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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2519/2020
All'udienza collegiale del giorno 07/05/2025 ore 12:40
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FIGLIOZZI SILVIO Avv. Formato in sostituzione
Avv.
Appellato/i
CP_1
Avv. TOSTI GIOVANNI Avv. Iacobelli in sostituzione
Avv. TOSTI ALESSANDRO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2519 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(P.IVA: ) in persona del suo legale rappresentante sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
, con sede in Sabaudia VI P. Biancamano, 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Figliozzi
[...]
(C.F.: – PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1
c/o lo studio dell'Avv. Carlo Greco in Roma, in via Baldo degli Ubaldi, 71, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
P.I.: ) in persona del procuratore, dott. con sede in CP_1 P.IVA_2 CP_2
(20145) Milano, Piazza Tre Torri n. 3, elettivamente domiciliata in Roma, al n. 139 della VI ER
(c/o studio avv. Marco Figini), presso lo studio dell'avv. Giovanni Tosti (C.F.: C.F._2
- PEC: e dell'avv. Alessandro Tosti C.F.: - PEC: Email_2 C.F._3
, giusta procura in atti;
Email_3
- APPELLATA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 25/05/2020 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n. 2222/2019, pubblicata in data 23/09/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 7031/2014, promosso dall'odierno appellante nei confronti di CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha dedotto che in data 25/11/2013, intorno alle ore 15:00, una violenta grandinata, caratterizzata da grandine fitta e compatta, si era abbattuta sul litorale laziale, causando ingenti danni all'attività commerciale della
[...]
che si occupa della compravendita di veicoli nuovi ed usati. Ha precisato Controparte_3
che la struttura commerciale era composta da un ampio piazzale esterno in cui erano collocate le autovetture da vendere, parte delle quali coperte da tendoni sorretti da pali in ferro, e che i danni generati dall'evento atmosferico avevano interessato le autovetture collocate nella parte “scoperta” del piazzale, ove non insistevano i tendoni sorretti da pali in ferro, nonché l'insegna societaria affissa sul palo fronte strada. Ha aggiunto che essa era assicurata Controparte_3
con la (avendo stipulato, in data 31/10/2001, due polizze assicurative con la Controparte_4
RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., poi n. 045520308 relativa ad “Incendio CP_1 per i rischi commerciali piccole industrie e rischi vari” e n. 045520309 relativa ad “Eventi speciali per rischi commerciali, piccole industrie e rischi vari”) e aveva pertanto inoltrato a quest'ultima la denuncia di sinistro, alla quale tuttavia seguiva il rifiuto del pagamento dell'indennizzo”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “rigetta le domande proposte dalla società attrice;
condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 5.635,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, esaminati i motivi di doglianza, la documentazione e le risultanze istruttorie, riformare integralmente e per le ragioni esposte in narrativa, la sentenza del Tribunale di Latina Dott.ssa Lodolini n. 2222/2019 pubblicata il
23.09.2019 pronunciata nel giudizio RG 7031/2014, resa inter partes e non notificata, con cui è stata rigettata la domanda proposta dall'appellante con condanna al pagamento delle spese di lite e, conseguentemente, in accoglimento del gravame e previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado:
1- Annullare e riformare la sentenza di primo grado per le ragioni di cui in premessa e pertanto, condannare la al risarcimento in favore della della CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 29.700,00, somma determinata dalla compagnia assicurative con atto di accertamento conservativo 13.12.2013 accettata sin dall'epoca dall'appellante.
2- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data CP_1
07/10/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita rigettare il gravame perché infondato e, comunque, non provato. Con vittoria di spese e con condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in un unico motivo con cui si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto l'operatività della polizza assicurativa.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Deve in primo luogo rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla società attrice, il significato del termine “enti”, contenuto nella clausola di cui al terzo punto della lettera c) del paragrafo II della polizza n. 045520309, a pagina 8 (“La società non risponde dei danni subiti da enti all'aperto”) appare di agevole comprensione, apprendo chiaro che con il suddetto termine le parti hanno inteso riferirsi a “cose”, ovvero “entità”. Come correttamente dedotto dalla società convenuta, tale termine risulta altresì contenuto alle prime righe del medesimo paragrafo II, ove si legge: “La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da (…) grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non”. In tale clausola, il significato proprio dei termini utilizzati rende agevolmente comprensibile l'intenzione delle parti di specificare che il rischio garantito può ritenersi venuto ad esistenza solo ove gli agenti atmosferici elencati siano stati di violenza ed intensità tale da provocare danni generalizzati ad una pluralità di beni, anche non assicurati. La menzione degli “enti non assicurati”, lungi dall'apparire di difficile comprensione, è inserita nella polizza in quanto l'eventuale danneggiamento anche di oggetti non assicurati consente di accertare, in concreto, la sussistenza dei presupposti di fatto ai quali è subordinata l'insorgenza dell'obbligazione gravante sull'assicuratore. È infatti previsto che tale obbligazione venga ad esistenza, nel caso di eventi atmosferici, nel solo caso in cui questi ultimi abbiano prodotto danni estesi ad una pluralità di beni, posto che è proprio l'estensione e la generalità dei danni a far concludere nel senso della violenza degli eventi stessi. (…)
Quanto all'ulteriore profilo di lamentata inefficacia della clausola, con la quale è prevista l'esclusione della garanzia assicurativa per gli “enti all'aperto”, dedotto dall'attrice, deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, anche da ultimo ribadita, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Cass. n. 15598 del 11/06/2019; in precedenza Cass. n. 8235 del 07/04/2010). Nel caso in esame, l'esclusione dei danni subiti dagli “enti all'aperto” dalla garanzia assicurativa non si colloca sul piano dell'esclusione del rischio garantito (che rimane operante per tutti i beni diversi da quelli esclusi), ma costituisce specificazione del rischio stesso, limitando la garanzia assicurativa. Ne discende che la relativa clausola non è soggetta all'obbligo di specifica sottoscrizione, previsto dall'art. 1341 comma II c.c. Deve aggiungersi che non si applica, al contratto concluso tra le parti, il disposto dell'art. 166 del D.Lg. n. 209 del 2005, entrato in vigore successivamente alla sua conclusione”.
Deduceva l'appellante: “A prescindere dall'assoluta incomprensibilità delle ragioni per le quali una concessionaria di auto possa stipulare una garanzia per danni da grandine, escludendo proprio i beni ovvero le autovetture che per fatto notorio allocano nei piazzali all'aperto, il giudicante, indotto anche in errore dalla errata difesa attorea, non ha rilevato che, sia la polizza 04520308, che la polizza 045520309, integravano espressamente l'ubicazione, la descrizione e l'uso dei beni assicurati, fino a ricomprendere tutti i veicoli sottotetto e/o all'aperto, nell'ambito dell'area recintata, attraverso l'intercalare di polizza Mod. 5RE. Nella polizza 04552308, incendio per rischi commerciali, tale intercalare è espressamente allegato, mentre nella polizza collegata 04552309, quella piccoli eventi speciali per rischi commerciali, dove la garanzia è prestata espressamente per gli eventi atmosferici, è richiamato alla pagina 4 il modello ed intercalare facente parte della polizza
5RE, nella quale si identificano espressamente UBICAZIONE, DESCRIZIONE ED USO DELLE
COSE ASSICURATE: in provincia di Latina, comune di Sabaudia, in via Biancamano,20 esiste un'area recintata e sottotetto ad un fabbricato costruito con strutture portanti verticali e del tetto in cemento armato, copertura e pareti esterne in materiale incombustibile adibito a rivendita di autoveicoli nuovi ed usati”.
Il motivo non coglie nel segno.
Si legge infatti nella sentenza impugnata che “pertanto del tutto coerente con tale finalità
l'inclusione anche degli “enti non assicurati” tra quelli che possono essere danneggiati, posto che la suddetta inclusione ha il solo fine di consentire la verifica della violenza degli eventi atmosferici, rilevante ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione di indennizzo gravante sulla società convenuta
(quest'ultima evidentemente riferita ai soli enti assicurati)”.
Dunque la domanda veniva respinta innanzitutto perché non vi era stata prova della “violenza” dell'evento. Comunque, in ogni caso, il paragrafo II della polizza n. 045520309, lettera c) esclude espressamente l'operatività della polizza con riguardo agli “enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione”.
Tale chiara previsione non può essere superata dall'intercalare Mod. 5RE posto nella diversa polizza n. 04520308 che ha riguardo all'incendio in cui è specificato, alla voce “Ubicazione, descrizione ed uso delle cose assicurate” che esse si trovano “In Provincia di Latina. Comune di
Sabaudia in via Biancamano n. 20. Esiste un'area recintata e sottotetto ad un fabbricato costruito con strutture portanti verticali e tetto in cemento armato, copertura e pareti esterne in materiale incombustibile adibita a rivendita di autoveicoli nuovi ed usati”.
Si tratta appunto di una previsione che riguarda un rischio diverso (incendio) per la quale ha scarsa rilevanza (al contrario degli eventi atmosferici) se i beni siano collocati all'interno ovvero all'esterno.
Irrilevante è pertanto il generico richiamo a tale polizza contenuto nella polizza 045520309.
Ne discende l'inoperatività della polizza rispetto ai danni causati alle cose poste all'esterno della concessionaria.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — L'obiettiva opinabilità della questione consente la compensazione delle spese del grado.
§ 10. — L'appellante è tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Latina n. 2222/2019, così CP_1 provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico della CP_5
Così deciso in Roma il 7 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli