronica di tipo atrofico/vascolare in trattamento (!!). A parere dello scrivente
CTU quest'ultima diagnosi specialistica, è significativa per condizioni cliniche che NON documentano importanti e permanenti compromissioni di gravità tale da far ritenere oggi conseguita ex lege la perdita delle autonomie relazionali e personali del soggetto in esame”. In relazione all'apparato Motorio-osteoarticolare, ha precisato” analoghe considerazioni controdeduttive possono essere confermate per le minorazioni insistenti sull'importante sistema locomotorio laddove viene sostanzialmente confermato il quadro clinico-disfunzionale già noto (cfr., sub 1, citate deduzioni diagnostiche del CTU in relazione per ATPO) di: “Artrosi polidistrettuale (più marcata al rachide, spalle, anche e ginocchia) in discopatie multiple e postumi stabilizzati di pregressa artroprotesi di ginocchio a sinistra. Attuale impaccio / deficit motorio globale di grado medio-discreto con soddisfacente autonomia sia alla funzione prensile che ai cambi posturali ed alla deambulazione, quest'ultima realizzata con modesta zoppia di fuga ed appoggio a bastone da passeggio”.
Anche in questo ambito valutativo, deve rilevarsi una sostanziale continuità nel tempo di rilievi clinico-disfunzionali di grado complessivo NON UTILE per poter delineare e ritenere come medico legalmente accertato una compromissione della deambulazione in soggetto che fin dall'epoca amministrativa inerente l'ATPO (domanda del 15.3.2021) e fino all'ultimo controllo fisiatrico del 16.2.2024 enfatizzano, cosa questa non rilevata da Parte ricorrente nelle motivazioni addotte (!), il rilievo di una franca autonomia nella deambulazione ancorché realizzata con appoggio ad un bastone (!!). A parere dello scrivente, e sulla scorta di quanto direttamente confermato alla propria visita medica del 4.4.2023, detta condizione è chiaramente NON CONGRUA con quanto previsto dalla normativa in esame ove invece, come è ampiamente noto, si fa riferimento a ben altra condizione funzionale “
Il ctu ha dunque concluso nel senso che “ I nuovi accertamenti in esame, pertanto, NON hanno apportato rilevanti e/o significative indicazioni circa un conclamato peggioramento delle minorazioni sofferte dalla persona Ricorrente per cui, ai sensi della L. 18/1980 e ss.mm.ii., viene ancora confermata l'ASSENZA di una marcata, permanente compromissione globale delle autonomie personali e relazionali per la persona in esame. Per la L. 104/1992, per mera completezza espositiva, si confermano invece le condizioni già valutate e già riconosciute di: > Persona portatrice di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, dal marzo 2022” (cfr. integrazione peritale depositata in data 22.01.2025)
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente ed ha risposto puntualmente ai chiarimenti escludendo
4 che la nuova documentazione medica allegata evidenziasse un aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente.
Il Tribunale richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n.
4994/21), secondo cui la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non sia, ex se, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento. Sovente la Corte di Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, “l'incombente e concreta possibilità di cadute” in quanto tale condizione si traduca, in fatto, “in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cass. n. 20819/2018).
In altre parole, come per le patologie oncologiche, in relazione alle quali, per esempio, la medesima
Corte ha affermato che il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso non può essere risolto in astratto, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, caso per caso, se esso comporti, per la durata della terapia, il tipo di dosaggi e la natura degli effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. n. 18/1980, art. 1 (Cass. n. 18126/2014; Cass. n. 7273/2011; Cass. n.
25569/2008), nello stesso modo, quando viene in rilievo, ed anzi è accertata, la possibilità di cadute, la stessa non è situazione giudicabile in astratto, con l'affermazione che comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento (recte l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento) ma costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 1 cit..
Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, sia corretta e condivisibile.
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle
5 sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato con conseguente omologa delle risultanze medico legali rese in sede di accertamento tecnico preventivo.
Le spese di lite di entrambe le fasi vanno interamente compensate tenuto conto della reciproca soccombenza. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara che parte ricorrente NON ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
2) dichiara che parte ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 dal mese di marzo 2022
3) compensa le spese di lite CP_
4) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
6
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Russo ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del proprio difensore in S. Angelo in Formis – Capua (CE) alla via 4 novembre n. 106 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Davide Catalano, Ida Verrengia e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 02.04.2024, parte ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica ed insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, CP_1 segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita la documentazione medica, sopravvenuta ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
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La domanda è infondata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la
1 pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in
2 esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
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Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che parte ricorrente è affetta da “Artrosi polidistrettuale (più marcata al rachide, spalle, anche e ginocchia) in discopatie multiple e postumi stabilizzati di pregressa artroprotesi di ginocchio a sinistra. Attuale impaccio / deficit motorio globale di grado medio-discreto con soddisfacente autonomia sia alla funzione prensile che ai cambi posturali ed alla deambulazione, quest'ultima realizzata con modesta zoppia di fuga ed appoggio a bastone da passeggio.. Note cliniche di iniziale-modesta degenerazione cerebrovascolare cronica senza evidenza di significativo impegno delle autonomie personali e relazionali. Esiti stabilizzati di pregresso intervento di quadrantectomia mammella dx per riferita neoplasia maligna
(circa 10 anni fa), successivamente trattata con Radioterapia locale e con controlli semestrali di follow up specialistico, senza menzione di ripresa di malattia.
Distiroidismo cronico in terapia sostitutiva e modico deficit visivo (usa lenti) in esiti di pregresso intervento di cataratta
ODx” ed ha concluso nel senso che “ Dagli accertamenti esperiti, iniziati con la visita medica del 4.4.2023, è emerso un complesso minorativo discretamente disabilitante a fronte del quale, come in precedenza ampiamente argomentato e dedotto, può riconoscersi in sintesi, con ponderata approssimazione temporale circa la eventuale retrodatazione del requisito biologico, quanto segue: l'attuale ancora soddisfacente autonomia personale e relazionale ex
L.18/1980 e ss.mm.ii.; lo stato di portatore di handicap grave ex art.3, c.3, L.104/1992, sulla scorta del coevo documentato complesso disabilitante, in via orientativa dal marzo 2022” (cfr. relazione peritale resa in sede di accertamento tecnico preventivo).
Il Ctu ha, peraltro, esaustivamente risposto alle osservazioni alla bozza presentate nel corso del procedimento di a.t.p.o. ribandendo l'insussistenza delle condizioni sanitarie rivendicate per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa.
Il consulente tecnico analizzato la documentazione medica sopravvenuta, ha chiarito quanto segue: in relazione all'apparato Neuropsichico, “come è stato riportato nelle deduzioni diagnostiche in fase di ATPO (cfr. punto 2. a pag. 6), si tratta di persona con malattia riconducibile a Degenerazione Cerebrovascolare cronica ben nota già all'epoca delle operazioni di ATPO e, ancor prima, fin dalla della fase amministrativa quando, alle due Visite
Geriatriche del 2.7.2021 e del 24.9.2021 fu rilevato Decadimento Cognitivo e nel coevo verbale del 7.7.2021
Commissione medica CML ove fu emblematicamente riportato Vasculopatia cerebrale cronica a fronte di una CP_2 obiettività clinica di discrete condizioni generali di salute, lucido ed orientato, lieve rallentamento ideo-motorio.
3 Anche alla Visita Neurologica del 21.1.2022 fu concluso per generici Disturbi cognitivi da Cerebropatia atrofico- vascolare in trattamento La condizione clinica in parola, peraltro, anche in epoca recente e fino a tutt'oggi, ha visto delineare un quadro minorativo neuro-psichico da ritenersi ancora NON chiaramente dotato dei requisiti richiesti ex L.
18/1980 e ss.mm.ii. e ciò in accordo sia con la parziale compromissione funzionale multidominio deducibile dai rilievi clinici dello scrivente Ausiliario alla visita medica del 4.4.2023 (cfr. pag. 5 della relazione per ATPO) nonché, infine, da quelli riportati nella stessa Visita Geriatrica del 13.12.2023 (cfr. in precedenza) dove, tra l'altro, viene ancora chiaramente riportato Vasculopatia cerebrale cronica di tipo atrofico/vascolare in trattamento (!!). A parere dello scrivente
CTU quest'ultima diagnosi specialistica, è significativa per condizioni cliniche che NON documentano importanti e permanenti compromissioni di gravità tale da far ritenere oggi conseguita ex lege la perdita delle autonomie relazionali e personali del soggetto in esame”. In relazione all'apparato Motorio-osteoarticolare, ha precisato” analoghe considerazioni controdeduttive possono essere confermate per le minorazioni insistenti sull'importante sistema locomotorio laddove viene sostanzialmente confermato il quadro clinico-disfunzionale già noto (cfr., sub 1, citate deduzioni diagnostiche del CTU in relazione per ATPO) di: “Artrosi polidistrettuale (più marcata al rachide, spalle, anche e ginocchia) in discopatie multiple e postumi stabilizzati di pregressa artroprotesi di ginocchio a sinistra. Attuale impaccio / deficit motorio globale di grado medio-discreto con soddisfacente autonomia sia alla funzione prensile che ai cambi posturali ed alla deambulazione, quest'ultima realizzata con modesta zoppia di fuga ed appoggio a bastone da passeggio”.
Anche in questo ambito valutativo, deve rilevarsi una sostanziale continuità nel tempo di rilievi clinico-disfunzionali di grado complessivo NON UTILE per poter delineare e ritenere come medico legalmente accertato una compromissione della deambulazione in soggetto che fin dall'epoca amministrativa inerente l'ATPO (domanda del 15.3.2021) e fino all'ultimo controllo fisiatrico del 16.2.2024 enfatizzano, cosa questa non rilevata da Parte ricorrente nelle motivazioni addotte (!), il rilievo di una franca autonomia nella deambulazione ancorché realizzata con appoggio ad un bastone (!!). A parere dello scrivente, e sulla scorta di quanto direttamente confermato alla propria visita medica del 4.4.2023, detta condizione è chiaramente NON CONGRUA con quanto previsto dalla normativa in esame ove invece, come è ampiamente noto, si fa riferimento a ben altra condizione funzionale “
Il ctu ha dunque concluso nel senso che “ I nuovi accertamenti in esame, pertanto, NON hanno apportato rilevanti e/o significative indicazioni circa un conclamato peggioramento delle minorazioni sofferte dalla persona Ricorrente per cui, ai sensi della L. 18/1980 e ss.mm.ii., viene ancora confermata l'ASSENZA di una marcata, permanente compromissione globale delle autonomie personali e relazionali per la persona in esame. Per la L. 104/1992, per mera completezza espositiva, si confermano invece le condizioni già valutate e già riconosciute di: > Persona portatrice di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, dal marzo 2022” (cfr. integrazione peritale depositata in data 22.01.2025)
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente ed ha risposto puntualmente ai chiarimenti escludendo
4 che la nuova documentazione medica allegata evidenziasse un aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente.
Il Tribunale richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n.
4994/21), secondo cui la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non sia, ex se, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento. Sovente la Corte di Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, “l'incombente e concreta possibilità di cadute” in quanto tale condizione si traduca, in fatto, “in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cass. n. 20819/2018).
In altre parole, come per le patologie oncologiche, in relazione alle quali, per esempio, la medesima
Corte ha affermato che il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso non può essere risolto in astratto, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, caso per caso, se esso comporti, per la durata della terapia, il tipo di dosaggi e la natura degli effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. n. 18/1980, art. 1 (Cass. n. 18126/2014; Cass. n. 7273/2011; Cass. n.
25569/2008), nello stesso modo, quando viene in rilievo, ed anzi è accertata, la possibilità di cadute, la stessa non è situazione giudicabile in astratto, con l'affermazione che comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento (recte l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento) ma costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 1 cit..
Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, sia corretta e condivisibile.
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle
5 sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato con conseguente omologa delle risultanze medico legali rese in sede di accertamento tecnico preventivo.
Le spese di lite di entrambe le fasi vanno interamente compensate tenuto conto della reciproca soccombenza. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara che parte ricorrente NON ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
2) dichiara che parte ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 dal mese di marzo 2022
3) compensa le spese di lite CP_
4) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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