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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8211 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
n. 18740/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 18740/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Arnaldo Parte_1 C.F._1
Todisco, pec: Email_1
-Opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , pec: Controparte_2 Email_2
-Opposta-
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.07.2022, rappresentava di aver ricevuto in Parte_1
pagina 1 di 4 data 18.07.2022 la notifica da parte della di una comunicazione di Controparte_1 preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176202200000967000, che trovava origine da alcune cartelle di pagamento, tra cui quella n. 07120180018414218000 riguardante sanzioni per contravvenzione al
Codice della strada e avente importo pari ad euro 2.398,23.
In particolare, l'opponente eccepiva la nullità della cartella di pagamento e della relativa iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa, e chiedeva di accertare e dichiarare la nullità della cartella impugnata n. 07120180018414218000, condannando la convenuta al pagamento delle CP_1 spese e compensi da distrarsi al procuratore antistatario.
Si costituiva l' , che deduceva la nullità dell'atto introduttivo, stante Controparte_3 la mancanza degli elementi essenziali, l'incompetenza funzionale del Giudice adito, con competenza del Giudice di Pace, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda intesa quale impugnativa avverso una semplice comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non considerato quale atto autonomamente impugnabile, la tardività dell'atto di impugnazione, la regolarità della cartella impugnata, con conseguente impossibilità di intervento di decadenza e prescrizione, la legittimità, la correttezza e la regolarità del proprio operato e l'esclusione di qualsivoglia responsabilità riguardante la fase antecedente alla riscossione.
Pertanto, domandava in via preliminare di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione o l'inammissibilità e la improcedibilità della domanda o l'incompetenza per materia del giudice adito stante la competenza ratione materiae del Giudice di Pace di Napoli.
Inoltre, nel merito concludeva per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza del 26.06.2025 il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Preliminarmente, sono da rigettare le eccezioni sollevate in merito alla nullità dell'atto introduttivo, in relazione alla dedotta sua non chiara qualificazione, e la tardività dello stesso.
In primo luogo, è da premettere che l'opponente ha impugnato la cartella in esame, sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria, lamentando l'omessa notifica della cartella e la conseguente inesistenza del presupposto, di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.
Dunque, correttamente parte attrice ha qualificato l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., poiché oggetto di contestazione sono vizi attinenti alla notifica della cartella.
Inoltre, in merito all'eccezione di tardività, è da segnalare come l'opposizione sia stata tempestivamente proposta, con rispetto del termine di giorni venti ex art. 617 cpc, decorrenti dalla data pagina 2 di 4 di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, avvenuto in data 18.07.2022.
2. Sempre in via preliminare devono rigettarsi le eccezioni riguardanti l'inammissibilità e improcedibilità della domanda e l'incompetenza per materia del Giudice adito.
L'impugnazione deve infatti intendersi quale opposizione “recuperatoria” riferibile alla cartella di pagamento n. 07120180018414218 000, non tempestivamente proposta in quanto il dedotto vizio di notifica ha precluso, nella prospettazione di parte, la conoscibilità dell'atto.
Trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, formulata sulla base di contestazioni inerenti vizi formali del procedimento, ex art. 617 cpc, correttamente essa è stata proposta dinanzi al tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, intervenendo sul punto, che “l'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.”(
Cass. ord. n. 3582/2022).
3. Per quanto attiene al merito, la domanda è fondata e deve essere accolta sotto il profilo dei vizi della notificazione per le ragioni che seguono.
È da premettere che l'art. 60 comma 1 lett. e) D.P.R. 600/73, richiamato anche nell'avviso di deposito degli atti nella casa comunale di Volla, dispone che “e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune,
e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
”
La norma in questione viene interpretata nel senso che “In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato
a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, pagina 3 di 4 impugnabili mediante querela di falso.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 14658 del 24/05/2024).
Orbene, nel caso di specie si è appunto al cospetto di una relata dal contenuto generico e non circostanziato, in cui non vi è riferimento alcuno alle ricerche effettuate, ma semplicemente la dicitura
“sconosciuto” ad un primo accesso del 18.07.2018, nonché la barratura della casella prestampata
“depositandolo in comune ed affiggendo all'albo avviso di deposito dopo aver constatato
l'irreperibilità del destinatario” all'accesso del 25.10.2018.
Ebbene, l'irreperibilità “assoluta” del destinatario dell'atto, come inadeguatamente accertata nella relata di notifica, non risulta soddisfare i criteri minimi di validità della notifica ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettera e) DPR citato, come imposti dalla giurisprudenza di legittimità menzionata, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi presentata dalla deve essere accolta e deve Pt_1 essere dichiarata la nullità della cartella di pagamento n. 07120180018414218 000 per nullità della relativa notifica.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunziando nella controversia civile proposta come in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto annulla la cartella di Parte_1 pagamento n. 07120180018414218 000;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 liquidano in euro 100,00 per esborsi ed euro 850,00 per compensi professionali del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore
Arnaldo Todisco dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 22.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 18740/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Arnaldo Parte_1 C.F._1
Todisco, pec: Email_1
-Opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , pec: Controparte_2 Email_2
-Opposta-
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.07.2022, rappresentava di aver ricevuto in Parte_1
pagina 1 di 4 data 18.07.2022 la notifica da parte della di una comunicazione di Controparte_1 preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176202200000967000, che trovava origine da alcune cartelle di pagamento, tra cui quella n. 07120180018414218000 riguardante sanzioni per contravvenzione al
Codice della strada e avente importo pari ad euro 2.398,23.
In particolare, l'opponente eccepiva la nullità della cartella di pagamento e della relativa iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa, e chiedeva di accertare e dichiarare la nullità della cartella impugnata n. 07120180018414218000, condannando la convenuta al pagamento delle CP_1 spese e compensi da distrarsi al procuratore antistatario.
Si costituiva l' , che deduceva la nullità dell'atto introduttivo, stante Controparte_3 la mancanza degli elementi essenziali, l'incompetenza funzionale del Giudice adito, con competenza del Giudice di Pace, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda intesa quale impugnativa avverso una semplice comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non considerato quale atto autonomamente impugnabile, la tardività dell'atto di impugnazione, la regolarità della cartella impugnata, con conseguente impossibilità di intervento di decadenza e prescrizione, la legittimità, la correttezza e la regolarità del proprio operato e l'esclusione di qualsivoglia responsabilità riguardante la fase antecedente alla riscossione.
Pertanto, domandava in via preliminare di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione o l'inammissibilità e la improcedibilità della domanda o l'incompetenza per materia del giudice adito stante la competenza ratione materiae del Giudice di Pace di Napoli.
Inoltre, nel merito concludeva per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza del 26.06.2025 il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Preliminarmente, sono da rigettare le eccezioni sollevate in merito alla nullità dell'atto introduttivo, in relazione alla dedotta sua non chiara qualificazione, e la tardività dello stesso.
In primo luogo, è da premettere che l'opponente ha impugnato la cartella in esame, sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria, lamentando l'omessa notifica della cartella e la conseguente inesistenza del presupposto, di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.
Dunque, correttamente parte attrice ha qualificato l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., poiché oggetto di contestazione sono vizi attinenti alla notifica della cartella.
Inoltre, in merito all'eccezione di tardività, è da segnalare come l'opposizione sia stata tempestivamente proposta, con rispetto del termine di giorni venti ex art. 617 cpc, decorrenti dalla data pagina 2 di 4 di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, avvenuto in data 18.07.2022.
2. Sempre in via preliminare devono rigettarsi le eccezioni riguardanti l'inammissibilità e improcedibilità della domanda e l'incompetenza per materia del Giudice adito.
L'impugnazione deve infatti intendersi quale opposizione “recuperatoria” riferibile alla cartella di pagamento n. 07120180018414218 000, non tempestivamente proposta in quanto il dedotto vizio di notifica ha precluso, nella prospettazione di parte, la conoscibilità dell'atto.
Trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, formulata sulla base di contestazioni inerenti vizi formali del procedimento, ex art. 617 cpc, correttamente essa è stata proposta dinanzi al tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, intervenendo sul punto, che “l'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.”(
Cass. ord. n. 3582/2022).
3. Per quanto attiene al merito, la domanda è fondata e deve essere accolta sotto il profilo dei vizi della notificazione per le ragioni che seguono.
È da premettere che l'art. 60 comma 1 lett. e) D.P.R. 600/73, richiamato anche nell'avviso di deposito degli atti nella casa comunale di Volla, dispone che “e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune,
e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
”
La norma in questione viene interpretata nel senso che “In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato
a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, pagina 3 di 4 impugnabili mediante querela di falso.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 14658 del 24/05/2024).
Orbene, nel caso di specie si è appunto al cospetto di una relata dal contenuto generico e non circostanziato, in cui non vi è riferimento alcuno alle ricerche effettuate, ma semplicemente la dicitura
“sconosciuto” ad un primo accesso del 18.07.2018, nonché la barratura della casella prestampata
“depositandolo in comune ed affiggendo all'albo avviso di deposito dopo aver constatato
l'irreperibilità del destinatario” all'accesso del 25.10.2018.
Ebbene, l'irreperibilità “assoluta” del destinatario dell'atto, come inadeguatamente accertata nella relata di notifica, non risulta soddisfare i criteri minimi di validità della notifica ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettera e) DPR citato, come imposti dalla giurisprudenza di legittimità menzionata, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi presentata dalla deve essere accolta e deve Pt_1 essere dichiarata la nullità della cartella di pagamento n. 07120180018414218 000 per nullità della relativa notifica.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunziando nella controversia civile proposta come in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto annulla la cartella di Parte_1 pagamento n. 07120180018414218 000;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 liquidano in euro 100,00 per esborsi ed euro 850,00 per compensi professionali del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore
Arnaldo Todisco dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 22.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
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