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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/12/2024, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2009/2017 R.G., avente ad oggetto “azione di risarcimento danni da responsabilità contrattuale”;
tra
(C.F. ), in persona dell'Amministratrice Unica, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. , in persona dell'Amministratrice Unica e (C.F.
[...] P.IVA_2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Nicola D'Ippolito; C.F._1 attori
e
(C.F. e P.Iva , in persona del suo procuratore pro- Controparte_1 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Guido;
- convenuta -
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2017, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale di Parte_3 Controparte_1 accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto dalla convenuta nei rapporti con le società attrici ed i loro fideiussori tanto nella mancata erogazione dei mutui deliberati, quanto nella segnalazione degli stessi alla Centrale Rischi CA d'Italia; per l'effetto, di condannarla alla cancellazione della segnalazione effettuata alla Centrale Rischi della CA d'Italia; e
1 conseguenzialmente condannare il a risarcire il danno subito dalle società attrici Controparte_1 quantificato nella somma di 731.737,00 euro per e 24.304,00 euro per Parte_1 Pt_2
o quelle altre ritenute di giustizia, oltre al danno all'immagine e perdita di chance secondo
[...] valutazione equitativa, con conseguenziale ordine al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere con esonero di responsabilità alla cancellazione delle ipoteche iscritte a danno delle società attrici e più precisamente a carico della per mutuo Parte_1 fondiario di 2.800.000,00 euro stipulato con atto per notaio dell'1.8.2012 erogato per Per_1
2.450.000,00 euro iscritta presso i RR.II. di Brindisi il 2.6.12 al n.13004 R.G. e n.1140 R.P. e reiscritta, per successivo intervenuto annotamento di cancellazione di riservato dominio, il 6.8.2012 al n.13136 R.G. e n.1140 R.P; a carico della C.R. per mutuo fondiario dell'importo di 1.200.000,00 euro stipulato con atto per Notaio in data 28/09/2012 rep. 8134, erogato per l'importo di Per_1
486.000,00 euro iscritta ai RR.II. di Brindisi l'1.10.2012 al n.16117 R.G. e n.1386 R.P.; a carico di mutuo fondiario dell'importo di 1.200.000,00 euro stipulato per Notar Parte_2 Persona_2 in Ginosa in data 22/06/2010 rep. 35.540 numero di raccolta 16.796 erogato per l'importo di 270.000,00 euro iscritta ai RR.II. di Taranto il 24.6.2010 al n.17500 R.G. e n.3871 R.P.; con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3 luglio 2017, il si è Controparte_1 costituito in giudizio, ha impugnato e contestato tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto dalla parte attrice e ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare la legittimità del proprio comportamento nei rapporti intrattenuti con le società attrici e con i loro fideiussori, anche con riferimento alla dovuta segnalazione dei crediti in sofferenza presso la Centrale Rischi della CA d'Italia; rigettare la domanda di condanna del al risarcimento dei pretesi Controparte_1 danni perché infondata in fatto e in diritto;
rigettare perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto la domanda di emissione di ordine ai Conservatori dei RR.II. territorialmente competenti di provvedere alla cancellazione delle ipoteche volontarie iscritte a carico della
[...] in forza dei contratti di mutuo del 1.08.2012 e del 28.09.2012 e a carico della Parte_1 in forza del contratto di mutuo del 22.06.2010; con condanna degli attori in solido al Parte_2 pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Nel corso del giudizio è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed è stata ammessa ed espletata prova testimoniale;
non è stata ammessa la c.t.u. chiesta dalla parte attrice al fine di quantificare il danno asseritamente subito.
All'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Si dà atto che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, Parte_1 Parte_2
e hanno proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. lamentando Parte_3 Parte_4
l'illegittima segnalazione delle società presso la Centrale Rischi della CA d'Italia da parte della CA oggi convenuta, chiedendo l'immediata cancellazione e l'adozione di ogni altra più idonea misura;
il ricorso è stato rigettato dal giudice monocratico;
a seguito di reclamo, il collegio ha invece accolto la domanda cautelare, ordinando a l'immediata cancellazione dalla Controparte_1
2 banca dati della Centrale Rischi dei nominativi delle due società e dei due fideiussori Pt_3
e .
[...] Parte_4
SULLA MANCATA EROGAZIONE DEI MUTUI DA PARTE DEL BANCO DI NAPOLI
Le parti attrici hanno lamentato la mancata completa erogazione delle somme mutuate per complessivi 5.100.000,00 euro deliberati a favore di per un cantiere in Brindisi, II Parte_1 lotto via Fulvia, in Ceglie Messapica, I lotto via Don Pietro Lerna, e in Carosino, via Olimpia, nonché ad ulteriori finanziamenti per 10.000.000,00 euro per altri cantieri che la CA si sarebbe impegnata a concedere in occasione della transazione intervenuta tra le parti il 19.06.2012. Nella medesima data, il ha deliberato la concessione di tre mutui dell'ammontare Controparte_1 complessivo di 5.100.000,00 euro, previa cancellazione del mutuo ipotecario di 5.864.000,00 euro deliberato il 23 settembre 2011, a condizione della presentazione entro il 31 luglio 2012 di un regolare permesso a costruire e della relativa approvazione dei progetti;
è incontestato fra le parti che dell'intero ammontare di 5.100.000,00 euro, la banca abbia erogato l'importo di 2.936.000,00 euro: in particolare, un mutuo di 2.800.000,00 euro per un cantiere di Brindisi in via Fulvia, con erogazione di 2.450.000,00 euro, uno di 1.200.000,00 euro, per un cantiere a Ceglie Messapica, con erogazione dell'importo di 486.000,00 euro;
quanto al mutuo di 1.100.000,00 euro, per un cantiere a Carosino, esso è stato revocato con comunicazione di 24.4.2014, non essendosi verificate le condizioni sospensive pattuite: in particolare, le modalità di erogazione di cui alla delibera prevedevano un primo accredito “sino ad € 450.000,00 su semplice sal accertato” dal tecnico incaricato dall'istituto di credito da ns. tecnico;
da € 450.000,00 ad € 900.000 su sal accertato” dal tecnico ed in presenza “di preliminari di vendita pari alle erogazioni effettuate e da effettuare” e infine “l'ulteriore somma di € 200.000,00…” “erogabile solo in presenza di maggiori necessità dei promissari acquirenti, da erogarsi solo in sede di frazionamento sulla base di quote di mutuo accollabili e previa verifica della capacità di rimborso dei futuri accollanti”. Non si può pertanto ritenere che il primo SAL fosse erogabile esclusivamente “sulla scorta del valore del suolo, dell'approvato progetto e rilascio di concessione, con cantierizzazione, e le successive erogazioni a SAL maturati”, come affermato dagli attori. Pertanto, la mancata stipula del contratto di mutuo può ritenersi giustificata, in considerazione del fatto che, in sede di operazioni peritali, l'ausiliario del c.t.u. nominato nel corso del giudizio cautelare, all'esito del sopralluogo svolto, ha riferito di aver
“visionato un terreno edificabile incolto, senza evidenti opere edili eseguite”. La conclusione cui giunge questo giudicante trova conferma nelle dichiarazioni rese sul punto dal teste Testimone_1 escusso all'udienza dell'11 luglio 2019.
Inoltre, con riguardo ai due cantieri per i quali i mutui sono stati deliberati e stipulati, non vi
è prova che le società avessero maturato un credito per il restante ammontare in relazione a successivi SAL: non lo prova la corrispondenza (via mail) in atti, che può al più dimostrare l'inoltro delle relative richieste di erogazione da parte delle società oggi attrici ma non l'effettiva maturazione del relativo credito: si tratta in particolare di otto richieste di erogazione dei SAL, quattro datate 6 maggio 2014 e quattro quella del 4 marzo 2015, in ogni caso tutte successive alla data di revoca degli affidamenti (24 aprile 2014); né soccorre in tal senso la consulenza espletata in sede cautelare: dei due consulenti nominati, infatti, l'architetto ha invece fatto presente di non poter accertare se vi sia corrispondenza “fra le certificazioni relative agli stati di avanzamento prodotte
3 dai reclamanti e le risultanze dei libri di cantiere” e tanto per via dell'assenza dei libri di cantiere, come riferito dalla difesa delle odierne attrici in sede di operazioni peritali, l'11 ottobre 2016. In assenza del libro di cantiere, l'unica prova documentale dell'avanzamento dei lavori consiste in fatture di acconto che peraltro non indicano in maniera specifica le lavorazioni eseguite sui cantieri. Pertanto, l'affermazione resa dal ctu commercialista nella consulenza resa nel corso del giudizio cautelare, secondo cui “alla data del 24.04.2014 (coincidente con la revoca degli affidamenti) le reclamanti avevano SSAALL per importo non superiore ad € 800.000,00 …” risulta alla scrivente non condivisibile, non essendo fondata su alcun accertamento in fatto, anche documentale, come del resto riferito dallo stesso consulente, che ha precisato che tale conclusione è resa “ … Senza entrare nel merito delle spese sostenute e delle lavorazioni eseguite…” non avendone la “necessaria capacità tecnica”.
Tanto trova conferma nelle dichiarazioni del teste , escusso all'udienza del 21 febbraio Tes_2
2020, il quale era incaricato, nel gruppo , della redazione di SAL interni che venivano poi Pt_3 trasmessi alle amministratrici delle due società per le richieste di liquidazione da inoltrare alla
CA, che inviava poi i suoi tecnici: il testimone ha sul punto affermato di non poter dire se si sia mai verificato “che la CA non abbia trovato corrispondenza nella verifica dello stato dei luoghi”. Il ha poi confermato la visita dei periti della banca convenuta sui cantieri, ai fini Tes_2 della verifica dei SAL, incluso il terzo lotto di via Fulvia a Brindisi.
Quanto all'ulteriore somma di 10 milioni di euro che, ad avviso di parte attrice, il CP_1 si sarebbe impegnato ad erogare in sede di transazione, l'istruttoria svolta non ha consentito
[...] di sostenere la domanda attorea.
Appare decisivo, in tal senso, quanto dichiarato dal teste avv. , che ebbe ad Testimone_3 assistere le parti attrici nel giudizio cautelare più volte menzionato;
escusso all'udienza dell'11 luglio 2019, egli ha affermato che, in sede di conciliazione, al fine di “sistemare quella parte dell'esposizione debitoria”, “la banca si dichiarò disponibile, per i futuri investimenti che le clienti avessero fatto, entro il tetto indicato di 15 milioni di euro, a concedere ulteriori finanziamenti, previo esame volta per volta dell'investimento da effettuarsi”. Ha ritenuto di collegare eziologicamente con la transazione sia la delibera di concessione dei mutui per 5.100.000,00 euro che l'impegno della banca di erogare mutui per ulteriori dieci milioni di euro, affermando che “la prospettiva di ulteriori finanziamenti costituiva una condizione essenziale per la transazione…”;inoltre, ha precisato che non intervenne sul punto alcun patto formale, essendo intervenuto invece un mero “accordo fra gentiluomini fatto fra le società ed i funzionari dell'istituto di credito, che la banca non ritenne di verbalizzare perché ogni ulteriore finanziamento avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione dell'investimento, come è normale, volta per volta…”.
Tale ricostruzione dei fatti è stata confermata anche dal teste dott. , commercialista Tes_4 del gruppo , il quale ha riferito di incontri con il direttore generale del dott. Pt_3 Controparte_1
avvenuti in Basilicata ed a in particolare della correlazione fra la questione Persona_3 CP_1 della sottoscrizione dei derivati, per i quali pendeva un giudizio, la transazione raggiunta e la concessione di ulteriori finanziamenti;
e dell'impegno “della banca a finanziare future iniziative imprenditoriali del gruppo, a condizione che fossero cantierabili”, condizione che impedì di mettere nero su bianco tale accordo. Né il teste dott. all'epoca direttore generale del Tes_5
4 né il teste dott. vice presidente della CA fino a tre anni prima sua Controparte_1 Persona_3 deposizione, hanno confermato tali circostanze.
Le relazioni fra le società clienti e la banca sono state chiarite dal teste , il quale ha Tes_1 confermato di avere effettuato dei sopralluoghi sui cantieri del nella primavera del Parte_5
2015, assieme al dott. con l'intenzione, essendo subentrato un nuovo direttore, Testimone_6 di farlo entrare in contatto con il gruppo e di “riavviare i rapporti”, in un momento Pt_3 successivo alla revoca degli affidamenti e precedente alla segnalazione a sofferenza. Ha aggiunto che in quelle occasione la banca incaricò il proprio peritò di redigere le necessarie relazioni: tali dichiarazioni appaiono del tutto generiche e per questo probatoriamente irrilevanti, in quanto non è chiaro su quali cantieri furono eseguiti i sopralluoghi – se su quelli di cui ai mutui già deliberati oppure a quelli per i quali il gruppo era in attesa di nuovi finanziamenti fino al tetto complessivo di
15 milioni di euro – né il teste è stato in grado di riferire se a seguito delle relazioni redatte furono erogati i relativi SAL;
neppure il teste ha potuto chiarire se i lavori poi riscontrati nel 2015 corrispondessero a quelli già dichiarati dalle imprese agli inizi del 2014 e per i quali sarebbe stata richiesta la liquidazione dei SAL;
Il geom. , tecnico incaricato da Intesa San Paolo di effettuare i necessari CP_2 sopralluoghi, ha confermato che, per prassi, a seguito della richiesta del mutuatario, pervenuta alla filiale, egli veniva mandato dalla sede centrale per verificare lo stato di avanzamento lavori;
che i sopralluoghi effettuati riguardarono i cantieri di Ceglie Messapica in a via Lerna, Brindisi, in via
Fulvia e Carosino, in via Olimpia e via Puccini, che furono effettuati nel 2015, non potendo però riferire se le richieste di liquidazione dei SAL da parte delle imprese intervennero prima della revoca degli affidamenti;
che la banca, per il tramite del nuovo direttore dott. richiese poi Tes_6 ulteriori sopralluoghi sul terzo lotto di via Fulvia di Brindisi e il secondo lotto di via Lerna di Ceglie
Messapica, al fine di verificare lo stato dei luoghi e per accertare lo stato delle procedure concessorie d'edificazione, al fine di deliberare la concessione di altri mutui: il teste ha quindi precisato che per il cantiere di Ceglie Messapica egli redasse la perizia essendo l'operazione fattibile, mentre il sopralluogo sul cantiere di Brindisi diede esito negativo, per un ostacolo tecnico costituito dall'esistenza di una “riserva di proprietà” sul suolo.
Si può quindi conclusivamente assumere che oggetto della transazione, sia pure non formalizzato nel suo testo, sia stata la concessione di un finanziamento pattuito, in sede di conciliazione, per 5.100.000,00 euro: tanto può desumersi dalla contestuale concessione del mutuo con delibera trasmessa in pari data e dalla circostanza emersa dall'istruttoria orale dell'interesse del alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale per i tramite di nuovo accesso al Pt_5 Pt_3 credito, oltre che dall'inopportunità di inserire in transazione il nuovo finanziamento, la cui approvazione avrebbe dovuto in ogni caso superare uno specifico vaglio di ammissibilità. Per il negozio transattivo, infatti, la forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam, nel qual caso soltanto l'oggetto del contratto avrebbe dovuto essere determinato in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non acquisibili aliunde: nel caso di specie, tale eterointegrazione del contratto resta ammissibile (Cass. n. 22395/2006, 729/2003; cfr. Cass. 8838/96).
5 Proprio la circostanza che, sebbene oggetto di accordo informale, in ogni caso il finanziamento avrebbe dovuto essere oggetto di specifica valutazione da parte dell'istituto di credito giustifica la solo parziale erogazione (per 2.936.000,00) degli importi di cui ai mutui deliberati per
5.100.000,00 euro ma sottoscritti per 4.000.000,00. Sul punto, vi è prova infatti che il gruppo abbia chiesto l'erogazione dei SAL, essendo irrilevante che le comunicazioni alla banca Pt_3 siano state eseguite via email e non via pec: sebbene lo strumento della posta elettronica non fornisca prova dell'avvenuta ricezione, può tuttavia ritenersi fornita la presunzione dell'avvenuto invio, rispetto al quale il non ha fornito specifica prova contraria: sul punto, si Controparte_1 rammenta che, secondo l'art. 20 del d.lgs. n. 82/20025, come modificato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato … con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass., ord., n. 19155/2019) "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712
c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime"; per disconoscerlo, è necessario che la contestazione del documento in questione sia chiara, circostanziata ed esplicita,
“dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art.
215 c.p.c., comma 2, perchè mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (nello stesso senso, Cass. 3122/2015, 17526/2016 e 1250/2018). Non basta, in altri termini, allegare la mancata ricezione della comunicazione, come avvenuto nel caso di specie con riguardo alla mail del 17.03.2015 con cui il informava la banca della maturazione Parte_5 di SAL per 1.154.000,00 euro.
E tuttavia, la prova fornita da parte attrice dell'avvenuto inoltro da parte delle società di richieste alla banca di verificare i SAL non fonda alcuna responsabilità contrattuale dell'istituto di credito, su presupposto, allegato da parte attrice, che la stessa avesse maturato SAL: per un verso infatti, le comunicazioni via email allegate dagli attori recano date successive a quella di revoca degli affidamenti, per altro, come riferito da alcuni dei testi escussi, a quelle mail seguirono i sopralluoghi effettuati da tecnici inviati dalla banca – secondo il teste nella primavera del Tes_1
2015 - anche alla presenza del direttore nelle more succeduto: laddove le imprese avessero invece inteso contestare le risultanze delle relazioni redatte dai tecnici, avrebbero dovuto nel merito argomentare circa l'erronea valutazione dei SAL.
SULLE SEGNALAZIONI A SOFFERENZA
6 Il ha affermato che, alla data del 24.4.2014, di comunicazione della revoca Controparte_1 del mutuo di 1.100.000,00 euro e degli affidamenti in essere, le due società avrebbero maturato un debito di 1.039.328,60 euro ( 381.380,28 euro e 667.948,32 euro): Parte_1 Pt_2
l'esposizione delle due società derivava dai saldi debitori dei loro conto correnti, da operazioni di anticipo su fatture non andate a buon fine, dal mancato pagamento delle rate scadute dei contratti di mutuo, come dettagliatamente allegato dalla convenuta e mai contestato da controparte
I bilanci al 31.12.2013 evidenziano perdite di esercizio per 797.777,00 euro per Parte_2
e 304.000,00 per Il 18 maggio 2015 alla banca convenuta è stata notificata la Parte_1 pendenza di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto fra gli altri anche i beni su cui essa aveva iscritto ipoteca. Altra procedura esecutiva immobiliare n. 135/2015 è stata inoltre promossa per un credito di 177.579,72 euro da CA Popolare Pugliese con atto di pignoramento notificato il 30.4.2015, avente oggetto beni immobili ubicati a Mesagne, di proprietà di
[...]
Inoltre, era già stata segnalata a sofferenza da altri istituti sin Parte_1 Parte_1 da ottobre 2014 per 435.000,00 euro (da CA Carime) e da dicembre 2014 per 1.609.000 euro (da
CA Carime, CA Popolare di Novara e CA Popolare Pugliese).
In danno di è stata iscritta un'ipoteca giudiziale da parte di (che nel Parte_2 Pt_6 novembre del 2013 aveva segnalato la società a sofferenza presso la Centrale Rischi) nel mese di agosto 2014.
I dati contabili riportati dal potrebbero ex se ritenersi oggettiva ragione Controparte_1 sufficiente a giustificare la decisione della banca di passare dalla segnalazione di crediti per cassa a quelli per sofferenza, intervenuta nel giugno 2015.
E tuttavia, alla luce di una valutazione complessiva del rapporto intercorrente fra le parti, può ritenersi illegittima la scelta adottata dall'istituto di credito. A tale proposito, vale ripercorrere i suoi tratti salienti, partendo dalla concessione al Gruppo, fra il 2003 ed il 2010, di mutui per un ammontare complessivo di 13.422.000,00 euro;
nonché valutando la sottoscrizione di contratti swap, a garanzia della stabilità degli interessi, come pure l'esito del contenzioso instaurato per il loro annullamento, con la transazione con cui le parti si accordavano l'una (il gruppo ) per Pt_3 la rinuncia al giudizio e l'altra per la rinuncia parziale al differenziale dei tassi di interesse già maturati;
e infine la successiva concessione di mutui per 5.100.000,00 euro, previo annullamento di altro mutuo in essere (per 5.864.000,00 euro, con parziale erogazione del relativo ammontare, annullamento che si giustifica nella prospettiva – non trasfusa in alcun impegno giuridico – di ottenere ulteriori finanziamenti fino a 15 milioni di euro in totale.
In primo luogo, si deve considerare che la segnalazione è avvenuta quando la CA non aveva potuto ancora avere cognizione dei bilanci al 31.12.2013, entrambi pubblicati in data successiva, né poteva avere contezza nè della segnalazione a sofferenza di Parte_1
(intervenute nell'ottobre e nel dicembre 2014) né dell'iscrizione di ipoteca giudiziale da parte di CA IG S.p.A. (intervenuta nel successivo agosto 2014).
Nel rivalutare il merito creditizio del gruppo, la CA ha quindi posto a fondamento della propria decisione di effettuare la segnalazione la mera morosità che si protraeva nel pagamento delle rate di mutuo da luglio 2013 e che, come detto, alla data del 24 aprile 2014, ammontava a
7 381.380,28 per e a 667.948,32 per In valore assoluto, la stessa non Parte_1 Parte_2 può ritenersi di poco momento e tuttavia appare invece non improntata ai doveri di correttezza alla luce del rapporto esistente fra le parti, del più generale impegno assunto dalle due imprese con gli investimenti in essere, della ragione aspettativa che le stesse nutrivano sul sostegno al credito da parte del in ragione degli esiti del contenzioso in corso, abbandonato in cambio Controparte_1 della rinuncia al differenziale dei tassi di interesse ma soprattutto della concessione di un nuovi mutui, deliberati per 5.100.000.00 euro e poi stipulati per 4.000.000,00 euro, a fronte di un'aspettativa di altri e più cospicui finanziamenti: se infatti non può ravvisarsi alcun inadempimento da parte del per la mancata completa erogazione dell'intera somma Controparte_1 deliberata e per non aver deliberato al concessione di nuovi finanziamenti per ulteriori 10 milioni di euro - atteso che per un verso, l'impegno assunto in sede transattiva non poteva implicare la rinuncia da parte dell'istituto di credito ad esercitare le proprie facoltà di verifica della cantierabilità degli investimenti e di valutare ogni futuro possibile sostegno a successivi investimenti del Gruppo
– tuttavia il pluriennale e complesso rapporto in corso, come emerso dall'istruttoria espletata che, ad esempio, ha messo in evidenza l'esistenza di contatti con la direzione generale ed anche con la vice presidenza, a testimonianza di una relazione solida e consolidata, avrebbe imposto alla banca, prima Parte di procedere alla segnalazione, di dare riscontro alle richieste di pervenute delle imprese, dando così concretezza alla scelta di sostenere l'investimento del gruppo con l'apertura dei cantieri di Brindisi in via Fulvia, Ceglie in via Lerna e Carosino in via Puccini: è notorio infatti che investimenti di così ingente portata avrebbero potuto dare i frutti sperati con la progressiva vendita degli immobili, peraltro in parte assentita dalla banca mutuante. Il progetto di rientro dalla esposizione debitoria era quindi coincidente con la chiusura dei cantieri e la commercializzazione delle unità immobiliari, un processo il cui esito non era certamente sottratto al potere di controllo della banca e che, se negativo, avrebbe dovuto essere supportato in questo giudizio in esplicite allegazioni e valutazioni tecnico-contabili che giustificassero la congruità della scelta di procedere alla segnalazione a sofferenza.
E' noto che quest'ultima risponde alle esigenze di migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela, innalzare il livello di qualità del credito concesso dagli intermediari, rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio;
è evidente che tali finalità devono tuttavia potersi coniugare con l'esigenza dei soggetti finanziati che le registrazioni delle segnalazioni a proprio carico siano giustificate e legittimate dall'osservanza di un iter procedurale che consenta loro di poter porre rimedio ad uno stato di insolvenza a volte meramente temporaneo e transitorio, al fine di salvaguardare la propria reputazione creditizia. Questi interessi possono trovare protezione nell'osservanza da parte dei mutuanti dei generali doveri di buona fede e correttezza che si impongono ai contraenti indipendentemente dalla vigenza di specifiche disposizioni di legge speciale, trovando il proprio referente normativo nelle previsioni codicistiche di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e la propria copertura costituzionale nel dovere di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
Ebbene, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'appostazione di un credito a sofferenza non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito ma presuppone l'esercizio di una valutazione e di una ponderazione complessa da parte della
8 banca dalla quale si evinca lo stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il cliente e la riscossione del credito a rischio, con riferimento a tutti i dati sintomatici traibili dalla liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità (Cass. n. 21428/07); pertanto, è fatto obbligo all'istituto bancario di procedere ad un'attenta istruttoria per l'accertamento della posizione di sofferenza con la diligenza di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c., anche in considerazione del fatto che attiva tale istruttoria unilateralmente, senza contraddittorio con la parte interessata;
pertanto, l'obbligo di preavviso, lungi dal costituire un mero adempimento formale, consente al cliente di adoperarsi, se nelle condizioni per farlo, per appianare la propria esposizione debitoria o almeno per pianificare con la banca un piano di rientro, al fine di evitare la segnalazione ed i suoi correlati effetti pregiudizievoli. Si deve ritenere, per le ragioni che precedono, che nel caso di specie l'istituto di credito non abbia proceduto ad un'analisi complessiva e ponderata della situazione economico-finanziaria in cui versavano le due imprese attrici, alla luce del pluriennale rapporto instaurato dai soggetti parti di questo giudizio.
Si deve pertanto ritenere che il dissesto finanziario delle società sia stato non causa ma effetto anche – e non solo - della segnalazione da parte del La crisi delle due Controparte_1 imprese attrici era senz'altro già in atto a giugno 2015 ma la segnalzione a sofferenza ha contronbuito senz'altro ad aggravare lo stato in cui le imprese versavano: appare congruo pertanto procedere ad una valutazione equitativa del danno da esse subito in considerazione della lesione della loro immagine sul mercato creditizio e della plausibile difficoltà delle stesse di avere accesso ad ulteriore credito per l'avvio o il completamento delle proprie iniziative di investimento, con nla perdita di chance di un successivo successo in tale direzione.
E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità che riconosce la risarcibilità in capo alla persona giuridica, ma anche all'ente collettivo che ne sia privo, di un danno non patrimoniale, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2 Cost., che, come è noto, “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolga la sua personalità”.
Con specifico riguardo alla vicenda che ci occupa, in particolare, la Corte di Cassazione ha rilevato che va riconosciuta la risarcibilità del danno “allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine”; in tali, casi, sarà risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e dimostrato, anche il danno non patrimoniale
“costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca… In riferimento ad indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della CA d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilità a tale società di un danno
9 non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso” (Cass. n. 12929/2007 e, in senso conforme, n.
29185 del 12/12/2008, n. 4542 del 22/03/2012, n. 18082 del 25/07/2013, n. 22396 del 01/10/2013)
Con riguardo all'onere della prova del danno non patrimoniale, oltre a Cass. n. 11446/2017, si segnalano n. 20643 del 13/10/2016 e, più di recente, ord. n. 19551 del 10/07/2023 e, con specifico riguardo al danno reputazionale da illegittima segnalazione, ord. n. 6589 del 06/03/2023 come già, ex multis, n. 7594 del 28/03/2018. È unanime l'orientamento teso a riconoscere che il pregiudizio alla reputazione della persona giuridica, non costituendo un mero danno-evento, e cioè
"in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.
Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della CA
d'Italia, in particolare, può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito (si vedano, ex multis, Cass., ord., n. 3133 del 10/02/2020 e, in senso analogo,
n. 3130 del 09/02/2021).
Per effetto di quanto precede, la domanda di risarcimento danni deve essere accolta con condanna di alla rifusione in favore di e di in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 solido, della somma equitativamente determinata in 200.000,00 euro. Sull'importo, devalutato alla data della segnalazione e rivalutato anno per anno, devono essere calcolati gli interessi legali, fino all'effettivo soddisfo
La domanda di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per le ragioni esplicitate in motivazione, non meritano di essere accolte.
Il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite al 50%; l'importo residuale, da porsi a carico della parte soccombente, deve essere liquidato secondo i parametri dettati dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2009/2017 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
10 in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara illegittima la segnalazione delle società attrici alla Centrale Rischi della CA d'Italia e conferma la condanna Controparte_1 alla cancellazione della stessa ordinata nel giudizio cautelare ante causam;
[...]
condanna al risarcimento dei danni subiti da e Controparte_1 Parte_1
in solido, liquidandoli nella somma equitativamente determinata di 200.000,00 euro, Parte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
compensa al 50% le spese di lite, condannando alla rifusione in Controparte_1 favore degli attori, in solido, della somma di 7.000,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Brindisi in data 27 dicembre 2024.
Il Giudice
Roberta Marra
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