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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/03/2024, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1151 del 2023 R. Gen., promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Parte_1 CodiceFiscale_1
Pes ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, via F. Magellano 2,
Ricorrente
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...],
Resistente - contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 30.1.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile in Empoli il 27.12.2008 con che il matrimonio era Controparte_1 stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tempio Pausania con atto n. 2, serie C, parte II anno 2009, che dall'unione era nato, il 24.7.2004, il figlio che con sentenza in Per_1 data 21.12.2020 il Tribunale di Tempio Pausania aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che da tale data erano trascorsi oltre tre anni senza che si fosse ricostituita tra loro la comunione di vita materiale e spirituale, chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Non si costituiva la parte resistente e, all'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Tempio, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
1 La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Il ricorrente ha infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio civile con in Empoli il 27.12.2008, e di aver ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania Controparte_1 sentenza di separazione in data 21.12.2020 E'altresì provato che sono trascorsi più di tre anni tra la comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione e la presentazione dell'atto introduttivo della presente procedura senza che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, che hanno trovato conferma nella mancata costituzione della nel corso del presente procedimento. CP_1
Il Tribunale deve dunque dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Empoli il
27.12.2008 tra e con il conseguente ordine Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Empoli di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza. Considerato poi che, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori è la regola cui uniformarsi in via ordinaria, deve disporsi l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, fermo restando che egli, come stabilito Per_1 anche in sede di separazione, risiederà stabilmente presso il padre. Quanto alle modalità con cui la madre potrà esercitare il diritto di visita, si reputa opportuno concedere al padre la facoltà di vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e previo accordo con la madre.
Nulla osta a che il ricorrente, come da sua espressa richiesta, provveda in via esclusiva e diretta al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio Per_1
Sussistono giusti motivi, stante la natura della causa e la mancata opposizione della resistente, per compensare le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in in Empoli il 27.12.2008 tra Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Empoli con
[...] Controparte_1 atto n. 2, serie C, parte II anno 2009; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Empoli di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
dispone l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, fermo restando che egli risiederà stabilmente presso il padre;
concede alla madre la facoltà di vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e previo accordo con il padre;
dispone che il ricorrente provveda, in via esclusiva e diretta, al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio Per_1 spese compensate.
Tempio Pausania, 14.3.2024
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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