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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- SETTIMA SEZIONE CIVILE – riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Gianpiero Scoppa Presidente dr. Francesco Paolo Feo Giudice rel. dr. Livia De Gennaro Giudice sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 525-1/2024, nei confronti della DOGMA
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 08132341218) con sede in Napoli, alla
Via DEL PARCO MARGHERITA 24 B NAPOLI (come da visura camerale in atti);
MOTIVI
In seguito all'istruttoria svolta, nel contraddittorio fra le parti, e per la quale pure si rimanda ai verbali di causa delle udienze tenutesi innanzi al Giudice relatore ed al Collegio, deve concludersi nel senso che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società oggetto di accertamento.
Ciò perché gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio inducono nel senso che la Dogma s.r.l. in liquidazione può esser qualificata come imprenditore commerciale, assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg. C.C.I.I.; ed invero deve ritenersi accertato che il valore dei debiti in capo alla società supera la soglia prevista dalle predette norme: al dato relativo ai bilanci 2021, 2022 e 2023, in cui si dà atto della presenza di debiti complessivi per il valore di euro 271.320, 267.736 e 241.754, deve infatti aggiungersi il debito di euro 405.242,80, oggetto del ricorso che occupa, derivante dall'operazione di finanziamento pubblico concesso alla Dogma s.r.l., visto che nei suddetti bilanci del 2021 e
2022 la società aveva dichiarato di non aver mai fruito di finanziamenti pubblici, con la conseguenza che il debito derivante dalla mancata restituzione dell'importo finanziato deve intendersi non riportato nei bilanci e quindi da aggiungersi ai debiti riportati in tali documenti, per un valore definitivo (da computarsi all'attualità, visto che nemmeno i debiti iscritti in quei bilanci risultano esser estinti) superiore ad euro 500.000; il che evidentemente dà conto della rappresentazione di una situazione contabile non attendibile;
situazione di inattendibilità che riguarda anche l'attivo, visto che lo stesso, quantificato solo in euro 9.025,13 dall'attestatore nominato ai sensi dell'art. 268 CCII e del tutto svalutato nella situazione contabile al 2024, risultava ancora riportato, nel bilancio del 2023, in euro 255.187. Peraltro, correttamente parte ricorrente, sotto tale profilo (e sotto l'aspetto della sussistenza dell'interesse all'apertura della procedura) ha evidenziato la necessità di tener conto anche del valore ricavabile da un'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli organi della società.
Ciò detto, passando al riscontro del presupposto oggettivo per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, va detto che, trattandosi di società in liquidazione dall'aprile 2024, l'insolvenza è sostanziata dalla affermata assenza di attivo da liquidare, cui si contrappone l'ingente debitoria sopra accertata, dal che discende l'incapacità della società a far fronte alle sue obbligazioni.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della DOGMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in VIA DEL PARCO MARGHERITA 24 B NAPOLI e con cf
08132341218;
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella composizione sopra indicata
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della DOGMA S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE con sede in Napoli, Via Del Parco Margherita 24 B
e con cf 08132341218
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA giudice delegato alla procedura il dottor Marco Pugliese e Curatore la dr.ssa Filomena Silvano
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA il giorno 17 Aprile 2025, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione al passivo ex art. 201 CCII;
ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater,
155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/1/2025
Il giudice est. Il Presidente dr. Francesco Paolo Feo dottor Gian Piero Scoppa