Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
Giudice dott. Alessandro Carra
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 772/2024 V.G. R.G.
TRA
Parte 1 e Parte 2 rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Mauro
Massa, come da mandato in atti
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 5.3.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23.2.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 19.7.2019 e di aver generato una figlia, nata in data [...]; hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status pubblicata in data
12.7.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 5.3.2025, parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene: condizioni personali fra i coniugi:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi signori Parte 1 e Parte 2 autorizzandoli a vivere separati e ordinando al Comune di Lecce di trascrivere il relativo provvedimento in calce all'atto di matrimonio. La sig.ra Parte 1 si trasferirà con la figlia ER in Merine alla via Madonna di Costantinopoli
n.11, mentre la casa coniugale, compresi gli arredi, rimarrà in uso al sig. Parte_2 affidamento e piano della minore:
La figlia sarà in regime di affido condiviso con collocazione presso la madre e relativamente alla frequentazione con il padre, al fine di agevolare quanto più possibile la loro interazione, non si pone un limite massimo di incontri ma solo un limite minimo che prevederà, compatibilmente con le abitudini e gli impegni scolastici di ER di trascorre insieme (padre e figlia): nel periodo infrasettimanale nelle
,
giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 18:30 alle ore 21:00, per le settimane in cui il weekend è con la madre;
per il solo mercoledì nelle settimane in cui il weekend è con il padre;
in queste ultime la figlia sarà con il padre dalle 18:30 del venerdì pomeriggio sino alle 15:00 del lunedì pomeriggio;
ad anni alternati Per 1 trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e Capodanno con l'altro e viceversa,
a partire da Pasqua e pasquetta e per le altre feste in calendario;
il giorno della festa della mamma Per 1 lo trascorrerà con la madre, quello della festa del papà lo trascorrerà con il padre mentre padre e madre insieme festeggeranno il giorno del compleanno di PE 1 ; per il periodo estivo (mesi luglio ed agosto) si stabilisce che la minore trascorrerà con il padre quindici giorni consecutivi a luglio e altrettanti ad agosto con date precise da comunicare entro la fine di giugno, oltre i detti due periodi, la frequentazione infrasettimanale estiva di figlia e padre rimarrà sostanzialmente la stessa di quella del resto dell'anno; PE 1 frequenta già un doposcuola in Merine ogni pomeriggio, per cui verrà accompagnata quotidianamente dalla madre o parente materno e ripresa, quotidianamente dal padre o parente paterno, inoltre la ragazza pratica lo sport del nuoto e la madre o parente materno la accompagnerà e la riprenderà dalla piscina quotidianamente;
Contributo al mantenimento della figlia minore
Il sig. Parte 2 si impegna a versare nelle mani della sig.ra Parte 1 , l'importo di € 200,00, mensili,
a titolo di mantenimento per la figlia, indicizzabili annualmente secondo l'incremento Istat;
le spese straordinarie della figlia saranno sostenute al 50% dai genitori, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese scolastiche, mediche, gite di istruzione, libri, ludico-sportive e quant'altro come previsto percepirà il 50% nel protocollo di intesa del Tribunale di Lecce del 21/5/2018; la sig.ra Parte 1 dell'assegno unico previsto per la figlia, il restante 50% andrà a beneficio del sig. Parte 2
Altre condizioni fra i coniugi
I ricorrenti, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia importo a titolo di alimenti;
si scambiano il reciproco assenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio anche per la figlia minore PE 1 ; dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, ad eccezione delle condizioni di separazione, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 19.7.2019 in Lecce
e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 111 parte II Serie A anno 2019, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00; nulla sulle spese di lite.
Lecce, 16.4.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)