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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11236/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Luisa Intini, in funzione di Giudice
Unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 11236/2021 promossa
DA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. e residente in [...]C.F._1
(CT), alla via Pauloti n. 48, elettivamente domiciliato in
Catania, alla via M. R. Imbriani n. 228, presso e nello studio dell'Avv. Graziella Di Stefano che lo rappresenta e difende per procura in atti.
-parte opponente-
CONTRO
nato a [...] il [...] e Controparte_1
residente in [...], C.F.:
, elettivamente domiciliato in Catania, C.F._2 alla via Balduino n.43, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Freni, C.F.: , che lo rappresenta e C.F._3
difende per procura, autenticata nella firma dal notaio
[...]
di Fidenza in data 06 dicembre 2021 rep. n. 3368 in Per_1
atti.
1 - parte opposta –
nato a [...] il [...], C.F.: CP_2
e ivi residente, in via Sacro Cuore n. C.F._4
124, elettivamente domiciliato in Modica, alla via Mercé n. 8, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cavallo, che lo rappresenta e difende per mandato generale in atti.
- parte opposta –
, nata a [...] il [...], Parte_2
residente in [...], C.F.:
, elettivamente domiciliata in Catania, C.F._5 via Rindone 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Giuffrida, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti.
- parte opposta –
Avente ad oggetto: opposizione di terzo ex artt. 404 e ss c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
***
Con atto di citazione in opposizione del giorno 3 settembre 2021, ha Parte_1 chiamato in giudizio dinanzi Questo Tribunale, e Controparte_1 CP_2
e chiesto di: Parte_2
“in riforma della sentenza n. 2296/2021 resa il 19/05/2021 nel giudizio iscritto al n. 11460/2016 RG Tribunale di Catania;
-preliminarmente sospendere, attesi i gravi fatti menzionati, l'esecuzione della sentenza impugnata e già fissata per il prossimo 15/09/2021, attesa altresì la presenza nell'immobile delle figlie minori di parte ricorrente e di altri soggetti estranei al giudizio definito con sentenza, ma comunque portatori di autonomo diritto al possesso dello stesso, qual è senz'altro parte ricorrente:
-dichiarare inefficace nei confronti di quest'ultimo l'atto di vendita stipulato a favore del OR il 30/12/2015 in Notar da Rosolini rep 1464 Controparte_1 Per_2 racc.1065; ritenere e dichiarare comunque l'avvenuto acquisto per usucapione ultra ventennale ampiamente maturatasi della proprietà dell'immobile sito in Aci Bonaccorsi, via Pauloti n. 48 in Catasto Fabbricati al fl. 1, part. 388 e al Catasto Terreni al fl. 1, part.lla 936 e 938 in favore del ricorrente OR nato a [...] il Parte_1
27/06/1966, dom. e res. in Aci Bonaccorsi (CT), via Pauloti n 48, cod. fisc.:
[...]
, con ogni accessorio e pertinenza.” C.F._6
2 Più precisamente, la parte attrice ha dedotto di essere divenuta proprietaria dell'immobile sito in Aci Bonaccorsi, via Pauloti n. 48, per averlo posseduto per oltre vent'anni. A sostegno di quanto allegato, la parte opponente ha prodotto fatture, relative a lavori eseguiti sull'immobile ed a pagamenti relativi alle utenze dello stesso. Con comparsa di costituzione e risposta del 9 dicembre 2021, si è costituito in giudizio il quale ha chiesto di rigettare la domanda attorea;
condannare Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni nei confronti di per responsabilità Parte_1 Controparte_1 aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; nonché in via riconvenzionale di condannare a rilasciare e restituire l'immobile in oggetto;
Parte_1 condannare a risarcire il danno per la occupazione illegittima Parte_1 dell'immobile, corrispondendo ad la somma di euro 1.100,00 al mese, Controparte_1 dal 30 dicembre 2015 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile; Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 10 dicembre 2021, si è costituito
, chiedendo, preliminarmente, che fosse dichiarata l'inammissibilità e CP_2 l'improcedibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404 co. 1 c.p.c. per decadenza dal termine di cui all'art. 268 c.p.c.; nel merito ritenere e dichiarare inammissibile la domanda attorea per mancanza dei requisiti di legge;
nonchè di dichiarare la temerarietà dell'azione proposta dal sig. e per l'effetto condannarlo ai sensi e Parte_1 per effetti dell'art. 96 c.p.c. Con comparsa del 5 gennaio 2022 si è costituita in giudizio, non Parte_2 opponendosi alle domande attoree.
Con provvedimento del 25 maggio 2022, il Giudice Istruttore Mario Accardo a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11 maggio 2022, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, nonché le richieste istruttorie formulate dalle parti, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 maggio 2023.
Con provvedimento del 25 ottobre 2024, il Giudice Dott.ssa Luisa Intini ha trattenuto la causa per la decisone assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Questo Giudice, preso atto di quanto allegato con memoria di replica del 15 novembre
2024, dalla parte attrice, la quale ha dedotto: che in data 12 ottobre 2022 è stata pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania sentenza n°1918/2022, passata in giudicato, con la quale è stata dichiarata la nullità per simulazione assoluta dell'atto di vendita del 30 dicembre 2015, con il quale il OR
aveva venduto l'immobile al OR e che pertanto l'immobile è CP_2 Controparte_1 stato restituito in piena proprietà al OR;
CP_2 che con atto ai rogiti del notaio rep. 3236, racc. 2699, e Per_3 Parte_1
hanno transatto la presente causa con il riconoscimento da parte del CP_2 OR dell'intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile, per maturata CP_2 usucapione a favore del OR ed integrale compensazione delle spese;
Pt_1 chiedendo per l'effetto a Questo Giudice: “dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza d'interesse e pronunzia di estromissione/declaratoria estraneità dal presente giudizio nei confronti del OR in quanto divenuto carente di legittimazione passiva stante la perdita di ogni CP_1 suo diritto sul bene oggetto di causa.”
SULLA SOCCOMBENZA VIRTUALE con comparsa conclusionale del giorno 6 dicembre 2024, avendo avuto Controparte_1 cognizione della transazione intercorsa tra le parti e ed alla luce del CP_2 Pt_1
3 dispositivo n. 1918/2022, ha chiesto la rifusione delle spese legali, in virtù del principio della soccombenza virtuale, va precisato a tal uopo quanto segue: L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento a titolo originario, per effetto del possesso continuo (art. 1158 del c.c.), non interrotto
(art. 1167 del c.c.), pacifico e pubblico (art. 1163 del c.c.) per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, unitamente all'inerzia del titolare del diritto.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell' animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. (cfr. in tal senso, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14092 del 11 giugno 2010). Relativamente al caso in esame va rammentato il dispositivo di cui all'art. 1164 c.c. secondo cui: “Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non
è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.” Il godimento di un immobile nell'esercizio di un diritto reale di abitazione non costituisce possesso idoneo all'usucapione del diritto dominicale, occorrendo a tal fine un mutamento del titolo del possesso stesso, ai sensi dell'art. 1164 c.c.
Nel caso in esame, in effetti, per quanto si può desumere dagli atti di causa, (compravendita in Notar rep. 5619, racc. 2136), l'immobile in oggetto Persona_4
è stato gravato fino al 31 dicembre 2000, del diritto di abitazione in favore dei coniugi e;
per cui, il possesso utile al fine del maturare Parte_3 Parte_2 dell'usucapione in favore dell'odierno opponente, non sarebbe potuto decorrere se non dal giorno 1° gennaio 2001 e, soprattutto a seguito di atti che abbiano potuto importare un'interversione nel possesso;
L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore - rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26327 del 20 dicembre 2016).
Dagli elementi in atti, non solo non risulta nessun atto che faccia desumere la sussistenza di un'interversione nel possesso ex art. 1164 c.c., da parte dell'opponente, ma vieppiù si ha prova della pacifica convivenza del possessore, Parte_2 insieme al figlio odierno opponente nella medesima abitazione, oggetto dell'odierno giudizio. Ciò rappresentato, la domanda volta alla declaratoria dell'acquisto per usucapione in favore della parte opponente avrebbe trovato epilogo infausto per mancanza di idonei elementi probatori a fondamento di essa: ai fini della ripartizione delle spese processuali, pertanto, considerata la soccombenza virtuale dell'odierno opponente, rilevata l'intervenuta transazione tra le parti e che Parte_1 CP_2 hanno tra loro compensato le spese processuali, e tenuto conto della costituzione di
4 che non si è opposta alla domanda di parte opponente, previa Parte_2 declaratoria della cessata la materia del contendere, devesi disporre la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore di spese Parte_1 Controparte_1 da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario Salvatore Freni ai sensi dell'art. 93 c.p.c., mentre devesi disporre la compensazione delle spese di lite tra le rimanenti parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 11236/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti di causa;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
spese liquidate in Euro 5.077,00 per compenso di avocato, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario Salvatore Freni ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; 3. Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.
Deciso in Catania il giorno 11 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Luisa Intini, in funzione di Giudice
Unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 11236/2021 promossa
DA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. e residente in [...]C.F._1
(CT), alla via Pauloti n. 48, elettivamente domiciliato in
Catania, alla via M. R. Imbriani n. 228, presso e nello studio dell'Avv. Graziella Di Stefano che lo rappresenta e difende per procura in atti.
-parte opponente-
CONTRO
nato a [...] il [...] e Controparte_1
residente in [...], C.F.:
, elettivamente domiciliato in Catania, C.F._2 alla via Balduino n.43, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Freni, C.F.: , che lo rappresenta e C.F._3
difende per procura, autenticata nella firma dal notaio
[...]
di Fidenza in data 06 dicembre 2021 rep. n. 3368 in Per_1
atti.
1 - parte opposta –
nato a [...] il [...], C.F.: CP_2
e ivi residente, in via Sacro Cuore n. C.F._4
124, elettivamente domiciliato in Modica, alla via Mercé n. 8, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cavallo, che lo rappresenta e difende per mandato generale in atti.
- parte opposta –
, nata a [...] il [...], Parte_2
residente in [...], C.F.:
, elettivamente domiciliata in Catania, C.F._5 via Rindone 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Giuffrida, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti.
- parte opposta –
Avente ad oggetto: opposizione di terzo ex artt. 404 e ss c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
***
Con atto di citazione in opposizione del giorno 3 settembre 2021, ha Parte_1 chiamato in giudizio dinanzi Questo Tribunale, e Controparte_1 CP_2
e chiesto di: Parte_2
“in riforma della sentenza n. 2296/2021 resa il 19/05/2021 nel giudizio iscritto al n. 11460/2016 RG Tribunale di Catania;
-preliminarmente sospendere, attesi i gravi fatti menzionati, l'esecuzione della sentenza impugnata e già fissata per il prossimo 15/09/2021, attesa altresì la presenza nell'immobile delle figlie minori di parte ricorrente e di altri soggetti estranei al giudizio definito con sentenza, ma comunque portatori di autonomo diritto al possesso dello stesso, qual è senz'altro parte ricorrente:
-dichiarare inefficace nei confronti di quest'ultimo l'atto di vendita stipulato a favore del OR il 30/12/2015 in Notar da Rosolini rep 1464 Controparte_1 Per_2 racc.1065; ritenere e dichiarare comunque l'avvenuto acquisto per usucapione ultra ventennale ampiamente maturatasi della proprietà dell'immobile sito in Aci Bonaccorsi, via Pauloti n. 48 in Catasto Fabbricati al fl. 1, part. 388 e al Catasto Terreni al fl. 1, part.lla 936 e 938 in favore del ricorrente OR nato a [...] il Parte_1
27/06/1966, dom. e res. in Aci Bonaccorsi (CT), via Pauloti n 48, cod. fisc.:
[...]
, con ogni accessorio e pertinenza.” C.F._6
2 Più precisamente, la parte attrice ha dedotto di essere divenuta proprietaria dell'immobile sito in Aci Bonaccorsi, via Pauloti n. 48, per averlo posseduto per oltre vent'anni. A sostegno di quanto allegato, la parte opponente ha prodotto fatture, relative a lavori eseguiti sull'immobile ed a pagamenti relativi alle utenze dello stesso. Con comparsa di costituzione e risposta del 9 dicembre 2021, si è costituito in giudizio il quale ha chiesto di rigettare la domanda attorea;
condannare Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni nei confronti di per responsabilità Parte_1 Controparte_1 aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; nonché in via riconvenzionale di condannare a rilasciare e restituire l'immobile in oggetto;
Parte_1 condannare a risarcire il danno per la occupazione illegittima Parte_1 dell'immobile, corrispondendo ad la somma di euro 1.100,00 al mese, Controparte_1 dal 30 dicembre 2015 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile; Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 10 dicembre 2021, si è costituito
, chiedendo, preliminarmente, che fosse dichiarata l'inammissibilità e CP_2 l'improcedibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404 co. 1 c.p.c. per decadenza dal termine di cui all'art. 268 c.p.c.; nel merito ritenere e dichiarare inammissibile la domanda attorea per mancanza dei requisiti di legge;
nonchè di dichiarare la temerarietà dell'azione proposta dal sig. e per l'effetto condannarlo ai sensi e Parte_1 per effetti dell'art. 96 c.p.c. Con comparsa del 5 gennaio 2022 si è costituita in giudizio, non Parte_2 opponendosi alle domande attoree.
Con provvedimento del 25 maggio 2022, il Giudice Istruttore Mario Accardo a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11 maggio 2022, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, nonché le richieste istruttorie formulate dalle parti, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 maggio 2023.
Con provvedimento del 25 ottobre 2024, il Giudice Dott.ssa Luisa Intini ha trattenuto la causa per la decisone assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Questo Giudice, preso atto di quanto allegato con memoria di replica del 15 novembre
2024, dalla parte attrice, la quale ha dedotto: che in data 12 ottobre 2022 è stata pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania sentenza n°1918/2022, passata in giudicato, con la quale è stata dichiarata la nullità per simulazione assoluta dell'atto di vendita del 30 dicembre 2015, con il quale il OR
aveva venduto l'immobile al OR e che pertanto l'immobile è CP_2 Controparte_1 stato restituito in piena proprietà al OR;
CP_2 che con atto ai rogiti del notaio rep. 3236, racc. 2699, e Per_3 Parte_1
hanno transatto la presente causa con il riconoscimento da parte del CP_2 OR dell'intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile, per maturata CP_2 usucapione a favore del OR ed integrale compensazione delle spese;
Pt_1 chiedendo per l'effetto a Questo Giudice: “dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza d'interesse e pronunzia di estromissione/declaratoria estraneità dal presente giudizio nei confronti del OR in quanto divenuto carente di legittimazione passiva stante la perdita di ogni CP_1 suo diritto sul bene oggetto di causa.”
SULLA SOCCOMBENZA VIRTUALE con comparsa conclusionale del giorno 6 dicembre 2024, avendo avuto Controparte_1 cognizione della transazione intercorsa tra le parti e ed alla luce del CP_2 Pt_1
3 dispositivo n. 1918/2022, ha chiesto la rifusione delle spese legali, in virtù del principio della soccombenza virtuale, va precisato a tal uopo quanto segue: L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento a titolo originario, per effetto del possesso continuo (art. 1158 del c.c.), non interrotto
(art. 1167 del c.c.), pacifico e pubblico (art. 1163 del c.c.) per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, unitamente all'inerzia del titolare del diritto.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell' animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. (cfr. in tal senso, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14092 del 11 giugno 2010). Relativamente al caso in esame va rammentato il dispositivo di cui all'art. 1164 c.c. secondo cui: “Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non
è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.” Il godimento di un immobile nell'esercizio di un diritto reale di abitazione non costituisce possesso idoneo all'usucapione del diritto dominicale, occorrendo a tal fine un mutamento del titolo del possesso stesso, ai sensi dell'art. 1164 c.c.
Nel caso in esame, in effetti, per quanto si può desumere dagli atti di causa, (compravendita in Notar rep. 5619, racc. 2136), l'immobile in oggetto Persona_4
è stato gravato fino al 31 dicembre 2000, del diritto di abitazione in favore dei coniugi e;
per cui, il possesso utile al fine del maturare Parte_3 Parte_2 dell'usucapione in favore dell'odierno opponente, non sarebbe potuto decorrere se non dal giorno 1° gennaio 2001 e, soprattutto a seguito di atti che abbiano potuto importare un'interversione nel possesso;
L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore - rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26327 del 20 dicembre 2016).
Dagli elementi in atti, non solo non risulta nessun atto che faccia desumere la sussistenza di un'interversione nel possesso ex art. 1164 c.c., da parte dell'opponente, ma vieppiù si ha prova della pacifica convivenza del possessore, Parte_2 insieme al figlio odierno opponente nella medesima abitazione, oggetto dell'odierno giudizio. Ciò rappresentato, la domanda volta alla declaratoria dell'acquisto per usucapione in favore della parte opponente avrebbe trovato epilogo infausto per mancanza di idonei elementi probatori a fondamento di essa: ai fini della ripartizione delle spese processuali, pertanto, considerata la soccombenza virtuale dell'odierno opponente, rilevata l'intervenuta transazione tra le parti e che Parte_1 CP_2 hanno tra loro compensato le spese processuali, e tenuto conto della costituzione di
4 che non si è opposta alla domanda di parte opponente, previa Parte_2 declaratoria della cessata la materia del contendere, devesi disporre la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore di spese Parte_1 Controparte_1 da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario Salvatore Freni ai sensi dell'art. 93 c.p.c., mentre devesi disporre la compensazione delle spese di lite tra le rimanenti parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 11236/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti di causa;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
spese liquidate in Euro 5.077,00 per compenso di avocato, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario Salvatore Freni ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; 3. Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.
Deciso in Catania il giorno 11 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini
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