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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1334/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso depositato in data 04.02.2025 da
1) , nata a [...], cittadina italiana, Codice Fiscale , Parte_1 C.F._1 residente in [...], con gli Avv.ti Micaela Barbotti e Elena Lomazzi, presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) nato a [...], cittadino italiano, Codice Fiscale Parte_2
, residente in [...], con l'Avv. C.F._2
Massimiliano Giovanni Crespi, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Villa Cortese (Mi) (anno 1995, atto n. 1, reg. parte I, serie)
separati consensualmente con verbale in data 23.01.2009, omologato con decreto del Tribunale
Ordinario di Milano in data 11.02.2009
con i seguenti figli: nata a [...] in data [...], di cittadinanza italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il SI. si impegna a corrispondere direttamente alla figlia Parte_2 Pt_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di €
600,00 (Euro seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della medesima, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario Intesa SanPaolo S.p.A. IBAN
[...], alla stessa intestato, da eseguirsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e ciò sino a che non avrà raggiunto Pt_3
l'indipendenza economica.
2) Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno integralmente sostenute Pt_3 dalla SI.ra , ad eccezione dei costi per l'iscrizione di all'ultimo Parte_1 Pt_3 anno 2025/2026 di frequenza dell'istituto IMB Istituto Moda Burgo di Milano, riguardo ai quali il SI. si impegna a compartecipare mediante Parte_2
corresponsione, direttamente alla figlia sul conto corrente Intesa SanPaolo S.p.A. di cui al precedente punto 1, entro e non oltre il 30.09.2025, l'importo forfettario di
€ 2.000,00 (Euro duemila/00).
3) Il SI. si impegna, altresì, a corrispondere alla figlia al Parte_2 Pt_3
momento della sottoscrizione del presente ricorso, sul conto corrente alla stessa intestato Intesa SanPaolo S.p.A. di cui al precedente punto 1, la somma omnicomprensiva di € 4.000,00 (Euro quattromila/00), a titolo di concorso nel pagamento dei costi di frequenza presso l'istituto IMB Istituto Moda Burgo di
Milano, relative alle annualità 2023/2024 e 2024 /2025.
4) I coniugi dichiarano che il conto corrente Credit Agricole n.
00504/0000058103028, cointestato tra il SI. e la figlia, è stato Parte_2 estinto e l'intera provvista ivi giacente al momento della chiusura, di spettanza esclusiva di è stata versata sul conto corrente Intesa SanPaolo S.p.A. intestato Pt_3
alla stessa, di cui al precedente punto 1.
5) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti, godendo ciascuno di reddito proprio e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualunque forma di contributo economico per il proprio mantenimento.
6) I ricorrenti, fermi gli accordi sopra indicati, danno atto di avere regolato tutti i restanti rapporti di carattere patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Villa Cortese (Mi) in data
16.07.1995 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Cortese (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al
Comune di Arluno (Mi) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 5.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG